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Processo industriale CPI D.lgs 30/2005

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Presentazione sul tema: "Processo industriale CPI D.lgs 30/2005"— Transcript della presentazione:

1 Processo industriale CPI D.lgs 30/2005
Oggetto: violazione diritti di privativa (contraffazione, usurpazione) contestazione di validità dei titoli (nullità, decadenza) modalità di sfruttamento dei diritti di privativa Competenza Sezioni Specializzate (D.lgs 168/2003): Collegialità (numero di giudici non inferiore a 6) Competenza per materia funzionale ed inderogabile Competenza territoriale ultradistrettuale (Bari , Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) D.L. 1/2012, art.2 “sezioni specializzate in materia di impresa” ampliata la competenza per materia introdotte nuove sezioni specializzate (Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L’Aquila, Perugia, Potenza e Trento, nonchè Brescia)

2 Competenza territoriale (art. 120 CPI)
quattro fori generali concorrenti a scelta dell’attore in via gradata: luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio reale o eletto ovvero il luogo ove il convenuto ha la dimora se la residenza o il domicili sono sconosciuti. due fori generali successivamente concorrenti in mancanza di quelli già indicati: luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio se il convenuto non ha né residenza né domicilio né dimora nel territorio dello Stato; un foro generale in mancanza di quelli indicati: il foro di Roma se né il convenuto né l’attore hanno residenza, domicilio o dimora nel territorio dello Stato; Il foro speciale facoltativo del luogo in cui sono stati posti in essere i fatti lesivi del diritto

3 La legittimazione Legittimazione attiva: Legittimazione passiva:
titolari marchio registrato o in corso di registrazione titolari del marchio di fatto licenziatario con esclusiva in caso di marchi di gruppo, ciascuna società del gruppo Legittimazione passiva: - tutti coloro che abbiano preso parte alla catena produttiva o distributiva dei beni contrassegnati dal marchio contraffatto

4 Azioni più frequenti Le azioni di mero accertamento (o dichiarative):
azione di accertamento positivo della validità del titolo di proprietà industriale azione di accertamento positivo o negativo della contraffazione azione di accertamento positivo o negativo della titolarità del diritto d'autore azione di nullità o decadenza del titolo di proprietà industriale azione accertativa di titolarità nella rivendica o della paternità Le azioni di condanna (o di contraffazione) per ottenere provvedimenti riparatori-risarcitori: risarcimento del danno la pubblicazione della sentenza la comminatoria di penali inibitorie definitive rimozioni, distruzioni, ritiro dal commercio, assegnazione in proprietà Le azioni cautelari nominate e residuali provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cpc

5 Descrizione e sequestro (D.lgs 131/2010)
Art. 129 CPI Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni,provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull’istanza con decreto motivato.

6 Descrizione e sequestro (D.lgs 131/2010)
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. 4. I procedimenti di descrizione e sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

7 Esecuzione di descrizione e sequestro
Art. 130 CPI La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. Decorso il termine dell’art. 675 cpc possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

8 Altre azioni cautelari
Inibitoria (art. 131 CPI) Ritiro dal commercio (art. 131 CPI) Tutela cautelare dei domain names (art. 133 CPI) Accertamento negativo in sede cautelare e di merito (art. 120, comma 6bis CPI)

9 Aspetti peculiari Comunicazione all’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 122, comma 6, 7, 8 CPI) La discovery (art. 121, comma 2 CPI) Informativa (Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti , elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte) Repressiva (Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale) Il diritto di informazioni di cui (art. 121bis CPI)

10 La sentenza ed i suoi effetti
La rimozione e la distruzione (art. 124, commi 1-2 CPI) L’assegnazione in proprietà al titolare del diritto (art. 124, comma 4 CPI) Il sequestro a spese del contraffattore (art. 124, comma 5 CPI) La pubblicazione della sentenza (art. 126 CPI) Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione (art. 125 CPI)


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