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1 La cooperativa nella riforma del diritto societario Follonica 27/01/2006 Niccolo’ Persiani.

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1 1 La cooperativa nella riforma del diritto societario Follonica 27/01/2006 Niccolo’ Persiani

2 2 Indice dell’intervento  La cooperativa e la mutualità nel nuovo diritto societario  La dimensione contabile della mutualità  Le operazioni straordinarie  Il gruppo cooperativo paritetico

3 3 Art. 2511 – Società cooperative  Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico ELEMENTI DISTINTIVI  Il capitale variabile  Lo scopo mutualistico

4 4 La mutualità (Art. 2512) …  Mutualità interna o esterna  Mutualità pura o spuria Ma soprattutto  Mutualità prevalente non prevalente

5 5 La prevalenza oggettiva Le cooperative che:  svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;  si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;  si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

6 6 La mutualità…  Organizzazioni che operano a monte delle economie dei soci  Organizzazioni che operano a Valle delle economie dei soci  Organizzazioni che operano indipendentemente dalle economie dei soci ma con loro mezzi …  Le altre…

7 7 I criteri per la definizione della prevalenza oggettiva i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6; In presenza di + scambi mutualistici si calcola la media ponderata

8 8 Una definizione algebrica … quantificazione contabile in bilancio a1; b9; b6+b11, b7.

9 9 Casi particolari…  Cooperative agricole: prevalenza del conferimento a valore o a quantità  Cooperative di consumo e ristorni  Cooperative di lavoro e le diverse forme di socio lavoratore (L. 142/01)  Prevalenza in caso di soci che apportano servizi (B7)  Le imprese sociali ed in particolare le cooperative e sociali  Le banche di credito cooperativo

10 10 La prevalenza soggettiva Si devono prevedere negli statuti  dividendi non superiori all ’ interesse massimo dei buoni postali fruttiferi + 2,5%  strumenti finanziari max 2% in +  il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori e l ’ obbligo di versamento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione  3% degli utili ai fondi mutualistici

11 11 La mutualità prevalente come problematica contabile (art. 2513 c.c.)  amministratori e i sindaci devono documentare nella Nota Integrativa le condizioni di prevalenza mutualistica, (…) evidenziando contabilmente i seguenti parametri: ricavi di vendita beni e di prestazione servizi verso i soci > 50% A1 ricavi di vendita beni e di prestazione servizi verso i soci > 50% A1 costo del lavoro dei soci > 50% B9 costo del lavoro dei soci > 50% B9 costo per servizi ricevuti dai soci > 50% B7 costo per servizi ricevuti dai soci > 50% B7 costo per beni conferiti dai soci > 50% B6 costo per beni conferiti dai soci > 50% B6

12 12

13 13 “..Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.”

14 14 Un esempio 650.000 80.000 200.000 300.000 1.230.000 30 80 55 70

15 15 Leggi: nota integrativa  L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici  Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche  L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici  Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche I ristorni (art. 2545-sexies )

16 16 …da risolvere  determinazione dell’ammontare dei ristorni da assegnare ai singoli soci il coefficiente di riparto sociale, normativamente proporzionale a quantità e qualità dello scambio mutualistico in capo a ciascun socio e statutariamente prefissato l’entità dell’utile ristornabile - pacificamente rappresentato dall’avanzo economico della gestione mutualistica

17 17 Avanzo economico della gestione mutualistica CNDC Risultato ante imposte del conto economico civilistico Amministrazione finanziaria A - B+C+D del conto economico civilistico

18 18 Relazione dei sindaci al bilancio Relazione sulla gestione  Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico Relazione sulla gestione mutualistica (art. 2545 C.C.)

19 19 Art. 2 L.59/92 normativa previgente  1.Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell’art. 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.  2. Il collegio sindacale, nella relazione all’assemblea di cui al secondo comma dell’art. 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

20 20 Ammissione di nuovi soci (art. 2528 c.c.) Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

21 21 Il bilancio: aspetti particolari  Il patrimonio netto  L’indice di indebitamento  I bilanci straordinari

22 22 Il patrimonio netto

23 23 L’indice di indebitamento art. 2545-quinquies c.c.  “..Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.” 1. Patrimonio netto 2. Indebitamento complessivo Totale passivo Indebitamento finanziario Posizione finanziaria netta 2. Indebitamento complessivo Totale passivo Indebitamento finanziario Posizione finanziaria netta

24 24 I bilanci straordinari  Bilancio relativo alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente 2545-octies  Bilancio relativo alla delibera di trasformazione della società cooperativa in società “lucrativa”. 2545-undecies

25 25 La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente Quando per due esercizi consecutivi  Non rispetti le condizioni di prevalenza di cui all’art 2513 (perdita oggettiva)  Modifichi le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 (perdita soggettiva)

26 26 I requisiti  Sentito il parere del revisore esterno ove presente  Gli amministratori redigono un bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili  Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione

27 27 Il procedimento  Parere del revisore esterno  Identificazione della data di riferimento del bilancio straordinario  Identificazione del termine per l’approvazione e redazione del bilancio straordinario  Relazione senza rilievi di una società di revisione  Approvazione assembleare  Delibera assembleare di modifica statutaria (evtl) e diversa iscrizione nell’Albo  Comunicazione al Ministero (60gg)

28 28 Il bilancio (aspetti problematici)  La data  La forma (bilancio contabile o bilancio civilistico)  I criteri di valutazione  L’avviamento  La rivalutazione del capitale e delle riserve

29 29 La trasformazione  Solo le cooperative a mutualità non prevalente  Gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie

30 30 Devoluzione del patrimonio  La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti eventualmente aumentato, ai fondi mutualistici  Alla proposta di deliberazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale

31 31 La relazione giurata  Il metodo reddituale  Il metodo finanziario  Il metodo patrimoniale  Il metodo Misto  Il metodo dei moltiplicatori

32 32 Il gruppo cooperativo paritetico (art. 2545 – septies)  Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese.

33 33 Deve indicare  La durata  La cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo indicandone i relativi poteri  L’eventuale partecipazione di altri enti pubblici o privati  I criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto  I criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività in comune

34 34 Il recesso La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni di scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci


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