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PubblicatoGaspare Roberti Modificato 8 anni fa
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REGIONE PUGLIA AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE Il procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale
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2 Il procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale è disciplinato dal nuovo Regolamento interno, adottato con delibera di G.R. n. 2484/2010. IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA GIUNTA REGIONALE
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3 Il nuovo Regolamento interno sostituisce la precedente disciplina risalente al 1993 (d.g.r. n. 726/93) adeguando l’istituzione regionale all’evoluzione del quadro normativo e quindi: all’innovazione del sistema di ripartizione della competenza legislativa operata (legge costituzionale 3/2001); al nuovo assetto istituzionale regionale (GAIA); all’avvio del processo di semplificazione normativa e procedimentale (e la conseguente delegificazione che ha lasciato spazio allo strumento Regolamento nella disciplina di intere materie e procedure).
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4 Il regolamento definisce espressamente le competenze del Servizio Legislativo della Giunta Regionale, qualificata come “struttura tecnica di supporto al Presidente e alla Giunta Regionale per il coordinamento della iniziativa legislativa e regolamentare ad essi attribuita”. IL SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE
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5 In ordine al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, al Servizio Legislativo sono attributi i seguenti compiti: predisporre gli schemi di disegni di legge di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale; predisporre gli schemi di regolamenti di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale; assistere, ove richiesto, il Presidente e gli Assessori durante l’iter procedimentale dell’attività legislativa presso le Commissioni Consiliari e il Consiglio Regionale; assicurare, ove richiesta, l’assistenza tecnica alle strutture regionali nella predisposizione delle iniziative legislative e regolamentari fornendo informazioni e documentazioni sulla legislazione regionale, statale e comunitaria nella materia di interesse. Compiti del Servizio Legislativo della G.R.
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6 LE FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Il procedimento legislativo di iniziativa del Governo regionale, descritto dal Regolamento interno in 15 articoli, si svolge attraverso diverse fasi.
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7 Lo schema di disegno di legge L’Assessorato competente, o il Servizio Legislativo per il Presidente della G.R., predispongono lo schema di disegno di legge, che deve essere corredato da una relazione tecnica esplicativa.
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8 La relazione tecnica La relazione tecnica esplicativa, a pena di irricevibilità, deve contenere: le motivazioni della normativa proposta e gli obiettivi che con essa si intendono perseguire; una esposizione sintetica del contenuto dei singoli articoli che compongono il testo; la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
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9 La relazione tecnica (segue) Qualora il disegno di legge non comporti nuove o maggiori spese o minori entrate, la relazione tecnica deve contenere la dicitura: “il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all’art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28”.
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10 Il referto tecnico Nel caso lo schema di disegno di legge comporti nuove o maggiori spese, ovvero riduzioni di gettito di entrate, l’Assessorato proponente deve redigere anche il referto tecnico, ai sensi dell’art. 34, comma 4 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.
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11 Contenuti del referto tecnico Nel referto tecnico deve essere quantificata l’entità degli oneri recati da ciascuna disposizione e individuata la relativa copertura finanziaria. Devono inoltre essere specificati: per la spesa corrente e le minori entrate, gli oneri annuali necessari alla attuazione delle norme; per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo previsto in relazione agli obiettivi fissati.
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12 Il referto tecnico in materia di personale Per le disposizioni legislative in materia di personale, il referto tecnico deve contenere il costo unitario nonché i dati sul numero dei destinatari e sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione.
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13 Verifica del Servizio Bilancio e Ragioneria Per gli schemi di disegni di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate il referto tecnico deve essere trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria per la verifica di competenza.
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14 Visto del Servizio Ragioneria Il Servizio Bilancio e Ragioneria effettua la verifica del referto tecnico, dopodiché vi appone il visto e lo ritrasmette all’Assessorato competente. Il referto tecnico, così vistato, é allegato allo schema di disegno di legge da sottoporre alla Giunta Regionale per la presa d’atto.
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15 Richiesta di iscrizione all’O.d.G. L’Assessore proponente (o il Presidente G.R. nel caso l’iniziativa parta dal Presidente) trasmette al Servizio Controlli Regolarità Amministrativa lo schema di disegno di legge corredato, a pena di irricevibilità, dalla relazione e dal referto tecnico vistato dalla Ragioneria, chiedendone l’iscrizione all’ordine del giorno ai fini della presa d’atto da parte della Giunta Regionale.
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16 La presa d’atto La presa d’atto è un’azione preliminare ad ogni valutazione di ordine tecnico. Attraverso la presa d’atto la Giunta Regionale esprime la volontà politica di intervenire con una iniziativa normativa per disciplinare una determinata materia.
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17 Osservazioni e modifiche dello s.d.l. La presa d’atto da parte della Giunta Regionale costituisce anche notifica del testo dello schema di disegno di legge agli Assessori al fine della proposizione di eventuali osservazioni. Infatti ciascun Assessorato può proporre modifiche all’articolato di cui la Giunta Regionale ha preso atto, trasmettendole al Servizio Legislativo della Giunta Regionale e all’Assessorato proponente entro dieci giorni dalla data della presa d’atto.
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18 Trasmissione dello s.d.l. Dopo la presa d’atto da parte della Governo regionale, il Segretariato Generale della Giunta trasmette copia dello schema di disegno di legge al Servizio Legislativo della Giunta Regionale per l’esame ed il parere, nonché al Servizio Bilancio e Ragioneria, al Servizio Personale, al Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi strutturali e al Servizio proponente.
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19 L’ANALISI TECNICO NORMATIVA E IL DRAFTING L’esame degli schemi di disegni di legge effettuato dal Servizio Legislativo della Giunta Regionale consiste nella verifica Tecnico-Normativa (ATN) ed è così articolato: 1. analisi di legittimità che comprende la verifica: della competenza legislativa della Regione nella materia oggetto dello schema di disegno di legge; del rispetto del dettato Costituzionale; dell’esistenza, nella stessa materia, di pronunce della Corte Costituzionale inerenti a leggi anche di altre Regioni; della compatibilità con lo Statuto regionale.
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20 2. analisi della struttura del testo normativo consistente nella verifica: delle partizioni e dei rinvii interni presenti nell’articolato; della forma con cui sono presentate le modifiche testuali e/o le abrogazioni, anche al fine di evitare formule modificative o abrogative con efficacia retroattiva; della coerenza dell’articolato con le regole in materia di scrittura (drafting) del testo normativo. L’analisi tecnico normativa e il drafting (segue)
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21 3. analisi delle procedure consistente: nella verifica di ciascuna procedura attraverso la scomposizione delle fasi espressamente previste dal testo in esame; nella individuazione del soggetto titolare di ciascuna procedura, verificando se l’esercizio delle funzioni attribuite interferisce con la competenza di altri soggetti. L’analisi tecnico normativa e il drafting (segue)
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22 In caso di rilievi, il Servizio Legislativo redige apposita nota che viene trasmessa all’Assessorato proponente. L’Assessorato proponente, sulla base delle osservazioni formulate dal Servizio Legislativo e dagli altri Assessorati, provvede alla rielaborazione della propria relazione e dello schema del disegno di legge e trasmette il nuovo testo al Servizio Legislativo che provvederà al suo riesame. I Rilievi sullo schema del disegno di legge
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23 Iscrizione del disegno di legge all’O.d.G. Definiti la relazione e l’articolato, il Servizio Legislativo della Giunta Regionale richiede l’iscrizione del “disegno di legge” all’ordine del giorno per l’approvazione da parte della Giunta Regionale. Dopo l’approvazione, il disegno di legge viene trasmesso alla Commissione consiliare competente e segue il proprio iter legis.
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24 PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE Una volta approvato dal Consiglio Regionale, il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale provvede a trasmette copia dell’atto normativo al Servizio Legislativo il quale, ai fini della pubblicazione della legge nel bollettino ufficiale della Regione, provvederà alla redazione delle note e all’indicazione dei lavori preparatori.
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25 INCONTRI DI LAVORO Nell’ipotesi di schemi di disegni di legge coinvolgenti materie attribuite alla competenza di più Servizi, il Servizio Legislativo promuove incontri di lavoro cui partecipano i Servizi interessati. In questo caso il Servizio Legislativo redige la relazione in ordine alle motivazioni della normativa proposta e agli obiettivi che con essa si intendono perseguire; mentre, per la parte di rispettiva competenza, ciascuno dei Servizi interessati deve provvede all’esposizione sintetica del contenuto dei singoli articoli che compongono il testo, alla quantificazione degli oneri, all’indicazione della relativa copertura finanziaria e al referto tecnico.
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26 LEGGI DI BILANCIO Per le norme a rilievo finanziario contenute nelle leggi di bilancio, di variazione di bilancio, di assestamento e di rendiconto resta al Servizio Bilancio e Ragioneria la competenza in ordine alla redazione della relazione e del referto tecnico.
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27 PROPOSTE DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE Il Presidente della Giunta Regionale trasmette copia delle proposte di legge ricevute dal Presidente del Consiglio Regionale agli Assessori competenti per materia e al Servizio Legislativo della Giunta Regionale che esamina le proposte così come descritto per gli schemi di disegni di legge. Gli Assessori competenti, sentito il Servizio Legislativo della Giunta Regionale, le sottopongono entro trenta giorni dalla ricezione all’esame della Giunta che delibera il proprio indirizzo in ordine alle proposte.
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28 GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO L’iter di formazione dei regolamenti della Giunta Regionale, di cui all’art. 44 comma 2 dello Statuto, segue le stesse disposizioni dettate per gli schemi dei disegni di legge. Il comma 3 dell’art. 44 dello Statuto prevede anche una procedura di urgenza.
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29 IL PROCEDIMENTO REGOLAMENTARE ORDINARIO Il Servizio proponente trasmette al Servizio Controlli regolarità amministrativa lo schema di deliberazione approvativa del regolamento; Verificata la regolarità formale il Servizio Controlli regolarità amministrativa trasmette a sua volta lo schema di deliberazione al Segretario Generale della Giunta Regionale per l’iscrizione all’ordine del giorno.
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30 Il parere della Commissione consiliare competente Dopo l’approvazione della Giunta, il Segretario Generale trasmette l’atto al Consiglio Regionale affinché la Commissione consiliare competente esprima il proprio parere sullo stesso (in modo espresso o per decorrenza del termine). Acquisito il parere del Consiglio Regionale, il Servizio proponente trasmette lo schema di atto deliberativo di adozione del regolamento al Servizio Controlli regolarità amministrativa, comprensivo, ove accolte, delle modifiche eventualmente suggerite dalle competenti Commissioni Consiliari.
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31 Esame dell’articolato regolamentare Il Servizio Controlli regolarità amministrativa trasmette l’atto al Servizio Legislativo della Giunta Regionale per l’esame. Il Servizio Legislativo esamina esclusivamente l’articolato regolamentare allegato allo schema di deliberazione effettuando, come per gli s.d.l., l’analisi tecnico normativa e l’analisi del drafting normativo.
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32 Iscrizione dello schema di regolamento all’o.d.g. Dopo l’esame, nel caso non vi siano osservazioni sul testo proposto, il Servizio Legislativo della Giunta Regionale comunica direttamente al Servizio Controlli regolarità amministrativa il proprio parere favorevole all’iscrizione dello schema di regolamento all’ordine del giorno dei lavori della Giunta Regionale.
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33 Osservazioni sullo schema di regolamento Nel caso il Servizio Legislativo effettui eventuali osservazioni sul regolamento, le comunica all’Assessorato proponente. Raggiunta l’intesa sul testo definitivo, l’Assessorato proponente lo trasmette al Servizio Controlli regolarità amministrativa per l’iscrizione dello schema di regolamento all’ordine del giorno dei lavori della Giunta Regionale.
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34 IL PROCEDIMENTO REGOLAMENTARE URGENTE In caso di urgenza, il Servizio proponente trasmette al Servizio Controlli regolarità amministrativa lo schema di deliberazione approvativa del regolamento, contenente la specificazione che “trattasi di procedura di cui all’art. 44, comma 3, dello Statuto”. Verificata la regolarità formale, il Servizio Controlli regolarità amministrativa trasmette lo schema di deliberazione al Segretario Generale della Giunta Regionale per l’iscrizione all’ordine del giorno.
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35 Promulgazione e pubblicazione del regolamento Nel procedimento regolamentare urgente, subito dopo l’approvazione della Giunta Regionale, lo schema di regolamento viene promulgato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e comincia ad esplicare i propri effetti.
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36 Parere delle Commissioni consiliari Solo dopo la pubblicazione, il Segretario Generale della Giunta Regionale trasmette l’atto al Consiglio Regionale affinché tale Organo esprima il proprio parere sullo stesso (in modo espresso o per decorrenza del termine). Nel caso in cui le Commissioni Consiliari competenti esprimano un parere ed esso venga accolto dall’Assessorato proponente, si apre una nuova procedura per l’eventuale adeguamento del regolamento urgente originario.
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