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Alternanza Scuola-Lavoro Organizzazione degli stage Normativa e procedura Prof.ssa Lucia Evangelisti F.S. Alternanza Scuola-Lavoro.

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Presentazione sul tema: "Alternanza Scuola-Lavoro Organizzazione degli stage Normativa e procedura Prof.ssa Lucia Evangelisti F.S. Alternanza Scuola-Lavoro."— Transcript della presentazione:

1 Alternanza Scuola-Lavoro Organizzazione degli stage Normativa e procedura Prof.ssa Lucia Evangelisti F.S. Alternanza Scuola-Lavoro

2 Definizioni Stage Attività lavorativa particolare, non remunerata e non subordinata, per un periodo di tempo limitato; Rappresenta il completamento di percorsi di formazione. Tirocinio E’ una misura di accompagnamento al lavoro; Permettere al tirocinante di acquisire un'esperienza per arricchire il proprio curriculum e per favorire la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l'azienda ospitante. Alternanza Progetto inserito nel POF; Periodo di lavoro svolto in azienda, alternato a periodi di studio nella struttura scolastica; è parte integrante del percorso formativo e dà diritto all’acquisizione di crediti formativi.

3 La normativa di riferimento L. 977 del 17 ottobre 1967 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) modificata dal D.Lg. 345 del 4 agosto 1999 e dal D. Lg 262 del 18 agosto 2000 Divieto di adibire i minori a lavoro notturno (tra le ore 22 e le 6 o tra le 23 e le 7); Per gli adolescenti non più di 8 ore al giorno e 40 settimanali; Pausa di un’ora dopo 4 ore e mezza di lavoro continuato. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E STAGE L. 196 del 24 giugno 1997 (Art 18) e D.M. 142 del 25 marzo 1998 (Tirocini formativi e di orientamento) “Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ……….”

4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO L. 53 del 28 marzo 2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) Art. 4 D. Legislativo 77 del 15 aprile 2005 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro) Art. 1 Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta’ (,,,) possono presentare la richiesta di svolgere,, ….., l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica o formativa Art. 4 I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa. Il limite dei 15 anni è stato successivamente innalzato a 16 per effetto dell’innalzamento dell’obbligo scolastico!!

5 Importante Il tirocinio non può essere considerato rapporto di lavoro; Il tirocinante può svolgere la sua esperienza in più settori operativi della stessa organizzazione; Il tirocinio può durare al massimo: 6 mesi per gli allievi degli Istituti Professionali; 24 mesi per studenti diversamente abili.

6 Il nuovo obbligo d’istruzione L. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 commi 622, 624, 632 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

7 Le norme sulla sicurezza D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Secondo l’art. 2, è equiparato al lavoratore anche lo studente che che frequenta i laboratori degli Istituti Professionali e chi effettua tirocini formativi e di orientamento e partecipa alle attività di alternanza scuola-lavoro. All’interno del DVR di ciascuna azienda o ente, deve essere quindi inserito un’apposito capitolo riguardante i tirocinanti, nel quale il medico competente delinea le mansioni per ciascuna tipologia di tirocinante e determina se è necessaria la visita medica. L’art. 41 prevede che il lavoratore sia sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Prevede inoltre anche visite mediche periodiche di norma una volta all’anno. Le visite mediche sono a carico del datore di lavoro.

8 DL 138/2011 – L 148/ 2011 Art. 11 Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini 1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati e neo- laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.

9 Quali sono i soggetti coinvolti? Soggetto promotore TirocinanteAzienda ospitante Tutor scolastico Tutor aziendale

10 Il tirocinante Deve aver assolto l’obbligo scolastico quindi deve aver compiuto 16 anni; E' tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; rispettare i regolamenti aziendali.

11 Il soggetto promotore Il soggetto promotore deve: Stipulare una convenzione con l’azienda ospitante; Elaborare un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinante; Stipulare l’assicurazione per Infortuni sul lavoro (INAIL), Responsabilità civile; Comunicare l’attivazione dello stage all’ispettorato del lavoro competente; Garantire la presenza di un tutor scolastico come responsabile didattico-organizzativo.

12 L’azienda ospitante Deve garantire la presenza di un tutor aziendale responsabile per l’inserimento del tirocinante nelle attività formativo professionali; Sottopone il tirocinante a visita medica, a sue spese, se previsto dal proprio DVR,; Può accettare un numero massimo di tirocinanti, in base al numero di dipendenti dell’azienda. N. DipendentiN. Tirocinanti Fino a 51 Da 6 a 192 Da 20 in poiFino al 10%

13 La procedura PRIMA DELLO STAGE 1. Il tutor scolastico: individua le aziende ospitanti sulla base del profilo professionale e delle esigenze degli studenti; Contatta direttamente le aziende e raccoglie le loro conferme di adesione (ASL – mod. 3), concordando tempi e modalità di svolgimento dello stage e predispone il prospetto classe (ASL – mod. 3a) Predispone tutta la documentazione necessaria: Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento in 4 copie (bianca, verde, gialla e rosa), Progetto formativo e di orientamento in 4 copie (bianca, verde, gialla e rosa), Patto formativo allievo (ASL – mod.6), Indicazioni organizzative e comportamentali e Manuale della corretta gestione del tirocinio formativo (ASL – mod. 7 e 7a), Scheda presenze (ASL – mod. 8), Scheda valutazione studente e Attestato ASL (ASL – mod. 9 e 10), Schema relazione finale (ASL – mod. 11) Scheda di autovalutazione dell’alunno (ASL – mod. 12)

14 2. Lo studente fa firmare ogni copia del progetto formativo ad un genitore e fa firmare e timbrare ogni copia del progetto formativo e della convenzione all’azienda ospitante. Riconsegna poi la convenzione e il progetto formativo al tutor scolastico. 3. Il tutor scolastico controlla la correttezza dei dati inseriti e consegna la convenzione e il progetto formativo alla F.S. ASL (prof.ssa Evangelisti) che controlla i documenti e li passa all’ufficio preposto per completare la procedura di legge. 4. Il tutor scolastico ritira i documenti firmati, prepara la cartellina di stage e la consegna allo studente completa di tutti i documenti, 5. Lo studente legge attentamente tutti i documenti contenuti e consegna la cartellina al tutor aziendale il primo giorno di stage.

15 DURANTE LO STAGE 5. Il tutor aziendale firma le convenzioni e i progetti formativi trattenendosi la copia bianca, Controlla la compilazione della scheda presenze indicando con precisione l’orario di lavoro ed eventuali assenze, Compila l’attestato di ASL inserendo la valutazione dello studente. 6. Nel corso dello stage il tutor scolastico tiene i contatti con l’azienda ospitante per verificare che lo stage si stia svolgendo in modo positivo, intervenendo in caso di necessità. AL TERMINE DELLO STAGE 7. Lo studente riconsegna al tutor scolastico: Le copie (gialla e rosa) del progetto formativo e della convenzione, trattenendosi la copia verde, L’attestato di ASL, Il foglio presenze, La relazione finale di Alternanza Scuola-Lavoro La scheda di autovalutazione.


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