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IL Codice di Autoregolamentazione dello Sport INTRODUZIONE Il C.A.S. è una dichiarazione di linee guida condivise con tutti gli utenti sportivi. Questo.

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Presentazione sul tema: "IL Codice di Autoregolamentazione dello Sport INTRODUZIONE Il C.A.S. è una dichiarazione di linee guida condivise con tutti gli utenti sportivi. Questo."— Transcript della presentazione:

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2 IL Codice di Autoregolamentazione dello Sport

3 INTRODUZIONE Il C.A.S. è una dichiarazione di linee guida condivise con tutti gli utenti sportivi. Questo documento è rivolto agli operatori dello sport, ai genitori e ai ragazzi.

4 Art. 1: i principi Il codice di autoregolazione dello sport assume in difesa dei minori i seguenti principi: Articolo 1 Articolo 1 -lealtà, correttezza -lealtà, correttezza e onestà - dignità e rispetto della persona

5 -salvaguardia della salute psicofisica - professionalità e competenza da parte degli operatori del sistema sportivo; - sicurezza, sotto ogni profilo, della pratica sportiva.

6 ART. 2 - LE FINALITÀ E I CONTENUTI Il C.A.S. può promuovere e sostenere, comportamenti responsabili dei soggetti coinvolti nella pratica sportiva dei ragazzi. Il C.A.S. può promuovere e sostenere, comportamenti responsabili dei soggetti coinvolti nella pratica sportiva dei ragazzi.

7 a fare sport articolo 3 articolo 3 articolo 3 articolo 3 Art. 3: I DIRITTI DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI NELLO SPORT I ragazzi hanno diritto :

8 Vivere lo sport come momento di gioco e divertimento e divertimento

9 I ragazzi hanno diritto : a partecipare a una sana attività fisica

10 I ragazzi hanno diritto : a sviluppare il proprio potenziale, nel rispetto dei tempi di crescita e di maturazione psicofisica

11 I ragazzi hanno diritto : a un sistema sportivo che sappia adottare specifiche azioni volte a garantire il necessario equilibrio tra attività sportiva e scolastica

12 I ragazzi hanno diritto : ad essere allenati da persone competenti.

13 a partecipare a competizioni adatte all’età, a un ambiente sano e a praticare lo sport in assoluta sicurezza, a non essere “campioni”.

14 Art. 4:LE RESPONSABILITA’ DEI GENITORI E DEGLI ACCOMPAGNATORI. I genitori hanno il compito: di avvicinare i propri figli allo sport. articolo 4 articolo 4 articolo 4 articolo 4

15 I genitori: non devono proiettare sui figli le proprie aspettative di successo.

16 I genitori non devono sovraccaricare i figli della responsabilità di vincere.

17 I genitori: deve assumere atteggiamenti coerenti che facciano da riferimento e da modello.

18 I genitori: hanno il diritto di essere informati sui comportamenti dei figli e sulle decisioni tecniche e mediche.

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20 ART. 5 - LE RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI Le federazione e società sportive hanno il compito di promuovere la cultura sportiva a finalità: 1)Educative; 2)Formative; 3)Sociali; Sostenendo iniziative che valorizzino i principi del Fair Play e fornendo personale qualificato.

21 Il personale deve trasmettere valori come: 1)Il rispetto; 2)La lealtà; 3)La sportività; 4)L’ impegno; 5)Lo spirito di squadra; 6)L’integrità morale; Devono pretendere un gioco sempre corretto, anche escludendo chi non ha spirito di squadra.

22 Gli allenatori devono essere consapevoli che il loro comportamento fa da riferimento sia ai tifosi che ai giocatori. I medici sportivi devono vigilare sulla salute dei ragazzi, devono anche rafforzare l’attenzione a un sano stile di vita.

23 ART. 6 - LE RESPONSABILITÀ DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI CHE PRATICANO SPORT i ragazzi devono avere un comportamento e un linguaggio corretto nei confronti degli allenatori, dei compagni di squadra e non devono manifestare alcuna forma di violenza. i ragazzi devono avere un comportamento e un linguaggio corretto nei confronti degli allenatori, dei compagni di squadra e non devono manifestare alcuna forma di violenza.

24 ART. 7 - IL DIVIETO DI DOPING E DI SOSTANZE CHE POSSONO DANNEGGIARE LO STATO DI SALUTE La Regione Lombardia metterà in atto tutto ciò che rientra nei suoi poteri per contrastare il doping e altre sostanze che possono danneggiare la salute. Tutti gli enti sportivi lottano contro il doping attraverso controlli sempre più rigidi ed accurati.

25 Art. 8: Il Divieto di Alterare i Risultati Sportivi Tutti gli utenti dello sport, non devono alterare lo svolgimento e/o i risultati sportivi, per lealtà e correttezza. L’arbitro non deve alterare i risultati sportivi.

26 Art. 9: Il Rispetto dell’Altro e la Non Violenza Tutti i soggetti impegnati nelle attività sportive devo tenere un comportamento che non inciti la violenza. Tutti i comportamenti discriminatori (riguardanti: razza, religione,...) devono essere puniti. NO ALLA VIOLENZA

27 Art. 10: Applicazione del Codice e Sistemi di Monitoraggio, Verifica. Il codice è attivo sin da subito ed è applicato da tutti i suoi firmatari.

28 Art. 11: La Divulgazione del Codice Regione Lombardia, il Coni, le Federazioni Sportive, il Comitato Italiano Paraolimpico Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e l’Osservatorio sui Diritti dei Minori si impegnano ad organizzare attività di informazione e sensibilizzazione per la diffusione dei principi contenuti nel presente Codice.

29 Art. 12: La Sottoscrizione del Codice Questo Codice viene sottoscritto da Regione Lombardia, dal Coni, dalle Federazioni Sportive riconosciute e associate al Coni, dal Comitato Italiano Paraolimpico Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dall’Osservatorio sui Diritti dei Minori.

30 Creato da: Orlandi Roan Zerbi Giacomo e Magenta Biasina Gabriele


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