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PubblicatoFlaviana Perri Modificato 8 anni fa
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2 Il procedimento fallimentare si articola in tre fasi differenti: 1. accertamento dello stato passivo e dei diritti reali e personali dei terzi 2. liquidazione dell’attivo 3. ripartizione dell’attivo
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3 La prima fase assolve a una duplice funzione, quella, cioè, di verificare, sotto il controllo della collettività dei creditori: a. il diritto all’attuazione coattiva delle pretese creditorie attraverso la partecipazione alla ripartizione del ricavato dalla liquidazione dell’attivo e delle pretese afferenti alla consegna di beni mobili o al rilascio di beni immobili b. il diritto all’esclusione dal patrimonio fallimentare di determinati beni mobili rinvenuti in luoghi appartenenti al fallito o immobili dei quali quest’ultimo figuri titolare
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4 Art. 102 (Previsione di insufficiente realizzo) Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.
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5 Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati) Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore: 1)che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
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6 La domanda di ammissione al passivo. Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo) La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. Il ricorso contiene: 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
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7 Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo) Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario. Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
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Esempio di ricorso per insinuazione allo stato passivo 8
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10 Art. 94 (Effetti della domanda) La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
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11 La verificazione: a. le parti e il ruolo del giudice delegato. La fase di verificazione è strutturata come procedimento contenzioso, sia pure di carattere sommario, avanti a un giudice terzo e imparziale, nel quale assumono un ruolo di parte da un lato i singoli ricorrenti, dall’altro il curatore e i creditori concorrenti, non invece il fallito che può soltanto chiedere di essere sentito (Art. 95, quarto comma, L.F.) e presentare osservazioni al progetto di stato passivo (Art. 95, secondo comma, L.F.).
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12 La verificazione: b. il procedimento. La verificazione si svolge in un’udienza deputata alla partecipazione di tutti i creditori concorsuali, che hanno diritto di interloquire su tutte le domande, sia quelle relative all’ammissione allo stato passivo, che quelle relative alla restituzione e rivendicazione di beni. Il curatore, 15 giorni prima dell’udienza, deposita in cancelleria un progetto dello stato passivo, con esame analitico di ciascuna domanda e la formulazione “delle sue motivate conclusioni” con facoltà per gli interessati, ivi compreso il fallito, di presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza. Come previsto nell’Art. 95, terzo comma, L.F. il giudice delegato “può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento”. In esito all’udienza il giudice delegato decide su ciascuna domanda “nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati” (Art. 95, terzo comma, L.F.).
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13 Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione) Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. Il fallito può chiedere di essere sentito. Delle operazioni si redige processo verbale.
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14 La verificazione: c. la prova del credito e della prelazione e dell’accertamento giudiziale anteriore al fallimento. Il credito deve essere dimostrato con atto avente data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ.. Si pone dunque il problema della prova, che, al di fuori delle ipotesi di necessità di prova scritta ad substantiam o ad probationem, può essere fornita con qualsiasi strumento. Anche se vi è limite nell’uso di quegli strumenti istruttori, che presuppongono la capacità di disporre del diritto (quali, ad esempio, confessione e giuramento). Il giudice delegato può trarre elementi da: i. dichiarazioni del fallito, ii. accertamenti esperiti dal curatore, iii. informazioni acquisite presso terzi. Nell’ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di accertamento giudiziale, fermo restando, comunque, la verifica in concorso, il relativo trattamento sarà differenziato ove questo risulti da: 1. provvedimento giudiziario passato in giudicato: il giudicato copre il dedotto e il deducibile in punto di rapporto creditore / debitore, resta, però, impregiudicata l’eventuale inefficacia del titolo ex Artt. 64 e segg. L.F. ovvero la sussistenza di ipotesi di revocabilità. Lo stessa vale per un provvedimento di consegna di bene mobile ovvero per il rilascio di immobile, che deve, comunque, trovare ingresso con il procedimento di verifica 2. ovvero non caratterizzato da definitività: il credito o altra statuizione deve essere ammesso al passivo con riserva (cfr. Art. 96, secondo comma, n. 3 L.F.), salvo che il curatore non proponga o prosegua il giudizio di impugnazione, se la sentenza è favorevole al soggetto, poi fallito, questo la deve impugnare 3. decreto ingiuntivo opposto: non è opponibile al curatore e, quindi, questo non ha oneri di impugnazione
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15 La verificazione: d. le statuizioni del giudice delegato. 1. inammissibilità della domanda (cfr. Art. 93, quarto comma, L.F.), che può comunque essere riproposta 2. ammissione, esclusione totale o parziale del credito o della prelazione, ammissione con riserva: in tali ipotesi, la statuizione assume i caratteri della definitività ai fini del concorso, se non viene impugnata nei termini e nelle forme di cui all’Art. 99 L.F. L’ammissione con riserva, che presuppone l’accantonamento di quanto in ipotesi spettante in sede di riparto, viene disposta: per i crediti condizionali e quelli che possono essere fatti valere se non previa escussione di un obbligato principale (Artt. 96, secondo comma, n. 1 e 55, terzo comma, L.F.) per i crediti la cui mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore (Artt. 96, secondo comma, n. 2 L.F.) per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, il cui accertamento prosegue avanti al giudice dell’impugnazione
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16 La verificazione: d. le statuizioni del giudice delegato. L’ammissione con riserva suppone che i. quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo con decreto, disponendo che deve intendersi accolta definitivamente (Art. 113 bis L.F.) ii. di contro quando la verificazione dell’evento si deve considerare definitivamente esclusa (mancamento della condizione, pronuncia in sede extraconcorsuale di sentenza definitiva che accerta la insussistenza del credito, ecc.), è possibile svincolare, a favore degli altri creditori, le quote accantonate iii. v’è da ritenere che il decreto del giudice delegato possa essere impugnato ai sensi dell’art. 26 L.F. dai creditori concorrenti, in ipotesi di scioglimento della riserva favorevole al creditore istante, e da quest’ultimo nel caso contrario
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17 La verificazione: e. il decreto di esecutività dello stato passivo e l’efficacia delle statuizioni di verifica e di impugnazione. Esaurite le operazioni dell’adunanza dei creditori il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria (Art. 96, quarto comma, L.F.). Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’Art 99 L.F. producono effetti solamente ai fini del concorso e hanno efficacia di giudicato endofallimentare (il diritto di partecipare al riparto, rispetto al quale l’accertamento del credito costituisce oggetto di cognitio incidenter tantum).
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