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LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

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Presentazione sul tema: "LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA"— Transcript della presentazione:

1 LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli ed è divisa in due parti, precedute dai Principi fondamentali, che vanno dall’art.1 all’art. 12 La Parte Prima si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini. La Parte Seconda si occupa dell’ordinamento della Repubblica. Concludono il testo costituzionale le disposizioni transitorie e finali. PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Artt PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Artt DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI I-XVIII TITOLO I Rapporti civili TITOLO II Rapporti etico-sociali TITOLO III Rapporti economici TITOLO IV Rapporti sociali TITOLO I Il Parlamento TITOLO II Il Presidente della Repubblica TITOLO III Il Governo TITOLO IV La Magistratura TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni TITOLO VI Garanzie costituzionali CANANA'

2 Diritti e doveri alla luce dei principi fondamentali
Dall’art. 1: Art. 35, 36, 55 Dall’art. 2: Art. 13, 17 21, 25, 27, 53, 54 Dall’art. 3: Art. 6, 8, 21, 37, 38, 51 Dall’art. 4: Art. 37 Dall’art. 6: art. 3 Dall’art. 7: Art. 3, 8, 18, 19, 20 Dall’art. 9: Art. 33

3 PRINCIPI, DIRITTI E DOVERI alla luce della storia
Diritto di resistenza: ‘la sovranità appartiuene al popolo’ – art. 1 Voltaire-Trattato sulla tolleranza, art. 2 Rivoluzione francese, Rousseau, Locke: art.3, 13, 21 Mazzini: ‘la repubblica una e indivisibile’ art. 5 Cavour: ‘libera chiesa in libero stato’ art. 7 Magna Charta, Habeas Corpus: art. 13, 24, 25 Pace di Augusta(1555) ‘cuius regio eius religio’ art.8 Beccaria ‘dei delitti e delle pe4ne’, art. 13, 27 NO al confino: art. 16 Emigraziane: art. 16 Don Milani: art. 33 Legge Coppino ‘scuola obbligatoria’: art. 34 Lotte dell’ : art. 37, 39 Garibaldi ‘spirito democratico delle forze armate’: art. 52 Montesquieu ‘divisione dei poteri’ : Ordinamento della Repubblica Cattaneo: ‘spazio alle autonomie locali-federalismo’ art. 114

4 ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO
PARLAMENTO GOVERNO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CORTE COSTITUZIONALE CAMERA SENATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI CORTE DI CASSAZIONE CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PARL. IN SEDUTA COMUNE CONSIGLIO DI STATO COMM. PERMAN. Affari costituzionali Giustizia Affari esteri Difesa Bilancio Finanze Cultura Ambiente Trasporti Attività produttive Lavoro Affari sociali Agricoltura Unione Europea COMM. PERMAN. Affari costituzionali Giustizia Affari esteri Difesa Bilancio Finanze Istruzione Lavori pubblici Agricoltura Industria Lavoro Salute Ambiente Unione europea CONSIGLIO DEI MINISTRI CORTE DEI CONTI MAGISTRATURA AUTORITA’ INDIPENDENTI Antitrust – Banca d’Italia – Comunicazioni – Consob – Energia Gas – Garante Sciopero – Lavori pubblici - Privacy Sottosegretari Informazione, comunicazione ed editoria , CIPE, Famiglia, Droga, Servizio civile, Turismo, Federalismo, Sport, Semplificazione normativa, Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania Ministri con portafoglio - Affari Esteri, Interno, Giustizia, Difesa, Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro Salute e Politiche sociali, Istruzione Università e Ricerca, Beni e Attività Culturali Ministri senza portafoglio - Rapporti con le Regioni, Attuazione del Programma di Governo, Pubblica amministrazione e l'Innovazione, Pari opportunità, Politiche Europee, Rapporti con il Parlamento, Riforme per il Federalismo, Gioventù, Semplificazione Normativa ORGANI AUSILIARI Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro – Consiglio di Stato – Corte dei conti REGIONI REGIONI e PROV. a STATUTO SPECIALE Valle d’Aosta – Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Bolzano – Provincia Autonoma di Trento – Friuli Venezia Giulia – Sicilia - Sardegna REGIONI A STATUTO ORDINARIO Piemonte – Lombardia – Veneto – Liguria – Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Marche – Lazio – Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria ORGANI BICAMERALI COMUNI PROVINCE SINDACI – CONS.COMUNALI PRESIDENTI – CONS.PROVINC. PRES. GIUNTE REG. – CONS. REGIONALI CORPO ELETTORALE

5 Costituzione Parlamento Come nasce una legge Sistema bicamerale Senato
Durata 5 anni 315 senatori 630 deputati senatori a vita Ex presidenti della repubblica commissioni giunte commissioni giunte Sedute delle camere Sedute separate Per normale attività Legislativa, politica, Giurisdizionale e consultiva Seduta comune Per attività straordinarie previste Elezione del Presidente della Repubblica; Elezione dei 5 giudici costituzionali; Elezione di 1/3 dei membri del CSM; Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

6 LE FONTI NELL’ORDINAMENTO STATALE
COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI (art. 138 Cost.) LEGGI ORDINARIE E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (artt. 70 ss. e 117 Cost.) REGOLAMENTI GOVERNATIVI (artt e Cost.)

7 LA LEGGE COSTITUZIONALE
LA LEGGE COSTITUZIONALE modifica le norme della COSTITUZIONE o ne introduce di nuove. Le leggi di revisione costituzionale sono leggi approvate dal Parlamento secondo una complessa procedura detta revisione costituzionale. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

8 Seconda deliberazione
LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO non meno di tre mesi Prima deliberazione Seconda deliberazione Promulgazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera tre mesi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera Eventuale referendum 1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori nessuna richiesta di referendum richiesta di referendum Promulgazione se è approvato dalla maggioranza dei voti validi

9 I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
L’unico limite espresso è la forma repubblicana (art. 139 Cost.) I limiti impliciti sono i principi supremi dell’ordinamento (v. sent. 1146/1988)

10 Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988
La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell'ordinamento costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).

11 LEGGI COSTITUZIONALI: LE DUE IPOTESI DELL’ART. 138 (2)
Prima ipotesi intervallo 3 mesi Camera I: 1° approvazione maggioranza relativa Camera I: 2° approvazione maggioranza 2/3 Camera II: 2° approvazione maggioranza 2/3 Camera II: 1° approvazione maggioranza relativa intervallo 3 mesi Gazzetta Ufficiale Presidente della Repubblica: promulgazione Seconda ipotesi intervallo 3 mesi Camera I: 1° approvazione maggioranza relativa Camera I: 2° approvazione Maggioranza assoluta REFERENDUN (event.) Maggioranza di “SI” entro 3 mesi Camera II: 1° approvazione maggioranza relativa Camera II: 2° approvazione Maggioranza assoluta Gazzetta Ufficiale

12 LA LEGGE ORDINARIA Con il termine LEGGE ORDINARIA ci si riferisce alle leggi emesse dal Parlamento Italiano a seguito di una specifica procedura chiamata Iter Legislativo. L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi : L’iniziativa Il progetto di legge può essere proposto a una delle due Camere del Parlamento dal Governo, da un membro delle due Camere, da un numero di elettori superiore a soggetti. La presentazione del progetto di legge attiva il procedimento legislativo, sollecitando l'esame del primo da parte dalle commissioni competenti delle Camere. La legge, una volta esaminata, deve essere deliberata da entrambe le camere. La discussione e approvazione delle Camere CANANA'

13 Costituzione Parlamento Come nasce una legge Iniziativa Esame camere
Governo (disegni di legge); Deputati e senatori; Iniziativa popolare (50,000 elettori) Consigli Regionali C.N.E.L. (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) solo in materia economica Esame camere commissioni Senato Camera dei deputati Votazione Promulgazione Presidente Pubblicazione Gazzetta ufficiale

14 IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE FORMALE
1. La fase preparatoria (iniziativa legislativa) L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente i soggetti a cui spetta l'iniziativa legislativa: • Il Governo (art. 71): l'iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri - autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il caso dell'iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). I progetti presentati dal Governo prendono il nome di disegni di legge. • Il singolo parlamentare (art. 71): ogni Deputato o Senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente che tali iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa. segue

15 •. Il popolo (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50
• Il popolo (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa. • I Consigli regionali (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Il limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di "interesse regionale", ma di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è talmente elastica da non poter costituire un vero e proprio limite di materia. • Il CNEL (art. 99, co. 3): la Costituzione, all'art. 99, attribuisce al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n. 936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina sostiene che, data la natura dell'organo, l'iniziativa possa essere assunta soltanto nel campo economico-sociale (Martines). Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all'una o all'altra Camera (ad eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l'iniziativa solo nella Camera di appartenenza) e non crea l'obbligo per la stessa di deliberare. segue

16 La legge viene resa ufficiale con dichiarazione solenne del Presidente della Repubblica dopo aver verificato che non sia in contrasto con la Costituzione. La promulgazione: La pubblicazione: La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con lo scopo di far conoscere la legge a tutti i cittadini. Dopo 15 giorni di vacatio legis la legge entra in vigore. CANANA'

17 IL REFERENDUM ABROGATIVO
Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970 ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost. I limiti (cosa non può abrogare) Limiti impliciti ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla sent. n. 16/1978): le norme costituzionali; leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale); leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi); leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimante connesso al disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti). Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai votanti il risultato dei l'abrogazione. Limiti espliciti leggi tributarie e di bilancio; leggi di amnistia e di indulto; leggi di ratifica dei trattati internazionali; le fonti secondarie; le fonti regionali (a livello regionale esistono appositi referendum);

18 IL PROCEDIMENTO Richiesta da parte di almeno cinque Consigli regionali
Richiesta da parte di elettori Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei se mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali Controllo dell’ Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970 Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum - art. 2, legge cost. n. 1/ (il parametro di giudizio della Corte non è in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione). Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.

19 Dopo la votazione l'Ufficio centrale per il referendum accerta, ai sensi dell'art. 75, comma 4, Cost., che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi. Se il quorum non viene raggiunto l'iniziativa fallisce e il quesito può essere riproposto l'anno successivo; se i "no" superano i "si" lo stesso quesito può essere riproposto solo dopo che siano trascorsi cinque anni. Se vincono i voti favorevoli, il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione. Il Dpr è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo. Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni.

20 LA LEGGE REGIONALE Decreto legislativo Decreto legge Regolamenti
E’ una legge che ha un’efficacia limitata al territorio della Regione che le emana. Il decreto legislativo (dlgs) è un atto normativo avente forza di legge adottato dal governo su delega del Parlamento. Decreto legislativo Decreto legge Il decreto legge(dl) è un atto normativo avente forza di legge adottato eccezionalmente dal governo senza l’autorizzazione delle camere. In base alla potestà regolamentare del Governo, questo emana regolamenti diretti generalmente a produrre norme subordinate a quelle primarie. I regolamenti governativi sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione né tanto meno alle leggi ordinarie. Regolamenti CANANA'

21 Il decreto ministeriale (D. M
Il decreto ministeriale (D.M.) è un atto amministrativo emesso da un ministro; non ha forza di legge ed è al pari di un regolamento governativo. Il decreto ministeriale spesso contiene norme tecniche di uno specifico argomento come la nomina dei dirigenti dell’Anas, l’attuazione di un regolamento sanitario ecc. D.M. D.P.R. Il decreto del presidente della repubblica è atto del Presidente della Repubblica. Con il D.P.R. vengono emanati i decreti legge e i decreti legislativi ed altri atti del Governo a contenuto ammiinistrativo e normativo. Consuetudini Sono le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica. CANANA'

22 GLI ORGANI ISTITUZIONALI
IL PARLAMENTO Il Parlamento della Repubblica italiana è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa, ha una struttura bicamerale perfetta, ovvero è composto da due Camere aventi funzioni identiche: La Camera dei Deputati E’ formata da 630 deputati, che vengono detti deputati; la carica di deputato è sempre elettiva, con suffragio universale e diretto, e ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento anticipato delle camere. Può diventare deputato qualsiasi cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i 25 anni. Sede della Camera dei deputati è Palazzo di Montecitorio CANANA'

23 il Senato della Repubblica
E’ composto da 315 senatori cui vanno aggiunti i senatori a vita (ossia, salvo rinuncia, gli ex Presidenti della Repubblica e, su nomina del Presidente della Repubblica, «cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». La carica di senatore è elettiva, con durata quinquennale (salvo scioglimenti anticipati eccezionali) Sede del Senato è Palazzo Madama a Roma. CANANA'

24 Le due Camere si riuniscono separatamente
Le due Camere si riuniscono separatamente. Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune: per l'elezione del Presidente della Repubblica per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni. per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura ; per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica per la messa in stato di accusa dello stesso Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione per l'elezione di 45 cittadini fra i quali estrarre i giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica CANANA'

25 Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma
Il Governo è un organo costituzionale complesso ed è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. Il Governo è composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia come il Consiglio dei Ministri che costituisce un organo collegiale a sé stante. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti. I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri. Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma CANANA'

26 Il Governo può esercitare la funzione legislativa quando:
il Parlamento stesso conferisce al Governo, con un'apposita legge di delega, il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge emana autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade. CANANA'

27 LA MAGISTRATURA La MAGISTRATURA è il terzo potere fondamentale dello STATO e si definisce come l'insieme degli organi civili, penali e amministrativi dello stato che svolgono la funzione giurisdizionale. E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine di tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello stato o da parte di privati. Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato istituito un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33 membri eletti ogni 4 anni. I magistrati possono essere nominati solo attraverso concorso, sono soggetti soltanto alla legge e non possono essere sollevati dal servizio senza il loro consenso e neppure trasferiti in altra sede. CANANA'

28 CANANA'


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