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PubblicatoClemente Mantovani Modificato 8 anni fa
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Das Privatrecht und seine Rechtsquellen Dr.ssa Mariasofia Houben 23 ottobre 2013 IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI
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NORME COGENTI (INDEROGABILI) unabdingbare Bestimmung Norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento. Non è ammissibile una clausola contraria Art. 1350 Atti che devono farsi per iscritto 1.Devono farsi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sotto pena di nullità: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili. (…) 1350. (Rechtshandlungen, die der schriftlichen Form bedürfen) 1. Durch öffentliche Urkunde oder Privaturkunde sind bei sonstiger Nichtigkeit zu schließen: 1) Verträge, die das Eigentum an unbeweglichen Sachen übertragen; (…)
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NORME COGENTI (INDEROGABILI) Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità 1.E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave 1229. (Klauseln über die Befreiung von der Haftung) 1. Jegliche Abmachung, die im Voraus die Haftung des Schuldners für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit ausschließt oder einschränkt, ist nichtig.
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NORME DISPOSITIVE (DEROGABILI) Norme che possono non essere applicate. Deve sussistere un accordo degli interessati in tal senso. Con esse, il legislatore, ai fini della certezza del diritto, pone un criterio di disciplina nel caso in cui la volontà dei singoli non si manifesti.
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NORME DISPOSITIVE (DEROGABILI) Art. 957. Disposizioni inderogabili (Enfiteusi) 1.L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute degli articoli seguenti. 957. (Unabdingbare Bestimmungen) 1.Die Erbpacht wird, außer der Rechtstitel verfügt anderes, von den in den fol- genden Artikeln enthaltenen Bestimmungen geregelt. Art. 1815 c.c. Interessi (nel mutuo) “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante” 1815. (Zinsen) Unbeschadet eines anderslautenden Willens der Parteien hat der Darlehens- nehmer dem Darlehensgeber Zinsen zu zahlen
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NORME SUPPLETIVE Norme che trovano applicazione qualora i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie, in relazione al quale esiste una lacuna. Es. art. 1193 c.c. Imputazione del pagamento “1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. 2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.”
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NORME SUPPLETIVE 1193. (Anrechnung der Zahlung) 1. Wer gegenüber ein und derselben Person mehrere gleichartige Schulden hat, kann bei der Zahlung erklären, welche Schuld er tilgen will. 2. Mangels einer solchen Erklärung ist die Zahlung auf die fällige Schuld anzu- rechnen; unter mehreren fälligen Schulden auf die am wenigsten gesicherte; unter mehreren gleich gesicherten auf die für den Schuldner beschwerlichste; unter mehreren gleich beschwerlichen Schulden auf die älteste. Können solche Maß- stäbe nicht herangezogen werden, so erfolgt eine anteilige Anrechnung auf die verschiedenen Schulden.
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NORME SUPPLETIVE Es. Art. 1100 (COMUNIONE) Norme regolatrici “Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti”. 1100. (Maßgebende Vorschriften) Wenn das Eigentum oder ein sonstiges dingliches Recht mehreren Personen gemeinsam zusteht und der Rechtstitel oder das Gesetz nichts anderes verfügt, sind die folgenden Vorschriften anzuwenden.
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NORME SUPPLETIVE Art. 1182 Luogo dell’adempimento “Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono 1182. (Erfüllungsort) Ist der Ort, an dem die Leistung zu erbringen ist, weder vertraglich noch durch die Gebräuche bestimmt und lässt er sich nicht aus der Art der Leistung oder aus anderen Umständen ableiten, so sind die nachfolgenden Vorschriften zu beachten. Artt. 1183. 1271, 1272.
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FONTI DELLE NORME GIURIDICHE Fonti legali di produzione delle norme giuridiche: atti e fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Si distinguono da “fonti di cognizione”: documenti e pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (Gazzetta Ufficiale) Fonti materiali: atti e fatti produttivi di norme generali ed astratte. Non importa la fattispecie produttiva (focus sul risultato) Fonti formali: atti o fatti idonei a produrre diritto (focus sull’atto non sul suo risultato)
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Gerarchia delle fonti Regola sulla produzione giuridica che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse Gerarchia delle fonti “Interna” 1) principi supremi o fondamentali della Costituzione, da cui derivano i diritti “inviolabili” (art. 2 Costituzione) 2) Costituzione e leggi costituzionali 3) leggi statali ordinarie e altre fonti di cui all’art. 1. Preleggi.
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Costituzione e leggi di rango costituzionale La Costituzione disciplina il procedimento di formazione delle leggi. I “principi supremi” enunciati dalla Costituzione costituiscono limiti al potere dello stesso legislatore costituzionale. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate con un’apposita procedura, più complessa di quella prevista per le leggi ordinarie (art. 138 Costituzione) La Costituzione italiana è rigida: una legge ordinaria dello Stato non può né modificare la Costituzione né contenere norme in contrasto con essa.
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Corte Costituzionale A garanzia della rigidità della Costituzione è stata istituita la Corte Costituzionale. Essa controlla se le disposizioni di una legge ordinaria (o di altri atti aventi “forza di legge”) siano in conflitto con norme costituzionali (art. 134).
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Leggi dello Stato e leggi regionali Le leggi statali ordinarie sono approvate dal Parlamento secondo la procedura stabilita dagli articoli 70 ss. Costituzione La legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge. La legge ordinaria può essere modificata o abrogata solo da una legge successiva (art. 15 Disposizioni sulla legge in generale) Vi sono materie che possono essere regolate solo mediante leggi: riserva di legge
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Decreti legislativi delegati Gesetzesvertretendes Dekret Sono equiparati alle leggi statali Sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo e non dal Parlamento Il Parlamento può affidare al governo “l’esercizio della funzione legislativa” mediante una legge delega che determini i principi e i criteri direttivi da seguire e per un tempo limitato e per oggetti definiti (Art. 76 Costituzione) Ermächtigungsgesetz legge delega Delegierte Gesetzgebungsbefugnis competenza legislativa delegata
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Decreti legge di urgenza Sono equiparati alle leggi statali Sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo e non dal Parlamento Il Governo può emetterli, senza necessità di delega legislativa, solo in presenza di “casi straordinari di necessità e urgenza”. I decreti legge di urgenza devono essere convertiti in legge da parte del Parlamento entro 60 giorni. In caso contrario perdono efficacia sin dall’inizio (art. 77 Costituzione)
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Leggi regionali Rapporto leggi statali – leggi regionali Dal 2001, l’art. 117 Costituzione stabilisce che -lo Stato ha potestà legislativa esclusiva per alcuna materie (giurisdizione, norme processuali, ordinamento civile, ordinamento penale, giustizia amministrativa); -Ci sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Lo Stato determina in tali casi i principi fondamentali -Le Regioni hanno la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.
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I Regolamenti Verordnungen Fonti “secondarie” del diritto, sottordinate alla legge. Possono essere emanate dal Governo, dai ministri e da altre autorità amministrative, anche non statali, come le c.d. “autorità amministrative indipendenti” (Consob, Autorità per l’energia elettrica e il gas) Hanno contenuto normativo: pongono norme generali ed astratte
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Fonti comunitarie Regolamenti (art, 249, comma 2, Trattato CE) : contengono norme direttamente applicabili dai giudici dei singoli Stati membri. In caso di contrasto tra un regolamento e una legge interna, il giudice italiano deve disapplicare (nicht anwenden) la norma interna e applicare la norma regolamentare Si pongono gerarchicamente al di sopra delle norme interne. Direttive (art, 249, comma 2, Trattato CE): si rivolgono agli organi legislativi degli Stati membri. Hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Stati. Non sono immediatamente efficaci (efficacia Wirksamkeit) nell’ordinamento dei singoli Stati, devono essere attuate.
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