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Lapproccio preventivo per gli agenti chimici deve rientrare in quello generale che comprende tutti i pericoli per la salute e la sicurezza nei luoghi di.

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Presentazione sul tema: "Lapproccio preventivo per gli agenti chimici deve rientrare in quello generale che comprende tutti i pericoli per la salute e la sicurezza nei luoghi di."— Transcript della presentazione:

1 Lapproccio preventivo per gli agenti chimici deve rientrare in quello generale che comprende tutti i pericoli per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro Si prevede per gli agenti chimici un approccio preventivo fondato su procedure tecniche specifiche ed armonizzate Lapproccio per gli agenti chimici non può non coinvolgere le figure e gli strumenti previsti nei luoghi di lavoro per la tutela dei lavoratori Lapproccio preventivo per gli agenti chimici diventa un buon indicatore per descrivere la cultura e le realizzazioni preventive nei luoghi di lavoro

2 La trasposizione della direttiva europea in norma italiana è avvenuta in una maniera che si potrebbe definire creativa LItalia è lunico paese che ha dovuto assistere alla rappresentazione di vere e proprie tenzoni di ermeneutica ed a recitazioni di esegesi intra- ed iper-testuali della norma Ad essere esorcizzati nella rincorsa alla definizione del così detto rischio moderato sono risultati la sorveglianza sanitaria il monitoraggio biologico le misurazioni ambientali i così detti algoritmi i livelli dazione i valori limite professionali cioè tutto limpianto tecnico proposto dalla norma Nessuno apertamente ha sostenuto che grazie alla nuova norma possono essere allentate le misure di prevenzione o equivocato la gerarchia degli interventi e gli obiettivi da raggiungere

3 Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72 sexies, 72 septies, 72 decies, 72 undecies Art. 72 quinquies D. Lgs. 626/94 Se i risultati della valutazione dei rischi a norma dellarticolo 4, paragrafo 1, dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presenti sul luogo di lavoro, per la sicurezza e la salute dei lavoratori vi è solo un rischio moderato e che le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 della presente direttiva Art. 5 Direttiva 98/24/CE

4 Ein geringfugiges Risiko Un riesgo leve Un rique faible A slight risk [*] O risco baixo Er ringe risiko Micrò kinduno Een gering risico Kyseinsen riskin Ringa risk Un rischio moderato [**] [*] lacking signicance (The Chambers Dictionary) [**] contenuto o ridotto entro i limiti imposti o dettati dalla convenienza dall'opportunità o dalla tollerabilità ( Il Grande Dizionario della Lingua Italiana di S. Battaglia )

5 Nelle traduzioni della Direttiva 98/24CE degli altri Paesi UE il nostro moderato è stato univocamente definitivo come rischio BASSO o IRRILEVANTE

6 SONO ADOTTATE LE MISURE PREVENTIVE DEL CASO GIUSTIFICAZIONE SONO IDENTIFICATI GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI RISCHIO MODERATO IN RELAZIONE ALLA QUANTITA DELLAGENTE CHIMICO VIENE SVOLTA LA VALUTAZIONE NON SI APPLICANO LE MISURE SPECIFICHE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA LA NATURA E LENTITA DEI RISCHI NON RENDONO NECESSARIA UNA ULTERIORE VALUTAZIONE DIRETTIVA 98/24/CE Valutazione preliminare

7 SONO ADOTTATE LE MISURE PREVENTIVE DEL CASO GIUSTIFICAZIONE SONO IDENTIFICATI GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI RISCHIO MODERATO IN RELAZIONE AL TIPO E ALLA QUANTITA DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO E ALLE MODALITA E FREQUENZA DI ESPOSIZIONE VIENE SVOLTA LA VALUTAZIONE NON SI APPLICANO LE MISURE SPECIFICHE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA LA NATURA E LENTITA DEI RISCHI NON RENDONO NECESSARIA UNA ULTERIORE VALUTAZIONE Valutazione approfondita D. LGS 25/02

8 Gent.mo dott. Carnevale, mi pare che il suo quesito chiami in causa la questione dell'uso e della trasparenza della lingua legislativa e burocratica. Nel caso della locuzione "rischio moderato" è stato infatti scelto in italiano un aggettivo meno comune (cioè meno utilizzato nella comunicazione corrente) rispetto agli aggettivi scelti nelle altre lingue europee, ma forse per questo con un significato più preciso e maggiormente tecnico. Si tratta però di rendere questa scelta chiara e comprensibile per tutti, in modo che, come lei fa notare, siano esplicitati i criteri per poter valutare se un rischio sia effettivamente moderato o no. Ritengo infatti che nel caso specifico, l'aggettivo "moderato" sia stato utilizzato nell'accezione di "contenuto o ridotto entro i limiti imposti o dettati dalla convenienza dall'opportunità o dalla tollerabilità" (definizione che trovo nel Grande dizionario della lingua italiana fondato da Salvatore Battaglia): perché la locuzione risulti chiara devono essere fissati e resi noti i limiti appunto di tollerabilità nel caso specifico degli agenti chimici con cui persone che svolgono determinate funzioni possono venire a contatto. Può comunque nascere il legittimo sospetto che dietro la scelta di un aggettivo più tecnico e quindi meno accessibile per la massa, si nasconda comunque una non sufficiente chiarezza e precisione nella legislazione. Sperando di aver fornito qualche elemento utile alla sua ricerca, la saluto cordialmente. Raffaella Setti - Accademia della Crusca

9 Direttiva 98/24/CE Considerando (1-24) (4) che il rispetto di requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici mirano non solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza dei singoli lavoratori ma anche a fornire un livello minimo di protezione di tutti i lavoratori nella Comunità che evita ogni possibile distorsione nellarea della concorrenza (14) che il datore di lavoro dovrebbe valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, al fine di prendere tutte le necessarie precauzioni di prevenzione e di protezione stabilite dalla presente normativa (17) che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali dalla suddetta valutazione è emerso un rischio sanitario può contribuire alle misure di prevenzione e di protezione che il datore di lavoro deve porre in essere (18) che il datore di lavoro deve effettuare valutazioni e misurazioni periodiche e tenersi al corrente dei nuovi sviluppi della tecnologia al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (21) che nelle direttive 91/322/CEE e 96/94/CE la Commissione fissa valori limiti indicativi, come previsto dalla direttiva 80/1107/CEE, e che dette direttive dovrebbero essere mantenute in vigore quale parte dellattuale quadro normativo (24) che la presente direttiva costituisce un contributo pratico alla creazione della dimensione sociale del mercato interno (23) considerando che labrogazione della direttiva 80/1107/CEE non deve provocare unattenuazione delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici …

10 Direttiva 98/24/CE Articolo 10 … gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire lappropriata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali i risultati della valutazione di cui allarticolo 4 della presente direttiva rivelano un rischio per la salute … La sorveglianza sanitaria, dei cui risultati si tiene conto nellapplicazione delle misure di prevenzione sullo specifico luogo di lavoro è appropriata quando - è possibile stabilire un nesso tra lesposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso e una malattia identificabile o effetti pregiudizievoli sulla salute; e - esiste la probabilità che la malattia o gli effetti possano verificarsi nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore; e - la tecnica di investigazione è a basso rischio per i lavoratori Nel caso sia stato fissato un valore limite biologico obbligatorio, come indicato nellallegato II, la sorveglianza sanitaria è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con lagente in questione, secondo le procedure previste dallallegato

11 Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come SORVEGLIANZASANITARIASORVEGLIANZASANITARIA molto tossici tossici nocivi sensibilizzanti irritanti tossici per il ciclo riproduttivo

12 le proprietà pericolose dellagente; le informazioni contenute nella scheda informativa in materia di sicurezza (obbligatoria); il livello, il tipo e la durata dellesposizione Le variabili da prendere in esame

13 tipo di sostanza sua quantità modalità di esposizione frequenza di esposizione Sono sempre da prendere in esame almeno quattro variabili N.B. indicando le misure di prevenzione e protezione adottate e tenendo conto del loro effetti sui rischi N.B. Due variabili su quattro hanno a che vedere con la valutazione quali-quantitativa della esposizione di singoli lavoratori

14 il datore di lavoro deve applicare le misure e i principi generali di prevenzione il datore di lavoro può essere sollevato dallapplicazione di specifiche misure di tutela la sorveglianza sanitaria e di rischio le misure specifiche di protezione e prevenzione le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

15 Nella valutazione dei rischi effettuata attraverso gli idonei criteri è possibile includere la … GIUSTIFICAZIONE che la natura e lentità dei rischi … … rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi N.B. La GIUSTIFICAZ IONE consente di classificarsi al di sotto della soglia del RISCHIO MODERATO

16 a) La progettazione e lorganizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro b) La fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate c) La riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti d) La riduzione al minimo della durata e dellintensità dellesposizione e) Le misure igieniche adeguate f) La riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione g) I metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici MISUREEPRINCIPIGENERALIMISUREEPRINCIPIGENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

17 MISURESPECIFICHEMISURESPECIFICHE mediante la sostituzione mediante progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici nonchè uso di attrezzature e materiali adeguati appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi lesposizione sorveglianza sanitaria DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE

18 Nel D.M. 10 marzo 1998 vengono definiti come luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO quei luoghi o parte di essi in cui vi sono scarse possibilità di sviluppo dincendio in presenza di sostanze a BASSO tasso dinfiammabilità e la susseguente probabilità di propagazione è bassa DISPOSIZIONIINCASODISPOSIZIONIINCASO DI INCENDIO ED EMERGENZA

19 Per la classificazione del rischio di incendio è pensabile una classificare al di sotto della soglia del così detto RISCHIO MODERATO identificando le seguenti condizioni 1. sostanze a basso tasso di infiammabilità 2. condizioni locali e di esercizio con scarsa possibilità di sviluppo di principi dincendio 3. probabilità di propagazione limitata in caso di eventuale incendio RISCHIO DI INCENDIO E/O ESPLOSIZIONE

20 Perché possa essere documentata una condizione di RISCHIO Chimico controllato debbono essere preliminarmente determinate (e documentate) La presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti con misurazioni ambientali (esposizione cutanea e/o inalatoria) o modelli per classificazioni basati su indici

21 In presenza di rischio chimico per la salute e la sicurezza, le misure generali di tutela dei lavoratori debbono in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate La valutazione non può prescindere dallattuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori

22 le circostanze di svolgimento del lavoro e le quantità in uso della sostanza o del preparato i valori limite desposizione professionale c/o biologici dellagente se esistenti gli effetti delle misure preventive e protettive adottate le conclusioni se disponibili delle azioni di Sorveglianza Sanitaria stime qualitative che identificano, in termini semplici alcune variabili e permettono una conoscenza preliminare del livello di esposizione

23 1. misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza 2. misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc 3. stime qualitative che identificano in termini semplici le variabili Modalità per identificare le variabili

24 il valore di esposizione deve risultare inferiore ad 1/10 del valore limite su rilevazioni effettuate in tre diversi turni di lavoro e nella medesima postazione di lavoro il valore di esposizione deve risultare inferiore ad ¼ del valore limite Valutazione attraverso luso dei valori limite occupazionali le norme UNI-EN forniscono una procedura formale per la valutazione della esposizione di addetti Si può evitare la misurazione periodica dellagente e terminare il processo di miglioramen to quando

25 Tre zone di riferimento in funzione delle percentuali di superamento del valore limite situazione rossa probabilità di superamento del valore limite maggiore del 5% situazione arancio probabilità di superamento del valore limite fra lo 0,1% e il 5% situazione verde probabilità di superamento del valore limite inferiore allo 0,1 % NORMA UNI EN 689 - 1997

26 I modelli o algoritmi per la valutazione del rischio permettono, attraverso un giudizio sintetico finale di inserire il risultato delle valutazioni in classi Valutazioni senza lausilio di valori limite N.B. Risulta comunque consigliabile nei casi dubbi confermare il risultato dei modelli con una o alcune misurazioni dellesposizione Nel caso delle piccole e medie imprese che si distinguono anche per una elevata variabilità delle mansioni lavorative degli addetti e dei relativi tempi di esposizione nonché delle modalità duso degli agenti chimici gli algoritmi o i modelli possono rappresentare uno strumento di particolare utilità

27 Coordinamento tecnico delle Regioni e della Province Autonome

28

29 A B C

30 ?

31 La definizione quantitativa ovvero quali-quantitativa del rischio (moderato) non può ridursi alla stima della sola esposizione (dose o concentrazione) ma deve tenere conto anche di altre variabili Quando la sorveglianza sanitaria e le altre azioni ad essa collegate (in particolare il monitoraggio biologico) possono essere tralasciate senza che questo possa costituire pregiudizio alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ? Documento SIMLII - AIDII

32 PERCORSO LOGICO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO La valutazione deve essere fatta sia per la salute che per la sicurezza dei lavoratori In riferimento alla definizione di agente chimico pericoloso deve essere effettuata una vera e propria analisi del rischio preliminare Deve essere adottata lanalisi del rischio che si compone di unanalisi e valutazione iniziale basata su metodi non quantitativi unanalisi di dettaglio basata su misure effettuate sul campo Documento SIMLII - AIDII

33 RISCHIO probabilità che in un dato individuo, o gruppi di individui, si verifichi un effetto avverso per la salute a seguito dellesposizione ad uno o più agenti chimici R= f (H,E,S) H, Hazard E, Esposizione S, Suscettibilità individuale Quale è il valore che garantisce con una ragionevole certezza (limite di fiducia) che non più di una certa percentuale delle possibili esposizioni eccedano il valore limite ? E necessario evidenziare la corretta conduzione tecnica degli impianti ed integrare tale valutazione con una di natura medica, non potendo la sola misurazione degli inquinanti aerodispersi tenere conto di tutte le possibili vie di penetrazione e del fatto che il limite viene definito per la persona media e non per tutti i lavoratori Documento SIMLII - AIDII

34 Listituzione del TitoloVII-bis D. Lgs.626/94 non può provocare unattenuazione delle protezione del lavoratori durante il lavoro Con i decreti … è inoltre determinato il rischio moderato …, in relazione al tip o, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dallUnione Europea e dei parametri di sicurezza


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