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PubblicatoGiuliano Longhi Modificato 8 anni fa
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11 PROCESSO TRIBUTARIO RISCOSSIONE e ACCERTAMENTI di Massimiliano Tasini Eventi del 24/09/2012 e 01/10/2012 Foyer dell’Auditorium BPL Via P. Lombardo 13 - Lodi
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2 AMBITO APPLICATIVO RECLAMO/ACCERTAMENTO ESECUTIVO ambito sogg. Ambito ogg. ImposteAnniData di rif. Valore Reclam o Mediazi one Tutti Imposte dell’AE TuttiAtti notif. Dal 1/4/12 Minore uguale € 20.000 Accert. Esecuti vo Tutti IRES IRAP IVA 2007 e succ. Atti emessi dal 1/10/11 qualun que
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3 RATEAZIONE AVVISI BONARI Art. 3 bis d.lgs. 472/1997 Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 462 Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23dicembre 1996, n. 662. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 - supplemento ordinario Articolo 3 bis - Rateazione delle somme dovute (1). In vigore dal 2 marzo 2012
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4 CONTINUA 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 2. (Comma abrogato) 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
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5 CONTINUA 4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo. 4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
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6 CONTINUA 5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. 6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. 7. (Comma abrogato) (1) Vedasi anche l'art. 10, comma 13- undecies decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214
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7 RATEAZIONE Art. 19 DPR 602/1973 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 Nota: Ai sensi dell'art. 35 DLG 26 febbraio 1999 n. 46 recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L 28 settembre 1998 n. 337", in G.U. 5 marzo 1999 n. 53 - le parole "esattore" ed "esattoria", ove ricorrenti nel presente decreto, sono sostituite dalla parola "concessionario". Articolo 19 - Dilazione del pagamento In vigore dal 29 aprile 2012
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8 CONTINUA 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. 1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza (1). 1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione.
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9 CONTINUA 2. (Comma abrogato) 3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. 4-bis. (Comma abrogato) (1) Vedasi anche il comma 13-ter dell'art. 10 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
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10 ULTERIORI NOVITA’ SULLA RATEAZIONE LA DIRETTIVA DI EQUITALIA N. 7/2012 del 1 marzo 2012 ISTANZA SEMPLIFICATA FINOA 20.000 EURO (prima il limite era 5000) Senza dover allegare documentazione attestante la situazione di obiettiva difficoltà Fino a 48 rate, di importo almeno pari a 100 euro FINOA 50.000 EURO (prima il limite era 25000) Senza comunicare Indice di Liquidità e indice Alfa
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11 LA DIRETTIVA DI EQUITALIA N. 7/2012 PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE L’indice di liquidità (che deve essere < 1) è condizione di accesso alla rateazione, mentre l’indice Alfa diviene mero parametro per il numero di rate concedibili Indice Alfa Fino a 2 18 rate Fino a 4 36 rate Fino a 6 48 rate Fino a 8 60 rate Oltre 8 72 rate
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12 LA DIRETTIVA DI EQUITALIA N. 7/2012 SOGGETTO “IN RATEAZIONE” IN REGOLA CON I PAGAMENTI Non è più considerato inadempiente Può essere ammesso alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi Non può subire iscrizioni ipotecarie per i debiti oggetto di rateazione
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13 LA DIRETTIVA DI EQUITALIA N. 7/2012 DINIEGO DI RATEAZIONE IMPUGNABILE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA Corte di Cassazione, Ord. n. 7612 del 20/3/2010 Corte di Cassazione, Ord. n. 15647 del 1/7/2010 Corte di Cassazione, Ord. n. 20778 del 7/10/2010 Sussistendo i requisiti previsti dalla legge, l’agente per la riscossione non può negare il beneficio
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14 CERTIFICAZIONI E COMPENSAZIONI DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: gli interventi del 2012
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15 FINALITA’ DELLE NORME Favorire lo smobilizzo nel mercato finanziario; Consentire di compensare i crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione con debiti iscritti a ruolo
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16 FONTI NORMATIVE DL 185/2008 DL 78/2010 DL 1/2012 DL 16/2012 DL 52/2012 D MEF 22/5/2012 D MEF 25/6/2012
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17 SMOBILIZZO DEI CREDITI CON TITOLI DI STATO L’art. 35 del DL 1/2012 prevede la possibilità di smobilizzare i crediti vantati verso le Amministrazioni Statali ottenendo titoli di Stato. Questa previsione è stata attuata con un ulteriore decreto del MEF pure datata 22/5/2012
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18 LA CERTIFICAZIONI DEI CREDITI
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19 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ALLA CERTIFICAZIONE: art. 9 c 3 bis DL 185/2008 art. 12 c 11 quinquies DL 16/2012
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20 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ALLA CERTIFICAZIONE: -Stato -Enti Pubblici Nazionali -Regioni -Enti locali -Enti del SSN
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21 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRINCIPI BASE DELLA CERTIFICAZIONE: è un obbligo opera su istanza del creditore riguarda somministrazioni, forniture e appalti presuppone che il credito sia certo liquido ed esigibile
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22 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MECCANISMO -DM 22/5/2012creditore verso amministratore dello Stato ed Enti Pubblici Nazionali -25/6/2012creditore verso Regioni Enti locali ed Enti del SSN -I due decreti hanno contenuti molto simili
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23 CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CERTIFICAZIONE è valida ai fini della cessione pro-soluto o pro-solvendo dei crediti e per la richiesta di anticipazioni alle banche le associazioni di categoria il 22/5/2012 hanno sottoscritto con l’ABI un protocollo d’intesa per lo smobilizzo va rilasciata entro 60 gg. ed indica una data di pagamento non superiore a 12 mesi dalla data della domanda di certificazione gli enti possono rilasciare un certificato senza indicazione della data di pagamento per rispettare il Patto di Stabilità se sul credito pende una lite no certificazione non vengono indicati interessi di mora ma l’impresa non perde il diritto
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24 MODIFICHE DL 52/2012 Tutt’ora inattuate: necessario un D. del MEF Principali previsioni: -riduzione termine rilascio certificato da 60 a 30 gg. -superamento limiti per le Regioni sottoposte ai piani di rientro da deficit sanitari -possibilità di applicare la compensazione con i ruoli anche per i crediti verso Stato ed Enti Pubblici Nazionali -possibilità di certificare i SAL per le imprese edili
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25 DURC L’art. 13 bis c. 5 del DL 52/2012 consente il rilascio del DURC anche in caso di omesso versamento di contributi se l’impresa vanta crediti certificati per un importo almeno corrispondente
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26 art 48 bis DPR 602/73 Credito > 10.000 € opera 48 bis/602 le partite a credito e debito sono esposte al lordo (la compensazione è volontaria)
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27 TRASMISSIONE FORMA ATTUALEcartacea Forma a regimetelematica La forma telematica una volta attuata comporterà facilità nella forma della cessione del credito
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28 LA COMPENSAZIONE CON I DEBITI ISCRITTI A RUOLO
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29 PRINCIPIO BASE Art. 31 DL 78/2010 Possibilità di compensare i crediti verso la P.A. con i debiti da iscrizione a ruolo Norma rimasta a lungo inalterata
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30 REGOLE BASE Enti debitori: -Regioni -Enti locali -Enti del SSN Caratteristiche dei crediti: -Certificati -Non prescritti -Certi, liquidi, esigibili Somme a debito: -Cartelle e atti ex artt. 29 e 30 DL 78/2010 e notificate entro il 30/4/2012 -Tributi erariali, regionali e locali -Contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori contro infortuni e malattie professionali -Entrate spettanti all’amministrazioni che ha certificato il credito -Oneri accessori, aggi e spese del concessionario -Il MEF può estendere con DM l’ambito applicativo
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31 MODALITA’ Acquisire la certificazione Compilare un modello Recarsi al concessionario
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32 NOVITA’ SULLE COMPENSAZIONI DI CREDITI D’IMPOSTA 32 (ex D.L. n. 78 del 31/05/2010) - Nuovi limiti alle compensazioni di crediti di imposta
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33 L’art. 31 del D.L. n. 78/2010 del 31 maggio 2010, c.d. “Manovra correttiva”, introduce nuove limitazioni in tema di compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, di ammontare superiore a 1.500€. La norma si pone, dunque, come l'ultima in ordine cronologico rispetto a una serie di misure che, negli ultimi due anni, hanno introdotto importanti limitazioni sulle compensazioni dei crediti operate ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 cosiddette “orizzontali”. LIMITI ALLE COMPENSAZIONI
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34 LIMITI ALLE COMPENSAZIONI La stretta alle compensazioni è iniziata con il primo provvedimento anti-crisi (D.L. 185/2008) attraverso il quale vennero introdotti: A) l'ampliamento dei termini di decadenza entro i quali l'agenzia delle entrate può notificare al contribuente l'atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, passati dal quarto all'ottavo anno successivo a quello di utilizzo in compensazione del credito inesistente; B) la misura della sanzione amministrativa prevista per tali indebiti utilizzi passata, dall'ordinaria sanzione del 30% dell'importo indebitamente compensato (applicabile ancora per le violazioni commesse fino al 29/11/2008), alla nuova sanzione variabile fra il 100 e il 200% del credito indebitamente compensato. 34
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35 LIMITI ALLE COMPENSAZIONI Successivamente, il legislatore è intervenuto con l’art. 10 del D.L. 78/2009 introducendo dal 1° gennaio 2010 limitazioni all'utilizzo dei crediti Iva norma ulteriormente modificata nel 2012 35
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36 Il Legislatore, con il citato art. 31 D.L. 78/2010, prevede a partire dal 1° gennaio 2011 la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto di compensazione opera a partire dal momento in cui è scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI
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37 SCHEMA RIASSUNTIVO SINTESI NOVITA’ QUALI SOGGETTI La novità interessa qualsiasi soggetto che intende compensare imposte erariali. QUALI CREDITI Crediti relativi alle sole imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA) QUALI DEBITI Debiti relativi alle sole imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA) QUALI RUOLI Ruoli notificati per i quali, alla data della compensazione, ovvero alla data di pagamento in F24, siano scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica). IMPORTO DEI RUOLI Superiore ad € 1.500,00 euro costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo, scaduti e non pagati (compresi accessori come interessi, sanzioni e aggio) TIPOLOGIA DI RUOLI Ruoli per iscrizione definitiva e non per iscrizione provvisoria
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38 DECORRENZA Il nuovo divieto di compensazione si applica quindi a decorrere dal 1° Gennaio 2011 pertanto, non rilevano: l'anno di maturazione del credito relativo ad imposte erariali; l'anno di riferimento delle imposte erariali iscritte a ruolo; l'anno di formazione del ruolo; l'anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.
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39 FINALITA’ La disciplina in esame intende impedire il versamento delle somme dovute mediante il ricorso alla compensazione, attuata nell’ambito del modello F24, di crediti erariali a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a complesse attività esecutive.
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40 LIMITAZIONI Tale divieto non si applica in due casi particolari: SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE, secondo la relazione di accompagnamento al D.L. 78/2010, l'applicazione della disciplina in esame presuppone che non sia intervenuta una sospensione della riscossione. In tal caso, difatti, non può configurarsi un inadempimento del contribuente iscritto a ruolo. DILAZIONE DELLA RISCOSSIONE, poiché in caso di concessione della dilazione e di regolare pagamento delle rate, il contribuente iscritto a ruolo non può considerarsi inadempiente.
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41 IMPOSTE INTERESSATE La limitazione alla compensazione in esame riguarda i crediti e i debiti relativi alle sole "imposte erariali " (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.), comprese l’IRAP e le addizionali Irpef (vedi rel. Gov.) Sono pertanto escluse dall'ambito applicativo del nuovo divieto di compensazione dei crediti relativi a tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, tra le quali si ritiene rientrino ad esempio: i tributi locali (es. ICI); i contributi previdenziali; i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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42 LIMITE 1.500,00 EURO La disciplina in esame si applica a condizione che l'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali, all’atto della compensazione, siano scaduti i termini di pagamento, sia di ammontare superiore a 1.500,00 euro. Pertanto, nessun divieto di compensazione sussiste qualora gli importi iscritti a ruolo scaduti e non pagati siano pari o inferiori a 1.500,00 euro.
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43 LIMITE 1.500,00 EURO Il suddetto limite di 1.500,00 euro deve ritenersi costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia. Rientrano pertanto nel limite dei 1.500,00 euro anche gli accessori come interessi, sanzioni e aggio.
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44 SANZIONI In caso di inosservanza del divieto di compensazione in esame, si applica una sanzione del 50% calcolata sull'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento ma fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione in esame non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
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45 CONTENZIOSO SULL’ISCRIZIONE A RUOLO La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa in quanto i termini di irrogazione della sanzione, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. In pendenza di un procedimento giudiziale o amministrativo contro l'iscrizione a ruolo sembra pertanto possibile operare la compensazione esponendosi però al rischio della sanzione in caso di conferma della legittimità dell’iscrizione a ruolo. Qualora, invece, il procedimento si concluda con l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, la compensazione operata sarà considerata pienamente legittima. 45
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46 COMPENSAZIONI: CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE n. 13/E del 11-03-2011
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47 La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 11 marzo 2011 fornisce ulteriori chiarimenti sulla tematica della “compensazione orizzontale” dei crediti erariali in presenza di ruoli scaduti. In particolare, vengono chiariti alcuni aspetti in meritoadalcunesituazioni: -Esclusione della compensazioneverticale; -Ruoli che impedisconolecompensazioni; -Ricorso; -RateizzazionedeiRuoli; -Sanzioni in caso di indebita compensazione. CIRCOLARE N. 13/E del 13-03-2011
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48 Viene confermato che rientra nel divieto solo la compensazione orizzontale mentre quella “verticale” o “interna”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (es. Iva da Iva, Ires da Ires, etc), non rientra nel divieto anche se viene esposta nel modelloF24. Si consiglia, in tal caso, di non presentare il modello F24 o, in alternativa, di esporre nel modello solamente i dati relativi al debito e al credito d’imposta compensato dello stesso tributo affinchè il sistema lo legga come compensazione “verticale”; infatti la presenza di altri debiti potrebbe far ritenere che la compensazioni effettuata sia di tipo “orizzontale”. COMPENSAZIONE VERTICALE
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49 Ruoli che impediscono la compensazione La Circolare chiarisce definitivamente che la preclusione alla compensazione vale non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente al 1° gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento ma, anche, per le cartelle notificate in precedenza. Pertanto rilevano tutte le cartelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica. 49
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50 Ruoli che impediscono la compensazione Inoltre la Circolare precisa che la norma non fa distinzioni tra ruoli ordinari o straordinari e tra iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini della preclusione alla compensazione rileva solamente l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo alla data di effettuazione delle stessa. 50
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51 Ruoli provvisori in pendenza di ricorso La circolare ritiene che, in pendenza di ricorso, l’eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile ma lo sarà solo eventualmente a seguito della definizione della controversia con esito negativo per il contribuente. E’ pertanto prevista una forma di salvaguardia nel caso di contestazione avverso l’iscrizione a ruolo o avverso l’atto presupposto che ha determinato l’iscrizione a ruolo (avvisi di accertamento, atti di contestazione e simili) prevedendo l’esclusione dalle sanzioni fino alla determinazione della controversia stessa. 51
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52 Rateizzazione In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, si è precisato quanto segue: in caso di mancato pagamento di una sola rata, il piano di rateazione resta valido, pertanto esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500,00 euro, tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto; in caso di mancato pagamento di due rate, il debitore decade dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, e quindi, la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato. 52
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53 Sanzione per indebita compensazione L’interpretazione della norma che era stata finora fornita era sostanzialmente nella identificazione della sanzione come il 50% del minore ammontare tra debito definitivo e importo indebitamente compensato. Esemplificando a fronte di un debito definitivo di 3.000,00 euro e compensazione di 2.000,00 euro, la tesi assolutamente prevalente era quella della individuazione della sanzione in un importo pari a 1.000 euro e pari cioè al 50% dell’importo indebitamente compensato. 53
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54 Sanzione per indebita compensazione La Circolare, nell’illustrare il sistema sanzionatorio, segue una linea molto più rigorosa attraverso alcune semplificazioni che suscitano più di una perplessità. Secondo la Circolare il riferimento per la determinazione della sanzione è costituito in ogni caso, dall’importo del debito iscritto a ruolo e il limite del credito compensato rileva solamente quando il credito utilizzato è inferiore alla metà del debito. 54
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55 Sanzione per indebita compensazione ESEMPIO N. 1 In caso di un ruolo scaduto di 25.000,00 euro e di un credito utilizzato per 18.000,00 euro, la sanzione è comunque pari a 12.500,00 euro, cioè alla metà del debito in quanto inferiore al credito utilizzato in compensazione. Secondo la precedente interpretazione della norma la sanzione dovrebbe invece ammontare a 9.000,00 euro, poiché la sanzione sarebbe limitata al 50% di quanto indebitamente compensato. 55
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56 Sanzione per indebita compensazione ESEMPIO N. 2 In caso di un ruolo scaduto di 70.000,00 euro e di un credito utilizzato per 25.000,00 euro la sanzione è pari a 25.000,00 euro ovvero all’intero ammontare del credito in quanto inferiore alla metà del debito (35.000,00 euro). Anche in questo caso, secondo la precedente interpretazione della norma la sanzione dovrebbe ammontare solamente a 12.500,00 euro, poiché la sanzione sarebbe limitata al 50% di quanto indebitamente compensato. 56
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57 Sanzione per indebita compensazione In conclusione, sulla base di quanto spiegato nella circolare, il sistema di compensazione, introdotto dall’articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010, assume come riferimento sanzionatorio la metà del debito definitivo o se inferiore, l’intero importo del credito compensato. Pertanto, secondo l’ultima interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate sembrerebbe inutile il riferimento al limite del 50 % del credito compensato. 57
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