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SPLIT PAYMENT Significato Split Payment = in italiano Scissione dei pagamenti Motivo Eliminare mancato versamento iva da parte delle imprese fornitrici.

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Presentazione sul tema: "SPLIT PAYMENT Significato Split Payment = in italiano Scissione dei pagamenti Motivo Eliminare mancato versamento iva da parte delle imprese fornitrici."— Transcript della presentazione:

1 SPLIT PAYMENT Significato Split Payment = in italiano Scissione dei pagamenti Motivo Eliminare mancato versamento iva da parte delle imprese fornitrici.

2 E’ regolamentato dalla : Legge di stabilità 2015 che all’articolo 1 comma 629 Articolo 17 – ter del D.P.R. 633/1972 ; Comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015; Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015; Circolare Ministeriale n. 1 del 09/02/2015; Risoluzione Ministeriale n. 15 del 12 febbraio 2015; Necessita di autorizzazione Comunitaria però il meccanismo è entrato in vigore il 1 Gennaio 2015 Legge Finanziaria 2015 al suo articolo 1 comma 623;

3 Soggetti interessati Fattura emessa nei confronti di : Stato; Organi dello stato con personalità giuridica; Enti pubblici territoriali; Consorzi costituiti tra Enti Pubblici Territoriali; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Istituti Universitari; Aziende Sanitarie Locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; Enti pubblici di assistenza,beneficenza e di previdenza. Questo elenco riguardava i soggetti per cui all’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 era previsto il meccanismo dell’iva ad esigibilità differita. La Circolare n.1 del 9 febbraio 2015 Agenzia delle Entrate ha ampliato i soggetti interessati elencando altri enti pubblici appartenenti a determinate categorie IPA. L’elenco dei soggetti enti pubblici interessati dalla scissione contabile è consultabile alla pagina : http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php

4 Meccanismo Questa modifica legislativa prevista all’articolo 17 ter D.P.R. 633/1972 prevede che l’iva dovuta sulle fatture emesse nei confronti degli enti indicati in tale articolo che agiscono nelle loro vesti sia istituzionali che commerciali sia relativa a cessione di beni che prestazione di servizi sarà versata dall’ente stesso, il quale, pertanto, non la corrisponderà più al fornitore. Operazioni oggetto di inversione contabile Il meccanismo non si applica alle operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta e/o scontrino fiscale ma solamente alle operazioni certificate dall’emissione da parte del fornitore di fatture fiscali. Problema farmacie Non sono soggette le operazioni soggette a regimi speciali per cui l’imposta non è esposta in fattura ( regime dei minimi; regime del margine; agenzie di viaggio ); nonché le operazioni assoggettate al regime del reverse charge; nonché le prestazioni soggette a ritenuta a titolo di acconto che di imposta. Problema delle associazioni assoggettate al regime speciale iva 398/91 iva forfettizzata al 50%

5 Compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 29 gennaio 2015, l’amministrazione finanziaria ha confermato l’interpretazione che esclude dalla applicazione dello Split Payment i compensi erogati ai professionisti soggetti a ritenuta a titolo di acconto

6 Split Payment & Reverse Charge In sostanza vengono assoggettate allo split payment, tutti gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, sia che agiscano nella veste istituzionale che Commerciale ad eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore di imposta in quanto soggetto agli obblighi del reverse charge. Necessita quindi comprendere quando l’ente è obbligato al meccanismo del reverse charge. Reverse Charge Interno Si definisce reverse charge interno le cessioni di beni nell’ambito del territorio Nazionale ( Cessione di Oro, Cessione di Rottami, residui di lavorazioni etc); Specifiche prestazioni di servizi; Nel primo caso il reverse è oggettivo nel secondo caso è soggettivo. Nel secondo caso l’Ente Pubblico è obbligato al meccanismo del reverse charge ogniqualvolta l’attività compiuta rientra nell’ambito di una attività commerciale. In pratica quando la prestazione è compiuta da un soggetto residente nel territorio nazionale nei confronti di un ente pubblico e quella operazione è compiuta nell’ambito di una attività commerciale dell’Ente. Ad esempio l’impresa di pulizia che effettua un servizio di pulizia presso un locale della USL, l’operazione dovrà essere considerata soggetta a reverse charge se quel locale da parte della USL è adibito ad attività commerciale in caso contrario l’operazione in quanto effettuata in un ambito istituzionale l’operazione non è da considerarsi soggetta a reverse charge ma bensì al regime dello split Payment. Reverse Charge Esterno La stessa logica si ha nel reverse charge esterno che riguarda alcune prestazioni poste in essere in Italia da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi nazionali. Se il Committente (USL) riceve una consulenza da una società estera nell’ambito di una attività commerciale, quella attività è soggetta al meccanismo del reverse charge altrimenti l’operazione è territorialmente rilevante nel paese del prestatore e l’iva assolta secondo le regole di detto stato.

7 Esigibilità Imposta L’imposta ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2015 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura Versamento Imposta Le Pubbliche amministrazioni, effettuano il versamento dell’iva ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 23 gennaio 2014 entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile senza possibilità di compensazione. i ciascun mese, cumulativamente considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Vi è però la facoltà di effettuare distinti versamenti dell’Iva sempre entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile : Distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; O ancora in ciascun giorno del mese, considerando il complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno.

8 Il versamento avviene tramite il Modello F 24 Enti Pubblici con il codice tributo 620E istituito dalla Risoluzione Ministeriale n. 15 del 12 febbraio 2015 della Agenzia delle Entrate. Il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 ha previsto al suo articolo 9 che fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informatici relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque fino al 31 marzo 2015 le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.

9 Gestione Contabile Attività Istituzionale Il Fornitore emette fattura per le operazioni poste in essere a partire dal 1 gennaio 2015, con la rivalsa dell’iva indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 con l’annotazione : “ Scissione Contabile”. L’ente dovrà regolarmente registrare tale fattura di acquisto solamente che l’iva verrà versata direttamente allo Stato e non al fornitore. ----------------------------------------------------------------- 16/02/15 ------------------------------------------------------------- Merci c/ Acquisti 1.000,00 Iva Split payment ( costo ) 220,00 a Fornitore X 1.220,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------- 16/02/15 ------------------------------------------------------------- Fornitore X 220,00 a Erario c/ iva Split payment 220,00 --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 16/02/15 ------------------------------------------------------------- Fornitore X 1.000,00 a Banca ns c/c 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------- 16/02/15 ------------------------------------------------------------- Erario c/ iva Split payment 220,00 a Banca ns c/c 220,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Controlli L’agenzia delle Entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato effettuerà il monitoraggio dei versamenti effettuati dalla Pubbliche Amministrazioni acquisendo ed elaborando, oltre ai dati dei versamenti, anche le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse secondo le disposizioni vigenti. Controllo più agevole per gli enti pubblici non svolgenti attività commerciale, più complesso per quelli svolgenti entrambi le attività. L’Amministrazione chiederà la messa a disposizione della documentazione al fine di controllare l’esatta corrispondenza dell’iva dovuta con quella versata. Richiesta di vigilanza a tal fine anche da parte degli organi dei revisione e degli organi di controllo.

11 Fattura Elettronica Sul sito di Fatturaapa.it si legge che esiste l’obbligo di esporre in fattura dell’assoggettamento dell’operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti. Il sistema è stato pertanto adeguato per permettere l’assolvimento dell’obbligo mediante l’aggiunta di un valore ed esattamente il carattere “S” che sta appunto per Split Payment

12 Entrata in vigore Il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni oggetto di pagamento dopo il 1 gennaio 2015 e sempre che l’operazione non sia stata fatturata prima del 1 gennaio 2015. Data l’incertezza applicativa, la Circolare 1/E/2015 in conformità ai principi dello Statuto del Contribuente, viene precisato che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni – relative alle modalità di versamento dell’Iva afferente alle operazioni in discorso – eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi e quindi anteriormente all’ 8 febbraio 2015. Nel dettaglio : Ove le pubbliche amministrazioni dopo il 1 gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’Iva a esse addebitata in relazione a operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione; Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione «scissione dei pagamenti», lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa bei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore l’iva relativa all’operazione ricevuta.

13 REVERSE CHARGE L’articolo 1 commi 629-633 della legge di stabilita’ 2015 hanno esteso l’ambito di applicazione del regime iva di inversione contabile ad alcuni cessioni di beni effettuate nell’ambito del settore energetico, della grande distribuzione dei bancali di legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo ( il c.d. pallet) nonché ad ulteriori prestazioni di servizi rese nell’ambito del settore edile ed esattamente

14 Cessione di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ( articolo 17 comma 6 lettera d quater D.P.R. 633/1972); Cessione Bancali in legno ( pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo ( articolo 74 comma 7 del D.P.R. 633/1972); Cessione di certificati relativi all’energia elettrica e del gas ( certificati verdi, bianchi i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine (articolo 17 comma 6 lettera d bis e d ter D.P.R. 633/1972); Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici ( di cui alla lettera a ter) dell’articolo 17 comma 6, del D.P.R. 633/19672

15 Modalità operative Il prestatore /cedente deve fatturare l’operazione senza addebitare l’imposta, indicando nella fattura medesima la norma che prevede l’applicazione del regime di inversione contabile ( reverse charge ). La fattura, quindi, dovrà essere annotata, a cura del medesimo prestatore / cedente nel registro delle fatture emesse. Dal suo canto il committente/cessionario dovrà integrare il documento contabile ricevuto mediante l’applicazione dell’imposta, indicando, quindi sulla fattura sia l’imposta che l’aliquota applicata. La fattura integrata dovrà quindi essere annotata a cura del committente cessionario, nel registro delle fatture emesse e degli acquisti


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