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Introduzione al diritto d’autore e alla tutela del software Giuseppe Contissa Modifiche Francesco Romeo Materiale LUISS 2013.

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Presentazione sul tema: "Introduzione al diritto d’autore e alla tutela del software Giuseppe Contissa Modifiche Francesco Romeo Materiale LUISS 2013."— Transcript della presentazione:

1 Introduzione al diritto d’autore e alla tutela del software Giuseppe Contissa Modifiche Francesco Romeo Materiale LUISS 2013

2 I beni immateriali I beni giuridici: 1. Materiali (mobili ed immobili). 2. Immateriali: Marchi, ditta, insegna, nomi a dominio. Invenzioni industriali (brevetti). Opere dell’ingegno (diritto d’autore).

3 LA LEGGE 633/1941. Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Art. 2. In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; Art. 6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

4 IL DIRITTO D’AUTORE Art. 2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione.” La disciplina è contenuta (oltre che agli artt. 2575-2583 c.c.) nella L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, più volte modificata nel corso degli anni (di seguito indicata come “l.d.a”). Numerosi i trattati e convenzioni internazionali.

5 Il diritto d’autore Diritto d’autore Diritti patrimoniali L'autore può utilizzare l'opera nel suo insieme e/o le sue singole parti in ogni forma e modo, con qualsiasi mezzo l'opera venga comunicata al pubblico, escludendo ogni altro dall'utilizzazione stessa, in particolare dal godimento dei benefici economici derivanti dal suo sfruttamento. Spettano all’autore (persona fisica), salvo che in specifiche ipotesi (art. 11, 12bis, 12ter, 38 e 45 l.d.a.). Diritti patrimoniali Diritti morali

6 Il diritto d’autore Il titolo originario dell'acquisto del diritto è la creazione dell'opera quale espressione del lavoro intellettuale dell’autore. Requisito fondamentale: la creatività = originalità, novità. La novità del carattere creativo deve essere intesa in senso sia oggettivo che soggettivo. Se l’opera è originale è tutelata come opera dell’ingegno dal diritto d’autore. L’oggetto della tutela è rappresentato dalla FORMA ESPRESSIVA DELL’OPERA e non dal contenuto (idee e principi non sono mai tutelati). La normativa prevede un’elencazione (di natura indicativa) delle opere tutelate e una diversificazione dei relativi diritti spettanti al creatore.

7 I diritti patrimoniali Art. 12. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. Diritti patrimoniali -> Artt. 12-18bis l.d.a.: diritto di pubblicazione; - diritto di riproduzione; diritto di trascrizione; diritto di rappresentazione; diritto di comunicazione al pubblico (-> comprendere il diritto di messa a disposizione del pubblico); diritto di distribuzione -> principio dell’esaurimento; diritto di traduzione; diritto di noleggio.

8 I diritti patrimoniali Durata dei diritti patrimoniali: vita dell’autore + 70 anni dalla sua morte. A seconda dalla specifica opera dell’ingegno sono previsti specifici diritti patrimoniali d’autore. I vari diritti patrimoniali riconosciuti all’ autore sono fra loro indipendenti e l’autore può liberamente disporne. Disposizione o trasferimento: i diritti di utilizzazione possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (inter vivos e mortis causa). La trasmissione dei diritti di utilizzazione economica deve essere provata per iscritto. I diritti patrimoniali d’autore sono tutelati sia in sede civile sia penale.

9 I diritti connessi A fianco dei diritti patrimoniali, in relazione ad alcuni generi di opere o a particolari soggetti, la legge sul diritto d’autore riconosce un’ulteriore serie di privative aventi un contenuto patrimoniale: trattasi dei cc.dd. diritti connessi. I diritti connessi sono eterogenei fra loro. Essi spettano a soggetti della c.d. impresa culturale (artisti/esecutori, produttori, ecc.) oppure a coloro che realizzano opere ritenute prive del carattere creativo necessario per assurgere a vere e proprie opere dell’ingegno. Sono titolari, fra gli altri, di alcuni diritti connessi o assimilati: il fotografo di semplici fotografie; il costitutore di una banca di dati; il produttore di dischi fonografici; l’autore di bozzetti di scene teatrali; gli attori interpreti o esecutori; ecc.

10 I diritti morali Il diritto morale: può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale spetta sempre e soltanto all’autore dell’opera ed è: inalienabile, irrinunciabile, imprescrittibile, indipendente dai diritti patrimoniali. Contenuto del diritto morale: diritto di paternità diritto integrità dell'opera diritto di inedito diritto di pentimento Sebbene il diritto morale sia inalienabile, l’autore che abbia conosciute ed accettate eventuali modificazioni da parte di terzi alla propria opera non sarà più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione (art. 22 l.d.a.).

11 Eccezioni e limitazioni Art. 71sexies. Riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi. Limite di ordine generale all’applicazione dei casi di eccezione e limitazione per le opere messe a disposizione via Internet: Art. 71-nonies. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente (cioè via Internet, n.d.r.), non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

12 Le opere informatiche I nuovi beni informatici: Programmi per elaboratore (software) Banche dati elettroniche Opere utili

13 La tutela del software Direttiva europea 91/250/CEE (oggi sostituita dalla direttiva 2009/24/CE) -> D.Lgs. 518/1992 -> Legge 633/1941. “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore” (art. 1 l.d.a.). I legislatori europeo e nazionale non hanno introdotto una definizione normativa di programma per elaboratore.

14 La tutela del software Art. 2 l.d.a. In particolare sono comprese nella protezione: [...] 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; [...] La protezione investe: sia il codice sorgente sia il codice oggetto (ma non gli algoritmi matematici contenuti nel programma); qualunque tipo di software (sistemi operativi, programmi applicativi, ecc.); i relativi materiali preparatori (quali ad esempio i diagrammi di flusso, le descrizioni di sequenza, le specifiche funzionali, ecc.).

15 La tutela del software Requisito di creatività specifico, differenziato rispetto a quello generale -> un’originalità di tipo esclusivamente soggettivo. Volontà di garantire la tutela del programma per elaboratore che risulti frutto di un’attività dell’autore e non di una mera azione di copiatura. L’originalità potrà sussistere solo se effettivamente ricorre una sufficiente libertà di scelta fra più varianti ugualmente utilizzabili per risolvere il problema.

16 La tutela del software In via generale, la titolarità dei diritti d’autore sul programma spetterà all’autore di questo, secondo i generali principi (artt. 6-11 l.d.a.). Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (art. 12- bis l.d.a.). Diritti morali -> spetteranno sempre all’autore. Durata dei diritti patrimoniali sui programmi per elaboratore = termine generale (70 anni dalla morte dell’autore). È previsto uno specifico regime di protezione per le misure tecnologiche poste a protezione dei programmi per elaboratore (art. 161 e art. 171-bis l.d.a.).

17 La tutela del software I diritti patrimoniali conferiti sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare (art. 64-bis l.d.a.): a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

18 La tutela del software Salvo patto contrario, non sono invece soggette all’autorizzazione del titolare dei diritti le attività di cui alle precedenti lett. a) e b) poste in essere da parte del legittimo acquirente allorquando siano necessarie per l’uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione, inclusa la correzione degli errori. All’utente legittimo non potrà essere impedito (art. 64-ter l.d.a): - attraverso il contratto, di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per il suo uso; -anche senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, di osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire. Le eventuali clausole contrattuali pattuite in violazione di tali ultime facoltà sono considerate nulle.

19 La tutela del software Decompilare un programma o eseguire su di esso il c.d. reverse engineering = operare quelle operazioni necessarie a ricostruire il codice sorgente (cioè il programma scritto attraverso una serie di istruzioni in un linguaggio di programmazione comprensibile all’essere umano), partendo dal codice oggetto (cioè il programma “compilato” nel formato comprensibile e quindi eseguibile dall’elaboratore elettronico). L’operazione consente di apprendere il contenuto “informativo” del software, la sua struttura e le sue caratteristiche. In via generale è vietato il c.d. reverse engineering o decompilazione del programma. Ma all’utente legittimo viene riconosciuto, a determinate condizioni, anche tale diritto. Infatti, l’autorizzazione del titolare dei diritti per la decompilazione non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma e la traduzione della sua forma siano indispensabili (art. 64-quater l.d.a.) : - per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente.

20 La tutela del software La legittimità del reverse engineering è tuttavia subordinata a specifiche condizioni: che l’analisi del programma sia eseguita solo dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma; che le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità non siano già diversamente accessibili; che le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità. Le informazioni così ottenute mediante il reverse engineering non dovranno essere: utilizzate a fini diversi dal raggiungimento dell’interoperabilità; comunicate a terzi; utilizzate per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile a quello decompilato.

21 Misure tecnologiche di protezione Si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione (direttiva 2001/29/CE). Misure tecnologiche di protezione (art. 102quater l.d.a.). I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto del costitutore possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci. L’elusione o la rimozione abusiva delle misure tecnologiche di protezione è sanzionata civilmente e penalmente

22 Criticità nella disciplina di tutela del software quale opera dell’ingegno Software opera utile -> non propriamente artistica, basso livello di creatività. Creatività di basso livello -> accesso alla tutela garantito a tutti i programmi. Assenza di una forma rappresentativa separabile dal risultato pratico che il programma è destinato a raggiungere. Equiparazione software = opera letteraria. Durata della protezione incongrua. Limitati casi di libero utilizzo e decompilazione. Difficoltà di accesso e circolazione del sapere informatico (idee e principi).


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