La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri: requisiti,condizioni e problemi per l’ufficiale dello stato civile La regolarità formale delle sentenze.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri: requisiti,condizioni e problemi per l’ufficiale dello stato civile La regolarità formale delle sentenze."— Transcript della presentazione:

1 Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri: requisiti,condizioni e problemi per l’ufficiale dello stato civile La regolarità formale delle sentenze Riccione 18 novembre 2009

2 Requisiti formali:  Legalizzazione o formalità equivalente  Traduzione giurata

3 L’interessato presenta un ricorso alla Cassazione avverso una delibazione effettuata dalla Corte d’appello di Roma di una sentenza proveniente dalla California presentata in copia, autenticata dal Cancelliere della Corte americana la cui firma non era stata munita di Apostille,adducendo inoltre una serie di violazioni di legge

4 Corte di Cassazione Sez.I Sentenza n. 4742del 2003  …assume carattere di evidente priorità logico- giuridica l’esame della corretta forma della sentenza, poiché la Corte d’Appello non doveva neppure svolgere il suo itinerario attributivo di efficacia all’atto estero, poiché questo difettava dei requisiti di oggettiva, pubblica ed incontrovertibile validazione per poter essere considerato “ sentenza straniera”.

5 La Cassazione continua…  La Corte di Roma, alla quale la questione della carenza di Apostille era stata specificamente posta, occupandosi delle diverse questioni dei requisiti del giudizio e del passaggio in giudicato ha commesso la denunciata violazione di legge là dove in totale assenza della forma legale di autenticità del documento ha attribuito efficacia validante a mere certificazioni di cancelleria ……

6 Art.67 della legge 218/1995  In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento

7 Regolamento Comunità Europea Consiglio europeo 27/11/2003 n. 2201 Art. 52 Legalizzazione o altra formalità analoga Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 37, 38 e 45, né per l’eventuale procura alle liti.

8 Art. 33 del Dpr. 445/2000  2- Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.  3- Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.  5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

9 Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 03/10/1961) Articolo 3 La sola formalità che possa essere richiesta … è l’apposizione dell’Apostille. Articolo 1 La presente convenzione si applica agli atti pubblici: a) Documenti rilasciati da autorità giudiziaria…; b) I documenti amministrativi; (atti di stato civile) c) Gli atti notarili; d) Le dichiarazioni ufficiali,… apposte su una scrittura privata.

10 Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile (Lussemburgo,26/09/1957)  Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Turchia)  Articolo 4  Sono dispensati da legalizzazione, sui territori rispettivi degli Stati contraenti, le copie integrali o gli estratti dello stato civile muniti della firma e del sigillo dell’autorità che li ha rilasciati

11 Convenzione sulla dispensa della legalizzazione per taluni atti e documenti ( Atene, 15/09/1977) Austria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia) Articolo 2 1. Gli atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l’uso al quale sono destinati; 2.Tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto dello stato civile.

12 Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle comunità europee ( Bruxelles, 25/05/1987) (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) Articolo 1 La presente convenzione si applica agli atti pubblici: a) Documenti rilasciati da autorità giudiziaria…; b) I documenti amministrativi; (atti di stato civile) c) Gli atti notarili; d) Le dichiarazioni ufficiali,…, apposte su una scrittura privata

13 Convenzioni bilaterali  Esistono numerose convenzioni relative all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica Italiana e ……..

14 Convenzione tra l’Italia e la Spagna concernente l’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale Madrid 22.5.1973 entrata in vigore il 10.12.1977 Art. 23 La parte che pretende il riconoscimento e che chiede l’esecuzione deve presentare: 1) Copia autentica e integrale della decisione 2) ……….. Questi documenti devono essere accompagnati ….da una traduzione conforme certificata da un agente diplomatico o consolare. La traduzione può anche essere certificata conforme da un traduttore giurato, o da qualsiasi altra persona autorizzata allo scopo, in uno dei due stati. Questi documenti sono esenti da legalizzazione.

15 Schema sulla regolarità formale delle sentenze  Le sentenze provenienti dall’estero devono essere legalizzate dall’autorità diplomatico consolare italiana all’estero.  Se provengono da uno stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 la legalizzazione sarà sostituita dall’Apostille  Le sentenze provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda sono esenti da qualunque formalità per effetto della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987  Ugualmente esenti da qualunque formalità saranno quelle sentenze provenienti da Stati con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi relativi all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento delle sentenze e che specificamente prevedono tale esenzione.


Scaricare ppt "Riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri: requisiti,condizioni e problemi per l’ufficiale dello stato civile La regolarità formale delle sentenze."

Presentazioni simili


Annunci Google