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PubblicatoRoberto Scognamiglio Modificato 8 anni fa
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Il Danno meramente patrimoniale a cura di Dott. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009
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Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Osservazioni di carattere generale 1. Non tutte le attività illecite sono generatrici di responsabilità. Elemento costitutivo è non solo l’agire contra ius, ma l’agire causando danno altrui. 2. La struttura dell’illecito è libera da valutazioni penalistiche. Si tratta di campi diversi anche se uno stesso fatto può costituire insieme un illecito penale e civile. 3. Non solo l’attività illecita può causare responsabilità civile. L’elemento della antigiuridicità, ovvero l’ingiustizia del danno, è espressamente considerato fonte di responsabilità, indipendentemente dalla colpevolezza. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 La struttura del fatto illecito Il fatto: Il fatto: si intende il comportamento della persona che può consistere in azioni di fare e di non fare e l’evento dannoso, cioè l’attuarsi di una situazione sfavorevole al soggetto. Tra il comportamento e l’evento deve intercorrere un nesso di causalità. La dottrina è concorde nell’adottare il criterio della causalità adeguata: si considerano conseguenze collegate da un nesso di causalità quelle che in base alla comune esperienza era oggettivamente prevedibile derivassero dall’azione. (superata l’interpretazione restrittiva e letterale della norma di cui all’art. 2056 c.c. – conseguenze immediate e dirette). Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 La struttura del fatto illecito L’antigiuridicità: L’antigiuridicità: non ogni fatto che rechi danno genera l’obbligo del risarcimento. Esso deve essere in contrasto con un dovere giuridico, cioè antigiuridico. Tale è la richiesta del 2043 c.c.«danno ingiusto» In ogni caso esistono delle cd. cause di esclusione dell’antigiuridicità: non è antigiuridico il danno arrecato per legittima difesa (art. 2044 c.c.) o in stato di necessità (2045 c.c.) Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 La struttura del fatto illecito La colpevolezza: La colpevolezza: il fatto per essere illecito, deve essere colpevole, cioè riconducibile psicologicamente al suo autore. Nel 2043 c.c. si individua il fatto doloso o colposo. Pertanto, mentre l’antigiuridicità si riferisce oggettivamente all’atto come lesivo di un diritto, la colpevolezza riguarda il soggetto che ha compiuto l’atto, ovvero al suo contegno. Presupposto della colpevolezza è l’imputabilità. L’imputabilità è regolata dall’art. 2046 c.c., ovvero non è responsabile del fatto illecito chi non aveva capacità di intendere o di volere. Se lo stato di incapacità deriva da colpa (stato di ubriachezza) non potrà operare tale norma. Qualora il fatto dannoso è compiuto da un soggetto incapace di intendere o di volere, risponde delle conseguenze colui che ne aveva la sorveglianza ai sensi dell’art. 2047 c.c.. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 La struttura del fatto illecito DOLO Nella colpevolezza distinguiamo COLPA in senso stretto stretto Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 La struttura del fatto illecito Si ha dolo quando la lesione giuridica è compiuta con coscienza e volontà del fatto lesivo. Si ha colpa quando l’atto viene compiuto per negligenza, imprudenza, imperizia. La diligenza richiesta, il linea generale, dal codice affinché non sussista colpa è la diligenza media, ovvero quella che si può normalmente pretendere dall’uomo medio. In ogni caso la colpevolezza è esclusa, con esonero di responsabilità quando l’evento dannoso dipende da causa estranea. Tradizionalmente tale causa si riconosce nel caso fortuito e nella forza maggiore. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 La responsabilità contrattuale (o da inadempimento dell’obbligazione) Preesistenza di un vincolo (contratto): Preesistenza di un vincolo (contratto): già segnala e delimita l’area di responsabilità. La regola della “diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento”: La regola della “diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento”: in generale la responsabilità contrattuale è legata alla violazione di doveri di comportamento, seppure finalizzati alla corretta esecuzione del contratto. Chiara Ghionni Ha lo stesso fondamento della responsabilità aquiliana?
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 La responsabilità contrattuale (o da inadempimento dell’obbligazione) Si può affermare che la responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, ha lo scopo di garantire al contraente e/o creditore la corretta esecuzione del contratto e/o dell’obbligazione. Ovviamente entro i limiti della esigibilità e/o possibilità. Tale è l’unica causa di esonero da responsabilità (per inadempimento) con la prova a carico dell’obbligato che “un impedimento di carattere oggettivo” ha reso impossibile e/o inesigibile l’adempimento. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Il danno non patrimoniale Nell’impostazione del c.c. il danno non patrimoniale aveva un ruolo sicuramente marginale. L’art. 2059 prevede che esso debba essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. La concezione nel passato è stata estremamente restrittiva e finiva per ricollegare la risarcibilità del danno alle sole ipotesi conseguenti da reato ex art. 185 c.p.. La risarcibilità del danno non patrimoniale era quindi intesa come funzione essenzialmente punitiva. L’attenzione alla persona ha reso necessarie nuove interpretazioni della norma in oggetto. Ed oggi dopo lunghi dibattiti dottrinari e giurisprudenziali siamo ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Le scelte legislative di altri ordinamenti appartenenti a sistemi di Civil Law in punto di responsabilità extracontrattuale:il BGB e i Code civil § 823 BGB: colui che con dolo o colpa in maniera antigiuridica (widerrechtlich) viola la vita, l’integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o altro diritto è obbligato al risarcimento del danno che ne sia derivato al suo titolare. art. 1382 code civil: qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno. Chiara Ghionni Come si colloca la nostra norma del 2043 c.c. rispetto alle norma tedesca e alla norma francese?
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Le scelte dei sistemi di Common Law in punto di responsabilità extracontrattuale: Il Common Law si è fedelmente attestato, fino ad oggi, ai casi ed ai tipi di casi sviluppatisi in origine nel sistema dei “writ”. Pertanto, ancora oggi, abitualmente, ogni fattispecie si inquadra in tradizionali fatti illeciti tipici. Quindi, singole fattispecie tipiche di illeciti dannosi- svincolati tra loro- tanto che fu posta in discussione se potesse parlarsi di un diritto della responsabilità fondato su principi unificanti. Il law of torts, anche se con attuali diverse teorie accademiche, ha ottenuto, poi, nel tempo un generale riconoscimento che gli consente di essere trattato come un istituto giuridico unitario. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Le scelte dei sistemi di Common Law in punto di responsabilità extracontrattuale: Oltre ai presupposti per la responsabilità a titolo di conversion, nuisance, defamation, negligence ecc., l’azione di trespass è tra le più antiche azioni extracontrattuali elaborate dal common law. È pacifico, comunque, che la prassi anglo-americana si fonda su singole fattispecie tipiche di illecito, ma nessuno contesta al giudice l’autorità di adattare la disciplina dell’illecito alle mutate condizioni economiche e sociali, statuendo un obbligo a risarcire anche là dove fino a quel momento ciò non avveniva. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 I punti fermi di questa disamina tra diversi sistemi: Nessun sistema giuridico conosce una clausola indifferenziata che pone il divieto di arrecare danno ad altri. Nei sistemi che privilegiano il metodo casistico (common law), il fondamento della responsabilità è in re ipsa nella attuazione del caso vietato (l’elemento soggettivo è parte della fattispecie). Nei sistemi codificati (civil law), il fondamento della responsabilità oscilla in base all’accentuazione tra aspetti diversi: da quello oggettivo riguardante la qualità della lesione (a beni tipicamente individuati – § 823 BGB (c.d. Enumerationsprinzip)– o del danno ingiusto – art. 2043 c.c.) a quello soggettivo che guarda alla condotta (art. 1382 code civil) Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Le scelte legislative di altri ordinamenti appartenenti a sistemi di Civil Law in punto di responsabilità contrattuale:il BGB e i Code civil Pressoché in tutti gli ordinamenti di Civil Law campeggia la regola secondo cui il debitore e/o il contraente deve impiegare la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento dell’obbligazione. § 276 BGB:Il debitore deve rispondere per colpa o dolo, sempre che non risulti una responsabilità più grave o più lieve dovuta ad una previsione di una garanzia o un rischio di approvvigionamento. Agisce colposamente chi omette la diligenza richiesta nel traffico giuridico Il debitore non può essere esonerato preventivamente dalla responsabilità per dolo. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Le scelte legislative di altri ordinamenti appartenenti a sistemi di Civil Law in punto di responsabilità contrattuale:il BGB e i Code civil art. 1137 code civil: L’obbligo impegna la parte obbligata ad un comportamento corrispondente a quello del buono padre di famiglia. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Le scelte dei sistemi di Common Law in punto di responsabilità contrattuale: Alla base della responsabilità di Case Law, vi è l’idea che colui che stipula un contratto assume per ciò stesso la garanzia (warranty) di una corretta esecuzione di esso. E di tale esecuzione il contraente risponde oggettivamente per breach of contract, salvo il caso che il singolo inadempimento rientri nella garanzia assunta. Non ha rilievo, quindi, per la common law indagare sulle ragioni che hanno impedito al contraente di adempiere. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Chiara Ghionni E il danno meramente patrimoniale (o danno al patrimonio)? Dove va inquadrato nel sistema della responsabilità così delineato?
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Come primo punto da affrontare vi è quello terminologico: Con l’espressione danni meramente patrimoniali si intendono quei danni (patrimoniali) che non si ricollegano né alla violazione di obblighi contrattuali o aventi titolo nella legge, né a lesioni subite da beni protetti in via aquiliana. Per distinguerli dalle conseguenze patrimoniali dei danni contrattuali e/o aquiliani si usa l’espressione “danni al patrimonio”(preferita da certa dottrina rispetto a quella di danno meramente patrimoniale). Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Il patrimonio del soggetto non è oggetto di per sé di tutela giuridica, se non sotto il profilo dei danni patrimoniali, subiti da beni o diritti in esso ricompresi. È proprio questa soglia che si vuole oltrepassare parlando di danno meramente patrimoniale. Chiara Ghionni In che misura è tutelato il patrimonio dal nostro ordinamento?
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Considerato che non esiste dato normativo che possa legittimare la risarcibilità del danno meramente patrimoniale, è chiaro che entra in gioco la giurisprudenza. È all’intervento di quest’ultima che si connette l’invenzione della risarcibilità del danno puramente patrimoniale. Cass., 4 maggio 1960, n. 1002 –incidentalmente–; Cass., 26 gennaio 1971, n. 174 –incidentalmente–; Cass., 4 maggio 1982, n. 2765 –il c.d. Caso De Chirico–; Cass., 25 luglio 1986, n. 4755; Cass., 22 luglio 1999, n. 500. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Cass., 4 maggio 1982, n. 2765 “il c.d. caso De Chirico” Il caso riguarda un dipinto del titolo “Interno metafisico” riportante la firma del noto pittore De Chirico oltre che sul dipinto stesso anche sul retro. Tale circostanza era indicativa di una prassi solitamente osservata dal De Chirico: apporre una firma autenticata da dichiarazione notarile per porre riparo alle frequenti produzioni di falsi. Il dipinto si è rilevato, poi, effettivamente falso! Tuttavia è stato oggetto di passaggi commerciali nel settore dell’arte. Un acquirente ha promosso, oltre che azione penale, azione civile per ottenere il riconoscimento della lesione dei proprio diritti in virtù del fatto che egli «aveva acquistato il dipinto facendo affidamento sulla autenticità dello stesso». Il Tribunale ha accolto la sua pretesa. La Corte ha ribaltato la decisione di 1°grado non ravvisando «un fatto ingiusto idoneo a ledere il diritto del successivo acquirente e a fondare un’azione risarcitoria ai sensi del 2043 c.c.». Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Cass., 4 maggio 1982, n. 2765 “il c.d. caso De Chirico” all’integrità del proprio patrimonio Il caso approda allora in Cassazione e in tale sede viene riconosciuto un diritto «all’integrità del proprio patrimonio e più specificamente il diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale relativa al patrimonio, facendo ragionevole affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni, da chiunque rese, comunque concernenti quella attività e senza essere pregiudicato da dichiarazioni non veritiere rese per dolo o per colpa». Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Cass., 25 luglio 1986, n. 4755 Il caso riguarda la vendita di prodotti cosmetici Geurlain da parte di una società senza alcun titolo di concessione e in confezioni manomesse. La parte attrice ha richiesto ex 700 c.p.c. che fosse disposta la sospensione immediata della vendita di prodotti ad essa riferibili. Ottenuto il provvedimento d’urgenza sulla base di un assunto comportamento ritenuto di concorrenza sleale e contrario alle norme sulla tutela del marchio, nel merito, vengono rigettate le pretese della parte attrice non potendosi attribuire né alla vendita di confezioni manomesse né alla vendita senza concessione del produttore la qualifica di atto di concorrenza sleale anche perché il patto di esclusiva vincola unicamente le parti e non i terzi. Nel giudizio di appello, la Corte conferma la decisione di merito riconoscendo in più la sussistenza di un illecito aquiliano dovuto allo svilimento del prodotto, del buon nome dell’impresa e, quindi, in definitiva, alla sua capacità di guadagno. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 L’integrità al patrimonio Il riconoscimento del diritto all’integrità del patrimonio potrebbe integrarsi senza scardinare tutto il nostro sistema della responsabilità extracontrattuale se si riconoscesse alla norma di cui al 2043 c.c. il marchio di clausola generale. In tale modo si legittimerebbe il giudice ad attribuire la qualifica di giusto ed ingiusto ai fatti portati alla sua cognizione. Eppure, tanto i teorici sostenitori della clausola generale tanto la giurisprudenza hanno mai pensato di aderire a tale soluzione. Le pronunce della Cassazione del 1982 e del 1986, infatti, hanno fatto ricorso all’invenzione del “diritto all’integrità del patrimonio” proprio in quest’ottica. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Cass., 22 luglio 1999, n. 500 In questa situazione problematica interviene la cassazione con la importantissima sentenza del 1999 che sancendo al risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi, annovera l’integrità al patrimonio «tra le varie posizioni giuridiche, che del diritto soggettivo non avevano la consistenza, ma che la giurisprudenza di volta in volta elevava alla dignità di diritto soggettivo» Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 La struttura del nostro sistema della responsabilità di diritto civile, costruita su una bipartizione tra inadempimento dell’obbligo e fatto illecito sembra trovare conferma anche attraverso un’analisi più accurata dei casi in cui è stata riconosciuta una responsabilità ex 2043 c.c. a titolo di danno meramente patrimoniale. Infatti, la lesione al patrimonio può essere certamente ricondotta alla responsabilità contrattuale in quanto “pura perdita economica” per comportamenti che costituiscono inattuazione di un rapporto obbligatorio sotto il profilo della prestazione. Chiara Ghionni Pare allora che il danno meramente patrimoniale incontri alcuni ostacoli rispetto alla suo inserimento nell’ambito della responsabilità aquiliana…
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Caso Guerlain Ciò che la Cassazione ha qualificato come danno meramente patrimoniale (subito dalla società Guerlain) è in realtà conseguenza dell’inadempimento (derivante da patto di esclusiva) ad opera di un debitore rimasto estraneo alla vicenda, ma rispetto al quale il terzo (società venditrice di prodotti manomessi) si atteggia quale partecipe all’inadempimento più che come autore di un illecito autonomo. Caso De Chirico Giorgio de Chirico autentica un quadro non suo e un subacquirente gli domanda il risarcimento per lesione dell’integrità del suo patrimonio. Sebbene la qualità di terzo dell’autore del danno (De Chirico) rispetto al danneggiato (subacquirente) potrebbe far pensare ad un danno ascrivibile a responsabilità extracontrattuale, dobbiamo considerare che il contratto definisce il titolo ed estensione della responsabilità, ma individua anche le sfere giuridiche tra le quali possa sorgere una questione di responsabilità. Se osserviamo le due fattispecie prima esaminate: Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Il «fantomatico» danno meramente patrimoniale Prende, allora, forma l’idea che un danno il quale si collochi in esito ad una inattuazione di un rapporto contrattuale assume forma giuridica esclusivamente da quest’ultimo come nel caso dell’induzione all’inadempimento e della semplice complicità, mentre fuori da tale rapporto il soggetto danneggiato è risarcito solo in quanto la diminuzione patrimoniale derivi da lesione di una situazione giuridica soggettiva. E l’integrità al patrimonio non può essere annoverata tra i diritti soggettivi così come qualificati dal nostro ordinamento. Pertanto, l’espressione danno ingiusto continua a denotare la lesione di una situazione giuridica soggettiva. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Le scelte di altri ordinamenti appartenenti a sistemi di Civil Law Germania: In base all’Enumeration-prinzip (§ 823 I co.) secondo il quale sono tutelati in via aquiliana solo determinati beni, si è ritenuto che il danno meramente patrimoniale fosse risarcibile solo se lesivo di uno dei diritti espressamente individuati dalla norma. Tuttavia, viene riconosciuta la possibilità di risarcibilità anche nei casi di violazione di una norma c.d. di protezione (Schutzgesetz - § 823 II co.). Anche se è discusso se possa essere ampio il riferimento alla norma di protezione o debba essere circoscritto alla sola norma derivante da leggi penali. Chiara Ghionni
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di NAPOLI “FEDERICO II” CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE PROF. P. POLLICE A.A. 2008/ 2009 SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 24.04.2009 Le scelte dei sistemi di Common Law Stati Uniti: pur riscontrandosi tendenze diverse è orientamento consolidato -anche in seno alla Corte Suprema- che la responsabilità extracontrattuale non può andare oltre i danni derivanti da peculiari lesioni e che, quindi, le perdite puramente economiche (economics loss) sono escluse da essa. Inghilterra: il danno puramente economico anche non è risarcibile se non nell’ambito di un rapporto ex contractu. Chiara Ghionni
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