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PubblicatoGianmaria Bellucci Modificato 10 anni fa
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La responsabilità civile penale disciplinare erariale e dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti concettuali e interconnessioni procedimentali.
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Giusto processo e ragionevole durata I PRINCIPI DI GARANZIA
art.111 Cost. Giusto processo e ragionevole durata
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La ragionevole durata del processo come ragionevole durata della fase istruttoria
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Un’unica prova e Giudici diversi: Il rispetto dei diversi ambiti di giurisdizione esclude il pericolo di contrasti
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L’art. 28 della Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. L'articolo riguarda la responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici nell’ipotesi di comportamenti lesivi dei diritti dei cittadini.
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Le diverse responsabilita’. Elementi caratterizzanti:
Bene o valore tutelato Elemento soggettivo (dolo, colpa grave, colpa) Titolarità dell’azione Procedimento
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Principi generali comuni alle diverse tipologie di responsabilità
Garanzia del contraddittorio (giusto processo) Economia dei mezzi istruttori e di giudizio
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Le diverse tipologie di responsabilità: la responsabilità civile
l'art c.c. obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno. Il danno va risarcito nei limiti degli artt 1223, 1226 e 1227 c.c. danno emergente e lucro cessante così come apprezzato dal Giudice civile
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continua: le scriminanti
Legittima difesa art.2044 c.c. Stato di necessità art.2045 c.c. Incolpevole incapacità di intendere e di volere art.2046 c.c.
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Responsabilità da “vigilanza ed idonea organizzazione dell’attività”
Art.2047 c.c. danno cagionato da incapace Art.2048 c.c. danno cagionato da minori, soggetti a tutela, allievi e apprendisti. Art c.c. danno cagionato da domestici e apprendisti. Art.2050 c.c. danno conseguente all’esercizio di attività pericolose Artt. 2051, 2052, 2053 c.c. danni cagionati da cose in custodia, da animali o da rovina di edificio
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continua: la responsabilità civile: responsabilità da inadempimento contrattuale
Art.1218 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art.1225 se non vi è dolo il risarcimento (danno emergente e lucro cessante) è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.
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La responsabile penale:
La responsabilità penale si configura solo per comportamenti che, all’atto o in costanza di applicazione della pena, siano esplicitamente previsti come reati e siano stati commessi con coscienza e volontà. Artt c.p.
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continua: la responsabilità penale
Casi di non punibilità artt c.p.: Caso fortuito o forza maggiore Costringimento fisico Consenso dell’avente diritto Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere Legittima difesa stato di necessità
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La responsabilità disciplinare: è propria del pubblico dipendente che deve dare garanzia dell’osservanza del codice di comportamento le disposizioni riguardanti le infrazioni, le sanzioni e le procedure conciliative previste in materia di pubblico impiego dagli artt.55 e segg del D. Lgs. 165/2001 costituiscono norme imperative (vale a dire inderogabili contrattualmente e inserite di diritto laddove non previste)
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Continua: la responsabilità disciplinare
Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile spetta ai contratti collettivi definire la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, fatte salve le previsioni specifiche della legge (artt. 55 quater, quinquies, sexies, septies) . I contratti non possono istituire procedure di impugnazione.
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Continua: la responsabilità disciplinare
I contratti possono prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria (non nei casi di licenziamento) da concludersi in tempi brevi (30 giorni) e prima dell’irrogazione della sanzione, che, anche in caso di conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista.
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La responsabilità dirigenziale
E’ una responsabilità legata al conseguimento degli obiettivi e all’efficiente organizzazione delle risorse con particolare riferimento al personale La sanzione è l’eventuale perdita dell’incarico con conseguente diminuzione di indennità qualora l’indennità di posizione correlata al nuovo incarico sia di minor valore
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La responsabilità amministrativa: è la responsabilità a cui è chiamato chi opera per fini pubblici con pubbliche risorse
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La responsabilità amministrativa sussiste solo a fronte di
DANNO ERARIALE commesso con DOLO O COLPA GRAVE da soggetti che si trovino in “RAPPORTO DI SERVIZIO” con una Pubblica Amministrazione.
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Il danno erariale consiste in qualsiasi ingiustificata minore entrata pubblica, in qualsiasi ingiustificata maggiore spesa pubblica, in qualsiasi ingiustificata diminuzione patrimoniale o ingiustificato inutilizzo di beni o risorse pubbliche
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Corte di CassazioneOrdinanza 20701/2013
Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti anche il danno riferito esclusivamente alle risorse finanziarie derivanti dal bilancio U.E.
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Interconnessioni tra altri tipi di responsabilità e la responsabilità amministrativa
DANNO ERARIALE INDIRETTO: esiste nel caso in cui l’Amministrazione sopporta le conseguenze di una sentenza civile penale o amministrativa a causa del comportamento illecito di un dipendente, ma potendo, a sua volta, rivalersi sul dipendente responsabile nel caso in cui risultassero sussistenti i presupposti di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti. La rivalsa in sede di giustizia erariale non è, quindi, automatica
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Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: IL DANNO ALL’IMMAGINE
Art. 17 comma 30 ter del D.L. 78/2009 e successive modifiche : L’azione per danno all’immagine può essere esercitata (in virtù del richiamo ai casi e modi dell’art. 7 della L.97/2001)solo in conseguenza di sentenze irrevocabili di condanna per delitti contro la P.A. (es.peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione ecc.) Ulteriore specifica ipotesi ipotesi di danno all’immagine (art.55 quinquies D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti pubblici sussiste nel caso di accertate false attestazioni o certificazioni a giustificazione dell’assenza dal lavoro.
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Ancora: art.1 sexies L.20/1994 introdotto dalla legge anticorruzione
Nei danni all’immagine conseguenti alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione il valore del danno si presume pari al doppio del valore patrimoniale o dell’utilità percepita dal dipendente e il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato di attenuazione della garanzia del credito
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Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: risarcimento del danno da interesse legittimo Quando la violazione dell’interesse legittimo dipende da un comportamento connotato dai presupposti richiesti per la responsabilità amministrativa, il risarcimento pagato dall’Amministrazione a seguito della sentenza del TAR può essere fatto ricadere sul dipendente gravemente colpevole
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26 d. Lgs. 104/2010 Codice del processo amministrativo
codificazione del danno da lite temeraria
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I procedimenti Civile e amministrativo (TAR) ad istanza di parte Disciplinare ad istanza dell’Amministrazione Penale e contabile (Corte dei Conti) ad istanza del PM
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Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio
Risarcimento determinato in sede civile o amministrativa TAR eventualmente ridotto in sede contabile in ragione di: apprezzamento dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività esercizio del potere riduttivo
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Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio
Condanna in sede civile penale o amministrativa potrebbe dar luogo a pronuncia diversa dinanzi alla Corte dei Conti in mancanza dei presupposti richiesti per il risarcimento Ma art.55 sexies D.Lgs. 165/2001 sembrerebbe introdurre un automatismo in relazione all’azione disciplinare
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La prescrizione Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in ogni caso in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è verificato l’ evento dannoso o, in caso di un suo occultamento doloso, dalla data della scoperta. Sotto tale profilo va tenuto presente, che qualora la prescrizione sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto rispondono di danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia (art. 1 comma 3 L.20/1994).
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