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PubblicatoCorrado Manzi Modificato 8 anni fa
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I DIRITTI DEI TURISTI Giorgio Castoldi
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C OSTITUZIONE – A RT. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
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I L PASSAPORTO Per i cittadini italiani averlo è un diritto. Il suo rilascio è regolamentato dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive variazioni.
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I L PASSAPORTO Il regolamento UE 444 del 1999: prevede l’inserimento di dati biometrici; Impone l’emissione di un passaporto per ogni persona (non è più possibile l’iscrizione dei minori su quello dell’adulto).
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I L PASSAPORTO Il passaporto vale in tutti i paesi riconosciuti dal governo italiano. Ha validità: 3 anni fino all’età di tre anni; 5 anni fino a 18 anni; 10 anni per i maggiorenni.
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P ER L ’ ESPATRIO Distinguere fra passaporto digitale (a sinistra) obbligatorio per gli USA e passaporto precedente il 2002.
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L A CARTA D ’ IDENTITÀ La carta d’identità è obbligatoria per i residenti in Italia a partire dai 15 anni. Per i soli cittadini italiani consente l’ingresso in tutti i paesi Ue e altri paesi limitrofi. Tuttavia i residenti senza cittadinanza sono assoggettati alle normative riguardanti i paesi di cui hanno cittadinanza.
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L’ ATTESTATO DI IDENTITÀ A chi non ha ancora compiuto 15 anni viene rilasciato, con il consenso dei genitori, un attestato d’identità che consente l’espatrio alle stesse condizioni della carta di identità. Scade al compimento del quindicesimo anno.
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I L PASSAPORTO COLLETTIVO Il passaporto collettivo (rilasciato a gruppi di un minimo di 5 persone e massimo di 50) consente di recarsi nei paesi per quali si deve avere il passaporto avendo solo la carta d’identità. Il capogruppo deve avere un passaporto valido. Ora è usato meno per problemi di sicurezza.
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G LI ACCORDI DI S CHENGEN 1.Abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen. Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen.
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G LI ACCORDI DI S CHENGEN 2. Collaborazione delle forze di polizia e possibilità di queste di intervenire in alcuni casi anche oltre i propri confini (per esempio durante gli inseguimenti di malavitosi).
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G LI ACCORDI DI S CHENGEN 3. Coordinamento degli Stati nella lotta alla criminalità organizzata di rilevanza internazionale (per esempio mafia, traffico d'armi, droga, immigrazione clandestina). Integrazione delle banche dati delle forze di polizia (il Sistema di informazione Schengen, detto anche SIS).
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Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia (escluso Livigno), Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svizzera. G LI S TATI ADERENTI ALL ’ ACCORDO DI S CHENGEN
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A TTENZIONE ! La normativa Ue vale per i cittadini Ue. Gli altri, anche se residenti, non sempre hanno libertà di circolazione in area Schengen e devono seguire le regole previste per il paese di cui hanno la cittadinanza. Il visto Schengen consente a chi arriva da altri paesi la libera circolazione nell’area. Attenzione ai controlli in Italia.
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Verso i paesi dell’area SchengenNessun controllo sistematico di frontiera. Obbligo di possedere un documento di identità. Verso paesi UE non Schengen (Cipro, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania) Controllo del documento di identità all’uscita dall’Italia e all’ingresso del paese visitato. Verso i paesi extra UE per i quali è sufficiente il possesso della carta d‘identità (Albania, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Turchia) Controllo del documento di identità all’uscita dall’Italia e all’ingresso del paese visitato. D OCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI IN PARTENZA DALL ’I TALIA ( E PER GLI STRANIERI IN INGRESSO )
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Verso i paesi extra UE senza visto. Sono 25: Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Giappone, Guatemala, Hong Kong, Honduras, Israele, Macao, Malesia, Messico, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. Controllo del passaporto all’uscita dall’Italia e all’ingresso del paese visitato. Verso i paesi extra UE con visto. Sono tutti gli altri (la maggior parte, più di cento). Controllo del passaporto e del visto in uscita dall’Italia e in ingresso nei paesi visitati. Ognuno di questi ha suoi regolamenti. Per informazioni www.viaggiaresicuri.it e rappresentanze diplomatiche dei paesi che interessano. D OCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI IN PARTENZA DALL ’I TALIA ( E PER GLI STRANIERI IN INGRESSO )
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P ER I RESIDENTI FUORI DELLA U E Il VAT refund per il rimborso dell’IVA ai cittadini non residenti nella Ue.
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D OCUMENTI SANITARI La tessera sanitaria rilasciata dalla ASL consente di ottenere prestazioni mediche gratuite in tutti i paesi Ue. Per gli altri paesi è opportuna un’assicurazione a parte.
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CITES La Convenzione di Washington vieta l’import di tutte le specie protette (circa 29.000). Le ammende per i trasgressori sono molto alte (fino a 9.000 euro). Attenzione a pelli, scarpe, borsette, cinture ecc.
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P ER PORTARE GLI ANIMALI ALL ’ ESTERO Delibera n. 803/2003 UE. Passaporto comunitario (in alcuni paesi microchip). Vaccinazione antirabbica.
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P ER GLI OGGETTI DI INTERESSE ARTISTICO Oggetti vari, quadri, vasi con più di 50 anni. Mobili con più di 100 anni. Autorizzazione Soprintendenza beni culturali.
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P ER PORTARE ARMI Porto d’armi. Sentire il paese di destinazione. In Italia ci vuole autorizzazione della questura.
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P ER AVERE I SERVIZI Il voucher o buono di cambio è un documento con il quale il turista può ottenere i servizi su di esso indicati.
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I L VOUCHER 1. Il general voucher. 2. Il voucher deposito. 3. Il voucher forfait. 4. Il voucher riserva.
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I L VOUCHER Le fasi di vita del voucher. Emissione. Onoramento. Presentazione al pagamento. Pagamento.
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L E ASSICURAZIONI Il contratto di assicurazione è un contratto “con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del denaro a esso prodotto da un sinistro” (art. 1882 del codice civile).
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Con il contratto di assicurazione (che prende il nome di polizza) l’assicurato sostituisce un possibile danno futuro con una spesa certa presente: chi si assicura preferisce pagare immediatamente un importo determinato piuttosto che correre un rischio indeterminato. L E ASSICURAZIONI
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Assicurazioni per le imprese. Assicurazioni per i turisti. L E ASSICURAZIONI
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Le assicurazioni coprono esclusivamente le responsabilità civili delle imprese, cioè i danni che queste si dovessero trovare a pagare ai consumatori in conseguenza dei loro errori. L E ASSICURAZIONI PER LE IMPRESE
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Per le agenzie di viaggio sono obbligatorie assicurazioni RC a copertura delle responsabilità che le riguardano, con un massimale minimo di due milioni di euro. L E ASSICURAZIONI PER LE ADV
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Non possono essere assicurate le responsabilità penali, che sono personali (l’assicuratore non può andare in prigione al posto dell’assicurato). L E ASSICURAZIONI PER LE ADV
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Per il rientro in Italia di viaggiatori bloccati nei paesi extra UE da eventi naturali o da problemi sociali e per le insolvenze delle adv: assicurazione volontaria delle agenzia (art. 50 DLgs 79/2011); Fondo di garanzia gestito dal Ministro del turismo e alimentato con il 2% dei premi di assicurazione RC pagati dalle adv (art. 51 DLgs 79/2011) L E ASSICURAZIONI PER LE ADV
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1. Assicurazione contro l’annullamento del viaggio con la quale il turista che ha acquistato un viaggio si garantisce la restituzione del prezzo versato (con la deduzione di una franchigia di solito di 150 euro) nel caso sia impossibilitato a partire e il contratto non preveda la restituzione del prezzo da parte dell’organizzatore. L E ASSICURAZIONI PER I TURISTI
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2. L’assicurazione che copre le spese connesse con incidenti o malattie che possono incorrere durante il viaggio (al di fuori della responsabilità degli organizzatori, che quindi non sono tenuti a risarcire) e il danneggiamento o la perdita del bagaglio; si tratta di quella che viene di solito definita l’assicurazione “persona-bagaglio” e spesso è compresa, sia pure con una copertura molto limitata, nel prezzo dei pacchetti tutto compreso. L E ASSICURAZIONI PER I TURISTI
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L’assicurazione “integrazione t.o.” che ha lo scopo di aumentare a livelli più protettivi i massimali delle assicurazioni “persona- bagaglio” inserite nei pacchetti tutto compreso. L E ASSICURAZIONI PER I TURISTI
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Le varie assicurazioni che possono intervenire nel caso di guasti o incidenti per i viaggiatori che usano mezzi propri. L E ASSICURAZIONI PER I TURISTI
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Tipo di assicurazione Chi la pagaChe cosa garantisce PrivataIl viaggiatoreLa copertura sanitaria, per incidenti, per furti subiti dai viaggiatori, per annullamento viaggi su loro richiesta. Responsabilità civile delle agenzie di viaggio L’agenzia di viaggiIl risarcimento ai viaggiatori per errori dei tour operator, PubblicaIl fondo di garanzia alimentato con il 2% dei premi pagati dalle agenzie di viaggio alle società di assicurazione e gestito dal Dipartimento Turismo. Il rimpatrio dei turisti in caso di calamità, il rimborso dei viaggiatori in caso di fallimento delle agenzie di viaggio. A SSICURAZIONI E TURISMO
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I DIRITTI DEI CONSUMATORI Sono contenuti nel Codice del consumo (DLgs 6 settembre 2005, n. 206, con successive modificazioni), che riunisce in un testo unico gran parte della normativa posta a tutela dei cittadini nella loro veste di acquirenti di beni e servizi, sia presi come individui sia considerati come associazioni.
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C ODICE DEL CONSUMO – A RT. 2 “Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni”.
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“D IRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI ” Viene riconosciuta la facoltà da parte dei consumatori di far valere i propri diritti in modo individuale e collettivo e quindi anche con la cosiddetta class action.
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“D IRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI ” L’ “azione collettiva” dei consumatori è stata regolata in Italia con la legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha inserito nel Codice del Consumo l’art. 140bis. Il successivo decreto legislativo 198 del 2009 ha esteso la possibilità di azione collettiva anche contro la Pubblica Amministrazione. Entrata in vigore il 1° gennaio 2010, la normativa riguardante quella che viene anche definita “azione di classe”, fatica a trovare attuazione pratica, anche per la debolezza delle associazioni di consumatori italiane.
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I NFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile e non confusa con altre forme di comunicazione (art. 23). 2. È vietata la pubblicità ingannevole (art. 23). 3. È vietata ogni forma di vendita che tende “a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art. 24).
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I NFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – A RT. 123 TU B ANCARIO “Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo: a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate”.
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L E CLAUSOLE VESSATORIE “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33).
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I L D LGS 79/2011 – ALLEGATO I – I L CONTRATTO DI VIAGGIO Direttiva CEE 314 del 13 giugno 1990 Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 Decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005 Decreto legislativo 79 del 23 maggio 2011
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46 I L D LGS 79/2011 – ALLEGATO I – I L CONTRATTO DI VIAGGIO TITOLO I CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO ART. 32 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33.
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47 I L D LGS 79/2011 – ALLEGATO I – I L CONTRATTO DI VIAGGIO TITOLO I CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO ART. 32 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
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I L DIRITTO DI RECESSO (DL GS 206/05) Art. 64. Esercizio del diritto di recesso 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall'articolo 65, commi 3, 4 e 5.
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I L DIRITTO DI RECESSO (DL GS 79/2011) Art. 38. 1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso: ………………… h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza; ………………
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50 La novità: il consumatore diventa turista, definito: “l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico”. A RT 33 D LGS 79/2011 – I L PACCHETTO TURISTICO
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51 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione. A RT 84 – I L PACCHETTO TURISTICO
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52 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo. A RT 34 D LGS 79/2011 – I L PACCHETTO TURISTICO
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53 1. Almeno due servizi; 2. Non accessori 3. La combinazione “da chiunque e in qualunque modo realizzata 4. È scomparsa la durata superiore a 24 ore 5. Il prezzo forfettario, anche se “la fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto” (art. 84 DLgs 206/05) A RT 34 – I L PACCHETTO TURISTICO
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54 Sono pacchetti tutto compreso Aereo+albergo Treno +albergo Aereo+auto Tour completi Albergo+escursioni Villaggio+escursioni Albergo+auto Escursioni A RT 34 – I L PACCHETTO TURISTICO
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55 Non sono pacchetti tutto compreso: Albergo + transfer hotel + spiaggia treno letto treno con cuccetta A RT 34 – I L PACCHETTO TURISTICO
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56 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore. 2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio. A RT 35 – L A FORMA DEL CONTRATTO
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57 Ambiguitas contra stipulatorem est A RT 35 – L A FORMA DEL CONTRATTO
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58 Se non viene redatto il contratto scritto. Il contratto comprende solo le clausole previste dalla legge. Il tour operator e il venditore non possono opporne altre. È convenienza del tour operator e del venditore fare un contratto circostanziato. A RT 35 – L A FORMA DEL CONTRATTO
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L’adv deve far firmare al consumatore la proposta di compravendita con la quale riceve il mandato con rappresentanza a compiere l’acquisto presso il t.o.
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Solo dopo che il t.o. ha esplicitamente confermato la prenotazione l’adv consegna il contratto.
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I L CONTRATTO
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62 a)Dati relativi al viaggio b)Dati riguardanti l’organizzatore c)Prezzo e modalità di revisione d)Anticipo (25%) a titolo di caparra e)Copertura assicurativa f)Modalità ricorso al Fondo di garanzia g)Mezzi di trasporto usati, orari, posti h)Dati sistemazione i)Itinerario l)Eventuale numero minimo m)Eventuali accordi specifici n)Spese per cessione contratto o)Termine per reclami p)Termine per recesso ai sensi dell’art. 41 A RT 36 – I L CONTENUTO DEL CONTRATTO
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63 Il tour operator è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del viaggio. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. A RT 37 – L’ INFORMAZIONE
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64 N ON È LA STESSA COSA … Un cittadino croato residente in Italia acquista un pacchetto per il mar Rosso. L’adv mandataria invia la richiesta, dalla quale la cittadinanza croata risulta, al tour operator, che invia la documentazione relativa al viaggio standard per italiani. L’adv la consegna al viaggiatore. Questi viene fermato in aeroporto alla partenza. Di chi è la responsabilità?
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65 Comma 2: a)orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b)numeri di telefono rappresentanti locali; c)recapiti dell’organizzatore; d)contatti per viaggiatore minorenne; e)sottoscrizione facoltativa polizza annullamento. A RT 37 – L’ INFORMAZIONE
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66 Il contenuto del catalogo che viene presentato al consumatore ricalca gli elementi del contratto di cui all’art.36 2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. A RT 38 – I CONTENUTI DELL ’ OPUSCOLO INFORMATIVO
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67 1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. A RT 39 – L A CESSIONE DEL CONTRATTO
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68 È possibile solo se: 1.È prevista esplicitamente dal contratto con l’indicazione del metodo di calcolo e documentazione delle motivazioni. 2.È conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. 3.È comunicata al turista almeno venti giorni prima della partenza. 4.Non supera il 10% del prezzo. A RT 40 – L A REVISIONE DEL PREZZO
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69 1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell’art. 92. 3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2. A RT 41 – M ODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
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70 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. A RT 41 – M ODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
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71 L A NUVOLA DEL VULCANO ISLANDESE NEL 2010 Quanti problemi ha creato?
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72 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. A RT 41 – M ODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
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73 Il turista, se uno o più servizi non vengono forniti, ha diritto: 1.al rimborso del relativo importo sempre; 2.in caso di responsabilità del t.o. o di uno dei fornitori dei servizi anche al risarcimento del danno. A RT 42 E 43 – D IRITTI DEL CONSUMATORE
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74 Non sono contemplate perché non previste dalla direttiva UE, ma, per prassi: 1.non si rendono in caso di solo rimborso; 2.in caso di responsabilità del t.o. o di uno dei fornitori dei servizi si restituiscono a titolo di risarcimento del danno. L E SPESE DI APERTURA PRATICA
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75 I limiti che vengono posti ai risarcimenti in caso di danno a persone (prescrizione in tre anni) e/o a cosa (prescrizione in un anno) sono legati alle convenzioni internazionali. Nessuna responsabilità degli operatori in caso di responsabilità del turista. A RT 44, 45, 46 – L IMITI AI RISARCIMENTI
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76 1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. 2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45. A RT 47 – I L DANNO DA VACANZA ROVINATA
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77 1.L’organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il turista, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili. 2.Il turista fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga. A RT 48 – D IRITTO DI SURROGAZIONE
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A RT. 49 - RECLAMO 1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del codice civile.
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A RT. 50 - A SSICURAZIONE 1. L'organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47. 2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
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A RT. 50 - A SSICURAZIONE 3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione. 4. L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
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A RT. 50 - A SSICURAZIONE 5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza. 6. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.
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A RT. 51 – F ONDO DI GARANZIA 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
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A RT. 51 – F ONDO DI GARANZIA 3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2. 4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso. 5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
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