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Istituzioni di diritto romano
Diritti reali - Ager publicus
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Ager publicus Quando Roma andava in guerra e conquistava territori, questi diventavano ager publicus, cioè di proprietà del popolo romano Dall’età monarchica, questi terreni vengono distribuiti ai privati cittadini e diventa un argomento di lotta politica In un primo momento erano assegnati, infatti, ai soli patrizi e successivamente anche alla plebe
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Ager publicus È l’autorità pubblica a decidere come debbono essere distribuite le terre: sono i magistrati a gestire i diritti di proprietà dell’ager in nome del popolo romano Tali magistrati potevano decidere di venderlo ai privati che, in questo caso, acquistavano la proprietà dell’ager divisus et adsignatus Ma potevano anche decidere, invece di venderlo, di assegnarlo in godimento
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Ager publicus Si conoscono diverse forme di assegnazione in godimento:
AGER OCCUPATORIUS: è un territorio dello Stato occupato da privati sia con che senza pagamento di un canone periodico In questo caso ci troviamo di fronte ad un possesso precario (che non porta all’usucapione) che lo Stato può in qualunque momento revocare
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Ager publicus AGER COMPASCUUS: terreno concesso dallo Stato a comunità o più persone per esercitare il pascolo dietro pagamento di un canone AGER VECTIGALIS: terreno concesso dallo Stato al privato prima per 5 anni e poi in modo perpetuo dietro pagamento di un canone chiamato vectigal
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Ager publicus AGER PRIVATUS VECTIGALISQUE: terreno venduto all’asta da un magistrato ad un privato che non ne acquista la proprietà, ma solo il diritto di sfruttamento dietro pagamento di un vectigal (canone periodico). Siccome è più oneroso, il diritto dell’acquirente può essere trasmesso agli eredi con atto mortis causa o tra vivi.
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Ager publicus AGER QUAESTORIUS: terreno venduto dai questori a privati in base ad una legge o senatoconsulto. L’acquirente non acquista la proprietà, ma il diritto di sfruttamento dietro corrispettivo di un vectigal e nel rispetto di alcune condizioni
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Ager publicus AGER LOCATUS: terreni dati in locazione al miglior offerente Queste diverse forme di sfruttamento della terra furono pensate in origine come temporanee, ma divennero nel tempo perpetue
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Ager publicus A testimonianza di ciò la possibilità per il disponente di trasferire agli eredi il suo diritto oppure di cederlo ad un altro con atto tra vivi, nonché la circostanza che alcune colture erano destinate a dare frutti dopo anni Inoltre alcuni terreni erano lavorati in modo industriale, attraverso l’impiego di folti gruppi di schiavi
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Ager publicus Questo significava una cosa: la realtà economica non coincideva più con la configurazione giuridica del rapporto tra stato e privato Il diritto dello stato si concretizzerà sempre più con la semplice riscossione del vectigal e le varie forme di concessione tenderanno a confondersi tra loro dando vita alla categoria unitaria dell’ager vectigalis
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Ager vectigalis I detentori della terra a vario titolo, condussero nella seconda metà del II sec. a.C. una lotta volta a trasformare la teorica proprietà del loro diritto in una situazione perpetua: volevano, cioè, che i terreni fossero loro assegnati in proprietà (ager divisus et adsignatus)
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Ager vectigalis La più importante riforma agraria fu quella di Tiberio Gracco del 133 a.C. che fissava ad un massimo di 500 iugeri l’ager publicus che poteva essere assegnato ad un privato e trasformandolo in ager divisus et adsignatus
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Ager publicus Alla luce di questa riforma, i privati potevano diventare proprietari di ager publicus, ma solo nei limiti dei 500 iugeri In tal modo, Tiberio Gracco recuperò dei terreni per poterne fare nuovi oggetti di distribuzione tra coloro i quali non l’avevano mai avuta
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Ager publicus In seguito a questa riforma, quasi tutte le concessioni di ager si erano trasformate in proprietà privata Tutte le altre forme di assegnazione in godimento di ager vennero gradualmente unificandosi nell’unica figura dell’ager vectigalis I giuristi del II sec. d.C. discutevano sulla natura di questo rapporto
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Ager publicus Gaio, cercando di capire la natura giuridica dell’assegnazione dei terreni, oscillò tra la locazione e la proprietà Alla fine scelse la locazione, ma è una tesi non del tutto soddisfacente, perché ci troveremmo di fronte ad una locazione perpetua La giurisprudenza classica lasciò la cosa imprecisata
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Ager publicus Inoltre, anche se il rapporto tra il concessionario e il proprietario veniva configurato come un rapporto obbligatorio e, in particolare, una locazione, il rapporto tra concessionario e terra veniva considerato come UN DIRITTO REALE
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Ager publicus Cioè come un diritto valevole contro tutti (erga omnes)di detenere, godere e sfruttare il fondo Non a caso il pretore proteggeva il concessionario con un’actio in rem vectigalis con la quale riotteneva la detenzione del fondo contro chiunque l’avesse spogliato Anche al privato detentore di fondi provinciali è concessa una tutela simile: il pretore gli concede, qualora ne abbia bisogno, un’actio in rem
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Ager publicus Il diritto del concessionario dell’ager, dunque, si avvicinava moltissimo a quello del proprietario, ma rimaneva una cosa a distinguerli nettamente Il fatto che l’esercizio del diritto dipendeva dal pagamento del canone
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Ager publicus I FONDI PROVINCIALI sono, invece, quei fondi collocati al di fuori del suolo italico, conquistati dai romani ed organizzati in province Normalmente il popolo romano o l’imperatore subentrano nella proprietà di questi territori o per effetto della conquista o perché il sovrano li lascia in eredità al popolo romano
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Ager publicus I fondi provinciali sono res del popolo romano o dell’imperatore e non possono essere concessi in proprietà a coloro che vi abitano, perché il diritto di proprietà è un diritto proprio dei soli cittadini romani
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Ager publicus Pertanto, chi dispone per sfruttamento dei fondi, li dispone a titolo di possesso, usufrutto, locazione sempre dietro pagamento di un tributo
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Ager publicus L’ENFITEUSI
La materia venne sistematizzata definitivamente nel 480 d.C. con Zenone che inventa un nuovo istituto che unifica tutti i tipi di ager publicus L’ENFITEUSI
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Enfiteusi L’enfiteusi è un diritto reale alienabile sia inter vivos che mortis causa ed il diritto in forza del quale si ha il pieno ed esclusivo uso di un fondo altrui, con l’obbligo di non deteriorare la cosa, e dietro pagamento di un canone Questo istituto si diffuse anche tra i privati Per poter vendere il diritto di enfiteusi, occorre chiedere al proprietario che ha un diritto di prelazione
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Enfiteusi Il proprietario cioè ha il diritto di essere interpellato per primo per verificare se voglia lui stesso acquistare il diritto che verrà riassorbito all’interno del suo diritto di proprietà I giustinianei accolsero l’enfiteusi come un diritto reale, anche se rimase quell’antico dubbio e contraddizione tra, per l’appunto, la coesistenza di un diritto reale e il pagamento di un canone (che rimanda alla locazione)
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