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PubblicatoMarina Visconti Modificato 8 anni fa
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IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI webinar 2 marzo 2015
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Nell’ambito di questa operazione, i Comuni dovranno approvare, nella stessa giornata, 1)in Consiglio Comunale, il rendiconto 2014 nel quale gli importi dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 sono determinati nel rispetto del Tuel successivamente, 2) in Giunta comunale, previo parere dell’organo di revisione, trasmesso al Consiglio, il riaccertamento straordinario al 1/1/2015 degli stessi residui, nel rispetto della normativa del principio di contabilità finanziaria potenziata La mancata approvazione della deliberazione di riaccertamento straordinario è equiparata alla mancata approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rendiconto di gestione; conseguentemente si avvierebbe la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.lgs 267/2000 2 Il riaccertamento straordinario dei residui
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La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività: 1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate (art. 183 comma 5, del TUEL vigente nel 2014) e determinazione delle corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione al 1/1 2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze 3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo 3 Il riaccertamento straordinario dei residui
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4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data 5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire: a) l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015; b) l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi; 4 Il riaccertamento straordinario dei residui
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c) l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione; d) l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate; e) l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell’eventuale risultato di amministrazione negativo; 7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014. Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. 5 Il riaccertamento straordinario dei residui
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L’attività degli uffici relativa al rendiconto 2014 Tuel e al riaccertamento straordinario 118/2011 è contestuale. Per ogni residuo passivo da confermare nel rendiconto 2014 ad esempio, sarà necessario procedere secondo diversi livelli di verifica 1) se esiste l’obbligazione giuridicamente perfezionata e l’importo è esigibile al 31/12/2014, la situazione rimane immutata e l’impegno rimane a residuo anche nel riaccertamento straordinario 2) se esiste l’obbligazione giuridicamente perfezionata, ma non sussiste l’esigibilità al 31/12/2014, il residuo deve essere cancellato al 1/1/2015 e reimputato negli anni 2015 e/o successivi in funzione dell’esigibilità della spesa. In pratica avviene uno spostamento dalla gestione residui alla gestione competenza dell’anno di reimputazione 3) se non esiste obbligazione giuridicamente perfezionata, e si tratta di residui passivi per impegni tecnici assunti legittimamente in base all’art. 183 comma 5 del Tuel in vigore fino al 31/12/2014, l’importo confermato nel rendiconto 2014 deve essere cancellato con il riaccertamento, indicando la natura della fonte di copertura (vincolo da legge, da trasferimenti, da debito, vincolati individuati dall’ente) 6 Il riaccertamento straordinario dei residui
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4) per le opere pubbliche, è necessario verificare se esistono le condizioni del punto 5.4 del principio applicato della competenza finanziaria potenziata. La “prenotazione” dell’intero quadro economico e quindi, ai fini del riaccertamento straordinario, la reimputazione secondo esigibilità, è possibile, a) se è stato approvato un progetto e non sono state ancora avviate le procedure di affidamento dei lavori, ma ci sono impegni imputati secondo esigibilità relativi ad alcune spese del quadro economico progettuale ad es. lavori in economia, oneri per la sicurezza dei lavori (e quindi purchè non si tratti solo delle spese di progettazione, che non forniscono un ragionevole grado di certezza sull’attivazione del progetto) b) se sono state attivate le procedure di gara, anche in mancanza di impegni imputati secondo esigibilità all’interno del quadro economico. 5) Se i residui passivi fanno riferimento a impegni assunti negli anni precedenti al fine di consentire un “accantonamento contabile”, l’importo confermato nel rendiconto 2014 deve essere cancellato confluendo nelle quote accantonate del risultato al 1/1/2015 7 Il riaccertamento straordinario dei residui
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Opera pubblica 2014 di euro 500.000 finanziata per euro 235.000 con alienazioni patrimoniali, cofinanziata per euro 265.000 a rendicontazione da Regione, per la quale sussistono al 31/12/2014 le condizioni previste al punto 5.4 del principio (obbligazioni giuridicamente perfezionate all’interno del quadro economico escluse spese progettazione, oppure procedure di gara attivate). Il rendiconto 2014 chiude in questo modo 8 Il riaccertamento straordinario dei residui. Un esempio
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In sede di riaccertamento straordinario, ipotizzando debiti esigibili al 31/12/2014 per l’incarico di progettazione e gli oneri per la sicurezza dei lavori, si procede alla determinazione del FPV in questo modo 9 Il riaccertamento straordinario dei residui. Un esempio
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Bilancio di previsione 2015/2017 dopo le variazioni a seguito del riaccertamento. Tutto il quadro economico ad esclusione delle spese di progettazione e gli oneri per la sicurezza dei lavori, esigibili al 31/12/2014, viene reimputato secondo esigibilità, per semplicità tutto sul 2015. I trasferimenti regionali vengono reimputati sulla base dei tempi indicati nella proposta progettuale finanziata 10 Il riaccertamento straordinario dei residui. Un esempio
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Gestione dei residui dopo le variazioni di bilancio a seguito del riaccertamento 11 Il riaccertamento straordinario dei residui. Un esempio
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Domande 1)Le quote residue di mutui devono essere eliminate e confluire nell'avanzo e poi reiscritte quando si chiede diverso utilizzo? 2)Premesso che nel 2014 ci è stato concesso un mutuo dalla CC.DD.PP. per la manutenzione del cimitero e che in seguito alla fine lavori si è verificato un risparmio di circa € 25.000 (che andremo a chiedere in devoluzione per altra opera) chiedo come riaccertare tale entrata e come imputare la spesa Risposta Le modalità di contabilizzazione del diverso utilizzo dei mutui non sono state modificate dalla normativa sull’armonizzazione. Si richiama il contenuto della delibera n. 4/2011 della Sez. regionale controllo Toscana che indica in modo esaustivo le diverse prassi di registrazione contabile della devoluzione del mutuo, e quella che si ritiene più coerente con i principi di sana gestione finanziaria e di regolarità contabile. Sulla scorta di tale indicazione, i residui attivi per la parte ancora da erogare sono esigibili, e come tali rimangono sia nel rendiconto 2014 che nel riaccertamento straordinario. Il residuo passivo collegato viene cancellato, confluendo nelle quote vincolate del risultato di amministrazione. 12 Domande- 1- Mutui, diverso utilizzo, residui attivi e passivi
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Domanda 3) Il nostro Ente ha in essere con la Cassa DD.PP. diversi mutui, dall’analisi di tali residui sono emerse queste casistiche: - mutui il cui ammortamento scade il 31.12.2015 riferiti a lavori terminati che presentano ancora residui attivo al titolo V e un residuo passivo al titolo II della spesa in quasi tutti i casi di uguale importo, in tal caso occorre eliminare i residui attivi e passivi? Poiché l’ammortamento termina alla fine del 2015 non si dovrà procedere alla devoluzione del mutuo, esatto? Risposta L’armonizzazione contabile non ha modificato le possibili soluzioni ai problemi evidenziati. Si richiamano la normativa e le prassi precedenti, in particolare la circolare n. 1280/2013 di Cassa depositi e prestiti. Nel caso specifico i lavori sono terminati, il mutuo è in pratica interamente ammortizzato, sussistono residui passivi (per un costo inferiore dell’opera), e residui attivi a fronte di somme da erogare. Le alternative sono o la devoluzione del mutuo, che non è esclusa dal termine dell’ammortamento dello stesso, per la quale si rimanda alla risposta precedente, o l’erogazione finale delle somme, da utilizzare sempre nel rispetto dei vincoli di finanziamento. 13 Domande- 1- Mutui, diverso utilizzo, residui attivi e passivi
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Domanda 4) Mutui riferiti a lavori che non sono stati terminati ma per i quali non risulta possibile concludere i lavori con la ditta affidataria degli stessi poiché sono ormai trascorsi molti anni pertanto non è stato ancora fatto il sal finale, in tal caso i residui vanno reimputati o eliminati? Risposta La domanda non chiarisce se l’obbligazione giuridica riguardante la realizzazione dei lavori sussiste, nel qual caso si tratterebbe di reimputare i residui passivi secondo esigibilità, oppure se è intervenuto un atto amministrativo formale sulla base del quale l’obbligazione non esiste più, nel qual caso si tratterebbe di eliminare il residuo passivo. Per il residuo attivo, nel primo caso il residuo da erogare continuerebbe a finanziare l’opera; nel secondo caso, si applicherebbero le diverse alternative previste dalla circolare 1280/2013 di cassa depositi e prestiti. 14 Domande- 1- Mutui, diverso utilizzo, residui attivi e passivi
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Domanda 5) A seguito della realizzazione di un'opera pubblica finanziata da mutuo, per la quota residua del mutuo, ne viene autorizzata la devoluzione per la manutenzione straordinaria di un intervento collocato in una Missione e/o in un Programma diverso dall'originario. La quota interessi continua ad allocarsi nella Missione e nel Programma per il quale era stato originariamente concesso il mutuo? Risposta E’ corretto imputare con il bilancio di previsione 2015/2017 gli interessi nella nuova missione e programma 15 Domande- 1- Mutui, diverso utilizzo, residui attivi e passivi
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Domande 1)Come trattare gara relativa a spesa corrente aggiudicata nel 2015 e pagata prima del riaccertamento 2)L'Amministrazione intende appaltare i lavori di sistemazione di un'opera pubblica finanziandola con somme accantonate a residui in conto capitale ex art.183.5.TUEL. Si chiede di conoscere se sia possibile: 1. espletare le procedure di gara e 2. ad avvenuta aggiudicazione sia possibile pagare i SAL in conto residui sino alla data di riaccertamento straordinario 3)Con riferimento ad un lavoro pubblico finanziato da contributo regionale, nel corso del 2013 è stata bandita la gara e sono stati aggiudicati i lavori, in parte realizzati e pagati. Nel 2014 è stata inoltre richiesta autorizzazione alla regione per approvare una perizia di variante con aumento di spesa. Nel 2015 è arrivata l’autorizzazione della regione ed è pertanto necessario approvare la perizia di variante e assumere i relativi impegni. 16 Domande- 2- Attività prima del riaccertamento straordinario
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Si chiede pertanto se prima del riaccertamento straordinario dei residui sia possibile approvare la perizia di variante e se si possono assumere gli impegni di spesa relativi alla stessa a valere sui residui e eventualmente provvedere al pagamento con mandato in c/residui qualora si ravvisasse la necessità di pagamento prima del riaccertamento straordinario dei residui, atteso che l’impegno di perizia risulterebbe perfezionato ed esigibile nel 2015. La questione riveste particolare urgenza per l'Ente in quanto la Regione sollecita l'invio dell'atto di approvazione della perizia di variante che si rende necessaria onde evitare il ritardo nella tempistica di realizzazione dei lavori e rendicontazione del finanziamento nei tempi stabiliti dalla RAS. Si chiede inoltre se in presenza di impegni giuridicamente perfezionati al 31.12.2014 ma esigibili nel 2015 (es. stato avanzamento lavori approvato nel 2015), si possa procedere al pagamento in conto residui qualora lo stesso venga effettuato prima del riaccertamento straordinario dei residui, o se invece si debba aspettare il riaccertamento straordinario e la reimputazione della spesa in c/competenza con il fondo pluriennale vincolato. Risposta Il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, punto 9.3, prevede espressamente che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31.12.2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario (con l’eccezione delle premialità e salario accessorio 2014 da pagare nel 2015). 17 Domande- 2- Attività prima del riaccertamento straordinario
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Domanda 1)I contributi previdenziali degli stipendi del mese di dicembre 2014 e l'irap sugli stessi emolumenti dovevano essere trattati alla stessa maniera del trattamento accessorio 2014 in pagamento nel 2015 prima del riaccertamento dei residui ? E se si sono fatti i pagamenti cosa occorre fare ? bisogna modificare l'imputazione dei mandati da residui a competenza o cos'altro ? Risposta Si tratta di oneri accessori rispetto a una grandezza esigibile e pagata nel 2014, non soggetti a eventuali verifiche di presupposti per il pagamento, oppure a processi di misurazione, controllo, valutazione che ne mettano in discussione l’esigibilità al 31/12/2014 Domanda 2) E' possibile liquidare varie indennità (turno, e reperibiltà) effettuate nel 2014 in residui 2014? 3) Anche i compensi relativi al lavoro straordinario di dicembre sono considerati pari al salario accessorio? Risposte Il principio contabile di imputazione all’anno di esigibilità del salario accessorio si applica sicuramente alle quote soggette a processi di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati, di valutazione delle performance, come le retribuzioni di risultato, la produttività collettiva, ma anche eventuali progetti finalizzati per il recupero dell’Ici, ecc. Nell’esperienza di alcuni enti sperimentatori, sono state imputate all’anno successivo anche le mensilità di dicembre delle indennità di turno, rischio, reperibilità, straordinario ecc. 18 Domande- 3- Spese di personale
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Domanda 3) Come comportarsi con il salario accessorio 2014 da liquidare nel 2015? posso liquidare l'accessorio 2014 su residuo 2014 prima del riaccertamento straordinario oppure devo necessariamente impegnare la spesa per accessorio 2014 nel 2015? Risposta Si richiama il contenuto di una slide del webinar del 11/2 sul principio di competenza potenziata. La fattispecie evidenziata rappresenta l’unico caso di pagamenti effettuati prima del riaccertamento straordinario, che non possono essere pagati in conto residui, ma devono essere impegnati con imputazione 2015. Nel caso fossero stati emessi erroneamente mandati in conto residui, si dovrebbe annullare gli ordinativi di pagamento e riemetterli in competenza secondo le indicazioni del principio. Il consuntivo 2014 «chiude» con le regole vigenti al 31.12.2014 e quindi gli stanziamenti di spesa per il salario accessorio 2014 restano impegnati con il rendiconto 2014, per poi essere re-imputati con i riaccertamento straordinario dei residui.” 19 Domande- 3- Spese di personale
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Domanda 1) Questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale del 2010 ha approvato una Convenzione tra il gestore della discarica locale e i Comuni della Valle per l’adeguamento della gestione ai sensi del D.Lgs. 36/2003, sulla base della quale è stata approvata la ripartizione tra i Comuni dei costi relativi al Piano finanziario della post gestione dell’impianto stesso per i 30 anni successivi alla chiusura dell’impianto medesimo - prevista quest’anno - fino al 2046. Il piano ha previsto che ciascun comune aderente alla convenzione accantonasse a partire dal 2010 le quote annue necessarie al finanziamento del costo di post-mortem quantificato complessivamente in quasi 4.000.000 di Euro. Ora considerato che tale accantonamento è definito secondo un piano finanziario dalla convenzione approvata in base alla quale i singoli comuni aderenti dovranno trasferire le somme accantonate al soggetto gestore della fase post- chiusura, si chiede se: la Convenzione approvata nel 2010 e debitamente sottoscritta rappresenti idoneo titolo per ritenere che gli importi accantonati e conservati, ammontanti -fino al 31.12.2014- per il nostro Ente a 184.000 € in conto residui, siano riconducibili ad un’obbligazione giuridicamente perfezionata e quindi, non essendo ancora esigibili, potranno essere reimputati agli esercizi successivi attraverso il meccanismo del fondo pluriennale vincolato? 20 Domande- 4- Residui passivi, FPV, avanzo vincolato
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Se la convenzione non potesse ritenersi idoneo titolo giuridico per costituire obbligazione perfezionata e quindi i residui passivi dovessero confluire nell’avanzo vincolato si creerebbe un enorme problema per gli i comuni sottoscrittori della convenzione che difficilmente saranno in condizione di assorbire l’impatto sul patto di stabilità derivante dall’applicazione di tali quote di avanzo vincolato nell’anno in cui dovranno erogarle al soggetto gestore della fase di post-chiusura. Risposta Un’obbligazione si intende giuridicamente perfezionata quando l’Amministrazione manifesta l’incontrovertibile volontà di obbligarsi nei confronti di una controparte, creando un vincolo di indisponibilità della somma da destinare alla copertura degli oneri sottraendola ad usi alternativi. Nel caso concreto la delibera del Consiglio Comunale rispetta tali presupposti, dunque è un’obbligazione giuridicamente perfezionata. I residui passivi complessivi corrispondenti alle somme "congelate" dal 2010, conservati con il rendiconto 2014, devono essere cancellati e reimputati all'anno in cui scade l'obbligo di erogazione di tali somme al soggetto gestore della fase di post chiusura 21 Domande- 4- Residui passivi, FPV, avanzo vincolato
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2) Nel 2011 queste Ente ha trattenuto al Segretario generale, ai sensi del dl 78/2010 art. 9 c. 2, il 5% della parte eccedente i 90.000 € annui lordo di retribuzione conservando a residui tale importo poiché il Segretario aveva a suo tempo richiesto formalmente il rimborso di tale trattenuta dichiarata incostituzionale ai sensi della Sentenza 11.10.2012 n° 223 della Corte Costituzionale. Inoltre, analogamente sono state mantenute a residui le somme trattenute ai dipendenti ai sensi dall’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per assenze per malattia, trattenuta successivamente dichiarata incostituzionali dalla Corte Costituzionale con sentenza 10.05.2012 n° 120. Si chiede se tali residui debbano essere eliminati oppure reimputati di anno in anno. Risposta Il Comune ha effettuato delle tipologie di trattenute che successivamente la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali. Dal tenore della domanda non sembra che ci siano elementi che ostacolino l’adempimento dell’obbligazione, già negli anni scorsi, a favore del segretario e dei dipendenti. Essendo già dunque esigibili, gli importi vanno mantenuti a residuo 22 Domande- 4- Residui passivi, FPV, avanzo vincolato
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Domanda 3) Questo Ente ha residui provenienti dagli anni 2011, 2012, 2013 sul fondo per lo straordinario che non sono stati destinati al finanziamento del fondo per la produttività sebbene previsto dal CCNL 1/4/99 art. 15 c. 1 dalla lettera m) perché non si aveva la certezza che tali somme fossero fuori dal tetto previsto dall’art. 9 c. 2bis del DL 78/2010. In occasione del riaccertamento straordinario ci si chiede se tali importi possano essere recuperati sul fondo per la produttività 2015 ed in tal caso vadano reimputati su tale annualità attraverso il meccanismo del FPV ovvero vadano eliminati confluendo nell’avanzo vincolato da applicarsi poi al fondo produttività. Risposta Si rimanda alle specifiche tematiche concernenti il personale per quanto riguarda la possibilità di recupero degli importi a residuo sul fondo della produttività 2015. Nel caso fosse possibile, - I residui indicati sicuramente non sono obbligazione perfezionata esigibile per lo straordinario, quindi devono essere cancellati - dal tenore della domanda, non risulterebbe neanche un obbligo preesistente, considerati i tetti alla spesa di personale, a porre un vincolo di indisponibilità sulle somme risparmiate sullo straordinario per finanziare il fondo produttività, quindi al 31/12/2014 non esisteva obbligazione giuridicamente perfezionata. Conseguentemente non sussisterebbero i presupposti per la reimputazione attraverso il FPV 23 Domande- 4- Residui passivi, FPV, avanzo vincolato
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Domanda 4) Il nostro Ente è capofila di distretto socio-sanitario e di ambito territoriale sociale pertanto riceve dalla Regione Liguria trasferimenti correnti finalizzati al sociale riferibili ad una pluralità di enti, alcuni di tali trasferimenti vengono successivamente ripartiti e quindi trasferiti ai diversi Comuni e per una quota anche rilevante vengono direttamente gestiti e quindi impegnati e pagati direttamente dal nostro ente in qualità di capofila per l’effettuazione di interventi a carattere sociale di diverso tipo svolti quindi anche per conto degli altri enti non capofila. Si chiede se i residui passivi che il nostro Ente si trova a dover gestire sul proprio bilancio che hanno trovato la loro fonte di finanziamento nei trasferimenti regionali vincolati degli anni precedenti, impegnati fino al 2014 ai sensi dell’art. 183 c.5 in ragione del vincolo di destinazione delle entrate trasferite dalla Regione, possano essere reimputati attraverso il meccanismo del fondo pluriennale vincolato ovvero debbano confluire in avanzo vincolato? Nel caso in cui tali residui debbano essere eliminati con l’apposizione del relativo vincolo sull’avanzo non sarebbe più possibile gestire il “capo filato”, infatti il nostro ente nell’applicare la quota di avanzo vincolato derivante da tali trasferimenti “vincolati” a spese per finalità sociali si troverà a dover sopportare sul proprio patto di stabilità il peso di un impegno a competenza che potrà essere anche di notevole importo e tra l’altro riferito a spese sostenute anche per conto di altri enti oppure nell’impossibilità di dar corso ad interventi magari assolutamente necessari anche per altri comuni se non “sforando” il patto di stabilità. 24 Domande- 4- Residui passivi, FPV, avanzo vincolato
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Risposta L'alimentazione del meccanismo del FPV o dell'avanzo vincolato in sede di riaccertamento straordinario dipenderà nel concreto dallo stato di attuazione dei procedimenti di spesa. Bisognerà valutare dunque se l’amministrazione ha approvato al 31/12/2014 atti/provvedimenti amministrativi in base ai quali ha perfezionato l’obbligazione nei confronti di una o più controparti, creando un vincolo di indisponibilità delle somme, da destinare alla copertura degli oneri conseguenti; in questo caso, se le obbligazioni scadevano al 31/12/2014, gli importi rimangono a residuo, altrimenti si istituisce il FPV. Se le obbligazioni sono state o saranno pagate entro il 30/4, non sono/saranno soggette al riaccertamento. Se l'obbligazione non è giuridicamente perfezionata al 31/12/2014, il residuo viene cancellato e confluisce nelle quote vincolate del risultato di amministrazione. Si segnala infine il contenuto dell'art. 31, comma 6 bis, della L. 183/2011, che stabilisce le modalità e i tempi per la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordi tra gli stessi. 25 Domande- 4- Residui passivi, FPV, avanzo vincolato
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