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PubblicatoCristoforo Bellini Modificato 8 anni fa
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La crisi negli enti locali Sintomi di una crisi: fenomeni di squilibrio e di inefficienza: 1.eccessivo ricorso all’indebitamento con il conseguente aumento degli oneri finanziari non sopportabili dalla gestione; 2.difficoltà di svolgimento dell’attività fino all’incapacità di fornire i servizi pubblici essenziali; 3.Impossibilità di fronteggiare per tempo le obbligazioni assunte; 4.Esistenza dei debiti fuori bilancio.
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Enti locali deficitari Sono gli EE LL colpiti da una crisi evidenti ma non tanto gravi da indurre la dichiarazione di dissesto (presentano uno stato di cattiva salute). La condizione di ente strutturalmente deficitario non ha bisogno di essere deliberata, essendo essa accertata sulla base di parametri predeterminati con D.M. È una condizione che fa suonare un “campanello d’allarme” e si aprono due strade attraverso le quali o si guadagna la “stabilità finanziaria” oppure si precipita nel dissesto Si rileva in presenza di gravi ed incontrovertibili situazioni di squilibrio sulla base di parametri aggiornati ogni tre anni dei quali almeno la metà presentino valori deficitari; le tabelle sono riferite al rendiconto di gestione del penultimo esercizio chiuso; Sono considerati deficitari fino al superamento delle criticità rilevabile dai certificati successivi
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I controlli sugli enti deficitari Si effettuano controlli in tema di organici e di assunzioni del personale da parte della Commissione finanza e organici; I proventi dei servizi a domanda individuale debbono coprire almeno il 36% dei costi; I proventi dei servizi produttivi devono coprire l’80% dei costi; I proventi del servizio smaltimento rifiuti devono coprire il 100% dei costi; Le stesse norme si estendono agli enti dissestati
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Il dissesto finanziario La situazione di dissesto rappresenta una sorta di fallimento previsto per gli EE.LL. che, trovandosi in una situazione d’ insanabile insolvenza, non riescono ad assicurare il pareggio e gli equilibri. Deliberazione di dissesto; L’ente dissestato non può cessare di esistere (valore costituzionalmente tutelato); Cause del dissesto: 1.Rigidità ed elevata consistenza del personale; 2.Eccessivo carico dei costi di investimento; 3.La non accorta politica dell’entrata; 4.La presenza di DFB inestinti
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Finalità dell’ istituto del dissesto Restituire l’ente all’espletamento delle sue funzioni istituzionali in una situazione di ripristinato equilibrio finanziario; Deviare il soddisfacimento forzoso del credito dalla (ordinata) esecuzione individuale verso una (speciale) procedura concorsuale di liquidazione ispirata, tra l’altro, al principio della “par condicio creditorum”.
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Organi del dissesto Organi istituzionali: hanno il compito di rimuovere le cause strutturali che hanno portato al dissesto e di deliberare i provvedimenti idonei ad assicurare il ripristino di una situazione di equilibrio strutturale di bilancio (solido e duraturo nel tempo). Hanno il compito della gestione presente e futura. Organo straordinario di liquidazione. Ha il compito della gestione pregressa provvedendo al ripiano dell’indebitamento pregresso. Nell’ambito della procedura di risanamento, ha la funzione principale di: 1.Rilevazione della massa passiva 2.Formazione della massa attiva; 3.Acquisizione dei mezzi disponibili per il riequilibrio finanziario; 4.Liquidazione e pagamento dei debiti pregressi.
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Rilevazione della massa passiva Piano di rilevazione; Individuazione dei creditori dell’ente, di bilancio (residui passivi) e non (DFB). Avviso rivolto ai potenziali creditori a presentare entro 60 gg la domanda corredata da idonea documentazione per dimostrare la sussistenza del credito, il relativo importo e le eventuali cause di prelazione ai fini dell’ammissione alla massa passiva. Per essere ammissibili i crediti devono essere Certi: deve esistere un’obbligazione di dare; Liquidi: il soggetto creditore deve essere individuato, il debito definito nel quantum ovvero determinabile; Esigibili: il pagamento non è dilazionato o subordinato a condizione.
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Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento la massa attiva della liquidazione, nei cui confronti non sono ammessi sequestri o procedure esecutive, costituisce il complesso di risorse finanziarie per far fronte alle pretese dei creditori. Concorrono alla formazione della massa attiva: 1.Fondo di cassa dell’ultimo rendiconto; 2.Residui attivi e altri crediti rimasti da riscuotere al 31 dicembre dell’esercizio precedente la deliberazione di dissesto; 3.I ratei di mutuo disponibili; 4.I proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili; 5.I contributi dello Stato, 6.Una parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato
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Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato È deliberata entro 3 mesi con DPR con il quale è nominato l’organo di liquidazione. Non è sufficiente garantire un formale pareggio finanziario della gestione corrente, ma si deve assicurare un equilibrio duraturo e reale. Misure per il risanamento: 1.Attivazione delle entrate proprie. È previsto un aiuto dello Stato per il riequilibrio della gestione corrente, oltre a quello per il pagamento degli oneri del mutuo contratto per la liquidazione dell’indebitamento pregresso. Bisogna assicurare lo svolgimento delle funzioni assistenziali 2.Riduzione delle spese correnti mediante al riorganizzazione dei servizi, eliminando o riducendo le spese che non abbiano per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili (es spese per cultura). 3.Il risanamento deve essere assicurato anche nei confronti delle società dell’ente locale (aziende di servizi) 4.Deve assicurarsi la compatibilità delle risorse di bilancio con le spese del personale e si deve ridurre la spesa per il personale a tempo determinato sostenuta nell’ultimo triennio.
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