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PubblicatoNiccolina Basso Modificato 8 anni fa
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TERZA GIORNATA: Mercoledì 23 Novembre ore 14,00- Registrazione dei partecipanti ore 14.30- Apertura dei lavori Relatori Dott.ssa Patrizia Frangella - Consigliere ODCEC Tivoli Il progetto di distribuzione e la graduazione dei crediti Relatore Dott. Gianluca Tartaro - Consigliere ODCEC Tivoli La nota spese: - tariffario di riferimento; - deposito, approvazione e liquidazione. Ore 18.30 – Chiusura del lavori SEMINARIO LE ESECUZIONI IMMOBILIARI
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- tariffario di riferimento; - deposito, approvazione e liquidazione.
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Legge 80 del 14 Maggio 2005 D.L. 14 Marzo 2005, n. 35
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Tale D.L. (n.35) è stato convertito nella Legge (n.80) attribuendo ai commercialisti ed avvocati (oltre ai Notai) la possibilità di provvedere, su delega del giudice, alle operazioni di vendita con e senza incanto sia per i beni mobili iscritti nei pubblici registri che dei beni immobili. Tale D.L. (n.35) è stato convertito nella Legge (n.80) attribuendo ai commercialisti ed avvocati (oltre ai Notai) la possibilità di provvedere, su delega del giudice, alle operazioni di vendita con e senza incanto sia per i beni mobili iscritti nei pubblici registri che dei beni immobili.
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Gli art. 179 bis e 169 bis disp. Att. C.p.c. prevedono che il Ministero della Giustizia
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Emani un proprio decreto con il quale si determini la misura dei compensi, da aggiornare ogni triennio, sia per le operazioni di vendita dei beni immobili sia per quelli mobili. con il quale si determini la misura dei compensi, da aggiornare ogni triennio, sia per le operazioni di vendita dei beni immobili sia per quelli mobili. (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentiti il Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio Nazionale degli avvocati ed il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili)
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I compensi dovranno quindi essere determinati per il tramite di una specifica tariffa indipendentemente dal titolo professionale del soggetto delegato alla vendita dei beni mobili ed immobili. I compensi dovranno quindi essere determinati per il tramite di una specifica tariffa indipendentemente dal titolo professionale del soggetto delegato alla vendita dei beni mobili ed immobili.
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RIEPILOGO:
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In mancanza di un decreto che determini una tariffa unica, per analogia, i Tribunali adottano come parametri di riferimento il In mancanza di un decreto che determini una tariffa unica, per analogia, i Tribunali adottano come parametri di riferimento il “Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto in attuazione della Legge 2 Agosto 1998, n. 302”
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Con riferimento alla delega delle operazioni di vendita per i beni immobili per alcune attività sono previsti onorari: Con riferimento alla delega delle operazioni di vendita per i beni immobili per alcune attività sono previsti onorari:
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Onorari Fissi previsti alla lettera b) ed e) dell’art. 2, comma1: b) Per la redazione di verbali (d’incanto di gara e di diserzione) e per l’atto di assegnazione spetta un onorario fisso di Lire 300.000 per ciascuna vendita o per ciascuna assegnazione e)Per l’autenticazione della dichiarazione di nomina spetta un compenso di Lire 100.000.
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Onorari graduali lettera a) art. 2, comma 1 a) Per la redazione dell’avviso di vendita spetta un compenso da Lire 200.000 a Lire 500.000, dovuto una sola volta per ciascun lotto.
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Onorari determinati facendo riscorso alle disposizioni di cui all’art. 2 D. M. 313/1999 (oltre ai preced.): ai sensi dell’art. 591-bis, c.p.c. sono previsti specifici onorari graduali. (co. 1) : ai sensi dell’art. 591-bis, c.p.c. sono previsti specifici onorari graduali. (co. 1) : “(…) per tutte le altre attività delegate al professionista ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. previste dalla presente tariffa spetta al notaio un onorario dallo 0.50% all’1.25% del valore catastale dell’immobile ove esistente, ovvero del valore dello stesso determinato sulla base del decreto di trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore determinato dal giudice dell’esecuzione, (…)”. (co.2) “(…) per tutte le altre attività delegate al professionista ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. previste dalla presente tariffa spetta al notaio un onorario dallo 0.50% all’1.25% del valore catastale dell’immobile ove esistente, ovvero del valore dello stesso determinato sulla base del decreto di trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore determinato dal giudice dell’esecuzione, (…)”. (co.2)
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Ai sensi dell’art. 4 D.M. 313/1999, ai professionisti spetta anche il rimborso: PER INTERO, delle spese documentate per le operazioni di vendita FORFETTARIO, delle altre spese generali collegate all’attività e non documentali, in ragione del 15% dei compensi maturati di cui all’art. 2.
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In caso di estinzione della procedura spettano al professionista, oltre al rimborso delle spese, gli onorari per gli atti e gli adempimenti fino a quel momento compiuti. In caso di estinzione della procedura spettano al professionista, oltre al rimborso delle spese, gli onorari per gli atti e gli adempimenti fino a quel momento compiuti.
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Il giudice liquida il compenso con decreto e lo sottopone al previo assenso dei creditori in sede di approvazione del Progetto di Distribuzione I creditori possono SEMPRE contestare la liquidazione.
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Il Professionista ha diritto anche ad un Compenso per la Formazione del Piano di Riparto.
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Dal 25% al 50% dell’onorario graduale calcolato ai sensi del suddetto DPR Previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici
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I compensi sono a carico: Della proceduraDell’aggiudicatario o dell’assegnatario Art. 7 D.M. 313/1999
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Art. 7 DM 313/99 1. Sono a carico dell’assegnatario o dell’aggiudicatario tutti i compensi relativi all’esecuzione di quanto previsto dall’articolo 591-bis, secondo comma, (n.5?) del codice di procedura civile (elencaz.tassativa); 2. Tutti gli altri compensi sono a carico del creditore procedente e dei creditori intervenuti come spese di procedura (calcolati per esclusione);
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Gli onorari a carico dell’aggiudicatario riguarderanno l’attività di redazione del decreto di trasferimento voltura e registrazione dello stesso. Il compenso viene determinato ai sensi dell’art. 3 sulla base del prezzo complessivo ricavato dalla vendita, ancorché suddivisa in più lotti. L’onorario spettante al Delegato verrà determinato direttamente dal Giudice dell’Esecuzione all’atto del deposito della documentazione. Le somme a carico dell’aggiudicatario non vanno inserite bel piano di riparto (ma si consiglia di inserirle per trasparenza della proc.).
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Se il debitore esecutato è sostituto d’imposta e beni oggetto di espropriazione rientrano nell’attività Il professionista delegato deve versare R.A., 20%, sui propri compensi Art. 25 DPR 29/9/1973 n. 600 R.A. da pagare all’atto d’incasso a nome del debitore esecutato
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Art. 179 bis comma 2 “Il compenso è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario”
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La richiesta di liquidazione deve essere presentata affinché il decreto sia emesso prima della predisposizione e del deposito del progetto di distribuzione. Il provvedimento di liquidazione del Compenso costituisce titolo esecutivo (art. 179 bis co. 2 disp. Att. C.p.c.)
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IN ESTREMA SINTESI Onorario graduale ex art.2 Onorario graduale ex art.2 Rimborso spese documentate Rimborso spese documentate Rimborso spese del 15% degli onorari di cui all’art.2 Rimborso spese del 15% degli onorari di cui all’art.2 Compenso piano di riparto 25 al 50% dell’onorario graduale previsto dalla tariffa per atti pubblici Compenso piano di riparto 25 al 50% dell’onorario graduale previsto dalla tariffa per atti pubblici
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ESEMPIO NOTA SPESE/PARCELLA Avviso di vendita (art. 2 lett. a ) Avviso di vendita (art. 2 lett. a ) 253.33€ per lotto 51.65€ Redazione verbali (art. 2 lett. b) Redazione verbali (art. 2 lett. b) Accessori art. 2 lett. d Accessori art. 2 lett. d Autenticazione nomina (art. 2 lett. e) Autenticazione nomina (art. 2 lett. e) 154.94 € per lotto Tariffa notarile a carico aggiudicatario
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Predisposizione decreto di trasferimento (art. 2 lett. f) Predisposizione decreto di trasferimento (art. 2 lett. f) 0.50 al 1.25% del val catastale o valore trasferimento o valore imp. registro 50% tariffa notarile su ricavato complessivo Per intero 15% dei compensi di cui all’art. 2 Progetto di distribuzione (art.2 lett. g) Progetto di distribuzione (art.2 lett. g) Altre attività delegate (art. 2 comma 2”)Altre attività delegate (art. 2 comma 2”) Rimborso spese documentate Rimborso spese documentate Spese forfettarie (art.4 comma 2) Spese forfettarie (art.4 comma 2) 50% onorario tariffa su ricavo complessivo
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Le tariffe del custode giudiziario sono uscite a distanza di tre anni dall’entrata in vigore del processo esecutivo, con il figura custode riformata
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Questo decreto stabilisce per la prima volta non solo i compensi ma i compiti del custode. Questo decreto stabilisce per la prima volta non solo i compensi ma i compiti del custode. Il custode è investito di compiti e responsabilità elencati nel DM e la tariffa comprende gli onorari previsti al 2 comma dell’art.2. Il custode è investito di compiti e responsabilità elencati nel DM e la tariffa comprende gli onorari previsti al 2 comma dell’art.2.
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2. Il compenso di cui al comma 1 e' dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a.accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del fascicolo, nonché presso altri pubblici uffici; b. accessi all'immobile pignorato, anche in caso di apertura forzata delle porte;
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c. verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto; d. verifica dello stato di occupazione del bene e dell'eventuale sussistenza di titoli opponibili da parte di terzi; e. quantificazione delle spese condominiali relative all'ultimo biennio, nonché di quelle future già deliberate;
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f. sostituzione di serrature, installazione o sostituzione di dispositivi di sicurezza; g. informazioni relative all'immobile pignorato e alla procedura di vendita, rese agli interessati mediante l'utenza telefonica indicata nell'avviso di vendita di cui all'articolo 570 del codice di' procedura civile; h. invio agli interessati, anche tramite posta elettronica o fax, di copie o estratti della perizia di stima;
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i. accompagnamento degli interessati presso l'immobile posto in vendita; l. cura degli adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita; m. chiarimenti resi al giudice o suo delegato, alle parti ed agli offerenti nel corso delle operazioni di vendita; n. Attività di liberazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 560, terzo comma, del codice di procedura civile;
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o. redazione e deposito del rendiconto di gestione degli incassi e delle spese del Custode di cui all'articolo 560, primo comma, del codice di procedura civile;
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ART. 2 DM 80/2009 Compensi per le attività ordinarie di custodia dei beni immobili 1. Per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare:
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fino a euro 25.000,00: 3%; da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%; da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%; da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%; da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%; da euro 500.000,01 e oltre: 0,3% E' comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00
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3. In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su quello stimato, e' ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta;
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4. Il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art.2, e‘ diminuito fino alla metà quando l'immobile e' libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico; 5. Il compenso stesso può essere aumentato sino al 20% nei casi di eccezionali difficoltà nello svolgimento dell'incarico; 6. Al custode e' dovuto il rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le spese generali di organizzazione e studio, nonché per quelle di corrispondenza, viaggi e comunicazioni, anche telefoniche;
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7. Al custode sono altresì rimborsate le spese vive documentate diverse da quelle indicate al comma 6; 8. Non e' dovuto alcun compenso all'aggiudicatario dell'immobile eventualmente nominato custode;
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1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, i compensi spettanti nei processi di espropriazione forzata ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore, nonché agli addetti all'asporto ed al trasporto di tali beni; ART. 1 DM 80/2009
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Compensi per le attività straordinarie di custodia dei beni immobili 1. Per le attività di riscossione dei canoni di locazione ovvero di altre somme dovute per l'occupazione dell'immobile, nonché di rinnovo, disdetta e stipula dei contratti di godimento del bene, spetta al custode un compenso aggiuntivo calcolato per scaglioni, nella misura di seguito indicata, sull'ammontare delle somme incassate: ART. 3
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fino a euro 5.000,00: 4% oltre euro 5.000,00: 3% 2. Per le attività di seguito indicate, spetta al custode una maggiorazione complessiva del compenso calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, variabile tra il 5% e il 20%: a. azione per la convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità e promozione di ogni altra azione, anche esecutiva, occorrente per conseguire la disponibilità del bene;
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b. partecipazione alle assemblee condominiali; c. interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; d. regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili; e. direzione e controllo delle attività di asporto e trasferimento presso un depositario delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell'immobile pignorato;
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Art. 1 1. Al notaio per gli atti e gli adempimenti inerenti il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili a lui delegate sono dovuti gli onorari ed il rimborso delle spese in base al presente decreto;
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ART. 2 1. Al notaio competono: a. Per la redazione dell’avviso di vendita di cui all’art. 576 c.p.c. l’onorario da L. 200.000 a L. 500.000;detto onorario è dovuto una sola volta e nel caso di vendita in più lotti è dovuto una sola volta per ciascun lotto;
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b. Per la redazione di verbali (d’incanto, di gara e di diserzione) e per l’atto di assegnazione, l’onorario di L. 300.000 per ciascuna assegnazione; c. Per le attività previste dall’articolo 591-bis, secondo comma; d. Per le attività previste dall’art. 591 bis, secondo comma, n.5, del c.p.c., gli onorari, i compensi, e le indennità previsti dalla tariffa notarile;
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e. Per il ricevimento o l’autenticazione di cui all’articolo 591-bis, secondo comma, n.6, del codice di procedura civile, è dovuto al notaio un onorario fisso di L. 100.000; f. Per la predisposizione del decreto di trasferimento, il 50% dell’onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici; g. Per la formazione del progetto di distribuzione, di cui all’articolo 591-bis, secondo comma, n.78, c.p.c., dal 25 al 50% dell’onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici;
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2. 2. Per tutte le altre attività delegate al notaio ai sensi dell'articolo 591 bis del codice di procedura civile e non previste dalla presente tariffa spetta al notaio un onorario dallo 0,50% all'1,25% del valore catastale dell'immobile ove esistente, ovvero del valore dello stesso determinato sulla base del decreto di trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore determinato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
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ART. 3 1. Gli onorari graduali previsti dall'articolo precedente alle lettere f) e g) sono determinati sulla base del prezzo complessivo ricavato dalla vendita, ancorché suddivisa in più lotti;
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ART. 4 1. Al notaio sono rimborsate nella loro interezza le spese documentate per gli atti e gli adempimenti inerenti al compimento delle operazioni di vendita con incanto a lui delegate; 2. E' inoltre attribuito al notaio, a titolo di rimborso forfetario delle altre spese generali collegate all'attività delegata e non documentabili, un importo del 15% dei compensi maturati ai sensi dell'articolo 2;
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ART. 5 1. Il giudice, con il provvedimento con cui delega il notaio alle operazioni di vendita con incanto, ai sensi dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, determina l'ammontare che il creditore deve anticipare al notaio ed il termine per il relativo versamento;
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2. Del mancato versamento entro il termine prefissato, il notaio informa il giudice nei successivi dieci giorni, dichiarando se intende o meno rinunciare al suo incarico; 3. Qualora, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, il notaio ritenesse necessario disporre di un'ulteriore anticipazione, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 e dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile; 4. La rinuncia produce effetto dal momento in cui il giudice la accoglie;
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ART. 6 1. Nel caso di estinzione della procedura spettano al notaio, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 4, gli onorari per gli atti e gli adempimenti fino a quel momento compiuti;
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PROSPETTO DEI COMPENSI LIQUIDABILE AI CUSTODI- DELEGATI
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I compensi sopra riportati hanno un valore puramente indicativo e potranno quindi essere adeguati dal giudice alla specificità quantitativa e qualitativa dell’opera svolta in concreto dal custode.
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NOTA SPESE Esempio
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