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PubblicatoGina Santoro Modificato 8 anni fa
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Diritto privato Le fonti
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Fonti del diritto Per fonti del diritto si intendono i “fattori” (atti o fatti) considerati dall’ordinamento come idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche.
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Pluralismo delle fonti Uno dei primari principi in materia, vigenti nel nostro ordinamento, è quello del pluralismo delle fonti, legato all’esigenza di soddisfare la multiformità di esigenze della realtà sociale.
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Quale ordine tra le fonti? La pluralità delle fonti importa la necessità di individuare un ordine che consenta di stabilire la fonte ordinatrice del caso concreto. Possiamo individuare i seguenti criteri: GERARCHICO, CRONOLOGICO, DI SPECIALITA’ E DI COMPETENZA.
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Gerarchia delle fonti secondo il codice civile L’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile (1942) disegna una stretta gerarchia delle fonti: LEGGI REGOLAMENTI USI
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Gerarchia delle fonti secondo il codice civile LE LEGGI secondo l’art. 2 delle preleggi sono gli atti del parlamento o del governo aventi forza di legge secondo le norme a carattere costituzionale. si tratta di fonti primarie subordinate solo alle norme costituzionali (v. infra Costituizione 1948).
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Gerarchia delle fonti secondo il codice civile I REGOLAMENTI secondo l’art. 3 delle preleggi sono gli atti emanati dal Governo o da altre autorità nel rispetto delle proprie compentenze. Si tratta di fonti secondarie: subordinate alle fonti primarie.
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Gerarchia delle fonti secondo il codice civile GLI USI: ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento da parte dei consociati (componente oggettiva della norma consuetudinaria), con la convinzione di essere vincolati giuridicamente a tenere quel comportamento (componente soggettiva della norma consuetudinaria).
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Gerarchia delle fonti secondo il codice civile In base all’art. 8 delle preleggi, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati un esempio art. 1665 c.c. In base all’art. 9 delle preleggi esistono raccolte ufficiali di usi ( v. raccolte c/o camere di commercio). Tale pubblicazione determina però solo una presunzione semplice (salva prova contraria) circa l’esistenza degli usi.
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Principio di gerarchia e complessità: la Costituzione (1948) La Costituzione rappresenta una fonte sopraordinata alla legge ordinaria, che è suscettibile di giudizio di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.). Sulla base di orientamenti interpretativi ormai consolidati la Costituzione: - trova applicazione diretta da parte dei giudici - impone interpretazioni costituzionalmente orientate della legge.
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Principio di gerarchia delle fonti: il diritto comunitario (trattati CEE 1957) I regolamenti comunitari sono norme direttamente vincolanti per gli Stati UE e per i loro cittadini. Le direttive importano obblighi per gli Stati membri ai fini della conformazione del loro diritto interno al diritto comunitario.
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Principio di gerarchia delle fonti: il diritto comunitario La Corte di Giustizia CE interpreta il diritto dell'UE perchè esso venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell'UE. Nel far ciò la Corte ha inciso sull’ordinamento interno statuale attuativo di direttive rinnovando la dogmatica privatistica.
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Principio di gerarchia delle fonti: il diritto internazionale Varie convenzioni internazionali (accordi tra Stati che vengono trasferiti nel diritto interno degli Stati a seguito di ratifica) hanno rilevanza nel diritto privato. Pensiamo alla convenzione sui contratti internazionali di viaggio (Bruxelles 1970); alla convenzione sulla vendita internazione di cose mobili (Vienna, 1980), ecc.
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Crisi del principio di gerarchia delle fonti nell’attuale complessità del diritto privato Con la Costituzione, il diritto comunitario e le convenzioni internazionali si perde la razionalità verticale di un ordine gerarchico tra le fonti che vede a proprio capo la legge dello Stato e si deve prender atto della pluralità di attori nella produzione giuridica. L’ordine viene così ritrovato attraverso logiche diverse di competenza e sussidiarietà.
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Principio di competenza Si tratta di un principio enunciato già dall’art. 3 prel. sopra citato e ripreso quanto ai rapporti Stato- regioni e Stato- UE dall’art. 117 Cost. come modificato dalla legge cost. 3/2001. Il principio di competenza si lega al principio di sussidiarietà, per cui le attività normative e amministrative dovrebbero essere svolte dall'entità più vicina (soprattutto dal p.d.v. territoriale) all’ambiente sociale di riferimento e delegata ai livelli superiori (organi statali) solo se questi possono adoperarsi in maniera più efficace ed efficiente.
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Principio cronologico Le antinomie tra fonti di pari grado e ambito di competenza devono essere risolte tenuto conto del tempo della loro entrata in vigore. La norma successiva abroga la norma anteriore incompatibile.
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Principio cronologico In base all’art. 10 delle preleggi: le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
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Principio cronologico Nell’applicazione del principio cronologico deve comunque essere rispettata la generale regola della irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 delle preleggi: “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
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Principio di specialità La norma speciale prevale sulla norma generale di pari grado. Laddove la generalità viene determinata tenuto in particolare conto dell’ambito di applicazione della norma.
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