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Fusione societaria A cura di Calogero Volo.

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Presentazione sul tema: "Fusione societaria A cura di Calogero Volo."— Transcript della presentazione:

1 Fusione societaria A cura di Calogero Volo

2 Operazioni straordinarie
Cessioni di aziende o rami di aziende Affitto di aziende o rami di aziende Cessioni di partecipazioni societarie Conferimenti di partecipazioni Conferimenti di aziende Fusioni societarie Scissioni societarie

3 Caratteristiche dell’operazione
Fusione come mezzo per la crescita delle dimensioni dell’impresa con conseguente realizzazione di economie di scala

4 Nozione di fusione Definizione di fusione in senso stretto:
“due o più società si fondono e si estinguono dando vita ad una nuova società”

5 Riferimenti norme Fusione
Codice Civile CAPO X Sez. II Artt – 2505 quater c.c. Principio Contabile OIC N.4

6 Aspetti civilistici Nel caso in cui venga effettuata una fusione tra più società di diverso tipo devono essere applicate sia le norme relative alla fusione che le norme relative alla trasformazione (es. relazione di stima nel caso di fusione di società di persone in società di capitali)

7 Fusione per unione (propria)
Società A Società B Ante fusione Post fusione Società C

8 Fusione per incorporazione
Società A Società B Ante fusione Post fusione Società B

9 Fusione per incorporazione con vincolo di partecipazione (totale o parziale) Art. 2505 e 2505 bis
Società B Società A Ante fusione Post fusione Società B

10 Società A incorporante Società A post incorporazione di B
Prospetto contabile Società A incorporante Società B incorporata Società A post incorporazione di B Partec. 100% in B 80 - Attività 20 100 120 Totale attività Capitale sociale Riserve già tassate 10 Passività Avanzo di fusione

11 Fusione Inversa Società B Società A Società B Ante fusione
Post fusione Società B

12 Effetti della fusione L’operazione di fusione in dottrina ed in giurisprudenza è equiparata ad una situazione corrispondente a quella di successione universale. Essa produce gli effetti dell’estinzione delle società partecipanti alla fusione e della contestuale sostituzione ad essa della società risultante od incorporante.

13 ART C.C. La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo

14 Art bis Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo (LBO).

15 Scopi dell’operazione di fusione
Accentramento ( nuova costituzione) Es.: focalizzazione sul core business Concentrazione (beneficiarie già esistenti) Es.: integrazione orizzontale/verticale

16 Ambito di applicazione
Soli soggetti societari (non imprese individuali, associazioni, fondazioni, enti vari) Caso particolare delle società cooperative - Nessun problema se alla operazione partecipano solo cooperative - particolari attenzioni nel caso in cui alla operazione partecipino società lucrative

17 Società Cooperative Illegittimità della fusione di coop. in una o più società lucrative (anche se preesistenti) Art novies secondo comma c.c.: La fusione e la fusione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II. Art. 14 Legge 17/02/1971 n° 127 : Divieto di trasformazione delle società cooperative Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.

18 Altro caso particolare: società in liquidazione
Il divieto per la fusione di Società in liquidazione opera solo nel caso in cui sia iniziata la distribuzione dell’attivo. Momento cui si fa riferimento: deposito presso Registro imprese del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto da parte dei liquidatori.

19 Altro caso particolare: società sottoposte a procedure concorsuali
Innovazione sostanziale rispetto alla vecchia normativa Possibilità di valorizzare i rami d’azienda da dismettere nel corso di procedure concorsuali

20 Caso delle società semplici
Nella versione attuale dell’assetto normativo non esiste più alcun esplicito riferimento alle società aventi ad oggetto l’esercizio di attività commerciali. Quindi: ammissibilità per le società semplici

21 Caso delle società irregolari o di fatto
Manca la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicità legale prevista per le operazioni straordinarie in esame. Quindi: non è possibile la fusione

22 Il processo di fusione Fasi del procedimento di fusione
Progetto di fusione Delibera di fusione Atto di fusione

23 Procedimento Nella procedura di fusione è pertanto possibile distinguere: a) una fase progettuale che si conclude con la redazione del progetto di fusione; b) una fase pre-deliberativa caratterizzata dalla predisposizione di tutti i documenti strumentali ad una adeguata informazione nonché dall'adempimento di tutti gli oneri pubblicitari; c) la fase della decisione con la relativa pubblicità; d) una fase riservata all'eventuale tutela dei creditori sociali; e) la stipula dell'atto di fusione e della relativa pubblicità; f) infine la fase di esecuzione vera e propria una volta che si sia proceduto all'iscrizione dell'atto di fusione presso gli uffici del registro delle imprese di tutte le società interessate dall'operazione.

24 Il progetto di fusione – art. 2501 ter
Fondamentale strumento di informazione per i soci, per i creditori e per i terzi in genere Redatto dagli organi amministrativi di tutte le società interessate alla operazione

25 Progetto di fusione – indicazioni obbligatorie
tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione atto costitutivo delle società beneficiarie, con le eventuali modifiche conseguenti alla fusione rapporto di cambio delle azioni o quote eventuale conguaglio in denaro modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie in favore dei soci della società fuse data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili data a decorrere dalla quale le operazioni poste in essere dalla società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società beneficiaria trattamento (eventualmente) riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei componenti dell'organo amministrativo delle società partecipanti

26 Rapporto di cambio l’informazione sul “concambio” nel progetto di fusione: non semplice indicazione del rapporto di cambio (mera esplicitazione di un dato numerico) che pure deve essere evidenziato, ma è integrata ed ampliata dalle previste relazioni degli amministratori, che devono indicare i criteri adottati per determinarlo, nonché le difficoltà di valutazione eventualmente incontrate, e degli esperti, i quali devono esprimersi sulla sua congruità.

27 Rapporto di cambio La sostituzione delle azioni/quote nella società incorporata con le azioni/quote delle società beneficiaria avviene sulla base del rapporto di concambio.

28 Conguaglio in denaro Se nella determinazione del rapporto di cambio si dovessero porre dei problemi per l’esistenza di valori frazionari: possibilità di effettuare conguagli in denaro nel limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.

29 Modalità assegnazione azioni o quote delle società ai soci delle società partecipanti
Elemento informativo (del progetto di fusione) di indubbio rilievo a causa del fatto che uno dei tratti caratteristici della fusione è rappresentato proprio dall’assegnazione ai soci delle società partecipanti alla fusione di azioni o quote della società. A tali soci occorre fornire chiara e precisa informativa in ordine alla proporzionalità o alla non proporzionalità con cui verranno loro assegnate le azioni o le quote della società beneficiaria.

30 Decorrenza degli effetti contabili e di godimento delle azioni emesse
Per la fusione il legislatore della riforma ha introdotto la possibilità di far decorrere gli effetti contabili e di partecipazione agli utili dell’operazione (coincidenti, ai sensi dell’art bis c.c.) con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie, con le seguenti limitazioni: la post-datazione possibile solo nel caso di fusione per incorporazione; la retro-datazione ai fini della partecipazione agli utili non è applicabile alle società di nuova costituzione.

31 Situazione patrimoniale
L’Organo amministrativo delle partecipanti alla fusione deve redigere le situazioni delle società partecipanti alla fusione (art quater c.c.) L'analiticità e la completezza di detta situazione è funzionale: alla valutazione. alla limitazione della possibilità di contestazioni in merito alla destinazione degli elementi patrimoniali nonché per il regime di responsabilità connesso alle passività trasferite o non chiaramente attribuite.

32 Relazione degli esperti sul rapporto di cambio
La relazione degli esperti è regolata dall'art sexies c.c. comma 1-lett. a) e b) non è richiesta nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute; (art c.c.) deve indicare il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i risultati ottenuti dall’applicazione di ognuno di questi; deve indicare le eventuali difficoltà di valutazione.

33 Art. 2501 sexies, ottavo comma
Se sussiste il consenso unanime dei soci (e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) nelle società partecipanti alla fusione non è richiesta la relazione di cui al comma 1.

34 Deposito documenti art
Deposito documenti art septies (presso sede sociale durante i 30 giorni precedenti la decisione di fusione) Progetto di fusione (art.2501 ter) Relazioni degli organi amministrativi (art sexies) Relazioni degli esperti (art septies) Bilanci degli ultimi tre esercizi (completi di relazioni degli organi amministrativi e di controllo + eventuali relazioni di certificazione) Situazioni patrimoniali delle società Termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci

35 La decisione di fusione art. 2502 c.c.
La fusione deve essere decisa/deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l’approvazione del relativo progetto (oggetto unico della delibera) e deve contenere l'atto costitutivo della società da costituire o della società incorporante.

36 La decisione di fusione: tempi
tra la data dell'iscrizione (e non del deposito) del progetto, presso il registro delle imprese e la data fissata per la decisione, devono trascorrere almeno trenta giorni. Tuttavia, qualora consti il consenso unanime dei soci, la decisione può essere assunta immediatamente dopo l'iscrizione del progetto di fusione e quindi senza lasciar decorrere alcun termine tra tale momento e quello della successiva delibera.

37 La decisione di fusione
è di competenza generalmente dell'assemblea dei soci di ciascuna società partecipanti alla operazione, che deliberano con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. per le società di persone e in deroga all‘art codice civile la decisione è presa dalla maggioranza dei soci, secondo la partecipazione agli utili, salvo il diritto di recesso per i soci che non vi consentono. il diritto di recesso non è riconosciuto al socio di s.p.a., salvo che la fusione non implichi, per il modo in cui viene attuata, una delle ipotesi previste dall'art codice civile (diritto di recesso). quando, invece, a partecipare alla fusione sia una società a responsabilità limitata, il recesso è riconosciuto, al socio dissenziente alla delibera di fusione o scissione a norma dell'art codice civile.

38 L'iscrizione nel registro delle imprese art. 2502 bis
La decisione di fusione deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente a: Progetto di fusione Relazioni degli organi amministrativi Relazioni degli esperti Bilanci degli ultimi tre esercizi (completi di relazioni degli organi amministrativi e di controllo + eventuali relazioni di certificazione) Situazioni patrimoniali delle società

39 La tutela dei creditori
All’ art 2503 codice civile: E’ prevista la possibilità per i creditori, anteriori alla iscrizione del progetto nel registro delle imprese, di valutare l'impatto che la fusione determina sulla società debitrice e quindi sul loro interesse a conservare la garanzia patrimoniale. Esigenza informativa soddisfatta dal sistema di pubblicità previsto per la decisione di fusione presso il registro delle imprese, con tutti i documenti di cui all'art septies codice civile (progetto di fusione + relazioni organi amministrativi + relazione degli esperti + bilanci ultimi tre esercizi + situazioni patrimoniale delle società).

40 La tutela dei creditori
E’ l’esigenza informativa per i creditori il motivo per il quale la fusione non può essere attuata se non dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art bis Codice civile (decisioni/delibere di fusione), termine entro il quale i creditori possono opporsi alla operazione, laddove pregiudizievole per i loro diritti. Il tribunale, peraltro, ove ritenga infondato il timore, oppure la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

41 La tutela degli obbligazionisti Art. 2503 bis c.c.
Spetta a ciascun obbligazionista il diritto di proporre opposizione a norma dell'art Codice civile, a meno che essa sia stata preventivamente approvata dalla relativa assemblea. I possessori di obbligazioni convertibili hanno la facoltà di esercitare preventivamente il diritto di conversione e, laddove non abbiano esercitato la facoltà di conversione, dovranno essere loro assicurati diritti equivalenti a quelli spettanti prima della fusione. (art bis-c.2 e 3)

42 L’atto di fusione – forma e pubblicità Art. 2504 c.c.
Il momento conclusivo della complessa operazione è costituito dalla stipulazione dell’atto di fusione. Secondo la dottrina prevalente, ha anch'esso natura contrattuale, anche se il suo contenuto è interamente predeterminato nelle delibere/decisioni delle varie società che partecipano alla fusione e la sua funzione è essenzialmente esecutiva. Quanto alla forma, in base all'art comma 2 c.c., la fusione deve risultare da atto pubblico da depositare entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è posta la sede di ciascuna delle società partecipanti.

43 Gli effetti della fusione Art. 2504-bis
La fusione ha effetto dal momento in cui è eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte la società partecipanti. Può essere stabilita una data successiva, tranne nel caso di fusione mediante costituzione di società nuova, ove occorre che sia garantita la formazione del capitale sociale fin dal momento della costituzione della società beneficiaria del trasferimento.

44 Gli effetti della fusione Art. 2504-bis
Per le sole fusioni a favore di società già costituite è prevista la possibilità di retrodatare l'efficacia dell'operazione ad una data precedente. Resta ferma la possibilità di stabilire, in caso di fusione per incorporazione, limitatamente ad alcuni aspetti, una retroattività di tipo convenzionale o contabile. Per gli effetti a cui si riferisce l‘art ter n. 5-6 c.c., si possono stabilire date anche anteriori; si tratta segnatamente dei punti del progetto di fusione riguardanti: a) la data dalla quale le azioni o quote assegnate partecipano agli utili; b) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società incorporante.

45 Riflessi sui rapporti di lavoro dipendente
Principali riferimenti normativi: art c.c. art. 47 legge , n. 428

46 Scritture contabili della risultante
Per la società partecipanti alla fusione, nel caso di estinzione (es. fusione per incorporazione) o fusione propriamente detta (costituzione new-co), il saldo delle attività e passività trasferite viene esposto in uno o più conti chiamati: “Società beneficiaria … c/fusione”;

47 Scritture contabili della new-co
Sono più semplici, dal punto di vista operativo, in quanto assimilabili a quelle relative alla costituzione di una società o all’aumento del capitale sociale di una società preesistente mediante apporto di beni.

48 Fusioni – disciplina fiscale

49 Imposte Indirette - Imposta di Registro
La fusione è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, pari attualmente a euro 168.

50 Imposte Indirette - ipotecarie e catastali
La fusione è assoggettata alle imposte ipotecarie e catastali fisse (attualmente di euro 168).

51 Imposte Indirette - I.V.A.
Ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la fusione è esclusa dal campo di applicazione del tributo. Infatti, l' art. 2, comma 3, lettera f) del DPR n. 633/72 prevede che non sono considerate cessioni di beni "i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o di trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti".

52 I.V.A. – disposizioni particolari
a) Le società beneficiarie subentrano dalla data di effetto della fusione (ultima iscrizione nel Registro delle imprese, oppure la data diversa legittimamente stabilita) in tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti (es. obbligo di versamento dell’Iva, obblighi di fatturazione non ancora eseguita,…);

53 Operazioni Attive e obblighi connessi
La beneficiaria subentra negli obblighi di: Fatturazione Registrazione Liquidazione Versamento per le operazioni attive che si considerano effettuate (art. 6 D.P.R. 633/72) dopo la data di effetto della fusione (ultima iscrizione nel registro delle imprese, oppure la diversa data “legittimamente” stabilita)

54 Operazioni Passive e obblighi connessi
Per la detrazione dell’IVA la “discriminante” è data dal momento di registrazione delle fatture: Fatture registrate prima della data di effetto della fusione; il diritto alla detrazione spetta alla beneficiaria della fusione; Fatture registrate dopo la data di effetto della fusione: il diritto alla detrazione spetta alla beneficiaria; Eventuali fatture intestate alla fusa, pervenute dopo la data di effetto della fusione e riferite all’azienda trasferita, possono essere registrate dalla beneficiaria prescindendo dall’intestazione.

55 Emissione di note di variazione (art. 26 D.P.R. 633/72)
La beneficiaria può emettere note di variazione relative ad operazioni effettuate dalla scissa riguardanti il ramo trasferito.

56 I.V.A. – disposizioni particolari
b) la riduzione della detrazione di cui al quinto comma dell'articolo 19 del d.p.r. 633/1972 , per le società beneficiarie costituite a seguito della fusione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società beneficiaria della fusione, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale. Si tratta del c.d. PRO-RATA IVA. Se un soggetto Iva compie sia operazioni imponibili, sia operazioni esenti Iva la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, è pari alla percentuale corrispondente al seguente rapporto: OPERAZIONI IMPONIBILI__ ___ TOTALE OPERAZIONI (IMP.+ ESENTI)

57 I.V.A. – disposizioni particolari
Esempio: operazioni esenti da Iva: operazioni imponibili + operazioni esenti: PRO-RATA DETRAIBILITA’ IVA: ( )/ = 85,75%. Pertanto se l’Iva assolta sugli acquisti ammonta a , 1.425 non sono detraibili mentre l’importo residuo di è detraibile. N.B. La % determinata con la dichiarazione annuale è applicabile anche alle liquidazioni periodiche, salvo conguaglio, alla fine dell’anno, quando si viene a conoscere con precisione il rapporto tra le operazioni imponibili e quelle esenti.

58 I.V.A. – disposizioni particolari Pro Rata
Se la beneficiaria è una società preesistente applicherà il proprio pro rata con eventuale conguaglio in sede di dichiarazione annuale. Se la beneficiaria risulta costituita a seguito della fusione occorrerà verificare se l’attività esercitata è la medesima della società partecipanti; in tal caso applicherà il medesimo pro rata; se l’attività è diversa, la beneficiaria applicherà un pro rata presuntivo effettuando l’eventuale conguaglio in dichiarazione.

59 I.V.A. – disposizioni particolari
c) Rettifica della detrazione IVA (articolo 19- bis2 del d.p.r , n. 633). Nel caso di beni ammortizzabili acquistati a seguito dell’operazione di fusione, si deve tener conto, ai fini della rettifica della detrazione, della data in cui i beni sono stati acquistati dalla società scissa.

60 Contabilità IVA Unica

61 Documenti fiscali delle società

62 Acconto I.V.A.

63 Imposte dirette – Imposte sui redditi art. 172 T.U.I.R.
PRINCIPI: NEUTRALITA’ FISCALE IRRILEVANZA AVANZO/DISAVANZO CONTINUITA’ DI VALORI SUBENTRO (EVENTUALE) IN OBBLIGHI/DIRITTI TRASFERIMENTO POSIZIONI SOGGETTIVE RICOSTITUZIONE RISERVE IN SOSPENSIONE LIMITI AL RIPORTO DELLE PERDITE POSSIBILITA’ DI RETRODATAZIONE

64 Imposte dirette Effetti (art. 172 c. 1 DPR 917/86)
La fusione ( di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione) non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze dei beni della società fusa, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento, a condizione che gli elementi attivi e passivi trasferiti mantengano gli stessi valori fiscali che avevano presso la società prima della fusione. Alle fusioni di società soggette ad IRES in favore di società non soggette a tale imposta, e viceversa, si applicano, per quanto riguarda le riserve preesistenti, le regole previste per le trasformazioni.

65 Differenze di fusione (art. 172 c.2 DPR 917/86)
Dall'operazione di fusione emergono generalmente delle differenze contabili, iscritte nei bilanci delle società beneficiarie, che possono essere positive (avanzo) o negative (disavanzo). Tali differenze possono derivare sia dall'annullamento di azioni o quote, se la società beneficiaria, già esistente prima della fusione, deteneva una partecipazione nella società incorporata, sia dal rapporto di concambio, cioè dal numero di azioni o quote delle società beneficiarie assegnate ai soci della società fusa a fronte del trasferimento patrimoniale attuato. Il disavanzo e l'avanzo, sia da annullamento che da concambio sono poste contabili fiscalmente neutrali, e, quindi, non costituiscono reddito imponibile delle società beneficiarie.

66 Conseguenze per i soci Art. 172 c.3 T.U.I.R.
Principio di neutralità fiscale della fusione anche per i soci della società incorporata: Il valore della partecipazione nella società incorporata fiscalmente riconosciuto, si trasferisce sulle azioni o quote della società beneficiaria ricevute in cambio, senza che ciò comporti realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, ovvero conseguimento di reddito per i soci della società fuse.

67 Conseguenze per i soci Art. 172 c.3 T.U.I.R.
Nel caso in cui siano dovuti conguagli di prezzo da parte di alcuni soci: deroga al principio generale di neutralità le somme e il valore nominale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utili per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle partecipazioni annullate.

68 “Posizioni soggettive”
Sono definite posizioni soggettive le seguenti: i crediti d'imposta relativi a precedenti dichiarazioni ed i crediti per ritenute d'acconto concernenti redditi non ancora dichiarati; la rateizzazione delle plusvalenze; il versamento degli acconti; i fondi di accantonamento preesistenti; le riserve in sospensione di imposta e altre riserve; le rimanenze di merci e titoli; le quote d'ammortamento e le spese di manutenzione; il riporto delle perdite fiscali.

69 Crediti e ritenute Per i crediti d'imposta relativi a precedenti dichiarazioni e i crediti per ritenute d'acconto subite concernenti redditi non ancora dichiarati, non è prevista una disciplina particolare: i crediti d'imposta seguiranno perciò il criterio di imputazione proporzionale suddetto; mentre i crediti per ritenute saranno riconosciuti alla società a cui è attribuito il relativo reddito assoggettato a ritenuta.

70 Rateizzazione delle plusvalenze
Si tratta delle plusvalenze per le quali si è optato, precedentemente alla fusione, per la tassazione in più esercizi. L'obbligo di apportare le variazioni in aumento corrispondenti alle quote di plusvalenza da assoggettare a tassazione negli esercizi successivi a quello di realizzo, fa capo al soggetto che ha ricevuto il credito originato dalla cessione del cespite cui la plusvalenza si riferisce. Se ciò non è possibile (perché esso risulta già estinto), occorrerà far ricorso al criterio di attribuzione in proporzione alle quote del patrimonio netto trasferite o rimaste.

71 Riserve in sospensione d'imposta e altre riserve (art. 172 c.5 e 173 c. 9 DPR 917/86 e Circ. Min. 17 maggio 2000 n. 98/E) Le riserve in sospensione d'imposta devono essere ricostituite dalle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile attribuite a ciascuna di esse. Nel caso particolare (raro) in cui la sospensione d'imposta dipenda da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società fusa, le riserve devono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi (ad esempio: il caso degli accantonamenti a riserva dei contributi in natura o delle riserve emergenti in conseguenza di conferimenti agevolati, qualora persista al momento della fusione l'originario legame con gli elementi stessi).

72 Riporto delle perdite fiscali Art. 172 c. 7
Le c.d. “condizioni di vitalità” delle società le cui perdite sono riportabili devono essere verificate in capo alle società partecipanti alla fusione; Anche il limite quantitativo al riporto delle perdite, rappresentato dal patrimonio netto deve essere verificato in capo alle società partecipanti alla fusione.

73 Riporto delle perdite fiscali Art. 172 c. 7 T.U.I.R.
In particolare: Le perdite fiscali della società risultante dalla fusione devono essere confrontate con la quota del patrimonio netto delle società partecipanti ridotta dei versamenti e dei conferimenti operati nella società incorporata negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale e proporzionalmente riferibili al patrimonio netto contabile oggetto di fusione; L’ammontare delle perdite fiscali delle società beneficiarie preesistenti all’operazioni devono essere confrontate con l’intero patrimonio netto della stessa ante-fusione, anch’esso ridotto dei versamenti e dei conferimenti operati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data in cui si riferisce la situazione patrimoniale.

74 Riporto delle perdite fiscali Art. 172 c.7 T.U.I.R.
Ai fini della determinazione del limite, si deve tener conto dell'ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, di quello risultante dal progetto di fusione (art c.c.), ovvero dalla situazione patrimoniale della società partecipanti(2501 c.c.).

75

76 Esempi di valide ragioni economiche


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