La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Associazione Italiana Imprese Esperte nella Sicurezza sul Lavoro 1 AIESiL.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Associazione Italiana Imprese Esperte nella Sicurezza sul Lavoro 1 AIESiL."— Transcript della presentazione:

1 Associazione Italiana Imprese Esperte nella Sicurezza sul Lavoro 1 AIESiL

2 Protezione da agenti chimici Protezione da agenti chimici D.Lgs. 81/08 - Titolo IX, Capo I Corso di informazione e formazione

3 Protezione da agenti chimici Introduzione  Al pari delle altre attrezzature di lavoro qualsiasi sostanza può provocare danni agli utilizzatori, anche quella ritenuta più innocua, se non viene utilizzata correttamente

4  Diventa perciò importante, ai fini di una corretta valutazione del rischio, essere consapevoli della delle sostanze che si manipolano  Diventa perciò importante, ai fini di una corretta valutazione del rischio, essere consapevoli della delle sostanze che si manipolano Protezione da agenti chimici Introduzione

5  In modo particolare di quelle la cui pericolosità, indipendentemente dalla concentrazione, è legata da una parte alle loro e dall’altra alla suscettibilità del soggetto esposto  In modo particolare di quelle la cui pericolosità, indipendentemente dalla concentrazione, è legata da una parte alle loro e dall’altra alla suscettibilità del soggetto esposto Protezione da agenti chimici Introduzione

6 Scheda di sicurezza Protezione da agenti chimici  Tutte le sostanze e i preparati che contengono agenti chimici pericolosi devono essere accompagnate da una scheda che ne riporti i principali componenti e, in sedici punti ben definiti, tutte le possibilità di rischio che possono costituire

7 Protezione da agenti chimici  La scheda costituisce un obbligo per i produttori in base ai D.Lgs. del 03.02.1997 n° 52 e 14.03.2003 n° 65 “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi” in attuazione di Direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della CE  La scheda costituisce un obbligo per i produttori in base ai D.Lgs. del 03.02.1997 n° 52 e 14.03.2003 n° 65 “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi” in attuazione di Direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della CE Scheda di sicurezza

8 Protezione da agenti chimici Etichettatura  I rischi che possono derivare dall’uso di sostanze e dai preparati pericolosi sono riportati su un’etichetta presente sul contenitore, integrata da frasi standard, che fornisce informazioni specifiche sui pericoli, sui rischi e consigli di prudenza

9 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Consentono di individuare immediatamente i principali pericoli derivanti dall’impiego del prodotto I simboli sono stampati in nero su fondo arancione  Frasi di rischio “R” Frasi standard che identificano i rischi specifici derivanti dall’uso del prodotto Sono rappresentate unitamente alla lettera “R” seguita da un numero  Consigli di prudenza “S” Frasi standard che identificano il corretto comportamento per l’utilizzo del prodotto Sono rappresentate unitamente alla lettera “S” seguita da un numero  Simboli di pericolo Consentono di individuare immediatamente i principali pericoli derivanti dall’impiego del prodotto I simboli sono stampati in nero su fondo arancione  Frasi di rischio “R” Frasi standard che identificano i rischi specifici derivanti dall’uso del prodotto Sono rappresentate unitamente alla lettera “R” seguita da un numero  Consigli di prudenza “S” Frasi standard che identificano il corretto comportamento per l’utilizzo del prodotto Sono rappresentate unitamente alla lettera “S” seguita da un numero

10 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare incendi o esplosioni  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare incendi o esplosioni ESPLOSIVI Solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimento

11 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare incendi o esplosioni  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare incendi o esplosioni COMBURENTI Prodotti che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Liquidi con punto di infiammabilità estremamente basso e punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria

12 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare incendi o esplosioni  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare incendi o esplosioni FACILMENTE INFIAMMABILI Prodotti che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi Solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione Liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso Prodotti che a contatto con l'acqua o con l'aria umida sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose INFIAMMABILI Liquidi con un basso punto di infiammabilità Non hanno un simbolo specifico

13 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute MOLTO TOSSICI Prodotti che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche TOSSICI Prodotti che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche

14 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute NOCIVI Prodotti che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche CORROSIVI Prodotti che a contatto con i tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva IRRITANTI Prodotti non corrosivi il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose, può provocare una reazione infiammatoria

15 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute SENSIBILIZZANTI Prodotti che per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche CANCEROGENI (categorie 1 o 2) Prodotti che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza CANCEROGENI (categoria 3) Prodotti che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza

16 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute MUTAGENI (categorie 1 o 2) Prodotti che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza MUTAGENI (categoria 3 ) Prodotti che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO (categorie 1 o 2) Prodotti che per inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo,possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili

17 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute  Simboli di pericolo Prodotti in grado di provocare danni alla salute TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO (categorie 3) Prodotti che per inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo,possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili PERICOLOSI PER L'AMBIENTE Prodotti che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali

18 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Frasi di rischio “R” (Elenco parziale) R 10Infiammabile R 11Facilmente infiammabile R 12Estremamente infiammabile R 18Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive e/o infiammabili R 20Nocivo per inalazione R 21Nocivo a contatto con la pelle R 22Nocivo per ingestione R 23Tossico per inalazione R 34Provoca ustioni R 36Irritante per gli occhi R 42Può provocare sensibilizzazione per inalazione R 43Può provocare sensibilizzazione per contatto con cute e mucose R 45 Può provocare il cancro R 49 Può provocare il cancro per inalazione  Frasi di rischio “R” (Elenco parziale) R 10Infiammabile R 11Facilmente infiammabile R 12Estremamente infiammabile R 18Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive e/o infiammabili R 20Nocivo per inalazione R 21Nocivo a contatto con la pelle R 22Nocivo per ingestione R 23Tossico per inalazione R 34Provoca ustioni R 36Irritante per gli occhi R 42Può provocare sensibilizzazione per inalazione R 43Può provocare sensibilizzazione per contatto con cute e mucose R 45 Può provocare il cancro R 49 Può provocare il cancro per inalazione

19 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Combinazione di frasi di rischio “R” (Elenco parziale) R 20/21Nocivo per inalazione e contatto con la pelle R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R 23/24/25Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R 26/27/28 Altamente tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R 39/23/25Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione R 42/43Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle  Combinazione di frasi di rischio “R” (Elenco parziale) R 20/21Nocivo per inalazione e contatto con la pelle R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R 23/24/25Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R 26/27/28 Altamente tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione R 39/23/25Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione R 42/43Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

20 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Consigli di prudenza “S” (Elenco parziale) S 1Conservare sotto chiave S 2Conservare fuori dalla portata dei bambini S 9Conservare il recipiente in luogo ben ventilato S 16Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare S 20Non mangiare né bere durante l'impiego S 21Non fumare durante l'impiego S 25Evitare il contatto con gli occhi S 29Non gettare i residui nelle fognature S 33Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche S 35Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni S 36Usare indumenti protettivi adatti S 46In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta  Consigli di prudenza “S” (Elenco parziale) S 1Conservare sotto chiave S 2Conservare fuori dalla portata dei bambini S 9Conservare il recipiente in luogo ben ventilato S 16Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare S 20Non mangiare né bere durante l'impiego S 21Non fumare durante l'impiego S 25Evitare il contatto con gli occhi S 29Non gettare i residui nelle fognature S 33Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche S 35Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni S 36Usare indumenti protettivi adatti S 46In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

21 Protezione da agenti chimici Etichettatura  Combinazione di consigli di prudenza “S” (Elenco parziale) S 3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato S 3/9Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego S 24/25Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle  Combinazione di consigli di prudenza “S” (Elenco parziale) S 3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato S 3/9Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego S 24/25Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

22 Inalazione  In campo industriale la principale via di penetrazione è quella  Se la sostanza è inodore il rischio di intossicazione è particolarmente elevato Inalazione  In campo industriale la principale via di penetrazione è quella  Se la sostanza è inodore il rischio di intossicazione è particolarmente elevato Penetrazione nell’organismo Protezione da agenti chimici

23 Inalazione  Alcune sostanze diventano impercettibili all’olfatto, quando sono presenti ad elevata concentrazione o in caso di prolungata esposizione, quale, ad esempio, il biossido di zolfo (SO 2 ) Inalazione  Alcune sostanze diventano impercettibili all’olfatto, quando sono presenti ad elevata concentrazione o in caso di prolungata esposizione, quale, ad esempio, il biossido di zolfo (SO 2 ) Penetrazione nell’organismo Protezione da agenti chimici

24 Cutanea  In campo industriale anche l’assorbimento per è molto diffuso Cutanea  In campo industriale anche l’assorbimento per è molto diffuso Penetrazione nell’organismo

25 Protezione da agenti chimici Cutanea  Può risultare particolarmente pericoloso, in quanto l’operatore tende a considerare non dannose le sostanze che non hanno effetti locali  Esistono tuttavia numerose sostanze che, a seguito di assorbimento cutaneo, hanno effetti sistemici in assenza di quelli locali Cutanea  Può risultare particolarmente pericoloso, in quanto l’operatore tende a considerare non dannose le sostanze che non hanno effetti locali  Esistono tuttavia numerose sostanze che, a seguito di assorbimento cutaneo, hanno effetti sistemici in assenza di quelli locali Penetrazione nell’organismo

26 Protezione da agenti chimici Ingestione  L’assorbimento per in campo industriale, non ha una casistica di particolare rappresentatività Ingestione  L’assorbimento per in campo industriale, non ha una casistica di particolare rappresentatività Penetrazione nell’organismo

27  Elemento molto importante, sia nel caso di eventi incidentali con conseguenze che in caso di esposizione prolungata con effetti di tipo  Elemento molto importante, sia nel caso di eventi incidentali con conseguenze che in caso di esposizione prolungata con effetti di tipo Durata dell’esposizione Protezione da agenti chimici

28  Nella maggior parte dei casi, in campo industriale, le intossicazioni sono dovute ad effetti di tipo cronico Durata dell’esposizione Protezione da agenti chimici

29 Sensibilità individuale  La dei singoli alle sostanze tossiche è molto varia, per cui il rispetto dei limiti non sempre è sufficiente a tutelare la salute del lavoratore  La dei singoli alle sostanze tossiche è molto varia, per cui il rispetto dei limiti non sempre è sufficiente a tutelare la salute del lavoratore Protezione da agenti chimici

30 Sensibilità individuale  E’ perciò molto importante l’effettuazione della atta ad individuare eventuali alterazioni genetiche  E’ perciò molto importante l’effettuazione della atta ad individuare eventuali alterazioni genetiche Protezione da agenti chimici

31 Accumulo  Una prolungata esposizione può provocare effetti cronici a causa di accumulo  Può verificarsi un accumulo interno di oppure di  Una prolungata esposizione può provocare effetti cronici a causa di accumulo  Può verificarsi un accumulo interno di oppure di Protezione da agenti chimici

32 Accumulo  L’accumulo interno di sostanza si ha quando il soggetto è esposto per tempi prolungati a di sostanze difficilmente eliminabili dal corpo  L’accumulo interno di sostanza si ha quando il soggetto è esposto per tempi prolungati a di sostanze difficilmente eliminabili dal corpo Protezione da agenti chimici

33  Classico esempio è l’accumulo di o nelle ossa, oppure di liposolubili nel tessuto adiposo  Classico esempio è l’accumulo di o nelle ossa, oppure di liposolubili nel tessuto adiposo Accumulo Protezione da agenti chimici

34  L’accumulo di conseguenza può portare alla lenta degradazione di organi vitali, quali Accumulo Protezione da agenti chimici

35 Interazione  Può verificarsi un’interazione  E’ importante valutare le condizioni igieniche complessive del luogo di lavoro e non solo i singoli valori limite di concentrazione  Può verificarsi un’interazione  E’ importante valutare le condizioni igieniche complessive del luogo di lavoro e non solo i singoli valori limite di concentrazione Protezione da agenti chimici

36 Interazione  Reazioni non volute possono produrre elevate quantità di sostanze pericolose  Reazioni non volute possono produrre elevate quantità di sostanze pericolose Protezione da agenti chimici

37  L’incendio può anche favorire la volatilizzazione di sostanze tossiche, di norma innocue  Ad esempio lo zolfo in caso di incendio si trasforma in biossido di zolfo (SO 2 )  L’incendio può anche favorire la volatilizzazione di sostanze tossiche, di norma innocue  Ad esempio lo zolfo in caso di incendio si trasforma in biossido di zolfo (SO 2 ) Interazione Protezione da agenti chimici

38  Dall’esame della “Scheda Sicurezza Prodotto” si rilevano le metodologie di intervento più opportune e sicure per intervenire Interazione Protezione da agenti chimici

39  Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 riguarda la “Protezione da agenti chimici”  Gli agenti chimici pericolosi presi in considerazione sono tutti quelli che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori a causa delle loro caratteristiche e del modo in cui sono utilizzati  Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 riguarda la “Protezione da agenti chimici”  Gli agenti chimici pericolosi presi in considerazione sono tutti quelli che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori a causa delle loro caratteristiche e del modo in cui sono utilizzati Normativa Protezione da agenti chimici

40 Campo di applicazione  Il decreto stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici Campo di applicazione  Il decreto stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici Protezione da agenti chimici Normativa

41 Protezione da agenti chimici Definizioni  Agenti chimici Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano o no immessi sul mercato Definizioni  Agenti chimici Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano o no immessi sul mercato Normativa

42 Protezione da agenti chimici Definizioni  Agenti chimici pericolosi -agenti chimici classificati come sostanze o preparati pericolosi ai sensi della specifica normativa -agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico fisiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul posto di lavoro Sono compresi gli agenti chimici a cui è stato assegnato un “Valore limite di esposizione professionale” Definizioni  Agenti chimici pericolosi -agenti chimici classificati come sostanze o preparati pericolosi ai sensi della specifica normativa -agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico fisiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul posto di lavoro Sono compresi gli agenti chimici a cui è stato assegnato un “Valore limite di esposizione professionale” Normativa

43 Protezione da agenti chimici Definizioni  Attività con presenza di agenti chimici - Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione la manipolazione l’immagazzinamento il trasporto o l’eliminazione il trattamento dei rifiuti o che risultino da tale attività lavorativa Definizioni AAttività con presenza di agenti chimici - Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione la manipolazione l’immagazzinamento il trasporto o l’eliminazione il trattamento dei rifiuti o che risultino da tale attività lavorativa Normativa

44 Protezione da agenti chimici Definizioni  Valore limite di esposizione professionale - Il limite della nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento Definizioni  Valore limite di esposizione professionale - Il limite della nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento Normativa

45 Protezione da agenti chimici Definizioni  Valore limite di esposizione professionale -Sono previste tre categorie di valori limite di esposizione professionale : - Valore limite per 8 ore Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore - Valore limite “breve termine” Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione riferito ad un periodo di 15 minuti - Valore limite “pelle” Indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle Definizioni  Valore limite di esposizione professionale -Sono previste tre categorie di valori limite di esposizione professionale : - Valore limite per 8 ore Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore - Valore limite “breve termine” Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione riferito ad un periodo di 15 minuti - Valore limite “pelle” Indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle Normativa

46 Protezione da agenti chimici Definizioni  Valore limite di esposizione professionale - I valori limite sono riportati nella “Scheda di sicurezza prodotto” che diviene quindi di fondamentale importanza per la valutazione del rischio e le successive misure di prevenzione e protezione Definizioni  Valore limite di esposizione professionale - I valori limite sono riportati nella “Scheda di sicurezza prodotto” che diviene quindi di fondamentale importanza per la valutazione del rischio e le successive misure di prevenzione e protezione Normativa

47 Protezione da agenti chimici Definizioni  Valore limite biologico - Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato Definizioni  Valore limite biologico - Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato Normativa

48 Protezione da agenti chimici Definizioni  Sorveglianza sanitaria - La valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro Definizioni  Sorveglianza sanitaria - La valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro Normativa

49 Protezione da agenti chimici Definizioni  Pericolo - La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre Definizioni  Pericolo - La proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre Normativa

50 Protezione da agenti chimici Definizioni  Rischio - La probabilità che si raggiunga il nelle condizioni di utilizzazione o esposizione Definizioni  Rischio - La probabilità che si raggiunga il nelle condizioni di utilizzazione o esposizione Normativa

51 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti Valutazione dei rischi  Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti Normativa

52 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  Il datore di lavoro deve prendere in considerazione: -le loro proprietà pericolose -le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa “Scheda di sicurezza” predisposta ai sensi della vigente normativa -il livello, il tipo e la durata dell’esposizione Valutazione dei rischi  Il datore di lavoro deve prendere in considerazione: -le loro proprietà pericolose -le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa “Scheda di sicurezza” predisposta ai sensi della vigente normativa -il livello, il tipo e la durata dell’esposizione Normativa

53 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  Il datore di lavoro deve prendere in considerazione: -le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi -i “Valori limite di esposizione professionale” o i “Valori limite biologici” -gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare -se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese Valutazione dei rischi  Il datore di lavoro deve prendere in considerazione: -le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi -i “Valori limite di esposizione professionale” o i “Valori limite biologici” -gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare -se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese Normativa

54 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica le misure adottate per la prevenzione dei rischi e, ove applicabili, le misure di protezione e prevenzione Valutazione dei rischi  Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica le misure adottate per la prevenzione dei rischi e, ove applicabili, le misure di protezione e prevenzione Normativa

55 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  La valutazione deve includere le attività, ivi compresa la e la per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche Valutazione dei rischi  La valutazione deve includere le attività, ivi compresa la e la per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche Normativa

56 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici Valutazione dei rischi  Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici Normativa

57 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  Il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio Valutazione dei rischi  Il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio Normativa

58 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendano non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi Valutazione dei rischi  La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendano non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi Normativa

59 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  Se una nuova attività comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente  Tale attività potrà iniziare solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta ed all’attuazione delle misure di prevenzione Valutazione dei rischi  Se una nuova attività comporta la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente  Tale attività potrà iniziare solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta ed all’attuazione delle misure di prevenzione Normativa

60 Protezione da agenti chimici Valutazione dei rischi  Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità Valutazione dei rischi  Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità Normativa

61 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure e principi generali  Devono essere eliminati, o ridotti al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure: -progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro -fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione -riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti -riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione Prevenzione dei rischi Misure e principi generali  Devono essere eliminati, o ridotti al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure: -progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro -fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione -riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti -riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione Normativa

62 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure e principi generali  Devono essere eliminati, o ridotti al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure: -misure igieniche adeguate -riduzione al minimo delle quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità di lavorazione -metodi di lavoro appropriati comprese le disposizione che garanti- scono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure e principi generali  Devono essere eliminati, o ridotti al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure: -misure igieniche adeguate -riduzione al minimo delle quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità di lavorazione -metodi di lavoro appropriati comprese le disposizione che garanti- scono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici Normativa

63 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure e principi generali  Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alle quantità di un agente chimico pericoloso ed alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio e dei lavoratori, non si applicano ulteriori misure di prevenzione Prevenzione dei rischi Misure e principi generali  Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alle quantità di un agente chimico pericoloso ed alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio e dei lavoratori, non si applicano ulteriori misure di prevenzione Normativa

64 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi, il datore di lavoro provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione con altri agenti o processi che non sono o sono meno pericolosi Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi, il datore di lavoro provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione con altri agenti o processi che non sono o sono meno pericolosi Normativa

65 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Qualora la natura dell’attività non consenta di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione di adeguate misure Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Qualora la natura dell’attività non consenta di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione di adeguate misure Normativa

66 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  In ordine di priorità tali misure sono: Prevenzione dei rischi Misure specifiche  In ordine di priorità tali misure sono: Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati Appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio Misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi Sorveglianza sanitaria dei lavoratori attuata secondo le modalità stabilite dalla normativa Normativa

67 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Il datore di lavoro, se non dimostra con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare le misurazioni degli agenti che possono presentare un rischio per la salute con metodiche standardizzate Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Il datore di lavoro, se non dimostra con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare le misurazioni degli agenti che possono presentare un rischio per la salute con metodiche standardizzate Normativa

68 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Qualora sia stato superato un valore limite di esposizione professionale il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Qualora sia stato superato un valore limite di esposizione professionale il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione Normativa

69 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  I risultati delle misurazioni sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai Rappresentanti per la sicurezza  Il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi: -l’immagazzinamento -la manipolazione -l’isolamento di agenti chimici incompatibili tra di loro Prevenzione dei rischi Misure specifiche  I risultati delle misurazioni sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai Rappresentanti per la sicurezza  Il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi: -l’immagazzinamento -la manipolazione -l’isolamento di agenti chimici incompatibili tra di loro Normativa

70 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  In particolare il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili Prevenzione dei rischi Misure specifiche  In particolare il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili Normativa

71 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Se l’attività lavorativa prevede sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve: -evitare la presenza di fonti di accensione -evitare che si creino condizioni tali da provocare effetti fisici dannosi a causa di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili -limitare, attuando le misure procedurali ed organizzative previste dalla vigente normativa, gli effetti dannosi alla salute e alla sicurezza in caso di incendio o esplosione Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Se l’attività lavorativa prevede sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve: -evitare la presenza di fonti di accensione -evitare che si creino condizioni tali da provocare effetti fisici dannosi a causa di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili -limitare, attuando le misure procedurali ed organizzative previste dalla vigente normativa, gli effetti dannosi alla salute e alla sicurezza in caso di incendio o esplosione Normativa

72 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale in conformità alle disposizioni legislative vigenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale in conformità alle disposizioni legislative vigenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive Normativa

73 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo di: -impianti -apparecchi -macchinari anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni Prevenzione dei rischi Misure specifiche IIl datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo di: -impianti -apparecchi -macchinari anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni Normativa

74 Protezione da agenti chimici Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all’organo di vigilanza Prevenzione dei rischi Misure specifiche  Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all’organo di vigilanza Normativa

75 Protezione da agenti chimici Incidenti o emergenze Disposizioni  Per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in caso di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, il datore di lavoro predispone procedure di intervento adeguate  Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso Incidenti o emergenze Disposizioni  Per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in caso di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, il datore di lavoro predispone procedure di intervento adeguate  Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso Normativa

76 Protezione da agenti chimici Incidenti o emergenze Disposizioni  Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediatamente misure dirette ad attenuare gli effetti ed in particolare di: -assistenza -evacuazione -soccorso e ne informa i lavoratori.  Inoltre adotta misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima Incidenti o emergenze Disposizioni NNel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediatamente misure dirette ad attenuare gli effetti ed in particolare di: -assistenza -evacuazione -soccorso e ne informa i lavoratori. IInoltre adotta misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima Normativa

77 Protezione da agenti chimici Incidenti o emergenze Disposizioni  Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita od a quelli indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti: -indumenti protettivi -dispositivi di protezione individuale -idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la condizione anomala Incidenti o emergenze Disposizioni AAi lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita od a quelli indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti: -indumenti protettivi -dispositivi di protezione individuale -idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la condizione anomala Normativa

78 Protezione da agenti chimici Incidenti o emergenze Disposizioni  Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare l’incidente o l’emergenza Incidenti o emergenze Disposizioni  Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare l’incidente o l’emergenza Normativa

79 Protezione da agenti chimici Incidenti o emergenze Disposizioni  Le misure di emergenza devono essere contenute nel “Piano di emergenza”  In particolare vi vanno inserite informazioni preliminari su: -attività pericolose -agenti chimici pericolosi -misure per l’identificazione dei rischi -precauzioni e procedure in modo che servizi competenti possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali Incidenti o emergenze Disposizioni LLe misure di emergenza devono essere contenute nel “Piano di emergenza” IIn particolare vi vanno inserite informazioni preliminari su: -attività pericolose -agenti chimici pericolosi -misure per l’identificazione dei rischi -precauzioni e procedure in modo che servizi competenti possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali Piano di emergenza Normativa

80 Protezione da agenti chimici Incidenti o emergenze Disposizioni  Il Piano di emergenza deve contenere qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possono derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza  In caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata Incidenti o emergenze Disposizioni  Il Piano di emergenza deve contenere qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possono derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza  In caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata Piano di emergenza Normativa

81 Protezione da agenti chimici Informazione e formazione  Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: - dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazio- ni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro ne determini- no un cambiamento -informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali: l’identità degli agenti i rischi per la sicurezza e la salute i relativi valori limite di esposizione professionale altre disposizioni normative relative agli agenti Informazione e formazione  Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: - dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazio- ni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro ne determini- no un cambiamento -informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali: l’identità degli agenti i rischi per la sicurezza e la salute i relativi valori limite di esposizione professionale altre disposizioni normative relative agli agenti Normativa

82 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Informazione e formazione  Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: -formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro -accesso ad ogni “Scheda dei dati di sicurezza” messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato Informazione e formazione  Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: -formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro -accesso ad ogni “Scheda dei dati di sicurezza” messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato Normativa

83 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Informazione e formazione  Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: -fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio. Le informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rilevato -aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze Informazione e formazione  Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: -fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio. Le informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rilevato -aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze Normativa

84 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Informazione e formazione  Il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture per gli agenti chimici pericolosi, utilizzati durante il lavoro e gli eventuali rischi, siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. 81/08 Informazione e formazione  Il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture per gli agenti chimici pericolosi, utilizzati durante il lavoro e gli eventuali rischi, siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. 81/08 Normativa

85 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Informazione e formazione  I responsabili dell’immissione sul mercato devono trasmet- tere ai Datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi pro- dotti o forniti Informazione e formazione  I responsabili dell’immissione sul mercato devono trasmet- tere ai Datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi pro- dotti o forniti Normativa

86 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Sorveglianza sanitaria  La sorveglianza sanitaria si applica ai lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute classificati come: -molto tossici -tossici -nocivi -sensibilizzanti -corrosivi -irritanti -tossici per il ciclo riproduttivo -cancerogeni e mutageni di categoria 3 Sorveglianza sanitaria  La sorveglianza sanitaria si applica ai lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute classificati come: -molto tossici -tossici -nocivi -sensibilizzanti -corrosivi -irritanti -tossici per il ciclo riproduttivo -cancerogeni e mutageni di categoria 3 Normativa

87 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Sorveglianza sanitaria  La sorveglianza sanitaria viene effettuata: -prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione -periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico competente con adeguata motivazione, riportata nel documento di valutazione dei rischi, e resa nota ai Rappresentanti per la sicurezza, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria -all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, fornendo al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare Sorveglianza sanitaria  La sorveglianza sanitaria viene effettuata: -prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione -periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico competente con adeguata motivazione, riportata nel documento di valutazione dei rischi, e resa nota ai Rappresentanti per la sicurezza, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria -all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, fornendo al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare Normativa

88 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Sorveglianza sanitaria  Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è fissato un limite biologico.  Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato  I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sorveglianza sanitaria  Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è fissato un limite biologico.  Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato  I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Normativa

89 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Sorveglianza sanitaria  Il datore di lavoro, su conforme parere del Medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.  Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore Sorveglianza sanitaria  Il datore di lavoro, su conforme parere del Medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.  Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore Normativa

90 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Sorveglianza sanitaria  Qualora si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori, esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il Medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro Sorveglianza sanitaria  Qualora si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori, esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il Medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro Normativa

91 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Sorveglianza sanitaria  Il datore di lavoro, in caso di superamento di un valore del limite biologico o di effetti pregiudizievoli per la salute, deve: -sottoporre a revisione la valutazione dei rischi -sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi -attuare misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio tenendo conto del parere del Medico competente -fare effettuare una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile Sorveglianza sanitaria  Il datore di lavoro, in caso di superamento di un valore del limite biologico o di effetti pregiudizievoli per la salute, deve: -sottoporre a revisione la valutazione dei rischi -sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi -attuare misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio tenendo conto del parere del Medico competente -fare effettuare una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile Normativa

92 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Cartella sanitaria e di rischio  Il Medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari Cartella sanitaria e di rischio  Il Medico competente, per ciascuno dei lavoratori esposti, istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari Cartella sanitaria e di rischio Normativa

93 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Cartella sanitaria e di rischio  Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione  Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio Cartella sanitaria e di rischio  Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione  Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio Cartella sanitaria e di rischio Normativa

94 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Appendice Interazione Trasformazione di sostanze in situazioni particolari SostanzaSituazione pericolosaCausa del pericolo Azoto Usato in operazioni di flussaggio e bonifica Atmosfere asfittiche: incolore e inodore Vapore acqueo Usato in operazioni di flussaggio Può condensare rapi-damente dando luogo a depressioni interne ai recipienti Polveri combustibili (carbone, farine vegetali) Operazioni di carico/scarico, in sospensione in aria Possibilità di esplosione Sostanze combustibili in massa o termicamente isolata Depositi o stive Incendio improvviso della massa esposta all’aria causata da lento accumulo di calore

95 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Trasformazione di sostanze in situazioni particolari SostanzaSituazione pericolosaCausa del pericolo Plastiche Durante un incendio o un riscaldamento intenso Sviluppo di sostanze tossiche Mezzi estinguenti (CO 2, Halon) Durante un incendio Creazione di ambienti asfis- sianti Materiali scarsamente infiammabili In contatto con sostanze pericolose comburenti Possibilità di innesco a temperatura ordinaria Appendice Interazione

96 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Valori limite di esposizione professionale NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) Dietilene308100616200- Acetone1210500--- Cloroformio102--Pelle Tricloroetano 1.1.15551001110200- Etilammina9,45--- Diclorometano 1.1412100--Pelle Appendice 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

97 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) Fosgene0,080,020,40,1- Clorodifluorometano36001000--- Butanone600200900300- Acido propionico31106220- o-Xilene22150442100Pelle Diclorobenzene 1.21222030650Pelle 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 ) Appendice Valori limite di esposizione professionale

98 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) 1.2.4 - Trimetilbenzene10020--- Cumene1002025050Pelle Fenilpropene, 224650492100- Etilbenzene442100884200Pelle e-Caprolattame (polvere e vapore)10-40-- Eptan-3-one9520--- Valori limite di esposizione professionale Appendice 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

99 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) p-Xilene22150442100Pelle Diclorobenzene, 1.4-1222030650- Alcole allilico4,8212,15Pelle Etilen glicol522010440Pelle Metossipropanolo-2,1-375100568150Pelle Metilpentan-2-one, 4 -832020850- Appendice Valori limite di esposizione professionale 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

100 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) m-Xilene22150442100Pelle 2-Metossi-1-metiletilacetato27550550100Pelle Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)10020--- Clorobenzene47109420- Cicloesanone40,81081,620- Fenolo7,82--Pelle Valori limite di esposizione professionale Appendice 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

101 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) Tetraidrofurano15050300100Pelle 5-Metilexan-2-one9520--- Eptano-2-one23850475100Pelle Piperazina (polvere e vapore)0,1-0,3-- Butossietanolo,2-982024650Pelle 2-Butossietilacetato1332033350Pelle Appendice Valori limite di esposizione professionale 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

102 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) Etere dimetilico19201000--- 1,2,4-Triclorobenzene15,1237,85Pelle Trietilammina8,4212,63Pelle Acetato di isopentile27050540100- Dimetilammina3,829,45- N,N-Dimetilacetammide36107220Pelle Valori limite di esposizione professionale Appendice 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

103 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) Acrilato di n-butile1125310- Eptano,n-2085500--- 1,2,3-Trimetilbenzene10020--- 5-Metileptano-3-one531010720- Acetato di 1-metilbutile27050540100- Acetato di pentile27050540100- Appendice Valori limite di esposizione professionale 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

104 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) Acrilato di 3-amile27050540100- Acetato di terz-amile27050540100- Xilene, isomeri misti, puro22150442100Pelle Sulfotep0,1---- Acido fluridrico1,51,82,53- Argento, metallico0,1---- Valori limite di esposizione professionale Appendice 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

105 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) Acido cloridrico851510- Acido ortofosforico1-2-- Ammoniaca anidra14203650- Fluoro1,5813,162- Seleniuro di idrogeno0,070,020,170,05- Acido bromidrico--6,72- Appendice Valori limite di esposizione professionale 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

106 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE (3) 8 ore (1)Breve Termine (2) mg/m 3 (4)ppm (5)mg/m 3 (4)ppm (5) Azoturo di sodio0,1-0,3-Pelle (2-Metossimetiletoss)-propanolo30850--Pelle Fluoruri inorganici2,5---- Fluoro1,5813,162- Piombo inorganico e suoi composti0,15 Valori limite di esposizione professionale Appendice 1.Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 2.Valore al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non diversamente specificato 3.La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 4.mg/m 3 milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 5.ppm parti per milione di aria (ml/m 3 )

107 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria Piombo e suoi composti ionici  Il monitoraggio biologico comprende la misurazione di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti.  Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue  Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 μg di Pb/100 ml di sangue comporta, comunque allontanamento dall’esposizione Piombo e suoi composti ionici  Il monitoraggio biologico comprende la misurazione di piombo nel sangue (PbB) con l’ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti.  Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue  Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 μg di Pb/100 ml di sangue comporta, comunque allontanamento dall’esposizione Appendice

108 Protezione da agenti chimici Piano di emergenza Piombo e suoi composti ionici  La sorveglianza sanitaria si effettua quando: - l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m 3 - nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue Piombo e suoi composti ionici  La sorveglianza sanitaria si effettua quando: - l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m 3 - nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue Appendice Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

109 Tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono di categoria 3 in quanto proteggono contro danni irreversibili e tali da non essere immediatamente percettibili dall’operatore. Per tale categoria di prodotti il costruttore deve: Attestarne la conformità mediante dichiarazione scritta Sottoporre il prodotto ad un esame da parte di un Organismo Notificato Essere certificato ISO 9000 DPI Categoria 3 109

110 Ogni DPI, per soddisfare appieno il suo scopo, deve essere:  Facile da usare  Facile da pulire  In grado di smaltire il calore e l’umidità  In grado di non irritare la pelle  Scelto in base alle esigenze del lavoratore  Introdotto in azienda, con necessaria informazione sul suo utilizzo DPI Caratteristiche 110

111 Come per tutti i dispositivi di protezione individuale, anche i guanti devono essere certificati secondo il D.Lgs 475/92, quindi sono soggetti alla marcatura CE. Ciascun guanto di protezione deve essere marcato con le seguenti informazioni : a)Nome, marchio o altro mezzo di identificazione del fabbricante b)Designazione del guanto ( nome commerciale o codice ). c)Indicazione della taglia. d)Se necessario, marcatura con data di obdolescenza. DPI Guanti 111

112 Inoltre, a seguito di ogni guanto immesso sul mercato, dovranno essere messe a disposizione le seguenti informazioni: Ove applicabile, i pittogrammi che indicano le categorie di pericolo, seguite dai livelli di prestazione. Deve essere fornita una spiegazione generale per aiutare la comprensione dei livelli di prestazione relativi. Quando la protezione è limitata a una parte soltanto della mano, questo deve essere dichiarato. Una lista delle sostanze contenute nel guanto, della quale sia nota la proprietà di provocare allergie. Istruzioni per l’uso, per la manutenzione e conservazione riferimenti ad accessori e pezzi di ricambio e tipo di imballaggio adatto per il trasporto. DPI Guanti 112

113 In base alla tipologia di rischio cui deve proteggere un guanto, vengono eseguite, dal costruttore, delle prove di resistenza e vengono definiti i relativi livelli di protezione, in particolare: per la protezione da rischi chimici il guanto deve essere scelto in base all’indice di degradazione ( a contatto con la sostanza manipolata ) ed in base alla prova di permeazione ( passaggio dell’inquinante attraverso il dispositivo ); gli indici di permeazione sono 6, riportati nella tabella sottostante. DPI Guanti 113 INDICEX0123456 TEMPO NON MISURAT O <10>10>30>60>120>240>480

114 SCELTA DEL MATERIALE DPI Guanti 114 MATERIE PRIME/ CARATTERISTICHE LATTICE NATURALE NEOPRENENITRILE PVC PUNTI FORTI ECCELLENTE FLESSIBILITA’ ALLO STRAPPO BUONA RESISTENZA A NUMEROSI ACIDI E CHETONI. RESISTENZA CHIMICA POLIVALENTE: ACIDI, SOLVENTI. BUONA RESISTENZA ALLA LUCE SOLARE E ALL’OZONO OTTIMA RESISTENZA ALL’ABRASIONE E ALLA PERFORAZIONE. OTTIMA RESISTENZA AI DERIVATI DA IDROCARBURI BUONA RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI PRECAUZIONI D’USO EVITARE IL CONTATTO CON OLII, GRASSI E DERIVATI DA IDROCARBURI EVITARE IL CONTATTO CON OLI, GRASSI E DERIVATI DA IDROCARBURI EVITARE IL CONTATTO CON SOLVENTI CONTENENTI CHETONI, CON ACIDI OSSIDANTI E CON PRODOTTI ORGANICI AZOTATI DEBOLE RESISTENZA MECCANICA. EVITARE IL CONTATTO CON SOLVENTI CONTENENTI CHETONI E CON SOLVENTI AROMATICI

115 I casi in cui debbano essere usati i dispositivi di protezione degli occhi, in genere, sono: -Rischi meccanici -Rischi ottici -Rischi chimici I principali rischi da cui proteggersi sono: proiezioni di piccoli oggetti, schegge, trucioli, durante le operazioni di saldatura, molatura, tranciatura. Proiezione di prodotti chimici durante la manipolazione di acidi, detergenti, oli, solventi, ecc... Proiezione di materiale fuso per lavori in prossimità di masse incandescenti. Esposizione a calore radiante ed a radiazioni luminose. DPI Occhiali 115

116 Come per tutti i dispositivi di protezione, anche gli occhiali devono essere certificati secondo il D.Lgs 475/92, quindi sono soggette alla marcatura CE. Tutti i dispositivi di protezione degli occhiali sono DPI di seconda categoria, pertanto devono essere conformi alle normative ed alle direttive europee; in particolare un elemento portante del dispositivo deve riportare : Identificazione del fabbricante. Numero della pertinente norma europea EN, (ad es. EN 166 se occhiali con lenti incolori). Le lenti e le lastrine devono essere marcate indelebilmente secondo l’utilizzo cui sono destinate. In generale, devono riportare l’identificazione del fabbricante, la classe ottica 1/2/3, il marchio CE ed il numero dell’organismo notificato che lo ha rilasciato. DPI Occhiali 116

117 I principali dispositivi di protezione degli occhi sono: -Occhiali a stanghetta con o senza protezione laterale. -Occhiale a mascherina ad elastico -Visiere a casco -Schermi a mano -Maschere a casco DPI Occhiali 117

118 Protezione contro polvere e liquidi Occhiale a mascherina con lente incolore, con un sistema di areazione tale da non permettere la penetrazione nella zona degli occhi di polvere e/o liquidi. DPI Occhiali 118

119 Durante le lavorazioni all’aperto, che espongono l’addetto ad agenti atmosferici, è necessario utilizzare vestiario antipioggia ed antivento ed in alcuni casi, anche stivali di gomma; Per tali capi, non vengono richieste particolari caratteristiche di protezione, considerando che i rischi sono valutabili di lieve entità. DPI Vestiario 119

120 PER INDIVIDUARE IL GIUSTO DISPOSITIVO BISOGNA CHIEDERSI: C’E’ SUFFICIENTE OSSIGENO? ARIA + INQUINANTE Si No Si ← 02 > 17% → No DISPOSITIVI A FILTRO RESPIRATORI ISOLANTI ↓ - ANTIPOLVERE - AUTONOMI - ANTIGAS - NON AUTONOMI - COMBINATI A.P.V.R. 120

121 QUALI SONO LE DIFFERENZE ? DISPOSITIVI A FILTRO RESPIRATORI ISOLANTI Sono dispositivi che consentono di respirare l’aria di respirare aria proveniente da ambiente debitamente filtrata. una sorgente incontaminata. ⇩ - FACCIALI FILTRANTI - AUTORESPIRATORI CON BOMBOLA - SEMIMASCHERE CON FILTRO - RESPIRATORI CON ADD.ARIA ESTERNA - MASCHERE INTERE CON FILTRO A.P.V.R. 121

122 AUTORESPIRATORI CON BOMBOLA Sono ingombranti Sono dotati di bombola portatile Sono riutilizzabili Non sono dotati di filtri, pertanto si respira aria pulita Hanno limitata autonomia Devono essere sottoposti a scrupolosi interventi di manutenzione periodica con sostituzione delle membrane A.P.V.R. D.P.I. isolanti 122

123 RESPIRATORI CON ADD. ARIA ESTERNA L’aria viene prelevata da un ambiente non inquinato L’aria viene filtrata ed essiccata L’operatore viene messo in grado di gestire la pressione dell’aria L’autonomia è illimitata A.P.V.R. D.P.I. isolanti 123

124 FACCIALI FILTRANTI Sono di vario tipo e forma Sono dotati di 4 elastici Sono in tessuto non tessuto Non sono riutilizzabili Hanno la valvola di esalazione ( per alte protezioni ) Sono leggeri Sono sagomabili al volto dell’operatore A.P.V.R. D.P.I. isolanti 124

125 SEMIMASCHERE Sono di vario tipo e forma Sono dotati di 4 elastici Sono in materiale gommoso In genere, sono riutilizzabili ( alcuni tipi non lo sono ) Sono dotate di filtri sostituibili una volta esauriti Sono dotate di valvole di esalazione Sono abbastanza leggere ( dipende dal tipo e marca ) A.P.V.R. D.P.I. isolanti 125

126 FACCIALI COMPLETI Sono di vario tipo e forma Esistono con vari tipi di visiera La respirazione diventa faticosa con l’intasamento dei filtri Sono dotate di filtri sostituibili una volta esauriti Sono tutte dotate di valvole di esalazione La visiera è realizzata con vetro di sicurezza A.P.V.R. D.P.I. isolanti 126

127 RESPIRATORI A VENTILAZIONE ASSISTITA Sono di vario tipo e forma L’aria filtrata ed immessa nel facciale dal motore elettrico ( a batteria ) allacciato alla cinta La respirazione non è faticosa Sono dotati di filtri sostituibili I motori sono dotati di allarmi acustici di segnalazione in caso di intasamento e/o esaurimento batterie A.P.V.R. D.P.I. isolanti 127

128 RESPIRATORI A VENTILAZIONE ASSISTITA L’aria affluisce attraverso un tubo corrugato che consente libertà nei movimenti Prima si indossare i DPI, si deve testare l’erogatore il quale deve assicurare un flusso di 200L/min Deve essere tenuto un registro nel quale annotare le date di scadenza/sostituzione delle valvole e le prove di funzionamento del motore. A.P.V.R. D.P.I. isolanti 128

129 POLVERI Servono per trattenere le particelle solide sospese nell’aria ambiente; il grado di protezione del filtro deve essere scelto in base al livello di inquinamento stimato o conosciuto. I filtri per polveri sono contaddistinti da una fascia di colore bianco A.P.V.R. Le tre tipologie di filtro 129

130 GAS Servono per assorbire gli inquinanti presenti sotto forma di GAS e/o VAPORI; il grado di protezione del filtro deve essere scelto in base al livello di inquinamento stimato o conosciuto. I filtri per gas- vapori sono contraddistinti, a seconda del gas o vapore, da diverse colorazioni A.P.V.R. Le tre tipologie di filtro 130

131 COMBINATI Sono utilizzati in ambienti di lavoro con presenza di POLVERE E GAS O VAPORI; Il filtro va scelto verificando singolarmente le concentrazioni di polveri e gas o vapore. I filtri combinati sono contrddistinti da una fascia bianca ed una colorata ( in base al gas o vapore scelto ) A.P.V.R. Le tre tipologie di filtro 131

132 POLVERI GAS - VAPORI COMBINATI Pulizie generiche Smerigliatura Levigatura Rimozione amianto Carteggiatura Fresatura Lavori con solventi Sgrassaggio Verniciatura Incollaggio Applicazione guaine isolanti Saldatura Alcuni tipi di verniciatura Applicazione resine A.P.V.R. Le tre tipologie di filtro 132

133 TIPOCOLOREPROTEZIONE PPOLVERI AVAPORI ORGANICI EANIDRIDE SOLFOROSA KAMMONIACA BVAPORI ACIDI A.P.V.R. Sigle e colori 133

134 Scopriamo il significato della simbologia OBBLIGATORIA presente su tutti i dispositivi di protezione CE CE : marcatura di fiferimento alle norme europee EN XXX EN XXX : normativa europea specifica ( 149 nel caso di facciali filtranti ) FFP1 FFP1 : Oppure FFP2/FFP3, livello di protezioni alle polveri per facciali filtranti 00xx 00xx: indicazione dell’Organismo notificato che ha eseguito le prove A.P.V.R. Simbologia 134

135 135

136 FARE NON FARE Sostituire il filtro quando la respirazione diventa difficoltosa Sostituire la facciale filtrante al massimo ogni 8 ore Una volta usato gettarlo nei contenitori appositi Non scambiarlo con gli altri dopo l’uso Controllare la data di scadenza Utilizzare il filtro dopo molto tempo dal primo utilizzo. Soffiarlo con aria compressa ( si neutralizza la carica elettrostatica ) Batterlo, lavarlo, grattarlo Bucarlo o modificarne la conformazione Posarlo in posti polverosi o sporchi A.P.V.R. Cosa fare o non fare 136

137 137

138 FARE NON FARE Sostituire il filtro quando avverti l’odore della sostanza inquinante Scegliere accuratamente il filtro in base all’inquinante presente Una volta usato gettarlo nei contenitori appositi Non scambiarlo con gli altri dopo l’uso Controllare la data di scadenza Depositarlo in ambienti umidi Utilizzare il filtro dopo molto tempo dal primo utilizzo Bucarlo o modificarne la conformazione A.P.V.R. Cosa fare o non fare 138

139 Sostituire il filtro quando la respirazione diventa difficoltosa oppure quando avverti l’odore della sostanza inquinante. Scegliere accuratamente il filtro in base all’inquinante presente e al livello di concentrazione stimato. Nel caso venga utilizzata una semimaschera oppure un pieno a due filtri facciale a due filtri, entrambi devono essere del tipo combinato ( è sbagliato installarne uno per polveri ed uno per i vapori –solventi ). In caso di incertezza nella scelta del filtro, chiedi al tuo Responsabile della Sicurezza. A.P.V.R. Filtri combinanti 139

140 ALCUNE IMPORTANTI REGOLE Essere sempre sbardati consente una buona tenuta del respiratore sul viso. Regolare bene gli elastici affinchè la maschera o il facciale siano ben stretti. Indossare correttamente il dispositivo come indicato. Leggere le istruzioni contenute nella confezione o nella scatola prima dell’utilizzo. Eseguire sempre le prove di tenuta prima di entrare nella zona contaminata. A.P.V.R. Come usare i D.P.I. 140

141 A.P.V.R. Classi di protezione dei filtri antipolvere Il livello di protezione aumenta con l’aumentare del numero di strati dei filtri, ma non arriva mai al 100%. >è il liv.di protezione e > è la fatica respiratoria, quindi si sceglie il filtro adatto Il filtro (es.P1) offre lo stesso livello di protezione di un facciale filtrante (es.FFP1). 141 CLASSELIV. PROTSIMBOLI FILTRIFACC.FILTRAN TI 123123 78% 92% 98% P1 P2 P3 FFP1 FFP2 FFP3

142 A.P.V.R. Classi di protezione dei filtri gas/vapore Ciò che differenzia le tre classi, è la capacità, cioè la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire e quindi la sua durata. L’efficienza filtrante è considerabile pari a 100% 142 CLASSELIV.PROTCONCENTRAZIONE MASSIMA 123123 100% 100% 1000 ppm 5000 ppm 10000 ppm

143 143

144 144

145 POLVERE: nasce dalla frantumazione di materiali solidi; ad esempio durante la martellatura, smerigliatura, fregiatura, ecc. FUMO: si forma quando si fonde o si vaporizza un metallo ed immediatamente dopo si raffredda. Vengono così a crearsi particelle fini che rimangono nell’aria. NEBBIA: piccole goccioline liquide generate da operazioni a spruzzo. GAS: sostanze aereiformi a temperatura ambiente, che possono diffondersi rapidamente anche a grande distanza dalla loro sorgente. VAPORE: forma gassosa di materiali che solitamente si trovano allo stato liquido a temperatura ambiente. Si formano quando queste sostanze evaporano. A.P.V.R. Termini 145

146 Cosa può succedervi in caso di polvere / fumo /nebbia? Polvere, fumo e nebbia possono irritare il naso. La gola e le vie respiratorie superiori in genere. Alcune particelle, a seconda delle dimensioni e del tipo, possono passare ai polmoni, dove producono danni al tessuto polmonare e malattie gravi. Cosa può succedervi in caso di contatto con gas e vapori? Possono introdursi rapidamente nei polmoni, trasferendosi poi nella circolazione del sangue, causando danni al cervello e ad altri organi. Talvolta i danni possono essere irreversibili. A.P.V.R. Il rischio 146

147 UNI UNI Ente Nazionale di Unificazione CEN CEN Comitato Europeo di Normazione ISO ISO International Standard Organization ( Organismo di normazione internazionale ) A.P.V.R. Significato delle sigle 147

148 RESPIRATORE ANTIPOLVERE FPO FACCIALE FILTRANTE FFP1 SEMIMASCHERA + P1 4 FACCIALE FILTRANTE FFP2 SEMIMASCHERA + P2 10 FACCIALE FILTRANTE FFP3 SEMIMASCHERA + P3 30 Fattori di Protezione Operativi, come descritti dalla norma UNI 10720 A.P.V.R. Scelte del D.P.I. 148

149 149

150 150

151 ... Se non usiamo i D.P.I., cosa rischiamo ? Di ammalarci Di pagare contravvenzioni per la violazione degli articoli 59 / 256 del D.Lgs 81/2008 impartite direttamente dall’Organismo di vigilanza, oppure quelle previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza interno. A.P.V.R. Rischi 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ALGORITMO MISURA DELL’AGENTE ALGORITMO ↲ ↳ MISURA DELL’AGENTE ENTRAMBE In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominate “ algoritmi “ Metodologia di valutazione Generalità 168

169 In tale modello, il rischio R è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E ( Hazard x Exposure ). R = P X E Metodologia di valutazione Definizione del rischio per la salute 169

170 PERICOLO = viene assegnato in base alla classificazione della sostanza/preparato a seconda delle frasi R indicate sulla scheda di sicurezza. Ad ogni frase R è assegnato un punteggio prestabilito. Il pericolo P rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte. Metodologia di valutazione Definizione del pericolo 170

171 171

172 ESPOSIZIONE : rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa. ↲↳ INALATORIA ↲ ↳ CUTANEA O ENTRAMBE In questo caso si calcolerà il rischio CUMULATIVO Metodologia di valutazione Definizione di esposizione 172

173 Il calcolo dell’esposizione inalatoria prevede l’uso dei seguenti parametri: 1.Proprietà chimico-fisico 2.Quantità in uso 3.Tipologia d’uso 4.Tipologia di controllo 5.Tempo di esposizione E tiene, inoltre in considerazione la distanza (d) del lavoratore dalla sorgente. Metodologia di valutazione Esposizione inalatoria 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

180 180

181 Dopo aver scelto l’entità dell’emissione, per attribuire il punteggio P, è necessario identificare gli agenti chimici che si sviluppano, assegnare la rispettiva classificazione ( molto tossico, tossico, nocivo, irritante per l’inalazione ) ed utilizzare, per il calcolo di R, il valore di P più elevato. Per l’attribuzione del valore di Einal, occorre utilizzare un sistema di matrici modificato. Metodologia di valutazione Agenti chimici prodotti da attività lavorative 181

182 182

183 183

184 IL RISCHIO CHIMICO VIENE CALCOLATO COME SEGUE: R INAL = P X E INAL Metodologia di valutazione Agenti chimici, prodotti da attività lavorative 184

185 185


Scaricare ppt "Associazione Italiana Imprese Esperte nella Sicurezza sul Lavoro 1 AIESiL."

Presentazioni simili


Annunci Google