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160.000 CARTELLE PUNTATE CONTRO
TRIBUTI SISMA 90 CARTELLE PUNTATE CONTRO
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FASI 1990 - Genesi 1991-2002 - Rateizzazioni 2002-2004 - Condono 1
Cartelle Sospensione Cartelle Condono 2 – Rimborsi
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1^ FASE GENESI
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Si è verificata una elevata densità sismica
I Comuni Terremotati sono stati scelti tenendo conto dei seguenti fattori: Dpcm 15/01/1991 Si è verificata una elevata densità sismica si sono altresì prodotti rilevanti danni”
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Giarratana Modica Scicli Ispica Monterosso Ragusa Santa Croce Cam. Pozzallo Chiaramonte Gulfi Comiso Vittoria Acate
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2^FASE RATEIZZAZIONI
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7 INTERVENTI LEGISLATIVI DI RIAPERTURA DEI TERMINI EMANATI DOPO LA RISPETTIVA SCADENZA
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Elenco dei provvedimenti
L’ord del 29 luglio 1992 (gg. 29) L’ord del 29/1/1993 (gg.29) Il D.L. n. 244 del 23/6/1995 (scadenze diverse e mesi di ritardo) ); L. 388 del 23/12/2000 (scadenze diverse e mesi di ritardo); L. 448 del 28/12/2001 (gg. 1); D.L. 138 dell’8/7/2002 (gg. 19) L. n. 289 del 27/12/2002 (gg. 12).
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Art. 138 comma 1 della legge 388/2000 ultima versione
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre …… possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002,
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Art. 138 comma 2 della legge 388/2000 Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1 (15 dic ndr). Ultima rata 15/6/2008
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Ris. n. 209/E del 25 giugno 2002 “Si precisa che per i tributi oggetto dei predetti versamenti non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall‘art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
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3^ FASE CONDONO 1
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comma 17 dell’art. 9 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289
ha consentito di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando il 10% delle somme residuali dovute, detraendo insieme alle imposte nel frattempo versate anche i relativi interessi.
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Art. 1 comma 363, L. 23 dicembre 2005, n. 266 Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi, il termine di versamento di cui al secondo periodo del presente comma, è fissato al 30 settembre 2006, e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del presente comma è fissato al 1° ottobre 2006, (ndr 10%)
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Il comma 17 non è provvedimento di condono
Un provvedimento di condono si giustifica per sanare un comportamento omissivo, illegittimo o evasivo
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L’ART. 9 E’ INCOSTITUZIONALE
Presupposto: il comma 17 non è norma di condono Esso viola, di conseguenza, gli art. 3 e 53 della Costituzione
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Condono 2002 - somme versate in misura insufficiente
L’Agenzia delle entrate puo’: Invalidare il condono, ma non può recuperare l’imposta per decadenza dei termini. Richiedere la differenza fino a concorrenza del 10% Iscrivere a ruolo le rate eccedenti il minimale
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Riepilogando Le somme residuali delle dichiarazioni , Imposte, contributi e premi assicurativi, potevano e possono essere versate come segue:
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Riepilogo scadenze finali
In un’unica soluzione il 15 dicembre 2002; In 12 rate semestrali, la prima delle quali il 15 dicembre 2002 e l’ultima il 15 giugno 2008; con versamento del 10% delle somme residuali (Condono) entro il 16 aprile 2004 (ultima data); Somme superiori a Euro 5.000: 1^ rata entro il 16 aprile 2004 e l’eccedenza in 8 rate semestrali la prima delle quali con scadenza 16 ottobre 2004 e l’ultima 16 ottobre 2008;
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SEGUE RIEPILOGO Contrib. Prev. e Premi assic. con versamento del 10% delle somme residuali (Condono) entro il 30/9/2006; Somme superiori a Euro ^ rata entro il 30 settembre 2006 e l’eccedenza in 8 rate semestrali la prima delle quali con scadenza 1^ ottobre 2006 e l’ultima il 1^ aprile 2010
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4^ FASE LE CARTELLE
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Le comunicazioni 2006 Le comunicazione pervenute a mezzo posta ordinaria non vanno confuse con gli avvisi bonari. Le sanzioni, in caso di tributi non versati, non subiscono riduzioni
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Presentazioni dichiarazioni (date utili per la verifica dei termini di prescrizione)
II.DD 90 – 30/9/93 II.DD /11/93 II.DD /2/94 Iva 90- 5/10/93 Iva 91- 5/10/93 Iva 92 – 5/1/94
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comma 5 bis dell’art. 1 del D.L. 17 giugno 2005 n. 106
La notifica delle cartelle di pagamento è effettuata, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cioè: non oltre il 31 dicembre il 1999.
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comma 3 dell’art. 138 della L. 388/2000
Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 (ndr terremotati), e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata
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Ovvero: Entro il 31 dicembre 2003 se rata unica;
Entro il 31/12/2009 se in 12 rate; Nella quasi totalità dei casi trattasi di: Ruoli tardivi Ruoli anticipati
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Art. 6 comma 4 L. 212/2000 Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
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Art. 6 comma 5 L. 212/2000 Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo (ndr non prima della notifica della cartella) derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
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2^ periodo - comma 5 dell’art. 6 della L. 212/2000.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 6 della L. 212/2000.
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Art. 8 comma 5 della Legge 212/2000 L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione
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Art 10 comma 1 della legge 212/2000 I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede
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SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
5^ FASE SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
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COMUNICATO STAMPA SISMA “90” EMESSI I PROVVEDIMENTI DI
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: 150 GIORNI A PARTIRE DA LUNEDI 9 OTTOBRE
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D. L. 30 settembre 1994, n. 564 art. 2 quater (Gazz. Uff. n
D.L. 30 settembre 1994, n. 564 art. 2 quater (Gazz. Uff. n. 230 del 1° ottobre 1994) Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato
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Attenzione: Non c’è termine per la notifica dei nuovi atti
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È subordinato all'esistenza di due requisiti, che sono:
( art. 100 c.p.c.) diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti È subordinato all'esistenza di due requisiti, che sono: l'interesse ad agire la legittimazione all'azione.
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A PROPOSITO DI SPESE PROCESSUALI
Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione V civile – n depositata il Estrema sintesi: “Legittima la sentenza del giudice di pace favorevole al risarcimento del danno a seguito di notifica di cartella illegittima”
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CARTELLE CON ALTRI TRIBUTI
LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA CARTELLA OPERA ESCLUSIVAMENTE PER I TRIBUTI SCATURENTI DAI RUOLI FORMATI E VISTATI PER IL RECUPERO DEI TRIBUTI SOSPESI PER EFFETTO DEL SISMA
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Cartella notificata entro il 24 giugno 2006
Ricorso fuori termine – presentazione di istanza di sospensione con dichiarata volontà di volere ricorrere al nuovo Condono sisma 90
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Cartella notificata tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2007
Termine ricorso variabile Esempio: notif. 10 luglio: 21 gg luglio 23 gg -16/9-9/10 16 gg 1/1-16/1/08
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Cartella notificata tra il 9 ottobre e 31/12)
termine unico 29 febbraio 2008 ( 2008 anno bisestile)
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Cartella notificata a partire dal 1 gennaio 2008
Termine ricorso 60gg data notifica
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Nuovo atto modificativo o confermativo
60gg dalla notifica dell’atto modificativo e/o confermativo
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Nuovo atto modificativo o confermativo con ricorso già presentato
Integrazione del ricorso con nuove motivazioni;
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6^ FASE CONDONO 2 Art. 3 quater D.L. 28 dicembre 2006 n. 300 – convertito dalla legge n. 17 del 26 febbraio 2007 entrata in vigore 27 febbraio 2007.
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I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento.
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Il termine del 31/12/2007 vale anche per i contributi
Il termine del 31/12/2007 vale anche per i contributi. Ormai è chiaro per tutti che il termine tributi include anche i contributi
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COME VERSARE DIRETTAMENTE ALLA ESATTORIA
(DOCUMENTO INTERNO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE)
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7^ FASE IL RIMBORSO
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Cass. civ. Sez. V, , n
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1^ MOTIVO ACCOLTO l fondamentale thema decidendum è
costituito dalla individuazione dell'efficacia temporale della disciplina riportata, in particolare se riguarda i pagamenti da effettuarsi (irretroattività) o anche quelli già 51effettuati (retroattività).
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RETROATTIVITA’ L'interpretazione letterale - che si imponepe
la natura agevolativa della disposizione – non disgiunta da considerazioni di ordine logico- sistematico, anche di rilevanza costituzionale, consente di delineare argomentazioni esegetiche favorevoli alla 52tesi del contribuente.
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La validità della prospettata esegesi ha
l'ulteriore conferma di risultare iscrivibile in un'ottica adeguatrice ai principi costituzionali, in particolare a quello di parità di trattamento in situazioni uguali (art. 3)
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Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge - tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato.
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3^ motivo assorbito Violazione del principio di tutela dell’affidamento Art. 220 del Codice dell’Unione Europea55
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Certezza del diritto Principio di tutela della certezza del diritto
Anche in conseguenza del prolungato, colpevole silenzio dell’amministrazione
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Principi costituzionali
Principio della uguaglianza di cui all’art. 3 comma 1 della Costituzione; Principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 comma 1 della Costituzione Principio di ragionevolezza di cui all’art. 97 comma 1 della Costituzione
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D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 21 La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. ( cioè dal giorno in cui è sorto il diritto)
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Solo somme sospese Misura : 70%; Termine: 27 febbraio 2009
Istanza di rimborso Solo somme sospese Misura : 70%; Termine: 27 febbraio 2009
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RIEPILOGANDO
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CHI NON HA PAGATO NIENTE
Può: Condonare versando il 30% Impugnare le cartelle eccependo la decadenza dei termini
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CHI HA PAGATO IN PARTE PUO’:
Condonare versando il 30% delle imposte ancora dovute Impugnare le cartelle eccependo la decadenza dei termini Impugnare le cartelle per le somme non dovute e non sgravate; Chiedere il rimborso della eccedenza del 30% del dovuto effettivamente versato;
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CHI HA PAGATO TUTTO Può:
Chiedere il rimborso del 70% del totale dei versamenti effettuati; Presentare ricorso avverso le cartelle esattoriali non ancora sgravate
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Ma per fortuna le favole hanno sempre un lieto fine…………
Ma per fortuna le favole hanno sempre un lieto fine………….Il nostro barocco è in piedi e ce lo invidia tutto il mondo
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