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Storia del diritto romano Diritto criminale II. Diritto criminale Nel corso dell ’ epoca che abbiamo definito Dominato e che si apre con l ’ imperatore.

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Presentazione sul tema: "Storia del diritto romano Diritto criminale II. Diritto criminale Nel corso dell ’ epoca che abbiamo definito Dominato e che si apre con l ’ imperatore."— Transcript della presentazione:

1 Storia del diritto romano Diritto criminale II

2 Diritto criminale Nel corso dell ’ epoca che abbiamo definito Dominato e che si apre con l ’ imperatore Diocleziano (imperatore nel 284 d.C.) vi è un aumento dei crimini e un aggravamento delle pene Non vi è più la discrezionalità del giudice nel determinare le pene, ma queste sono fisse e determinate dalla legge (costituzioni imperiali)

3 Diritto criminale Con Costantino scompare il ius vitae ac necis, il diritto del paterfamilias di uccidere il proprio figlio e, successivamente, viene abolito anche il diritto di uccidere il proprio schiavo Sono considerati crimini in questa epoca fatti che, precedentemente, comportavano solo l ’ applicazione di multe (es. il ripudio del coniuge al di fuori dei casi previsti dalla legge)

4 Diritto criminale Inoltre, il numero dei crimini aumenta perché quei delitti che in origine avevano rilievo solo in ambito privatistico (furto, rapina, iniuria) assumono rilevanza pubblicistica, diventando veri e propri crimini La pena di morte viene ampliamente applicata: l ’ originaria possibilità riconosciuta al cittadino romano di sottrarsi all ’ esecuzione attraverso l ’ aqua et igni interdictio scompare

5 Diritto criminale Scompare tra le possibili condanne a morte la crocifissione (eliminata da Costantino in ossequio alla religione cristiana) Si conservano, invece, l ’ antica pena del culleo e la vivicombustione La pena più grave dopo la condanna a morte rimane la condanna ad metalla (lavori forzati) che è perpetua

6 Diritto criminale L ’ esilio viene applicato nelle due forme della deportatio e della relegatio La prima è la forma più grave e, in genere, consiste nell ’ essere deportati su di un ’ isola: la pena è perpetua e prevede anche la confisca di tutti i beni Il carcere continua ad essere una forma di custodia, più che una pena

7 Diritto criminale Per quanto riguarda la tipologia di reati puniti durante il Dominato, occorre precisare che numerose figure criminose vennero introdotte in seguito al diffondersi della morale cristiana Possiamo individuare quattro grandi macro aree di reati

8 Diritto criminale Reati contro la religione Reati contro lo stato e l ’ ordine pubblico Reati contro il matrimonio e la morale Reati contro la pubblica amministrazione

9 Diritto criminale I reati contro la religione includono prevalentemente le sanzioni inflitte ai non cristiani che si andarono ad inasprire successivamente al riconoscimento della religione cristiana come quella di stato (Teodosio, 380 d.C.)

10 Diritto criminale Le sanzioni inflitte andavano dalla più grave (la pena di morte) alle più lievi e rilevanti per il solo diritto privato (impossibilità di fare testamento) Particolarmente gravi le sanzioni inflitte agli eretici che implicavano la perdita della capacità di fare testamento e di ricevere per testamento, esclusione dagli uffici e dall ’ esercito, espulsione dalla città e, nel caso in cui facciano proselitismo, può essere loro inflitta la pena di morte

11 Diritto criminale È sempre prevista la possibilità per gli eretici di pentirsi e tornare alla religione ortodossa Nei confronti dei manichei si applica anche la deportazione con confisca di tutti i beni: l ’ appartenenza alla setta è di per sé un crimine Pene importanti sono comminate anche agli apostati (cristiani battezzati che abbandonano la propria fede): confisca dei beni, incapacità di testare e di ricevere per testamento

12 Diritto criminale Esclusi dall ’ esercito e dai pubblici uffici sono i pagani e gli ebrei Del paganesimo viene perseguita la consuetudine a fare sacrifici: con Teodosio I i templi vengono chiusi e gli autori dei sacrifici cruenti sono puniti come colpevoli di crimen maiestatis La pena di morte e la confisca dei beni sono previsti per chi fa sacrifici nei templi

13 Diritto criminale L ’ essere di religione giudaica non è un crimine di per sé, ma gli imperatori cercano – con le loro disposizioni repressive – di impedire il diffondersi di essa È punito con l ’ esilio e la confisca di tutti i beni chi converta un cristiano alla religione ebraica e vieta la costruzione di nuove sinagoghe

14 Diritto criminale Reati contro il matrimonio e la morale: le pene per questi reati vennero incrementati sotto influenza del cristianesimo È prevista la pena di morte per l ’ adultera, cui si applicherà in epoca successiva il culleo o la vivicombustione: la condanna non può essere appellata È punito il divorzio unilaterale a meno che non ci siano gravi motivi

15 Diritto criminale La donna può divorziare dal marito se questi risulta essere omicida, manipolatore di veleni o violatore di sepolcri: la donna che ripudia il marito al di fuori di questi casi subisce la deportatio su di un ’ isola e perde la dote L ’ uomo può ripudiare la moglie se è adultera, manipolatrice di veleni o sensale: al di fuori di questi casi deve restituire la dote e non può contrarre nuove nozze

16 Diritto criminale Il ratto è punito con la pena di morte inflitta al rapitore, alla rapita se consenziente nonché ai complici Con la pena capitale è colpito anche l ’ incesto, quale l ’ unione tra zio e nipote Il lenocinio (sfruttamento della prostituzione) viene punito con la perdita della potestas se viene fatta prostituire la propria figlia o la perdita del dominio se viene fatta prostituire una schiava

17 Diritto criminale Inoltre viene inflitta la pena ad metalla L ’ unione della donna libera con lo schiavo comporta condanna a morte per la donna e vivicombustione per lo schiavo Reati contro lo stato: il crimine più grave rimane quello maiestatis che include non solo l ’ attentato alla vita dell ’ imperatore e il tradimento, ma anche coloro che fanno sacrifici agli dei pagani

18 Diritto criminale Altro reato punito è l ’ esercizio della violenza (crimen vis) punito con la pena di morte Nel caso di sottrazione di una cosa in modo violento nella convinzione sia propria, si svolge un giudizio volto ad accertare la proprietà: se l ’ autore della violenza risulta proprietario, è punito solo con la confisca della metà dei beni; se la cosa non risulta sua, subisce la deportazione e la confisca totale dei beni

19 Diritto criminale Puniti sono anche il crimine di favoreggiamento (dare rifugio a banditi o mancata collaborazione con le autorità quando si ha consapevolezza che sul proprio fondo si nascondono banditi) punito con la perdita del fondo e deportazione e il falso monetario, punito con pene che vanno dall ’ esilio alla pena di morte Il falso monetario diventa con Teodosio I un crimen maiestatis

20 Diritto criminale Severamente puniti sono anche le ipotesi di frode fiscale (es.: chi danneggia il proprio fondo per non pagare le tasse è condannato a morte) e danneggiamento di opere pubbliche (la pena della vivicombustione è inflitta a chi manometta gli argini del fiume Nilo per sfruttarne le acque a proprio vantaggio)

21 Diritto criminale Reati contro la pubblica amministrazione: punito di ambitus è colui che corrompe per ottenere un incarico pubblico o chi lo ricopre per più volte nonostante il divieto: la pena inflitta è la deportazione Per le repetundae (concussione dei funzionari) è prevista la pena del quadruplo della somma estorta nonché la perdita della carica

22 Diritto criminale Nel caso di peculato (appropriazione di denaro pubblico) Teodosio I stabilisce la pena capitale, inflitta anche al giudice che vende l ’ esito di una causa Infine, vanno menzionati i reati contro la persona: la pena di morte è inflitta all ’ omicida, anche di un neonato e la pena prevista per i parricidi (culleo) è applicata anche a coloro i quali uccidano i congiunti (anche il al padre che uccide il proprio figlio)

23 Diritto criminale Punito come omicidio è anche l ’ uccisione volontaria dello schiavo: in questa epoca il dominus non ha più il ius occidendi sullo schiavo La morte che derivi dall ’ utilizzo dei normali mezzi di correzione (frustate, colpi con bastoni) non è considerata volontaria e non incorre nella pena di omicidio il padrone che abbia in tal modo cagionato la morte dello schiavo

24 Diritto criminale Più gravi le pene per il plagio (es. chi eserciti la potestà su figli non propri sottraendoli ad altri): le pene sono per schiavi e liberti l ’ esposizione ad bestias e per gli altri ai giochi gladiatori Aggravate anche le pene per la castrazione, anche se inflitta ad uno schiavo: la pena è la condanna capitale Numerose costituzioni infliggono la pena di morte per chi violi i sepolcri che non siano di rango elevato

25 Diritto criminale Il processo si svolge nelle forme della cognitio extra ordinem ed è inquisitorio: i crimini sono perseguiti d ’ ufficio dagli organi dell ’ imperatore La confessione del reo è prova piena dei fatti La condanna capitale può essere inflitta solo in presenza di confessione o di testimonianze concordi Durante gli interrogatori può essere impiegata la tortura

26 Diritto criminale Pare che in questo periodo si affermi anche il principio per cui la condanna si deve infliggere solo in presenza di prova certa: in caso contrario, l ’ imputato va assolto (in dubiis pro reo) Sotto l ’ influsso cristiano migliorano le condizioni di coloro i quali sono custoditi in carcere: non possono essere cinti con catene troppo strette ed è consentita la visita dei religiosi

27 Diritto criminale Tutte le sentenze di condanna possono essere appellate tranne quelle inflitte per: omicidio adulterio ratto falso violenza in caso di confessione


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