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PubblicatoTecla Giordano Modificato 10 anni fa
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PORTFOLIO & PRIVACY Considerazioni sulla garanzia alla riservatezza con lintroduzione del Portfolio
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Portfolio delle COMPETENZE PERSONALI Contiene, secondo la normativa: materiali prodotti dall'allievo individualmente o in gruppo, capaci di descrivere le più spiccate competenze del soggetto; prove scolastiche significative relative alla padronanza degli obiettivi specifici di apprendimento e contestualizzate alle circostanze; osservazioni dei docenti e della famiglia sui metodi di apprendimento del fanciullo, con la rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze formative affrontate; commenti su lavori personali ed elaborati significativi, sia scelti dall'allievo (è importante questo coinvolgimento diretto) sia indicati dalla famiglia e dalla scuola, ritenuti esemplificativi delle sue capacità e aspirazioni personali; indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica, dai colloqui insegnanti-genitori, da colloqui con lo studente e anche da questionari o test in ordine alle personali attitudini e agli interessi più manifesti.
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Portfolio delle COMPETENZE PERSONALI Non esiste un modello ufficiale MIUR Ogni scuola ha adottato, nella sperimentazione, modelli di propria realizzazione In alcuni modelli vi è una serie di domande relative alla vita privata del bambino, ai comportamenti sociali, agli aspetti sanitari
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Gestione del Portfolio Il Portfolio delle competenze individuali della scuola primaria è compilato ed aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutte le figure che si fanno carico delleducazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, a partire anzitutto dai genitori e dagli stessi allievi, chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della propria crescita. Gli insegnanti del team, come lo stesso docente tutor, compiono osservazioni sistematiche sugli alunni, le annotano e le consegnano al docente coordinatore per le opportune registrazioni nel portfolio.
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Il contenuto del Portfolio è sensibile? Art. 4 - D.L. 196 30/6/2003 comma d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
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Il contenuto del Portfolio è sensibile? Ne deduciamo quindi che il portfolio contiene, per la sua natura, dati considerati sensibili La scuola, quale pubblica amministrazione, è tenuta al rispetto del decreto legge 196 30/6/2003 (testo unico sulla Privacy)
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Privacy e Scuola Art. 96 del Testo Unico - Trattamento di dati relativi a studenti 1.Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 2.Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
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Trattamento dati sensibili Art. 20 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
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Trattamento dati sensibili Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
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Trattamento dati sensibili Art. 22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari 1.I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 3.I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali … 4.I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5.…. i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. ….. i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che,…., risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati,…
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Trattamento dati sensibili 7.I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali …… 8.I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
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La discriminazione Recepimento Normativa Europea - D.L. 9/7/2003 216 attuazione direttiva CEE 200/78/CE Art. 2. - Nozione di discriminazione 1. ……per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
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