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PubblicatoFlaviana Boscolo Modificato 8 anni fa
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7 Maggio 2013 La normativa comunale ed i relativi strumenti arch.Alessandro MOLA
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...la complessità normativa... ··COSTITUZIONE della Repubblica Italiana - art. 9 ··COSTITUZIONE della Repubblica Italiana - art. 9 ··Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive ··Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ··Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ··Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ··D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (relazione paesaggistica) Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'··articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ··D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (relazione paesaggistica)··articolo 146, comma 3 ··Legge 9 gennaio 2006, n. 14 Ratifica ed esecuzione della ··Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 ··Legge 9 gennaio 2006, n. 14··Convenzione europea sul paesaggio ··Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ··Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139
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··Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ··Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ··Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" e successive modifiche ed integrazioni ··Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 ··Legge Regionale 14 marzo 1995, n. 35 Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale ··Legge Regionale 14 marzo 1995, n. 35 ··Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 50 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte ··Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 50 ··Legge Regionale 10 novembre 2004, n. 33 Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia ··Legge Regionale 10 novembre 2004, n. 33 ··Legge Regionale 16 gennaio 2006, n. 2 Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda ··Legge Regionale 16 gennaio 2006, n. 2 ··Legge Regionale 16 giugno 2008, n. 14 Norme per la valorizzazione del paesaggio ··Legge Regionale 16 giugno 2008, n. 14 ··Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ··Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 ··Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20 - estratto articolo 14, commi 7 e 8 Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica ··Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20 - estratto articolo 14, commi 7 e 8 D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010 gli ""Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010""Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti ··Legge Regionale 21 ottobre 2010, n. 23 Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storic o··Legge Regionale 21 ottobre 2010, n. 23
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··Circolare Ministero Lavori Pubblici 30 luglio 1985, n. 3357/25 Legge 28 febbraio 1985, n. 47; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legge 22 luglio 1985, n. 356: norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere interne ··Circolare Ministero Lavori Pubblici 30 luglio 1985, n. 3357/25 ··Circolare Ministero Beni Culturali ed Ambientali 16 ottobre 1985, n. 3786 Legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: "norme in materia di controllo dell'attività edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive" ··Circolare Ministero Beni Culturali ed Ambientali 16 ottobre 1985, n. 3786 ··Circolare Ministero Ambiente 18 dicembre 1992, n. 9365/via/B.7 Autorizzazione ex art. 7 L. 1497/39 alla coltivazione di cave e torbiere nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ··Circolare Ministero Ambiente 18 dicembre 1992, n. 9365/via/B.7 ··Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE (B.U.R. n. 21 del 22 maggio 1996) Chiarificazioni in ordine alle tipologie d'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua non soggette ad autorizzazione a sensi dell'art. 82 del DPR n. 616/77 ··Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE ··Deliberazione della Giunta Regionale del 7 ottobre 2002 n. 38-7278(B.U.R. n. 41 del 10 ottobre 2002) D.M. 21 settembre 1984, art. 2 - Delimitazione aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale (Galassini). Disposizioni ··Deliberazione della Giunta Regionale del 7 ottobre 2002 n. 38-7278 ··Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 3 febbraio 2003, n. 2/FEM (B.U.R. n. 06 del 6 febbraio 2003) Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" e successive modifiche ed integrazioni - Vigilanza e Sanzioni - Sub delega ai comuni ··Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 3 febbraio 2003, n. 2/FEM ··Deliberazione della Giunta Regionale del 15 settembre 2008, n. 16-9603 L.R. n. 50/95 - Elenco degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte - Quarto Aggiornamento ··Deliberazione della Giunta Regionale del 15 settembre 2008, n. 16-9603
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··Deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008, n. 34-10229··Deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008, n. 34-10229(B.U.R. n. 49 del 4 dicembre 2008) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche. ALLEGATO A) Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni ··Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008, n. 58-10313(B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 2008) Modifiche al testo dell'Allegato A) della Deliberazione n. 34-10229 assunta in data 1 dicembre 2008. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ··Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008, n. 58-10313 ··Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2009, n. 16-11309 - allegato Legge Regionale n. 14 del 16 giugno 2008, artt. 3 e 5. Individuazione dei "Criteri e modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e individuazione dei parametri economico finanziari per l’assegnazione del finanziamento. Criteri di attribuzione e modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione" ··Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2009, n. 16-11309 - allegato
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··Comunicato dell’Assessore Regionale alle Politiche Territoriali (B.U.R. n. 03 del 21 gennaio 2010) Nuova procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 ··Comunicato dell’Assessore Regionale alle Politiche Territoriali ··Comunicato dell’Assessore all’Urbanistica e Programmazione territoriale, Beni Ambientali, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Legale e contenzioso(B.U.R. n. 37 del 16 settembre 2010) Comunicato relativo all’entrata in vigore del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 29-13615 - ··allegato Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale" ··Comunicato dell’Assessore all’Urbanistica e Programmazione territoriale, Beni Ambientali, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Legale e contenzioso··allegato ··Deliberazione della Giunta Regionale 14 Dicembre 2010, n. 3-1183 B.U.R. n. 50 del 16 dicembre 2010) Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010 ··Deliberazione della Giunta Regionale 14 Dicembre 2010, n. 3-1183
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Autorizzazione paesaggistica La materia del “Governo del territorio” è oggetto di legislazione concorrente La materia del “Tutela di beni culturali” è oggetto di legislazione esclusiva dello stato delega alla Regione (art. 148 D.L.gs) subdelega ai Comuni (L.R.32/ Competenza del Comune “per esclusione” D.Lgs.42/2004 - Art.146 Autorizzazione 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
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Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:articolo 143, comma 4, lettera b)articolo 156, comma 4articolo 146articolo 147articolo 159 a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materi aarticolo 142, comma 1, lettera g)
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Legge regionale 32/2008 (art.3 c.3) Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.
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Legge Regionale 32/2008 art.3 1.La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi: 2. realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale; nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati; interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento; impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco; linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri; funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri; trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.
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Legge Regionale 32/2008 art.3 2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio (CLP ndr) di cui all'articolo 4.
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La CLP si esprime... 1)Sull'”Autorizzazione Paesaggistica” (“Atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo”). Parere obbligatorio e non vincolante. 2)In presenza di insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici individuati dal P.R.G.C.( 7. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24, è subordinato al parere vincolante di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). ARTICOLO 49 COMMA 7 L.R.56/77 s.m.i. ). Parere obbligatorio e vincolante.
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LA PROCEDURA ORDINARIA
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Strumenti per la CLP N. 4 copie elaborati grafici comprendenti: planimetria di livello catastale/PRGC aggiornata con evidenziazione dell’area di intervento e della sagoma dell’ipotesi progettuale; tavole di Rilievo, Progetto e Comparativa del progetto in scala 1:100; sezione dei terreni estesa a tutta l’area di proprietà e terreni immediatamente adiacenti atta ad evidenziare le modifiche della morfologia del terreno; foto aerea/ortofoto dell’area di intervento; documentazione fotografica (con data di scatto) del contesto circostante da realizzarsi mediante una panoramica a 360 ° facendo perno sul centro del lotto interessato dall’intervento ossia dal perimetro del fabbricato esistente. (tale documentazione è corredata da planimetria atta ad individuare la posizione e visuale dello scatto fotografico); documentazione fotografica (con data di scatto) dell’area oggetto di intervento mediante la realizzazione di almeno 4 fotografie dalle fasce perimetrali a distanza tale da individuare l’impatto dell’intervento. Essa dovrà prevedere visuali dalle più vicine vie pubbliche (tale documentazione è corredata da planimetria atta ad individuare la posizione e visuale dello scatto fotografico); “Relazione paesaggistica”, ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 pubbl sulla G.U. n. 25 del 31.01.2006 (4 copie)
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D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (art.146) 12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione
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13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
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La compatibilità paesaggistica postula necessariamente valutazioni di tipo tecnico-discrezionale da parte delle autorità preposte 1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. 3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.
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...se la CLP esprime parere negativo Sotto il profilo formale è corretto inviare alla Soprintendenza in quanto non è previsto un contraddittorio con il Comune. Tuttavia un tempestivo adeguamento con contestuale annullamento dell'istanza da parte del proponente va certamente a vantaggio del privato e dello snellimento della procedura amministrativa. Se la Soprintendenza esprime parere condizionato non occorre più andare in CLP (in quanto essendo ente delegante ha competenza assoluta ed esprime parere vincolante)
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La terzietà... Art.146 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Parere regionale 75/2009 La differenziazione richiesta...sia garantita dall'esistenza di due diversi procedimenti istruttori e dalla diversità delle commissioni comunali
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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (Dpr 139/2010) Il regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 Giugno 2010 e recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ha dato attuazione alla previsione di snellimento e concentrazione dei procedimenti amministrativi contenuta nell’art.146, comma 9, Dlgs 42/2004 (Codice Urbani). Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 26 agosto è entrato in vigore il 10 settembre.
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LE SEMPLIFICAZIONI La procedura semplificata riguarda 39 tipologie di intervento e prevede una dozzina di snellimenti: Obbligo di corredare l’istanza unicamente con la relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato che attesta la conformità dell’intervento alla disciplina del paesaggio e alla vigente disciplina urbanistico - edilizia; preferenza a presentazioni per via telematica o tramite lo sportello unico (ove costituito, qualora l’istanza attenga attività industriali o artigianali); riduzione del 40% dei tempi massimi di procedimento rispetto alla procedura ordinaria (si passa infatti da 105 a 60 giorni); introduzione dello screening immediato al fine di verificare se l’intervento è soggetto alla procedura autorizzativa ordinaria o semplificata ovvero sia esonerato ai sensi dell’art.149; previsione della verifica preliminare della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico- edilizia (in caso di contrasto non vi è luogo a procedere sulla domanda e di questo viene data comunicazione all’interessato); previsione del rigetto diretto dell’istanza da parte dell’Amministrazione competente, in caso di valutazione negativa di conformità/compatibilità paesaggistica, senza necessità di investire il Soprintendente;
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possibilità per l’interessato – in caso di rigetto dell’istanza da parte dell’Amministrazione competente – di richiedere la pronuncia del Soprintendente che, con provvedimento definitivo, rilascia direttamente l’autorizzazione o rigetta a sua volta l’istanza; previsione della motivazione per relationem da parte dell’Amministrazione competente in sede di rilascio dell’autorizzazione, conforme al parere vincolante favorevole del Soprintendente; previsione del rigetto dell’istanza da parte del Soprintendente, in caso di parere negativo; previsione di non vincolatività del parere del Soprintendente qualora l’area interessata dall’intervento sia assoggettata a un vincolo o a un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d’uso; Permane l'obbligatorietà di acquisire il parere delle Commissioni locali per il paesaggio (Comunicato Regione Piemonte BURP 37 del 16.09.2010 )
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LA PROCEDURA SEMPLIFICATALA PROCEDURA SEMPLIFICATA (DPR 139/2010)
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Il caso degli interventi art.6 comma 2 lett. b) Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni La voce 38 dell'allegato 1 D.P.R. 139/2010 lascia intendere che al sotto dei 120 gg. la permanenza di un manufatto non reca “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”
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La c.d. “Sanatoria paesaggistica ordinaria” (art. 167 D.Lgs.42/2004) 4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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Difficoltà interpretative che portano a numerose circolari interpretative circolare_MIBAC_16740_16_9_2008 circolare_MIBAC_33_26_6_2009 circolare_MIBAC_16721_13_9_2010 che giungono alla conclusione “l'ufficio procedente, prima ancora di verificare nella concreta fattispecie la sussistenza del suindicato presupposto negativo dell'assenza di superfici utili o volumi, ovvero di un aumento di quelli legittimamente realizzati, deve porsi la domanda preliminare se il fatto portato alla sua attenzione presenti o meno rilevanza paesaggistica, sotto il profilo della percepibilità della modificazione apportata, secondo un criterio di media estimazione e valutazione. Ove addirittura l'incremento di volume o di superficie (che dovrà per forza di cose essere di minima entità) non risulti neppure visibile, allora dovrà evidentemente ritenersi insussistente in radice l'illecito”. La domanda è pertanto inammissibile. Nei casi dubbi è possibile avvalersi della consulenza della Soprintendenza....ma attenzione a Sentenza del Consiglio di Stato 5066/2012 “L'aumento di superfici utili o di volumi che esclude la sanatoria paesaggistica si configura anche nel caso di opere interrate o che non aumentano il carico urbanistico” (tuttavia riferentesi a caso precedente alle circolari citate)
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...perchè è opportuno rispettare il vincolo... Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; (lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 157 del 2006) b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.articolo 142 articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.articolo 30...oltre alla remissione in pristino...
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Codice dell'amministrazione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Articolo 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. ndrn125(125)ndrn125(125) 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.ndrn243(243)ndrn243(243) integrazione effettuata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
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...esempi di pianificazione urbanistica “sensibili” al paesaggio...
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…cosa evitare…
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…l’espediente normativo regionale… Legge Regionale 56/77 ss.mm.ii. Art. 24 (Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici) [1] Il piano regolatore generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali e paesaggistici da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi: 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti; 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario; 3) le aree di interesse paesaggistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.
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…l’introduzione nel P.R.G.C….
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Art.101 Norme di Attuazione P.R.G.C. L’area concernente i pendii del Famolasco ed i 50 m. di profondità in coerenza è individuata quale “area di interesse paesistico ambientale” ai sensi dell’articolo 24 comma 1 punto 3) della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento e nuova edificazione sono condizionati al preventivo parere favorevole della sezione provinciale della “Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”di cui all’articolo 91bis della citata L.R.56/77 s.m.i. “Commissione locale per il paesaggio” di cui a L.R. 32/2008. Adeguamento normativo effettuato con Modifica non costituente Variante n.5.
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Art. 85 La rete ecologica Il PRG, nello schema di assetto strategico strutturale del progetto di sviluppo per la città di Fossano nonché nella carta della Rete Ecologica Vedi analisi agro-vegetazionale, riconosce come riferimenti per allestire una Rete Ecologica:... Negli interventi urbanistici, edilizi e di trasformazione del paesaggio urbano e agro-vegetazionale, non è ammesso compromettere o impoverire il valore naturalistico-ambientale e la dotazione vegetazionale degli ambienti e degli elementi di riferimento per la Rete Ecologica di Fossano, anche in considerazione degli esiti emersi dal bilancio dell’evoluzione dei paesaggi agro vegetazionale nell’ultimo cinquantennio, che ha visto una significativa riduzione della biodiversità Gli ambienti naturali e paranaturali o naturaliformi hanno subito una riduzione del 44% pari a circa 190 Ettari scomparsi, mentre il sistema dei filari, delle siepi e delle cortine arboree ha subito una riduzione del 86% pari a circa 1.240 km scomparsi.. Nei casi, eccezionali, in cui fosse necessario abbattere, compromettere o ridurre ambienti o elementi di cui al comma precedente, per motivi di sicurezza idraulica, di adeguamento a normative di sicurezza o per causa di forza maggiore, l’intervento è subordinato ad interventi compensativi pari ad almeno due volte l’estensione e la massa vegetazionale degli ambienti compromessi o abbattuti....
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L’Analisi Agro-Vegetazionale, percorso innovativo che ha proposto un nuovo approccio allo spazio rurale, basato sull’identificazione di ambiti omogenei e sull’analisi dei processi evolutivi che hanno determinato le attuali condizioni d’ambiente, con riguardo ai paesaggi vegetazionali e alle reti ecologiche; l’analisi offre un interessante bilancio delle trasformazioni del paesaggio vegetazionale nell’ultimo cinquantennio.
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Art. 86 La dotazione arborea e arbustiva dello spazio rurale produttivo Nelle aziende site in aree a destinazione agricola, a seguito di qualsiasi intervento edilizio, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, della installazione di impianti tecnologici, della ristrutturazione edilizia, dell’ampliamento inferiore a 25 mq. di superficie coperta e/o di superficie utile lorda, occorrerà procedere alla piantumazione una tantum di nuove essenze arboree o arbustive su aree pari al due per cento (2 %) Superficie aziendale di cui all’articolo 63 limitatamente alla quota in proprietà ed insistente sul territorio comunale, applicando i criteri e i parametri di cui all’ottavo comma.... Tutte le aree o fasce di piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere reperite all'esterno del perimetro dell'insediamento rurale, dovranno estendersi preferibilmente lungo il confine del fondo o lungo i corsi d'acqua, e saranno da concordare con il Dipartimento Lavori Pubblici. Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate. …. Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell’arco di validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso. All’intervento successivo sarà sufficiente dimostrare l’esistenza della dotazione arborea. La nuova piantumazione dovrà ispirarsi alla più accurata progettazione ambientale in relazione soprattutto alle preesistenze sul fondo in oggetto o sulle aree confinanti e sarà eseguita nel rispetto dei seguenti elementi: privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi prevedendo il loro equilibrato incremento; ispirarsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle nostre zone, quali parchi padronali, piantate alberate, filari arborei od arbustivi ecc.; escludere gli impianti arborei o arbustivi monospecifici con finalità economiche quali vigneti, pioppeti, frutteti ecc.; formare filari, macchie, bordure o siepi lungo il perimetro stradale, di canali o in confine con altri fondi. Laddove in causa della formazione di filari venga verificata l’impossibilità tecnica e/o sia ridotta la funzionalità e la produttività del compendio, sarà ammessa, la piantumazione conformata a “macchia” nell’ambito della superficie aziendale in proprietà. Precisazione introdotta con Variante Parziale n. 3....
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38 Piazza Castello
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39 IL CASO “VOLUMETRIA AMBIENTALMENTE INCONGRUA”
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40 …IL RISULTATO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI…( IL NUOVO ARTICOLO 38).
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