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Consiglio europeo Diritto dell’Unione europea. Istituzione L’attuale Consiglio europeo è stato istituito dal summit di Parigi del 1974 ed ha ricevuto.

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Presentazione sul tema: "Consiglio europeo Diritto dell’Unione europea. Istituzione L’attuale Consiglio europeo è stato istituito dal summit di Parigi del 1974 ed ha ricevuto."— Transcript della presentazione:

1 Consiglio europeo Diritto dell’Unione europea

2 Istituzione L’attuale Consiglio europeo è stato istituito dal summit di Parigi del 1974 ed ha ricevuto fondamento giuridico con l’Atto unico Europeo. Un ulteriore riconoscimento si è avuto prima con il Trattato di Maastricht che ne definisce le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento ed, infine, con il Trattato di Amsterdam che gli assegna un ruolo più incisivo ed una più ampia presenza nei 3 pilastri della CE.

3 Art. 4 TUE Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo degli Stati membri, come pure il Presidente della Commissione, assistiti da un membro di quest’ultima e dai Ministri degli affari esteri.

4 Il Consiglio europeo è subentrato ai cd. Vertici, ossia incontri tra i Capi di Stato e di Governo che si svolgevano periodicamente, pur senza una scadenza precisa.

5 Comunicato finale I Capi di governo hanno deciso di riunirsi, accompagnati dai Ministri degli Esteri, 3 volte l’anno ed ogni qualvolta ciò risulterà necessario, come Consiglio della Comunità ed a titolo di cooperazione politica.

6 Natura giuridica del Consiglio europeo Dal comunicato finale emerge la bivalenza del Consiglio europeo, visto allo stesso tempo come organo della cooperazione politica, dunque organo extra-CE, e come Consiglio della Comunità.

7 Tale duplicità di carattere con era contraria ai Trattati CE; infatti, la cooperazione nelle materie non CE non è vietata, anzi è un fattore fondamentale per lo sviluppo dell’integrazione europea.

8 D’altra parte, stando alla lettera dei Trattati, il Consiglio della Comunità poteva svolgersi, senza alcun problema, a livello di Capi di governo e pertanto non vi era alcuna deroga ai trattati nel prevedere l’istituzione del Consiglio europeo che, in base alle materie di cui si occupava, o si collocava all’esterno della struttura istituzionale della Comunità o agiva quale organo di essa.

9 Il Consiglio europeo era nato inizialmente come un organo informale di cooperazione politica che riuniva almeno 3 volte l’anno i Capi di Stato e di Governo dei diversi Stati membri.

10 Non era un organo previsto dai Trattati istitutivi delle Comunità e doveva originariamente svolgere un ruolo di stimolo per le più importanti iniziative politiche della Comunità nonché dirimere le controversie di notevole rilevanza politica ed economica sorte in seno al Consiglio dei Ministri.

11 Le riunioni erano molto informali: soltanto in seguito esse hanno assunto una ben definita cadenza e rappresentano ormai un appuntamento molto importante nella definizione delle linee d’azione dell’UE.

12 Consiglio europeo – Siviglia 21- 22 giugno 2002: le riunioni sono in linea di massimo 4 per ciascun anno (2 per ogni semestre).

13 Composizione – Art. 4.2 TUE Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza del capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

14 Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.

15 Il Consiglio europeo contribuisce in maniera rilevante ad affrontare le grandi questioni politiche relative all'edificazione dell'Europa: le modifiche dei trattati e delle istituzioni, le dichiarazioni diplomatiche nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, etc.

16 Inoltre, svolge una funzione di forum di discussione al livello politico più elevato nelle situazioni di crisi e tenta di trovare una soluzione in caso di disaccordo tra gli Stati membri.

17 Dopo aver negoziato con gli Stati membri, il Consiglio europeo può formulare, all'unanimità: - orientamenti che facciano presenti al Consiglio dei ministri e alla Commissione europea le priorità del Consiglio europeo in materia di gestione dell'Unione e delle sue politiche comuni. A volte si tratta di definire orientamenti politici generali, altre volte di fissare un calendario e una serie di obiettivi concreti;

18 - dichiarazioni o risoluzioni in cui trovino espressione solenne le posizioni dei Capi di Stato o di Governo su un punto preciso.

19 Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.

20 All’art. 7 TCE, laddove vengono elencate le istituzioni della Comunità, nessun riferimento esplicito è contenuto al Consiglio europeo.

21 Ciò permette di rilevare che il Consiglio europeo, sebbene faccia parte del sistema dell’UE, non può essere qualificato come un’istituzione comunitaria.

22 Il ruolo finora svolto dal Consiglio europeo è stato sicuramente importante, soprattutto se si tiene conto dei numerosi contrasti di natura politica che non trovavano sbocco nell’ambito istituzionale comunitario e che invece sono stati risolti nei periodici vertici dei Capi di Stato o di Governo.

23 L’importanza assunta dal Consiglio europeo è d’altra parte sottolineata dalla sempre maggiore istituzionalizzazione e dall’attribuzione di importanti poteri decisionali operata con il Trattato di Maastricht e con il Trattato di Amsterdam.

24 Competenze Data la sua composizione, il Consiglio europeo può intervenire in tutti i settori considerati dal Trattato; le sue competenze politiche-generali, necessarie allo sviluppo nell’integrazione europea, non sono specificamente definite ai sensi dell’art. 4 TUE.

25 Tuttavia, le disposizioni relative ai 3 pilastri dell’Unione in alcuni casi attribuiscono specificamente delle competenze a quest’organo, in particolare in materia di:

26 - Politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro). L’art. 13.1 e.2 TUE, attribuisce al Consiglio europeo il compito di definire gli orientamenti generali e di decidere le strategie comuni sulla cui base il Consiglio dell’Unione deve operare. Lo stesso Consiglio europeo opera le scelte fondamentali per la politica comune di difesa.

27 Art. 23 TUE – PESC Nel caso in cui un membro del Consiglio dell’Unione dichiari che, per importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi ad una decisione che richiede la maggioranza qualificata, il Consiglio dell’Unione può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo affinché si pronunci all’unanimità. In questo caso quest’ultimo assume, rispetto al Consiglio dell’Unione, un ruolo di istanza di appello.

28 Cooperazione rafforzata: qualora uno Stato si opponga alla concessione dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione all’avvio della cooperazione rafforzata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo affinché si pronunci a maggioranza qualificata (artt. 40° TUE e 11 TCE);

29 Politica dell’occupazione (1° pilastro): in base ad una relazione della Commissione e del Consiglio, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell’occupazione e adotta le conclusioni del caso (art. 128.1 e.2 TCE)

30 Politica economica (1° pilastro): il Consiglio europeo, sulla base dela relazione del Consiglio dell’Unione, decide in merito agli indirizzi per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (art. 99 TCE).

31 Competenze nella composizione Capi di Stato o di governo Si tratta del Consiglio (istituzione CE), riunito nell’anomala composizione di Capi di Stato o di Governo. Formalmente è il Consiglio dell’Unione, ma sostanzialmente, data la coincidenza di soggetti, si tratta di una riunione del Consiglio europeo ed è quest’ultimo che esercita il potere decisionale.

32 Nell’ambito dell’unione economica e monetaria: Al Consiglio è attribuita la competenza a decidere della possibilità e della data di passaggio alla 3° fase e di identificare gli Stati membri che soddisfano le condizioni per il passaggio alla moneta unica (art. 121. 2, 3 e 4 TCE);

33 Tutela dei Diritti Umani Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di 1/3 degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente di uno o più principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto (art. 7 TUE).

34 Nomina del Presidente della Commissione La designazione della persona che si intende nominare Presidente della Commissione europea è effettuata dal Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di stato e di governo, deliberando a maggioranza qualificata (art. 214.2 TCE)

35 Natura giuridica atti adottati dal Consiglio Si propende per una valenza politica delle decisioni adottate dal Consiglio, non essendo giuridicamente vincolanti per le altre istituzioni (ai di fuori dei casi suddetti).

36 Formalmente le istituzioni conservano un potere di scelta nei confronti degli atti adottati dal Consiglio. Tuttavia, se le stesse non si adeguassero alle scelte politiche di quest’organo darebbero vita ad una grave crisi istituzionale che finora nessuna istituzione ha mai osato scatenare.

37 Diversa è, invece, la valenza degli atti adottati dal Consiglio nei casi esplicitamente previsti dai trattati. In queste ipotesi si tratta di veri e propri atti giuridici vincolanti per i destinatari; quando poi tali atti sono adottati nell’anomala composizione dei Capi di Stato e di Governo essi devono essere considerati come veri e propri atti comunitari, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.

38 Funzionamento L’attività del Consiglio europeo non è integralmente riconducibile al sistema giuridico comunitario.

39 Ciononostante, per essere effettivamente messi in pratica, gli orientamenti e le dichiarazioni devono seguire la procedura normale degli atti giuridici comunitari: proposte formulate dalla Commissione europea, voto del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea e, ove opportuno, attuazione a livello nazionale.


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