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La disciplina dell’art. 187 CdS Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; Due elementi.

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Presentazione sul tema: "La disciplina dell’art. 187 CdS Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; Due elementi."— Transcript della presentazione:

1 La disciplina dell’art. 187 CdS Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; Due elementi qualificanti della fattispecie: Lo stato di alterazione. Dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve scaturire lo status di alterazione psicofisica, ovvero la riduzione delle performance alla guida. L’analisi di laboratorio. La documentazione probante, per la sussistenza del reato, deve essere riferibile al momento dell’accertamento della condotta di guida cui si riferiscono i verbalizzanti.

2 L’accertamento preliminare Valorizzare lo screenig Accertare lo status del conducente e descriverne, le condizioni sotto il profilo comportamentale. Occorre acquisire elementi per motivare l’obbligo di sottoporre il conducente agli accertamenti specifici. Utilizzare strumenti di accertamento di screenig che consentano di determinare sin dall’origine il tipo di sostanza rilevata nel corpo del conducente. Quindi dare un senso concreto di positività al test.  Accertare lo status del conducente (al momento del controllo);  Acquisire elementi utili per gli accertamenti di prova;  Utilizzare strumenti di accertamento tecnico-preventivi efficaci;

3 Le prove ordinarie del reato Le testimonianze: Sono pienamente valutabili ed utilizzabili alla stregua del raggiungimento della certezza, contro ogni ragionevole dubbio, dello stato del conducente al momento della guida ovvero delle sue condizioni alterate. Condizioni che non potranno naturalmente essere disgiunte dal risultato strumentale e dalle altre valutazioni tipiche di cui all’art. 55 c.p.p. Un esempio: “Abbiamo visto l’imputato allontanarsi riuscendo a mala pena a reggersi in piedi, salire in macchina e porsi alla guida”. Gli indizi relativi alla condotta di guida: Anche la confessione dell’imputato, se utilizzabile, può essere un elemento di valutazione che il giudice può tenere conto in sede di motivazione della condanna. Così è valido anche il referto ospedaliero, senza analisi di laboratorio, che attesta “lo stato confusionale in soggetto in trattamento con psicofarmaci”.

4 Le modalità di accertamento: tipiche Aggiornato alla legge 120/10, così il comma 2-bis dell’art. 187 CdS. Presupposto Gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo; oppure Gli operatori hanno ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; Accertamento (a cura del personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia giudiziaria art. 348 ultimo comma c.p.p.) Clinico-tossicologico e strumentale Analitico su campioni di mucosa del cavo orale

5 C’erano una volta… e permangono tutt’ora, previo esperimento del tentativo di cui al comma 2 bis dell’art. 187 CdS, sempre premessi i medesimi presupposti di prima: Accertamento ai sensi del comma 3 dell’art. 187 CdS. -Mediante accompagnamento presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Particolarità dell’incidente stradale e della sottoposizione a cure mediche -Le strutture sanitarie, su richiesta degli Organi di Polizia Stradale, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in sinistri stradali e sottoposti alle cure mediche, essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’art. 186. In ogni caso tali modalità rimangono le uniche esperibili rispetto alla precedenti, almeno fino a quando non sarà emanato il D.M. che determinerà le caratteristiche degli apparecchi per l’analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione.

6 Art. 186 CdS: Riformato! Depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett. a) Cod. Strada). Il nuovo illecito amministrativo è destinato ad applicarsi in caso di assenza (anche per rifiuto del test spirometrico). La valutazione dei sintomi esterni dell’ebbrezza non può, che essere circoscritta alla sola fattispecie meno grave, non potendo ritenersi l’esame esterno idoneo per valutare condizioni di disabilità determinate da maggiori concentrazioni di alcool.

7 La contravvenzione più grave e la disciplina della confisca del veicolo L’art. 33 della legge 120/2010 modifica la lett. c) dell’art. 186 Cod. Strada Conferma la fattispecie materiale, ovvero dipende dall’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Innalza il minimo edittale da tre a sei mesi di arresto, lasciando immutati il limite massimo (di un anno) e la misura dell’ammenda (da 1500 euro a 6000 euro). La novella ha poi confermato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e, quella più grave, della revoca della patente per i recidivi nel bienno, espungendo solo l’identica misura per i conducenti di veicoli speciali e quelli di cui all’art. 186 bis cui è riferita una disciplina specifica e aggravata.

8 La misura della confisca del veicolo Premesso l’accertamento dell’art. 186 comma 2 lett c) del superamento della soglia di 1,5 gl Due presupposti: -La misura deve essere obbligatoriamente disposta (dal Prefetto) in caso di condanna o patteggiamento, anche nel caso in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena (Gli organi accertatori infatti dispongono un sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 224 ter CdS nell’attesa della definizione del processo con sentenza passata in giudicato o decreto divenuto irrevocabile). Nei casi previsti sarà cura della cancelleria del Tribunale darne comunicazione al Prefetto, che disporrà gli atti conseguenti, riferendo alla p.g. -Il veicolo deve appartenere a persona estranea al reato (per tale dovendosi intendere chi non sia concorso nel reato e, rispetto al medesimo, sappia dimostrare l’insussistenza di profili di colpa dai quali sia derivata la possibilità di uso illecito del veicolo).

9 La provocazione dell’incidente Alcuni ritocchi ha subito anche il comma 2-bis, nel quale è configurata la circostanza aggravante dell’incidente stradale (“se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”). Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. La novella ha stabilito il raddoppio delle pene e l’elevazione del fermo amministrativo del veicolo (sempre che non appartenga a persona estranea al reato). L’operatore di Polizia disporrà il fermo provvisorio ai sensi dell’art. 224 ter e per la durata di 30 giorni, presso un deposito autorizzato. L’accertamento della responsabilità: -La validità della disposizione intanto sussiste a prescindere dalla causa di danni a cose o terze persone, ma vale anche quando l’incidente stradale coinvolga solo la persona del conducente stesso. -Gli organi di polizia stradale devono fornire all’A.G. tutti gli elementi utili per la valutazione della responsabilità, chiarendo specificatamente la dinamica del sinistro nell’annotazione di polizia giudiziaria.

10 Condizioni dell’aggravante Occorre innanzitutto un accadimento qualificabile come incidente stradale A prescindere dalla conseguenze derivate dal medesimo (quindi anche con solo danni alle cose). Il concetto di incidente evoca non solo la collisione fra veicoli, ma anche l’impatto del veicolo solitario con uno o più ostacoli fissi, o la fuoriuscita involontaria dalla sede stradale. La lettera della disposizione “provoca” rende poi palese la necessità di un nesso causale che leghi l’incidente stradale alla condotta del conducente ebbro. Ma quale nesso causale? La causa dell’incidente deve essere la guida in stato di ebbrezza? O qualsiasi comportamento comunque ricollegabile al conducente ebbro?

11 La provocazione = Responsabilità? L’aggravante si realizza in qualsiasi caso in cui l’incidente sia stato cagionato dalla violazione (da parte dell’ebbro) di altra norma di comportamento. Questo non comporta la responsabilità dell’incidente stradale che attiene alle dinamiche invece dell’art. 43 codice penale. A prescindere dalla condotta che l’ha cagionato, può essere fortemente condizionata (in negativo) dalle capacità di pronta reazione del conducente. In altre parole, anche se l’incidente sia stato cagionato da una violazione comportamentale che nulla c’entri con l’ebbrezza (ad es. dalla violazione dell’altrui diritto di precedenza), rimane il fatto (astrattamente pregiudizievole per la suddetta ratio) che un conducente ebbro non potrà avere, di regola, la stessa prontezza e lucidità necessarie per scongiurare la situazione di pericolo che si sia venuta in tal modo a creare.

12 Estraneità del terzo nel reato Titolarità del bene giuridico. Contratto di leasing: non v’è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso. Appartenenza non significa astrattamente proprietà di una “res”, ma sostanzialmente diritto di goderne e sulla base di titolo che esclude i terzi. La società di leasing infatti per riavere la materiale disponibilità di un veicolo concesso a terzi, deve dimostrare che il contratto è cessato.

13 La società è soggetto terzo, al suo rappresentante legale L’errore di apprezzamento in diritto. La società è sfornita di capacità penale ma, allorché l’attività illecita sia posta in essere dagli organi rappresentativi della società stessa, a costoro farà carico la responsabilità penale, mentre ogni altra conseguenza patrimoniale ricadrà sull’ente. La responsabilità penale è personale. La sanzione, peraltro sanzione amministrativa accessoria ad un fatto penalmente rilevante e con questo strettamente collegato, impone di applicare i principi dell’ordinamento penale in particolare quello di responsabilità personale. Ne discende che la sanzione può senz’altro colpire l’autore del reato ma non soggetti diversi.

14 La comunione legale dei beni 1.E chi lo dice? Elemento principale dal quale partire è sempre la visura risultante dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) 2.Intanto io non c’ero e non sapevo. Che l’estraneità sia dimostrata dal fatto che l’altro coniuge non fosse presente al momento in cui la vettura fosse condotta per fatto illecito 3.Falso problema: il bene è indivisibile! Laddove sussista la possibilità della risulta di cui al punto 1) in ogni caso il bene è indivisibile. Il sequestro finalizzato alla confisca tende a sottrarre all’imputato un bene strumentale al commesso reato; questa finalità è assicurabile solo con il sequestro dell’intero indivisibile compendio; 4.No al sequestro pro-quota. Tale esigenza non può certamente essere assicurata, limitando il sequestro alla sola quota di proprietà dell’indagata. 5.I diritti del coniuge in buona fede potranno farsi valere semmai nella fase della disposizione della confisca in cui i diritti reali di proprietà o di godimento dovranno essere condivisi fra Stato e gli altri soggetti aventi diritto.

15 L’estraneità del soggetto nel reato dal punto di vista del diritto penale Proprietario estraneo ai fatti e terzo in buona fede: il dilemma da risolvere nell’immediatezza del fatto e per l’applicazione dell’art. 224 CdS. Un esempio. Caso del genitore e del figlio che conoscono le cattive abitudini del figlio. Occorrerà accertare se sussistono profili di negligenza a carico del proprietario; Occorrerà verificare se il fatto sia rimproverabile per omessa sorveglianza; L’accertamento sul terzo non riguarda la consapevolezza dell’uso illecito del mezzo di trasporto, occorrerà invece dimostrare al proprietario la dimostrazione rigorosa del presupposto della sua buona fede, che giustifica la mancata confisca. Sulla stregua di tali valutazioni, che restano del tutto a carico principalmente dell’organo accertatore che opera al momento del fatto e che eventualmente conosce la personalità del soggetto e del suo ambiente familiare, si potrà desumere la c.d. buona fede del terzo proprietario ed estraneo al reato.

16 I criteri distintivi dell’art. 186 L’esordio “chiunque guida in stato di ebbrezza” rende palese che lo stesso comma secondo non descrive la fattispecie incriminata della guida in stato di ebbrezza. Infatti, per il nostro caso in dottrina si è correttamente ritenuto che il reato base si realizza quando sia accertato un valore alcolemico superiore a 0,8 mentre il superamento dell’altra soglia costituirebbe un duplice elemento specializzante diretto ad aggravare la pena.

17 I sintomi della guida in stato di ebbrezza Posta l’impossibilità di rilevare la soglia strumentale, per rifiuto o per assenza dello strumento stesso; la misura dei sintomi equivalgono alla prova di cui alla lettera a) (Così è parere conforme della Corte di Cassazione con nota propria sulle novità intervenute con lex. 120/10); La prova con l’etilometro resta e rimane comunque una prova indiziaria, non avendo assunto, nemmeno con le modifiche della legge 120/10, valore di prova legale; diversamente ragionando si contrasterebbe con il principio cardine del nostro ordinamento del c.d. libero convincimento del giudice nell’assunzione delle prove nel processo. La pensa così anche la Corte di Appello di Bologna che in data 21/01/2008 conferma la Sentenza del Tribunale Monocratico di Ravenna che assolveva l’imputato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 comma 2 e 4. Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura dell’art. 379 Reg. CdS.

18 La soglia di punibilità: > 0,50 = 0,51? Centesimi o decimi? I centesimi di litro hanno rilievo eccome! 1.Il valore superiore 0,5 g/l rileva agli effetti dell’accertamento sanzionatorio considerando i centesimi di grammo/litro e quindi per la determinazione delle soglie di punibilità che sono salve così come descritte alla lettera dal comma 2 dell’art. 186 CdS. 2.Seguendo una tesi diversa, l’approssimazione dei valori accertati ai soli decimi, comporterebbe di fatto l’innalzamento dei valori di soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna fattispecie. Aberrante! 3.La sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore stesso prima dell’adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell’alcolemia erano rilevati dai predetti ed approssimati al centesimo di grammo/litro.

19 La ricerca della colpa Presupposto è la conoscenza dell’art. 43 c.p. Inosservanza di norme sancite dagli usi: negligenza, imprudenza o imperizia Regole di condotta: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La rimproverabilità a titolo di colpa riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l’esigibile osservanza delle norme cautelari violate. Minimo di cautela Primo obiettivo è quello ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprimere un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale; Natura soggettiva della colpa Il requisito di natura soggettiva viene individuato nella capacità dell’agente di osservare la regola cautelare e nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa

20 Inosservanza delle regole di condotta Il bilanciamento delle regole di condotta per colpa generica o specifica Occorre valutare di volta in volta se la mera difformità della condotta delle norme scritte sia sufficiente a far presumere iuris et de iure l’esistenza della colpa. Per affermare la responsabilità, basta accertare il nesso causale e la violazione della regola scritta oppure se la conformità alla regola prescritta avrebbe impedito l’evento dannoso? Accertata la conformità si verificherà l’attengiamento secondo le regole di condotta sociali.

21 L’inosservanza della regola: è rimproverabile? Prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento. Se il conducente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro. Vi sono altri casi in cui l’osservanza della regola cautelare appare inesigibile da parte dell’agente e si verificano quando la rigorosa osservanza della norma cautelare comporterebbe il rischio del verificarti di altri eventi dannosi (C.d. Manovre di emergenza).

22 fabiocasati@fabiocasati.it


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