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PubblicatoGiulietta Vittoria Romeo Modificato 8 anni fa
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Prof. Dott. Armando Urbano Docente Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari Mail: studio@armandourbano.it
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Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è, in realtà, illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.
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Può avere per oggetto denaro e beni provenienti da qualsiasi tipologia di reato e quindi anche da violazioni di carattere penale del diritto societario e tributario.
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La definizione di riciclaggio include anche il concetto di “autoriciclaggio”, nel quale oggetto di riciclaggio siano i proventi o i beni di un’azione delittuosa esercitata dallo stesso riciclatore. (Es. un imprenditore registra in contabilità fatture per operazioni inesistenti ottenendo il rimborso indebito dell’IVA ed effettuando con tali somme un investimento.)
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La definizione di riciclaggio include anche il concetto di “autoriciclaggio”, nel quale oggetto di riciclaggio siano i proventi o i beni di un’azione delittuosa esercitata dallo stesso riciclatore. (Es. un imprenditore registra in contabilità fatture per operazioni inesistenti ottenendo il rimborso indebito dell’IVA ed effettuando con tali somme un investimento.)
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Per “finanziamento del terrorismo” si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte,
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utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
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PROFESSIONISTA esercente l’attività in forma individuale ASSOCIAZIONE tra professionisti SOCIETA’ di professionisti
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Adeguata verifica della clientela (dal 22.04.2006 al 28.12.2007 solo identificazione della clientela) Valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Istituzione dell’archivio informatico ovvero del registro della clientela ai fini antiriciclaggio Predisposizione del fascicolo e costante aggiornamento dello stesso
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Adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori Segnalare le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato le violazioni in materia di limitazioni al trasferimento del contante e di titoli al portatore
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ObbligoDecorrenza Incarichi acquisiti sino al 22.04.2006 Incarichi acquisiti dal 23.04.2006 Identificazione della clientela22.04.2006 Occorreva verificare se allo scadere di 12 mesi l’incarico era ancora in essere e, in caso affermativo, bisognava procedere alla identificazione e alla registrazione entro lo stesso termine dei 12 mesi L’identificazione doveva essere eseguita contestualmente all’avvio della prestazione professionale ed annotata entro trenta giorni dall’identificazione L’obbligo di identificazione è stato sostituito (con integrazioni) dall’obbligo di adeguata verifica della clientela (articoli 16 e ss. D.lgs.231 2007) in vigore dal 29.12.2007
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (quando) Al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o l’operazione richiesta e quindi prima di eseguire la prestazione stessa. Il professionista dovrà verificare preliminarmente se vi è l’obbligatorietà dell’adeguata verifica oppure se la prestazione richiesta è inclusa nell’elencazione delle operazioni escluse.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (in quali casi) Se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 Euro. Se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 Euro, indipendentemente se venga effettuata con un’operazione unica o mediante frazionamento in più operazioni tra loro collegate.
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Se l’operazione è di valore non determinato o non determinabile. Se vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie di valore. Se vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza di dati ottenuti in precedenza per identificare il cliente.
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OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE Esempi: Consulenze per la costituzione, gestione e amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. Incarichi di revisione legale. Incarichi di tenuta della contabilità. Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale o finanziaria a carattere continuativo
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OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE Esempi: Consulenze in materia di operazioni straordinarie Consulenze in materia di concordati stragiudiziali Assistenza in procedure concorsuali Redazione di stime e perizie di parte
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PRESTAZIONI ESCLUSE Attività di redazione e/o trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio qualora non incaricato del controllo contabile Funzione di revisore di enti pubblici; Funzione di sindaco in società ed enti qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile
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PRESTAZIONI ESCLUSE Incarico di Curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
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PRESTAZIONI ESCLUSE Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione (vendite nell’ambito del procedimento di espropriazione forzata ) Pareri giuridici pro-veritate Docenze a corsi, convegni e simili
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PRESTAZIONI ESCLUSE Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale Incarico di custode giudiziale di beni e aziende Mediazione ai sensi dell’art. 60 L. 69/2009
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PRESTAZIONI ESCLUSE Adempimenti in materia di amministrazione del personale (per tutti coloro che svolgono tale attività e non solo per i consulenti del lavoro) Incarico di recupero crediti
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - precisazioni Non vi e’ obbligo per quanto attiene alla adeguata verifica della clientela Vi e’ obbligo di segnalazione di operazioni sospette Vi e’ obbligo di denuncia per le operazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione del contante
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RECUPERO CREDITI - precisazioni L’incarico di recupero del credito di importo superiore a 15.000 euro, che si sostanzia per il professionista nell’attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio. (Chiarimento UIC 21.06.2006)
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RECUPERO CREDITI - precisazioni Qualora, invece, l’attività posta in essere sia limitata al raggiungimento di una transazione stragiudiziale, l’attività stessa rientra fra quelle assoggettate agli obblighi antiriciclaggio. (Chiarimento U.I.C. 27.03.2007)
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità) Dopo aver valutato il rischio dell’operazione le modalità di verifica possono essere: Semplificata (rischio inesistente o basso) Rafforzate (rischio elevato) Ordinarie (rischio medio) Astensione (vero e proprio sospetto)
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità semplificata) I professionisti possono avvalersi della semplificazione al verificarsi, alternativamente, di determinate circostanze: di carattere soggettivo: dipendono dalla qualifica rivestita dal cliente di carattere oggettivo: proprie dell’operazione di movimentazione di denaro o di altre utilità.
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Caratteristiche soggettive del cliente intermediario finanziario o altro soggetto esercente attività finanziaria un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva un ente creditizio o finanziario extracomunitario a condizione che nel paese di localizzazione vi siano norme ed obblighi equivalenti un ufficio della pubblica amministrazione o un organismo che svolge funzioni pubbliche soggetti quotati secondo la direttiva MIDIF
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Caratteristiche oggettive dell’operazione contratti di assicurazione sulla vita il cui premio annuale non ecceda i 1.000 Euro o il cui premio unico non sia superiore a 2.500 Euro forme pensionistiche complementari regimi di pensioni obbligatorie moneta elettronica prodotti a basso rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo il tutto se ricorrono le condizioni enunciate nell’articolo 25, comma 6, D.Lgs 231/2007
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità semplificata) Quando ricorrono le caratteristiche soggettive del cliente bisogna comunque acquisire elementi probatori in grado di dimostrare che ci si trova di fronte ad un cliente per il quale si può ricorrere alla semplificazione
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità semplificata – check list) Requisiti soggettivi Il professionista deve 1)Verificare che il cliente appartenga a una delle categorie previste 2)Verificare l’identità del cliente e l’esistenza del potere di rappresentanza 3)Conservare i documenti da cui risultino le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità semplificata – check list) Requisiti soggettivi Il professionista non deve 1)Identificare il titolare effettivo 2)Richiedere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale 3)Svolgere il controllo costante durante lo svolgimento della prestazione professionale
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità semplificata – check list) Requisiti oggettivi Il professionista deve 1)Verificare che l’oggetto della prestazione rientri tra quelli previsti dalla norma 2)Conservare i documenti da cui risultino le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità semplificata – check list) Requisiti oggettivi Il professionista non deve 1)Identificare il cliente 2) Identificare il titolare effettivo 3)Richiedere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale 4)Svolgere il controllo costante durante lo svolgimento della prestazione professionale
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità rafforzata) Ricorre nei casi di: Rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo Cliente non è fisicamente presente Operazioni, prestazioni professionali o intrattenimento di rapporti continuativi con persone politicamente esposte (PEP) residenti in un altro stato comunitario o in un paese terzo
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità rafforzata – cliente non presente) Il professionista deve: 1)richiedere al cliente (che li invierà per posta o con strumenti elettronici) i seguenti documenti e informazioni: copia del documento di identità; documento dal quale risulti il potere di rappresentanza; dichiarazione scritta riferita al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità rafforzata – cliente non presente) 2)Adottare misure aggiuntive per la verifica o la certificazione dei documenti forniti eseguando controlli e riscontri incrociando i dati ricevuti con quelli risultanti da fonti affidabili ed indipendenti
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità rafforzata – cliente non presente) 3)Qualora sia necessario richiedere visure camerali o certificazioni di conferma da parte di un Ente creditizio o finanziario con il quale il soggetto ha intrattenuto rapporti 4)Verificare la modalità di effettuazione del primo pagamento relativo all’operazione, che dev’essere effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un Ente creditizio
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità rafforzata – pep) Si individuano in tale categoria le persone fisiche residenti in un altro stato comunitario o in un paese terzo che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche quali: Capi di Stato, di Governo, Ministri, Vice-ministri e Sottosegretari, Parlamentari, Membri delle Corti Supreme, Costituzionali, dei Conti e di altri organi giudiziari di alto livello, Ambasciatori, ecc.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità rafforzata – pep) Nonché i loro familiari diretti e coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i pep, e coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità rafforzata – check list) Il professionista deve (oltre alle normali operazioni di adeguata verifica): 1)Adottare qualsiasi misura atta a stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell’operazione 2)Assicurare un controllo della prestazione ad intervalli di tempo molto brevi e con maggior rigore
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità rafforzata – check list) 3)Le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con il profilo di rischio del cliente 4)Adottare misure adeguate per stabilire la provenienza del patrimonio e dei fondi impiegati nell’operazione
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria) Tale modalità si applica in via residuale ossia quando non ricorrono i presupposti per applicare le modalità semplificate o rafforzate
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria) Il professionista deve: 1)Identificare il cliente 2)Verificare il potere di rappresentanza 3)Identificare il titolare effettivo 4)Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura delle prestazioni 5)Svolgere il controllo costante
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria - identificazione) Al momento in cui è conferito l’incarico In presenza del cliente Anche attraverso dipendenti o collaboratori Mediante un documento d’identità non scaduto
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria - identificazione) Quando il cliente è una società o un ente: 1)Verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza 2)Verificare l’identità dei rappresentanti delegati alla firma per le operazioni da svolgere.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria - identificazione) Quando il cliente è una società o un ente: 1)Verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza 2)Verificare l’identità dei rappresentanti delegati alla firma per le operazioni da svolgere. Tramite: Visura Camerale e/o delibere Consiliari e/o assembleari.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria - identificazione) Richiedere al cliente o al titolare effettivo uno dei sottoelencati documenti non scaduti: carta di identità passaporto patente di guida patente nautica porto d’armi libretto di pensione
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria - identificazione) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da un’amministrazione statale permesso di soggiorno (in via residuale) NON E’ POSSIBILE RICORRERE A DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria - identificazione) Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l’acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza. (Chiarimento UIC 18 Maggio 2006)
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (modalità ordinaria – dati identificazione) PERSONA FISICA cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo codice fiscale estremi del documento di identificazione SOGGETTI DIVERSI denominazione sede legale codice fiscale e partita IVA per il legale rappresentante i rappresentanti delegati e il titolare effettivo i dati previsti per le persone fisiche
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo) E’ la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività Nel caso di entità giuridica il titolare effettivo è la persona o le persone che possiedono o controllano più del 25% della partecipazione al capitale di tale entità, o ne risultano beneficiari.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - individuazione) Mediante dichiarazione scritta del cliente Mediante consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - individuazione) Accanto all’obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo il professionista deve analizzare la CATENA PARTECIPATIVA per individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima analisi controllano o possiedano il cliente.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - individuazione) Esempio (Fonte: linee guida CNDCEC)
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - individuazione) Esempio (Fonte: linee guida CNDCEC)
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - individuazione) In caso di altre entità giuridiche che amministrano patrimoni e fondi: Se sono già individuati i destinatari del patrimonio: La persona fisica o le persone fisiche beneficiarie almeno del 25% del patrimonio Se non sono già individuati i destinatari del patrimonio: la categoria di persone nel cui interesse è istituita o agisce l’entità giuridica La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo almeno sul 25% del patrimonio dell’entità
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - individuazione) In caso di società fiduciarie iscritte nell’elenco di cui all’art. 199 TUB, trovano applicazione gli obblighi semplificati e non è necessario identificare né la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi per conto dei quali essa opera.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - individuazione) In caso di società fiduciarie diverse, il professionista dovrà chiedere le generalità del fiduciante e del titolare effettivo. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio stesso.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - individuazione) Il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o fornisce false indicazioni è punito con la pena detentiva da sei mesi a un anno e con una multa pecuniara da 500 a 5.000 euro
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (titolare effettivo - mancanza) In caso di mancanza del titolare effettivo, in quanto detiene direttamente o indirettamente una quota eccedente il 25%+1 del capitale sociale, bisognerà verificare se esistono altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (patti parasociali).
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ( Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale ) Tali informazioni vanno acquisite mediante dichiarazione del cliente. E’ consigliabile che la dichiarazione del cliente sia redatta in forma scritta, tenendo presente che il cliente, ai sensi dell’articolo 21, ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie affinché il professionista adempia agli obblighi di adeguata verifica. Il cliente che non fornisce tali informazioni o le fornisce false è soggetto alla pena detentiva dell’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (valutazione del rischio) In relazione al cliente bisogna valutare: la natura giuridica l’attività prevalentemente svolta il comportamento al momento di svolgimento dell’operazione o dell’instaurazione della prestazione professionale l’area geografica della sede di residenza o sede del cliente o della controparte
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (valutazione del rischio) Valutando tali elementi si andrà ad associare, a ciascuno di essi, un punteggio (es. da 1 a 5) in termini di minore/maggiore rischiosità; ottenendo così il livello di rischio connesso al cliente.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (valutazione del rischio) In relazione all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale bisogna valutare: la tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, durata, ragionevolezza, dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale l’area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (valutazione del rischio - procedure) Considerando tali elementi si andrà ad associare un punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità (es. da 1 a 5) ottenendo il livello di rischio connesso all’operazione. Tale punteggio non si assegna nei casi di prestazioni professionali aventi ad oggetto la tenuta della contabilità e la revisione legale.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (valutazione del rischio - procedure) La valutazione congiunta dei due indici genererà un indice espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (valutazione del rischio - procedure) I documenti mediante i quali è stata effettuata la valutazione del rischio devono essere conservati dal professionista, in particolar modo per attestare che è stata compiuta in modo costante.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (esecuzione da parte di terzi) Nel caso in cui l’adeguata verifica della clientela sia stata effettuata da terzi, e il professionista voglia fidarsi di tale verifica egli resta comunque il responsabile finale dell’assolvimento dell’obbligo.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (costante controllo sul cliente) Il professionista, nell’ambito della procedura di controllo, deve: Effettuare una prima richiesta scritta di impegno a comunicare la variazione dei dati comunicati. Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati con una tempistica da definire in base alla valutazione del rischio.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (costante controllo sul cliente) Istituire automatismi di memoria (scadenza cariche sociali, termini di scadenza di particolari atti o contratti, ecc) Prevedere periodici incontri con il cliente per l’aggiornamento e la verifica dei dati Istruire il personale di studio in modo che possa fornire utili elementi alla valutazione del profilo di rischio
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Normativa per collegi sindacali senza revisione) I Collegi sindacali privi di revisione legale sono esonerati da: adeguata verifica della clientela identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo adozione del fascicolo della clientela registrazione dei dati segnalazione delle operazioni sospette
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Normativa per collegi sindacali senza revisione) Il collegio non può comunque ritenersi dispensato da qualsivoglia forma di controllo: nell’adempimento dei propri doveri esso è infatti tenuto a vigilare sull’applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio, comunicando senza ritardo le eventuali infrazioni riscontrate.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Normativa per collegi sindacali con revisione) I Collegi sindacali con incarico di revisione legale e i singoli revisori legali sono sottoposti alla normativa antiriciclaggio. Il relativo obbligo grava su ciascun componente l’organo collegiale, tenuto alla adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati nel proprio archivio antiriciclaggio e all’eventuale segnalazione sospette.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Normativa per collegi sindacali con revisione) Trattandosi di obblighi penalmente sanzionati gravanti sui singoli componenti (e non sull’organo collegiale), la verbalizzazione del dissenso da parte di uno dei Sindaci non lo libera automaticamente da eventuali responsabilità. La responsabilità verrà invece valutata secondo il caso concreto. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia svolta non dai sindaci ma da un revisore esterno o da una società di revisione, all’adeguata verifica dovranno provvedere questi ultimi.
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Tuttavia, in entrambi i casi di collegio sindacale, essi sono comunque tenuti a comunicare le operazioni in contanti ultra-soglia
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L’attività della Guardia di Finanza nel merito dell’antiriciclaggio si estrinseca in due fasi principali: 1. I controlli preliminari 2. Gli accertamenti di merito
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1. Legittimazione all’esercizio dell’attività 2. Acquisizione della struttura organizzativa avendo particolare riguardo alla presenza di più punti operativi 3. Verifica dei ruoli compiti e responsabilità affidate dal professionista 4. Identificazione del personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e registrazione; (controlli preliminari)
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5. Verificare il sistema delle deleghe e di eventuali direttive impartite al personale dipendente e ai collaboratori incaricati; 6. Appurare l’esistenza di normativa e manualistica interna nonché delle misure di formazione del personale incaricato; 7. Riscontrare l’istituzione di sistemi di controllo interni idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio (controlli preliminari)
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Verifica dell’avvenuta istituzione dell’archivio unico informatico (oppure) Verifica dell’avvenuta istituzione del registro della clientela ai fini antiriciclaggio (accertamenti di merito)
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I militari potranno chiedere una stampa delle registrazioni effettuate nel periodo oggetto di controllo e procedere con la consultazione a campione di una o più operazioni registrate. Il software utilizzato deve consentire la corretta conservazione e reperibilità dei dati e delle informazioni oggetto di registrazione. (accertamenti di merito – archivio unico informatico)
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Tale registro cartaceo verrà ispezionato affichè si riscontrino: 1. La numerazione progressiva delle pagine 2. La sigla su ogni pagina apposta dal professionista a dal dipendente e/o collaboratore autorizzato per iscritto; 3. L’annotazione, sull’ultimo foglio, del numero di fogli che compongono il registro con la firma del professionista ovvero del dipendente o collaboratore incaricato; 4. La tenuta in maniera ordinata e chiaramente leggibile senza spazi in bianco o abrasioni. (accertamenti di merito – archivio cartaceo)
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Il registro non può essere a fogli mobili o ad anelli e sullo stesso verrà apposta la firma di uno dei militari operanti a margine dell’ultima registrazione, successivamente al controllo. (accertamenti di merito – archivio cartaceo)
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Mediante l’elenco anagrafico dei clienti, i militari effettuano un controllo a campione chiedendo l’esibizione dell’elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali distinte per rilevanza di importi e dei fascicoli dei clienti. (accertamenti di merito – adeguata verifica)
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Il campione da verificare viene selezionato sulla base di alcune peculiarità: Clienti maggiormente ricorrenti nell’attività propria del professionista ispezionato Clienti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista Clienti che hanno richiesto l’esecuzione di operazioni o di prestazioni professionali di importo significativo (accertamenti di merito – adeguata verifica)
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Clienti che ricorrono frequentemente all’uso del contante, a libretti di deposito al portatore, a valuta estera e all’oro Clienti che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società per importi palesemente sproporzionati Clienti nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale avendo particolare riguardo alle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata o non rientranti tra i paesi terzi equivalenti ai fini antiriciclaggio (accertamenti di merito – adeguata verifica)
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Clienti che presentano precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto; Clienti che presentano profili di incongruenza tra le operazioni poste in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale Clienti catalogati quali P.E.P. (accertamenti di merito – adeguata verifica)
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La GdF acquisisce tutta la documentazione conservata dal professionista ai fini antiriciclaggio e può richiedere altra documentazione comunque detenuta ad altro titolo dal professionista per ricostruire l’effettiva operatività del cliente. Può, inoltre, effettuare altri riscontri e verifiche attraverso l’esame degli strumenti informatici in uso presso il professionista (soprattutto per quel che riguarda le e-mail). (riscontri documentali)
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Successivamente la GdF verificherà se rispetto al campione selezionato: si è provveduto alla adeguata verifica della clientela in caso positivo se sono state correttamente applicate le modalità ordinarie, semplificate o rafforzate particolare attenzione andrà prestata all’adozione delle modalità semplificate. La GdF verificherà la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che ne legittimano l’impiego. (riscontri documentali)
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In caso di adozione della modalità semplificata, la GdF verificherà se sussistono i requisiti oggettivi o soggettivi e se vi sono comunque operazioni che avrebbero indotto il professionista al sospetto di riciclaggio o finanziamento al terrorismo tali da indurlo ad abbandonare le modalità semplificate per adottare quelle ordinarie o eventualmente quelle rafforzate. (riscontri documentali – modalità semplificata)
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In caso di adozione della modalità rafforzata, la GdF verificherà se, qualora vi sia assenza del cliente, i dati per la identificazione sono stati comunque reperiti; e se è stato effettuato il riscontro con le risultanze di altre fonti comunque attendibili. (riscontri documentali – modalità rafforzata)
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In caso di persona politicamente esposta verificherà se sono state adottate misure adeguate a stabilire l’origine delle risorse impiegate nel rapporto o nell’operazione e se è stato eseguito un controllo continuo per tutta la durata del rapporto professionale. (riscontri documentali – modalità rafforzata)
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In caso di elevato rischio di riciclaggio verificherà se è stata intensificata la periodicità del controllo costante e se sono state adottate ulteriori misure di tutela e controllo. (riscontri documentali – modalità rafforzata)
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A prescindere poi da quale sia la modalità di verifica adottata la GdF valuterà, inoltre: Il rispetto della tempistica nella esecuzione dei vari adempimenti Il rispetto di tutte le fasi previste L’identificazione L’acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo dell’operazione e della prestazione professionale; (riscontri documentali)
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Il controllo costante ed aggiornamento del fascicolo L’ astensione ove prevista La registrazione La conservazione dei dati e documenti (riscontri documentali)
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In caso di omissione di segnalazione la GdF opera una distinzione tra responsabilità di primo livello e responsabilità di secondo livello Responsabilità di primo livello: omessa segnalazione; Responsabilità di secondo livello: omessa trasmissione di operazione sospetta segnalataci da un nostro dipendente e/o collaboratore incaricato (ulteriori controlli)
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La GdF valuterà inoltre: Eventuali omissioni in materia di denuncia di operazioni compiute in violazione delle norme che disciplinano la circolazione del contante; In presenza degli organi di controllo: Disamina dei verbali per verificare se sono state riscontrate infrazioni e conseguenziale trasmissione della relativa informativa Formazione del personale: Riscontro della avvenuta formazione (ulteriori controlli)
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