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PubblicatoGianluca Caputo Modificato 8 anni fa
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 La residenza perfetta: IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Manifestazione soggettiva di volontà e dato oggettivo di stabile dimora coincidono
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 In molti casi la situazione non è così netta: C’è un camionista che è sempre in giro per l’Europa Si trasferisce la famiglia con un membro in carcere C’è un disabile che deve trasferirsi per essere assistito ma l’ASL vuole la residenza per fornirgli le attrezzature C’è un minore in affido condiviso che passa metà tempo nel nostro comune e metà in un altro C’è un comunitario che si ferma un anno per studi ….
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Un tempo era più ovvia; oggi la mobilità della gente è sempre maggiore, i contorni di certe situazioni sempre più sfumati e la “stabile dimora” è sempre meno stabile e definita. Per affrontare questi casi è innanzitutto da tenere presente cos’è la “stabile dimora” Ci viene in aiuto la Corte di Cassazione, che definisce la stabile dimora come: il centro dei legami sociali e affettivi Cass.13803/2001 e 9856/2008
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 La residenza non è dunque valutabile solo come il luogo ove si trascorre la maggior parte del tempo, ma è il luogo dove si ritrovano i propri affetti, dove “ci si sente a casa”
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Un camionista è sempre in giro per l’Europa, la Polizia Municipale trova la sua compagna, ma lui non c’è mai.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Anche se in casa c’è poco, non rientra certo nella definizione di “senza fissa dimora”, quindi ha tutto il diritto all’iscrizione anagrafica Il fatto che non lo si trovi non è insolito, né è automatica preclusione ad un verbale positivo: il regolamento prevede che “…l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione anagrafica…” (art 19 c 2) La Polizia Municipale, con l’Ufficiale d’Anagrafe, potrà effettuare un accertamento induttivo (presenza di conviventi, suoi oggetti in casa, testimonianze dei vicini, contratto d’affitto, luce, gas…)
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 C’è un minore in affido condiviso: una settimana col padre, una con la madre, che risiedono in due Comuni diversi, anche se vicini. Quale dei due si deve scegliere? Anche il minore ha una sua vita sociale: dov’è che questa si svolge? Non andrà in due scuole diverse a rotazione settimanale, non frequenterà due oratori, due scuole di karate o quant’altro, quindi si iscriverà nel luogo dove maggiormente si incentra la sua vita.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 A seguito di incidente un ragazzo è in coma. Risiede in altra Regione. Il padre vuole portarlo a casa, ma bisogna allestire una stanza con apparecchiature biomedicali, che l’ASL fornisce solo ai residenti. Come si può iscriverlo in anagrafe se non è residente? E come può divenire residente se in difetto di iscrizione non si possono creare i presupposti per il trasferimento?
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 La legge anagrafica prevede che l’iscrizione sia subordinata alla verifica del requisito della “stabile dimora”. Tuttavia vi sono alcune eccezioni, che consentono all’ufficiale d’anagrafe di operare anche in assenza della persona, quando questa si trovi altrove per cause di forza maggiore, quale può essere appunto il ricovero in ospedale.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Il sistema anagrafico, preordinato alla corretta registrazione delle persone, delle famiglie e delle convivenze nel luogo in cui queste dimorano abitualmente, è congegnato in maniera tale che ove manchi la dichiarazione dell’interessato, intervenga in via suppletiva l’ufficiale d’anagrafe con proprio provvedimento d’ufficio (art. 5 L. 1228/1954). Nel caso specifico si ritiene si possa senz’altro procedere all’iscrizione anagrafica della signora all’indirizzo dove si trova la sua abitazione, nella considerazione che una causa di forza maggiore, quale il ricovero in ospedale, non può pregiudicare il diritto all’iscrizione anagrafica, la cui richiesta non è stata effettuata per cause del tutto indipendenti dalla volontà dell’interessata. (Min. Interno 7/11/2006)
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Una famiglia intera si trasferisce, ma un componente è in carcere. Già l’art. 9 del Regolamento lo prevede: Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Richiamiamo l’art 8: Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica. 1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; c) detenuti in attesa di giudizio. Segue art. 8:
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 In linea di massima, si tende a ricostruire lo stato di famiglia del Comune di provenienza, quindi, se non aveva trasferito nel carcere la residenza, ad accettarlo. Naturalmente se la condanna è di 20 anni appena iniziati, oppure la famiglia si sposta appunto perché non vuole avervi più nulla a che fare la conclusione è opposta. Appena scontata la pena si presuppone che torni con la famiglia, e che quindi la sua vita sociale ed affettiva sia nel nuovo Comune.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Un avvocato ha chiesto l’iscrizione anagrafica di carcerato presso una famiglia esistente. La manifestazione di volontà è espressa attraverso un terzo (che magari non ha neppure una procura speciale correttamente espressa). Manca il dato oggettivo della stabile dimora. Richiesta respinta
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Un carabiniere distaccato per ragioni di studio è stato iscritto nello schedario della popolazione temporanea per alcuni mesi. Ora sto per effettuare la revisione annuale di detto schedario, lui continua nella sua attività, cosa devo fare? Cancellarlo, iscriverlo, lasciarlo nella popolazione temporanea?
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Lo schedario della popolazione temporanea raccoglie tutte le persone che risiedono DA ALMENO QUATTRO MESI nel territorio del Comune e non possono, per qualunque motivo, essere registrate nell’APR (art 32 c 1 Reg. Anagr.) La revisione annuale ha lo scopo di tenere aggiornato un archivio che, per sua natura, ha carattere di provvisorietà. Se la situazione permane, nulla osta a mantenerlo in una situazione temporanea.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Una persona in casa di riposo ha chiesto la dimora temporanea, e vorrebbe un certificato che le permetta di avere materiali di sussidio da parte dell’ASL. Come mi comporto?
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 La dimora temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. (art 32 c 1 Reg. Anagr.) Questo, tuttavia, non esclude che si possa attestare la verità, ossia che la persona è iscritta nello schedario della popolazione temporanea, se per l’ASL è sufficiente.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Nel caso specifico, tuttavia, si può anche considerare se sussistono i requisiti per l’iscrizione formale in APR: la “casa di riposo” non rientra necessariamente nella definizione di “casa di cura” che esclude espressamente per due anni l’iscrizione anagrafica, “laddove prevalga la funzione assistenziale rispetto a quella sanitaria” e sempre che non si tratti di un fatto temporaneo limitato ad un periodo breve, anche se ricorrente di anno in anno. (Ministero dell’Interno 04/03/2005)
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Un ragazzo comunitario si trova qui per partecipare ad un progetto di scambio, e frequenterà per un anno scolastico un Istituto Tecnico. Devo iscriverlo in APR o risulta una situazione temporanea? Se è temporaneo devo attendere che siano trascorsi quattro mesi? E quali certificazioni possono essere rilasciate alla scuola?
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 L’iscrizione in APR è esclusa, dato il carattere temporaneo del soggiorno e stante che il centro della sua vita resterà nel suo luogo d’origine. L’iscrizione nello schedario temporaneo è possibile, stante la circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2007, che fornisce indicazioni sull’applicazione del D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 30 sulla libera circolazione delle persone in Europa:
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l’intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989. In tal caso, l’ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare l’attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell’attestato, pari ad un anno dall’iscrizione stessa. Il cittadino dell’Unione iscritto in tale registro dovrà essere cancellato, anche d’ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l’intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all’art. 32 del D.P.R. 223/1989. In tal caso, l’ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare l’attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell’attestato, pari ad un anno dall’iscrizione stessa. Il cittadino dell’Unione iscritto in tale registro dovrà essere cancellato, anche d’ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Uno studente potrà essere analogamente trattato come “stagionale”; la sua copertura sanitaria potrà consistere nel modello rilasciato dal Paese di provenienza o polizza privata di durata analoga al corso di studi (Ministero dell’Interno 16/111/2007) L’iscrizione potrà essere effettuata subito, stante la documentata necessità ed intenzione di permanere sul territorio per un periodo definito, e superiore a tre mesi (non quattro, stante la specifica normativa per i comunitari - art 7 D.Lgs 6 febbraio 2007 n 30 )
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Un Comune mi comunica che un mio residente è stato iscritto nel sul registro di popolazione temporanea. Contemporaneamente l’interessato mi richiede uno stato di famiglia. Posso rilasciarlo? Cosa implica la comunicazione dell’altro Comune?
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 L’iscrizione nel registro della popolazione temporanea non comporta né la cancellazione anagrafica nel Comune di precedente iscrizione, né la sospensione della certificabilità, stante appunto il carattere temporaneo della situazione. L’avviso dell’altro Comune, pervenuto ai sensi dell’art. 32 c 5 del Reg. Anagrafico, è solo un’informativa per agevolare la reperibilità in caso di comunicazioni ufficiali (nonché un suggerimento al collega affinché ponga un’attenzione particolare all’eventuale abbandono definitivo dell’abitazione).
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Un persona non ha fissa dimora, ma periodicamente passa in parrocchia per avere vestiti, cibo, qualche soldo. Devo iscriverla come senza fissa dimora? Nella via fittizia del Comune?
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 La legge 15 luglio 2009, n. 94, il cosiddetto “pacchetto sicurezza” ha di fatto ridotto, per gli effettivi domiciliati, l'uso della via fittizia, dato che “La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio.” (art. 38)
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Se la parrocchia conferma la sussistenza del domicilio, la persona sarà registrata presso questo indirizzo. Se invece questo domicilio non sussiste, e l'interessato non potrà o vorrà indicarne uno verificabile, sarà registrato presso il Comune di nascita, ai sensi della seconda parte dell’articolo, “In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita ”. (art 38)
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Se una persona si trova sempre sulla panchina al parco e non è assistita da alcun Ente, qual è il vantaggio nell’iscriverla forzatamente presso il Comune di nascita, che può distare anche centinaia di chilometri dal luogo dove effettivamente si trova?
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Risposta: Questo non l’ha capito nessuno ad eccezione (spero) del legislatore … ci vogliono norme pensate e calibrate sulla specifica realtà dei fenomeni da fronteggiare. Che non significa affatto leggi speciali, ma leggi specializzate. Gian Carlo Caselli. Le due guerre. Ed Melampo, 2009
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IL CONCETTO DI RESIDENZA NELL'EVOLUZIONE DELLA REALTA' ABITATIVA: CASI PARTICOLARI Diego Giorio – Riccione 18 Novembre 2009 Grazie per l’attenzione Buon lavoro a tutti!
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