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PubblicatoGloria Morini Modificato 8 anni fa
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1 Il collegio sindacale 1
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2 Il collegio sindacale riveste assoluta centralità nell’ambito generale dei controlli amministrativi e contabili delle società di capitali.
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3 Il collegio sindacale Prima di analizzare la struttura del collegio sindacale e le funzioni che a questo organo competono è necessario fare un accenno alla possibilità (introdotta a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n°6 del 17/1/2003) che le società di capitali possano optare per sistemi di amministrazione e controllo differenti rispetto a quello “tradizionale”, il quale, come è noto, è caratterizzato dalla presenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
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4 Il collegio sindacale I sistemi di governance alternativi a quello tradizionale sono il sistema dualistico ed il sistema monistico. Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, mentre il sistema monistico è connotato dalla presenza di un consiglio di amministrazione al cui interno è costituito un comitato per il controllo sulla gestione.
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5 Il collegio sindacale Viene da sé che, affrontando le tematiche relative al collegio sindacale, sarà sempre sottinteso il riferimento a società di capitali che abbiano adottato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo.
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6 Il collegio sindacale La disciplina relativa al collegio sindacale presenta differenze nel caso in cui ci si riferisca a società che siano quotate nei mercati regolamentati (in tal caso la disciplina del collegio sindacale è collocata nel d.lgs. n°58/1998 (Legge Draghi, articoli da 148 a 154 cosi' come modificati dalla legge 262/2005, dal d.lgs. 27/2010, d.lgs. 39/2010. )
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7 Il collegio sindacale Le norme che, per le società con azioni non quotate nei mercati regolamentati, disciplinano le modalità di funzionamento dell’organo collegiale di controllo (sistema tradizionale) si trovano nel codice civile, agli articoli 2397 e seguenti. Occorre sottolineare che l’art. 2397 c.c. è stato modificato recentemente dalla Legge di stabilità n. 183/2011 e successivamente dal D.L. 9.02.12 n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012.
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8 La struttura Ai sensi dell’art. 2397, comma 1, c.c.: “ Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti ” Non è quindi possibile stabilire un numero di componenti del collegio sindacale diverso da quello previsto.
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9 La struttura “ Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal ministero della giustizia o tra i professori di ruolo di materie economiche o giuridiche ” (art. 2397 c.c., comma 2). I primi due commi dell’art. 2397 c.c. non hanno subito modifiche a seguito dell’emanazione dei recenti interventi legislativi (L. 183/2011 e D.L. 5/2012 convertito dalla Legge 35 del 4 aprile 2012) mentre il terzo comma e’ stato introdotto, successivamente modificato e, infine, abrogato.
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10 La struttura La legge di stabilità n. 183/2011 ha introdotto la possibilità per le società per azioni di nominare un sindaco unico prevedendo che: “Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro, lo statuto può prevedere che l’organismo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro” Il suesposto comma è rimasto in vigore per un periodo di tempo alquanto limitato ovvero dal 1° gennaio 2012 - 9 febbraio 2012.
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11 La struttura Il D.L. 5 del 9/02/12 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012 ha infatti modificato il terzo comma prevedendo: “Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c., le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del Collegio sindacale, entro 30 gg dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”
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12 La struttura Quest’ultima previsione introdotta dal D.L. 5/2012 è caduta nel nulla in quanto la legge di conversione n. 35/2012 ha abrogato il terzo comma dell’art. 2397. Tutto ciò ha comportato l’impossibilità di prevedere il sindaco unico nelle società per azioni, riportando la disciplina del collegio sindacale allo status quo anteriore alle succitate modifiche legislative – quantomeno per quanto riguarda le società con capitale rappresentato da azioni.
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13 La struttura “ Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea ” (art. 2398 c.c.). Nell'espletamento di specifiche funzioni di ispezione e controllo i sindaci possono farsi assistere, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, da propri dipendenti ed ausiliari, sempre che questi non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per i sindaci stessi. (art. 2403 bis, co.4, c.c.)
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14 La struttura In ogni caso, resta fermo il potere degli amministratori di rifiutarsi di dare informazioni riservate agli ausiliari dei sindaci. La norma 2.2. CNDCEC Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari: Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco l’organo amministrativo può rifiutare l’accesso a informazioni riservate, salvo l’onere per quest’ultimo di motivare il proprio rifiuto. Non è delegabile la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e della assemblea dei soci. Ai dipendenti e agli ausiliari del sindaco è consentita la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale, salvo diverso avviso del collegio.
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15 Il funzionamento Le modalità di funzionamento del collegio sindacale sono indicate all’art. 2404 c.c. : “ Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ”.
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16 Il funzionamento In merito alla periodicità minima prevista per le riunioni, non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine, la Norma n. 2.1 CNDCEC del 15.12.10 prevede che: “...In sede di pianificazione della propria attività è, inoltre, utile che il collegio sindacale provveda a prefissare un calendario delle riunioni e degli incontri che intende svolgere, fissandone in linea di massima il contenuto. Quanto alla cadenza delle riunioni, il legislatore stabilisce che il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, termine fissato dall’art. 2404 c.c. Poiché tale dovere non è accompagnato da sanzione, il termine assume carattere meramente ordinatorio ancorché si ritenga opportuno rispettare, in linea di massima, tale periodicità.”
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17 Il funzionamento L'art. 2404 c.c. stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi, rispettivamente individuati nella maggioranza dei sindaci e maggioranza assoluta dei presenti. Vi è ampia libertà in ordine alla scelta dei mezzi di convocazione delle riunioni (è in ogni caso opportuno che la convocazione abbia luogo secondo modalità idonee a dimostrare l’avvenuta ricezione da parte di ciascun sindaco). La Norma n. 2.1 CNDCEC del 15.12.10 prevede: Per consentire ai sindaci di essere presenti alle riunioni del collegio il presidente provvede alla loro tempestiva convocazione, salvo chevengano diversamente concordate, con congruo anticipo, le date delle riunioni. Salvo specifiche previsioni statutarie, le modalità di convocazione possono essere stabilite dai sindaci nel corso della prima riunione del collegio successiva alla nomina.
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18 Il funzionamento E’ ragionevole ritenere che il potere di convocazione del collegio sindacale spetti non solo al presidente, ma anche a ciascuno degli altri membri del collegio.
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19 Il funzionamento La previsione che le riunioni del collegio possano tenersi anche con mezzi di telecomunicazione è in linea con quanto previsto per le riunioni degli altri organi societari (assemblea dei soci e consiglio di amministrazione).
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20 Il funzionamento I verbali delle riunioni del collegio sindacale vengono trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, tenuto a cura del collegio stesso (art. 2421 c.c., primo comma, n.5). Tale libro può essere conservato presso la sede sociale oppure presso lo studio professionale del presidente del Collegio sindacale.
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21 Il funzionamento La previsione che il sindaco dissenziente abbia diritto a dare atto nel verbale dei motivi del proprio dissenso consente di far sì che il singolo sindaco, il quale abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni nei confronti della società, possa ritenersi esonerato dalle eventuali responsabilità incombenti sul Collegio.
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22 Requisiti per l’assunzione della carica di sindaco Sulla base dell’art. 2397, comma 2, c.c. il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri, soci o non soci. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
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23 Requisiti per l’assunzione della carica di sindaco I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
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24 Requisiti per l’assunzione della carica di sindaco Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 2409 bis, comma 2, c.c.).
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25 Requisiti per l’assunzione della carica di sindaco Ai sensi dell'art. 2400, primo comma, c.c., i primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea ordinaria. Questi restano in carica per tre esercizi e cessano solo dopo l’assemblea di approvazione del bilancio, ma cessano effettivamente dalla loro carica solo successivamente alla ricostituzione del nuovo collegio (prorogatio).
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26 Requisiti per l’assunzione della carica di sindaco I sindaci possono essere revocati dall’Assemblea solo in presenza di una giusta causa e la delibera dell’Assemblea deve essere approvata dal Tribunale con decreto, sentito il sindaco interessato. Il compenso annuale dei sindaci viene stabilito dall'Assemblea all’atto della nomina se non è già previsto nello Statuto. Detto compenso deve essere determinato per l’intera durata della carica.(rif. Art. 2402 c.c.)
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27 Requisiti per l’assunzione della carica di sindaco Affinché il sindaco possa esercitare al meglio le proprie funzioni di controllo deve trovarsi in una posizione di indipendenza, obiettività ed imparzialità. Al fine di garantire che questo avvenga sono espressamente previste dalla disciplina civilistica – art. 2399 c.c. - alcune cause di ineleggibilità e di decadenza.
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28 Cause di ineleggibilità e di decadenza. “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.” (art. 2399, comma 1, c.c.).
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29 Cause di ineleggibilità e di decadenza Qualora le cause di ineleggibilità siano originarie, queste rendono invalida la delibera. Se le cause di ineleggibilità sopravvengono in un secondo momento, questo comporta la decadenza dall’incarico.
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30 Cause di ineleggibilità e di decadenza Il riferimento all’ineleggibilità di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c. è volto a garantire l’idoneità fisico morale dei componenti del collegio sindacale; ai sensi di questo rinvio normativo non può essere infatti nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
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31 Cause di ineleggibilità e di decadenza Le altre cause d’ineleggibilità e decadenza relative: all'assunzione della carica di amministratore della società, all'assunzione della carica di amministratore di società da questa controllate, che la controllano o sottoposte a comune controllo,
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Cause di ineleggibilità e di decadenza a rapporti di parentela, affinità con gli amministratori della società o di società da questa controllate, che la controllano o sottoposte a comune controllo, a rapporti lavorativi o di consulenza ed altri rapporti a carattere patrimoniale, sono tese, in particolar modo, a garantire l’indipendenza e l'obiettività dell’organo di controllo. 32
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33 Cause di ineleggibilità e di decadenza Ai sensi dell'art. 2399, comma 2, c.c. costituiscono causa di decadenza dalla carica di sindaco “la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma (leggasi secondo) dell’articolo 2397”; così come modificato dalla L. 183/2011 e successivamente dal D.L. 9.02.12 n.5 in corso di conversione. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è attualmente disciplinata dal Decreto Ministeriale del 20 giugno 2012, n. 144.
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34 Regolamento concernente l’iscrizione e la cancellazione dal registro dei revisori legali Il regolamento attuativo emanato con D.M. 20/06/2012, n. 144 – all’art. 2 - prevede che possano chiedere l’iscrizione al registro dei revisori legali le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le società che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo. Agli artt. 3, 4, 5 e 6 disciplina il contenuto e la modalità di presentazione della domanda di iscrizione da parte sia delle persone fisiche sia delle società. Agli artt. 7, 8 e 9 lo stesso regolamento tratta dell’istruttoria della domanda di iscrizione al Registro prevedendo la decorrenza dell’iscrizione dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della società di revisione nella Gazzetta Ufficiale.
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35 Regolamento concernente la cancellazione dal registro dei revisori legali All’art. 10 è disciplinata la cancellazione dal registro dei revisori. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi: a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; la cancellazione del revisore non può comunque essere disposta se è in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo o dell'articolo 195 del TUIF;
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36 Regolamento concernente la cancellazione dal registro dei revisori legali b) quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci. 2. La cancellazione dal registro dei revisori è disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione. 3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro,
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37 Regolamento concernente la cancellazione dal registro dei revisori legali ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione. 4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro.
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38 Regolamento concernente la cancellazione dal registro dei revisori legali 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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39 Regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall’incarico Il regolamento che disciplina i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale è stato emanato dal MEF tramite il D.M. il 28.12.2012 n. 261. L’art. 3 prevede che l’incarico affidato ai revisori legali possa essere revocato solo per giusta causa dall’assemblea sentito il parere dell’organo di controllo. Non costituisce giusta causa la divergenza di opinione in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.
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40 Regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall’incarico Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento emanata dal MEF costituiscono giusta causa di revoca: a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo; b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
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41 Regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall’incarico d) la sopravvenuta inidoneita' del revisore legale o della societa' di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse; e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della societa' capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo; f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della societa' di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto; g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico; h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale; i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge
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42 Regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall’incarico 2. Costituiscono, altresi', ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalita' dell'attivita' di revisione legale. 3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilita' di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli. L’art. 5 prevede le circostanze idonee a motivare le dimissioni dall’incarico di revisione : a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della societa' assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
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43 Regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall’incarico b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la societa' assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione; d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
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44 Regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall’incarico e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attivita' di revisione legale, ancorche' non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo; f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della societa' di revisione legale; g) la sopravvenuta inidoneita' a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse; h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.
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45 Regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall’incarico 2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale possono, altresi', presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalita' dell'attivita' di revisione legale. 3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima societa' assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale. 4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilita' di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.
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46 Sostituzione dei sindaci In caso di morte, rinunzia o decadenza di un sindaco, subentra il più anziano dei supplenti in ordine di età. In tal caso i nuovi sindaci restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi nominati “scadono” comunque in concomitanza a quelli già in carica.
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47 Sostituzione dei sindaci In caso di sostituzione del Presidente del collegio, la presidenza passerà fino alla successiva assemblea al sindaco più anziano. Qualora il numero dei supplenti non completi il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea che provveda all’integrazione del collegio.
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48 L’indipendenza dei sindaci E’ opinione unanimemente condivisa che i sindaci debbano soddisfare il requisito di indipendenza, sebbene non vi siano sul tema dell’indipendenza del sindaco dei riferimenti così chiari ed espliciti (a differenza del requisito d’indipendenza per i revisori).
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49 L’indipendenza dei sindaci In ogni caso si può fare riferimento a quanto previsto in relazione all’indipendenza dei revisori. L’indipendenza può essere considerata il principale mezzo di cui i soggetti preposti al controllo possono avvalersi per dimostrare alla collettività di essere in grado di svolgere le proprie funzioni secondo i principi generalmente riconosciuti, anche con riferimento all’obiettività ed all’integrità.
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50 L’indipendenza dei sindaci L’indipendenza è prima di tutto uno stato mentale, un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente messo alla prova od assoggettato a verifica esterna.
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51 L’indipendenza dei sindaci Una fonte importante da cui trarre chiarimenti sul significato di questo principio è costituita dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002: “l’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali”.
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52 L’indipendenza dei sindaci Si evince dalla Raccomandazione che il criterio fondamentale per valutare l’indipendenza è quello di considerare se “ un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti ad uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione ”.
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53 L’indipendenza dei sindaci L’indipendenza si concretizza nel dovere di approcciarsi all’incarico con imparzialità (obiettività) ed onestà intellettuale (integrità), e nell’assenza di qualsiasi interesse, diretto od indiretto, con la società che ha conferito l’incarico, i soci, gli amministratori e la direzione generale.
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54 L’indipendenza dei sindaci Si ritiene che il requisito dell’indipendenza debba soddisfare contemporaneamente due aspetti: da un lato la cosiddetta “indipendenza mentale” (che si manifesta con un approccio professionale all’incarico che consideri solo gli elementi rilevanti, escludendo ogni fattore estraneo) e dall’altro lato la cosiddetta “indipendenza formale” (ossia la condizione oggettiva di non essere associato a situazioni o circostanze tali da porre nel terzo il dubbio sull’obiettività di svolgimento dell’incarico) Norma 1.4 CNDCEC.
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55 L’indipendenza dei sindaci Da ciò consegue che debbano essere ritenute inammissibili situazioni in cui sussista un’indipendenza “mentale” ma questa non venga obiettivamente percepita all’esterno, in quanto formalmente discutibile.
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56 L’indipendenza dei sindaci L’indipendenza è un requisito che deve essere soddisfatto dal momento in cui avviene la nomina e per l’intero svolgimento dell’incarico. Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l’indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina. (Norma 1,4 CNDCEC).
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57 Funzioni del collegio sindacale Doveri Ai sensi dell’art. 2403 c.c. il collegio sindacale “ vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall’articolo 2409 bis, terzo comma (abrogato, da leggersi ultimo)”.
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58 Funzioni del collegio sindacale Poteri Ai sensi dell’art. 2403-bis c.c. “ I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.” (vedi successiva p.103)
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59 Funzioni del collegio sindacale Responsabilità Nello svolgimento delle proprie funzioni “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio” (art. 2407, comma 1, c.c. così come modificato dal d.lgs. n. 6/2003 che ha ampliato la responsabilità del sindaco sostituendo alla mera diligenza del mandatario una diligenza qualificata, commisurata alla natura dell'incarico).
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60 Funzioni del collegio sindacale Responsabilità Si osservi come la diligenza dei sindaci venga misurata con il “metro di diligenza professionale” e come il riferimento alla “natura dell’incarico” imponga di considerare le dimensioni, le caratteristiche dell’impresa ed altri fattori quali l’articolazione organizzativa, il sistema delle deleghe di gestione, le caratteristiche della compagine azionaria, l’inserimento in una struttura di gruppo etc…
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61 La separazione delle funzioni Si osserva come l’intero impianto relativo al sistema di controllo nelle società di capitali sia fondato su una separazione tra la funzione di controllo relativa alla gestione e la funzione di revisione legale dei conti.
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62 La separazione delle funzioni Secondo tale impostazione al collegio sindacale è affidato il controllo relativo alla gestione, mentre il controllo della situazione contabile e del bilancio è di competenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale.
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63 La separazione delle funzioni E’ prevista un’eccezione a tale separazione delle competenze: al ricorrere di particolari condizioni è infatti possibile che la revisione legale dei conti rientri nella competenza del collegio sindacale.
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64 La separazione delle funzioni L’eccezione è disciplinata all’art. 2409 bis c.c., il cui ultimo comma recita: “ Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. ”
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65 Il collegio sindacale nella s.r.l. Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata la disciplina del collegio sindacale è contenuta nell’art. 2477 c.c., modificato dalla L. 183/2011 e dal successivo D.L. n.5/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012. L’art. 2477 c.c. precedentemente alle suddette modifiche legislative – in vigore sino al 31/12/2011 - prevedeva la nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore se il capitale sociale della s.r.l. risultava pari o superiore a 120.000,00 euro (ovvero il capitale minimo obbligatorio previsto dall’art. 2327 c.c. per le società per azioni).
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66 Il collegio sindacale nella s.r.l. a) la società era tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) la società controllava una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi aveva superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. (l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati). La legge di stabilità (L.183/2011) ha modificato l’art. 2477 prevedendo la possibilità di nomina di un sindaco unico o di un revisore in luogo del collegio sindacale, rendendo tale nomina obbligatoria nei casi già previsti dall’art. 2477 ante modifica ( vedi sopra ). 66
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67 Il collegio sindacale nella s.r.l. L’art. 2477 è stato successivamente ulteriormente modificato dal DL 5/2012 convertito senza modificazioni dalla L. 35/2012, in vigore dal 10 febbraio 2012 introducendo la previsione del sindaco unico o di un revisore in luogo del collegio sindacale, a patto che lo statuto non disponga diversamente. L’art. 2477 attualmente in vigore così recita: “ L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.” (comma 1) 67
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68 Il collegio sindacale nella s.r.l. Nella nuova formulazione dell’art. 2477 c.c. non viene riproposta la disposizione secondo la quale se l’atto costitutivo non dispone diversamente la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. E’ stata di fatto soppressa la disposizione che consentiva il cumulo automatico delle funzioni di revisore legale in capo al collegio sindacale, allineando la disciplina delle s.r.l. a quella delle spa. La possibilità di affidare la revisione legale al collegio sindacale dovrà essere prevista dallo statuto societario. In assenza di specifica disposizione statutaria l’attività di revisione legale dovrà essere affidata ad un organo esterno: revisore o società di revisione 68
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69 Il collegio sindacale nella s.r.l. Per quanto riguarda i Collegi Sindacali nominati ante emanazione della Legge n. 183/2011 restano in carica fino al termine del proprio mandato. Non è possibile ravvisare alcuna ipotesi di automatica decadenza del collegio sindacale in quando le cause di decadenza dei sindaci sono quelle esclusivamente e tassativamente previste dall’art. 2399 c.c.. Alla scadenza degli attuali collegi sindacali si farà riferimento allo statuto ai fini di determinare le modalità di comportamento. 69
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70 Il collegio sindacale nella s.r.l. “ La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore al minimo stabilito per le società per azioni.” ( art. 2477, comma 2, c.c.) “ La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435- bis.” (art. 2477, comma3, c.c.) 70
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71 Il collegio sindacale nella s.r.l. “ L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.” (2477, comma 4) I limiti dimensionali indicati al primo comma dell’articolo 2435 bis: - Totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro; - Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro; - Dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità; ed il cui rispetto è condizione per poter redigere il bilancio in forma abbreviata. 71
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72 Il collegio sindacale nella s.r.l. Il valore del totale dell’attivo e quello dei ricavi di vendita sono stati incrementati, per effetto dell’art. 1, comma 4, d.lgs. 3 novembre 2008 n°173, in vigore dal 21 novembre 2008. Precedentemente a tale modifica la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e quella dei ricavi di vendita e delle prestazioni non dovevano superare, rispettivamente, i valori di 3.650.000 euro e di 7.300.000 euro. “ Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.” (2477, comma 5)
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73 Il collegio sindacale nella s.r.l. Nel caso in cui nella società a responsabilità limitata vi sia obbligo di nomina dell’organo di controllo anche monocratico (sindaco unico o revisore legale) si applicano le disposizioni sul collegio sindacale in tema di società per azioni. 73
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74 Il collegio sindacale nella s.r.l. Chiarimenti In caso di nomina del sindaco unico, la Nota del Ministero dello sviluppo economico del 27.08.12 a conferma della massima 123 del Consiglio Notarile di Milano, ha rilevato che “sia nel caso di previsione volontaria dell’organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest’ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti.” 74
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75 Il collegio sindacale nella s.r.l. Chiarimenti In caso di nomina del sindaco unico, la Nota del Ministero dello sviluppo economico del 27.08.12 a conferma della massima 123 del Consiglio Notarile di Milano, ha rilevato che “sia nel caso di previsione volontaria dell’organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest’ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti.” 75
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76 Il collegio sindacale nella s.r.l. “ L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.” (art. 2477, comma 6) La previsione dell’obbligo in capo all’assemblea, in caso di superamento dei limiti previsti dall’art 2435-bis del codice civile, di nominare l’organo di controllo è stata mantenuta.
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77 Analisi dei doveri di vigilanza del collegio sindacale in relazione al controllo amministrativo-gestionale La “vigilanza” deve essere intesa in un’accezione molto ampia, ossia la vigilanza implica una valutazione complessiva degli atti posti in essere che non si limiti meramente a verificare la conformità tra la fattispecie concretamente realizzatasi e quella astratta cristallizzata nella norma.
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78 Analisi dei doveri di vigilanza del collegio sindacale in relazione al controllo amministrativo-gestionale La vigilanza non deve limitarsi al controllo dei singoli atti, ma deve essere estesa al controllo di metodi, procedure e strumenti adottati per lo svolgimento dell’attività amministrativa, avendo cura di considerare gli elementi peculiari dell’impresa quali la natura e le dimensioni. 78
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79 Analisi dei doveri di vigilanza del collegio sindacale in relazione al controllo amministrativo-gestionale La Norma 3.1 CNDCEC così commenta : “I controlli sono declinati, attraverso la propria competenza e l’esperienza professionale, in attività specifiche il cui contenuto varia al variare delle dimensioni e delle altre caratteristiche proprie dell’impresa soggetta a controllo.
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80 Analisi dei doveri di vigilanza del collegio sindacale in relazione al controllo amministrativo-gestionale Proprio in tale adattamento si realizza il reale vantaggio di questo approccio, ovvero quello di ottenere il miglior controllo possibile sulla base delle concrete caratteristiche del soggetto controllato. Non esiste infatti un sistema di controllo adatto a tutte le imprese.” 80
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81 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto. Per adempiere a questo compito è necessario che i sindaci verifichino la conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi della società alle norme di legge ed alle disposizioni dello statuto. 81
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82 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto I sindaci devono verificare che le delibere assunte dagli organi societari e gli atti eventualmente oggetto di deliberazione (si pensi al bilancio di esercizio) siano conformi alle previsioni di legge ed eventualmente dello statuto. A tal fine deve essere esercitato un controllo di legittimità (e non di merito) mirato all’accertamento del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto alla base del processo di formazione della delibera. 82
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83 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Deve essere accertato che gli eventuali atti oggetto di approvazione possiedano tutti i previsti requisiti di forma e di contenuto. Devono essere effettuati controlli sul corretto svolgimento delle adunanze degli organi societari. 83
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84 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Il fatto di verificare il corretto svolgimento di un’adunanza (riunione od assemblea) comporta che il Collegio sindacale, congiuntamente al Presidente dell’adunanza, verifichi il rispetto delle previsioni relative alle formalità di convocazione, il diritto di partecipazione dei singoli convenuti, le modalità di partecipazione, il raggiungimento del quorum costitutivo, la conformità degli argomenti trattati all’ordine del giorno, le modalità di votazione ed il raggiungimento del quorum deliberativo. 84
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85 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto L’esito dei controlli dei sindaci può risultare dallo stesso verbale dell’adunanza; in mancanza di riferimenti espliciti nel verbale si intende un’approvazione tacita da parte del collegio. 85
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86 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Per determinate delibere è richiesto il preventivo deposito presso la sede sociale o l’eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese di determinati atti, in modo tale che i convenuti possano avere un’adeguata conoscenza in merito alle scelte per cui sono chiamati a deliberare; è compito del collegio sindacale verificare il rispetto della tempistica per depositi ed iscrizioni prodromiche all’adunanza. 86
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87 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Si è detto che il controllo sul contenuto delle delibere e degli atti societari deve essere un controllo di mera legittimità, ossia deve essere un controllo finalizzato ad accertare che tutti gli elementi informativi essenziali siano contemplati nel documento e che le informazioni fornite siano tali da consentire un’adeguata comprensione dei fatti e delle valutazioni descritte. 87
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88 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Relativamente ad alcune voci del bilancio di esercizio, al collegio sindacale compete sempre un controllo di merito in aggiunta al controllo di legittimità: l’art. 2426, nn.5) e 6), c.c. prevede infatti il consenso del collegio sindacale per la capitalizzazione dei i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale e per l’iscrizione dell’avviamento nell’attivo. 88
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89 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Un altro aspetto che rientra nella vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto riguarda il rispetto delle norme in materia di depositi ed iscrizioni presso il Registro delle Imprese. Deve quindi essere verificata l’effettuazione del tempestivo deposito, da parte degli amministratori, delle delibere degli organi sociali, delle comunicazioni di nomina e di cessazione delle cariche sociali e degli atti societari in genere. 89
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90 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Il collegio sindacale verifica inoltre la corretta tenuta dei libri sociali obbligatori. In primo luogo dovrà esserne verificata l’esistenza presso la società; in seguito dovranno essere accertate la regolarità delle vidimazioni ed il costante aggiornamento. 90
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91 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto Altri controlli formali sui libri e registri sociali possono riguardare, ad esempio, la numerazione e bollatura delle pagine, la tenuta dei verbali e delle scritture in modo ordinato, senza spazi in bianco, senza interlinee ed annotazioni a margine, l’assenza di abrasioni o cancellazioni tali da non consentire la lettura delle parole e dei numeri cancellati.
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92 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto L’onere di vigilare sull’osservanza della legge implica che il collegio sindacale verifichi l’assolvimento di tutti gli adempimenti dichiarativi e di versamento previsti dalla normativa fiscale e previdenziale (corretto e tempestivo versamento delle imposte, delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali). I sindaci possono procedere anche basandosi su dei controlli “a campione”, attuando un tipo di controllo maggiormente analitico in sede di verifica delle dichiarazioni annuali.
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93 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto E’ chiaro che il controllo del collegio sindacale sull’osservanza della legge e dello statuto dovrà diversificarsi sulla base delle caratteristiche di ogni singola società, degli specifici adempimenti e vincoli cui la società risulta soggetta (ad esempio potrebbe essere necessaria la verifica del possesso, da parte della società, delle licenze ed autorizzazioni amministrative eventualmente richieste o di particolari adempimenti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro).
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94 Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto La Norma di comportamento n. 3.2 CNDCEC del 15/12/2010 commenta: “La funzione di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto attribuita al collegio sindacale consiste essenzialmente nel controllo, sulla base di un approccio basato sulla valutazione dei rischi, dei metodi, delle procedure e degli strumenti adottati nello svolgimento dell’attività d’impresa per garantire il rispetto della legge e dello statuto. A tal fine, è opportuno che il collegio, definite le informazioni rilevanti, richieda un periodico aggiornamento all’organo amministrativo.”
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95 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Nell’esercizio del controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione i sindaci vigilano sugli atti e deliberazioni palesemente pregiudizievoli, non entrano nel merito delle decisioni gestionali assunte dagli amministratori ma verificano la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.
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96 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Il collegio sindacale non valuta se le scelte gestionali degli amministratori incideranno positivamente o negativamente sulla gestione, se si rivelino opportune e convenienti (in quanto tale valutazione spetta esclusivamente agli amministratori) ma deve valutare se le scelte siano state adottate con piena cognizione di causa e da parte di soggetti realmente nella posizione di farlo.
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97 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Quindi scelte che si rivelino positive per la società ma che non si fondino su una scelta oculata e pienamente informata dovrebbero comunque essere giudicate negativamente dal collegio sindacale. Per contro, scelte che diano un esito negativo, ma che abbiano fatto seguito a previsioni e ad analisi dettagliate, potrebbero comunque ricevere un giudizio positivo da parte del collegio sindacale.
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98 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Detta tipologia di controllo afferisce tanto alle scelte gestionali di tipo commissivo quanto a quelle di tipo omissivo. Ad esempio, un tipico compito del collegio sindacale è quello di vigilare sull’esistenza di idonee coperture assicurative in relazione ai rischi tipici dell’attività svolta.
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99 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione E’ inoltre compito dei sindaci tenere sotto controllo l’andamento finanziario della società e formulare opportune richieste di chiarimenti agli amministratori nei casi in cui vengano accertate situazioni di particolare difficoltà.
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100 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Ricapitolando: l’attività di vigilanza del collegio sindacale sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai criteri generali di razionalità economica posti dall’economia aziendale, senza mai sindacare sull’opportunità gestionale della scelta. I sindaci devono avere cognizione del procedimento decisionale degli amministratori e non effettuare la verifica della bontà e convenienza dell’operazione.
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101 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione I sindaci accertano, ad esempio, che gli amministratori non pongano in essere operazioni estranee all’oggetto sociale, in conflitto di interessi con la società, volte a sopprimere od a modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo, che possano compromettere l’integrità del patrimonio aziendale, palesemente pregiudizievoli ed in grado di porre in dubbio la continuità aziendale, manifestamente imprudenti od azzardate.
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102 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Alcune esemplificazioni relative a fatti in relazione ai quali i sindaci devono porre particolare attenzione, durante l’esercizio della vigilanza sui principi di corretta amministrazione, si possono identificare nelle ipotesi in cui vengano attuati dei programmi di investimento non coerenti, dei programmi di forte disinvestimento a prezzi non remunerativi, le vendite risultino concentrate in un numero limitato di clienti, o ancora nell’ipotesi in cui vengano concesse garanzie a terzi in misura eccessiva.
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103 Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del controllo interno Il collegio sindacale vigila, altresì, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno della società nell'ipotesi che sia istituita la funzione, valutandone il grado di indipendenza e di competenza alla luce della complessità dell’impresa, nonché i compiti ad essa assegnati e le modalità operative di esecuzione degli stessi.
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104 Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del controllo interno Il collegio sindacale può richiedere alla società che: le modalità di svolgimento dell’attività di controllo interno consentano l’espressione di un giudizio complessivo sul sistema di controllo interno;
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105 Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del controllo interno la funzione di controllo interno predisponga una pianificazione annuale dei propri interventi di controllo, nonché produca dei resoconti periodici (report) sulla attività svolta da illustrare al collegio sindacale in occasione di incontri periodici.
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106 Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del controllo interno Ne consegue che il collegio deve valutare l’adeguatezza del sistema di controllo interno sulla base di un giudizio che tenga conto: – delle dimensioni aziendali, – della complessità del settore in cui la società opera, nonché, – degli obiettivi che si propone di conseguire.
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107 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento La vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo deve essere tesa a verificare che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità. Questo comporta una valutazione sulla coerenza della struttura organizzativa aziendale con le dimensioni societarie e con la natura e le modalità di perseguimento dell’oggetto sociale.
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108 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento La struttura organizzativa di una società si individua per l’appunto nel complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.
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109 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento E’ importante anche la valutazione dell’organigramma aziendale, dal quale deve poter essere chiaramente ricostruibile l’assetto delle responsabilità. Deve costituire oggetto di valutazione anche il personale, al fine di stabilire se possegga o meno competenze adeguate per lo svolgimento delle funzioni assegnate.
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110 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Riepilogando, la struttura organizzativa può dirsi adeguata quando siano rispettati alcuni requisiti: conformità alle dimensioni della società, organigramma aziendale con chiara identificazione delle linee di responsabilità, direzione dell’azienda effettivamente esercitata dagli amministratori, documentazione di direttive e procedure aziendali, personale con adeguata competenza per lo svolgimento delle funzioni aziendali.
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111 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Per espletare il controllo sull’assetto organizzativo il collegio sindacale, all’inizio del mandato, raccoglie ogni opportuna informazione in merito all’oggetto sociale, al settore di attività, al mercato in cui opera la società, alle sue dimensioni e prospettive di medio periodo.
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112 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Le informazioni vengono reperite mediante incontri periodici con la funzione organizzativa o con i responsabili. Le informazioni provengono anche dalle funzioni di controllo sia interno che esterno, dall’esame delle loro relazioni e degli incontri periodici.
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113 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Il giudizio complessivo sull’assetto organizzativo deve tenere conto della separazione e contrapposizione delle responsabilità nello svolgimento dei compiti e delle funzioni aziendali, della definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione, della verifica ad opera dei responsabili sul lavoro svolto dai collaboratori.
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114 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Altri elementi che devono costituire oggetto di valutazione sono: l’esistenza e l’aggiornamento di manuali scritti che definiscano le procedure operative da seguire, l’assegnazione dei poteri di firma e di rappresentanza della società in funzione dell’importanza delle operazioni e secondo un adeguato livello di autorità, l’esistenza di un sistema informativo adeguato, l’esistenza di piani previsionali e di un sistema di controllo di gestione, l’esistenza di procedure per l’assunzione, la valutazione, il turnover, la retribuzione e l’aggiornamento del personale.
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115 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Successivamente, nel corso del loro mandato, i sindaci devono effettuare periodici interventi di vigilanza tesi a verificare il superamento dei punti di debolezza riscontrati ed a raccogliere informazioni provenienti dalla funzione organizzativa o dai responsabili. 115
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116 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Non deve in ogni caso essere dimenticato il fatto che il collegio sindacale non ha il compito di svolgere un’attività di consulenza in organizzazione aziendale ma ha il compito di esprimere un giudizio e di segnalare i punti di debolezza dell’organizzazione aziendale e del sistema di controllo. 116
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117 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento La vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile è volta a garantire che il bilancio fornisca informazioni affidabili ed una rappresentazione corretta dei fatti di gestione. 117
118
118 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento La vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile comporta anche una verifica sull’adeguatezza della struttura organizzativa della funzione contabile. A tal fine devono essere verificati alcuni elementi quali l’esistenza di un adeguato organico, l’esistenza di un piano dei conti sufficientemente dettagliato ed integrato da manuali di procedure e principi contabili, la predisposizione di situazioni contabili infrannuali. 118
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119 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Per l’effettuazione di tale controllo, all’inizio del mandato, i sindaci dovranno confrontarsi con gli amministratori, con le competenti funzioni aziendali e con i soggetti incaricati del revisione legale dei conti. Nel caso di separazione tra la funzione dei sindaci e la funzione di revisione legale dei conti il collegio sindacale dovrà coordinare la propria azione di verifica con quella del revisore legale. 119
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120 Vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento Successivamente, nel corso del mandato, il collegio sindacale accerta l’eventuale superamento degli elementi di debolezza e le eventuali significative modifiche che siano intervenute. 120
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121 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile La vigilanza sull’adeguatezza del sistema contabile è volta a verificare la capacità del sistema di prevenire o identificare errori od irregolarità, ovvero di individuarli tempestivamente, la capacità di rilevare correttamente e completamente i fatti di gestione nella contabilità e nel bilancio e la capacità del sistema di salvaguardare il patrimonio aziendale. 121
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122 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile Il rinvio normativo (di cui all’art. 2403 c.c.) al “concreto funzionamento” implica che la valutazione dell’adeguatezza del sistema non deve essere una valutazione in termini meramente astratti. I sindaci devono quindi verificare, oltre all’adeguatezza, anche il concreto funzionamento del sistema di rilevazione contabile. Di tale verifica riferiscono nella relazione annuale ed hanno la possibilità di compiere rilievi e proposte sul bilancio d’esercizio.
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123 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile Ai sensi dell’art. 2409 septies c.c., il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. E’ tuttavia innegabile l’esistenza di evidenti rischi di sovrapposizione tra l’attività del collegio sindacale e quella del revisore legale dei conti che sia stato incaricato di verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 123
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124 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile In ogni caso è importante ricordare che il collegio sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti hanno ruoli diversi in relazione al controllo del sistema contabile e di conseguenza esercitano il controllo in modo differente, anche in relazione ai diversi poteri attribuiti.
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125 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile > il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento del sistema amministrativo -contabile, e non è tenuto ad emettere un giudizio sull'attendibilità del bilancio.
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126 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile > il revisore legale verifica, ha il compito di esercitare un controllo analitico sulle principali voci della contabilità, mediante verifiche a campione, verificando le registrazioni contabili, la corretta rilevazione dei fatti digestione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e la loro conformità alla legge. Il revisore legale è chiamato a formulare un giudizio di attendibilità sul complesso della contabilità sociale e del bilancio.
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127 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile Compito del collegio è verificare che il sistema amministrativo-contabile sia adeguato ossia permetta: – la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; – la produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; – la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.
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128 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile In ogni caso, dal momento che il legislatore richiede la vigilanza sul concreto funzionamento del sistema contabile, il collegio sindacale deve associare i fatti economici maggiormente rilevanti secondo la loro rischiosità complessiva con i processi gestionali che li alimentano, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, le procedure e le prassi operative di governo delle attività e gli strumenti di gestione dei rischi di errore ad esse associati.
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129 Laddove l'analisi dovesse evidenziare rischi inerenti il sistema amministrativo contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo di l’attuazione delle opportune azioni di miglioramento, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell’incarico, al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui essa non sia ritenuta sufficiente il collegio adotta le azioni previste dalla legge per rimuovere eventuali violazioni. Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
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130 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile È utile evidenziare, infine, che il soggetto incaricato della revisione legale, offre un importante riferimento esterno ed indipendente con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile.
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131 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile Al fine di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo-contabile è, quindi, opportuna una periodica attività di scambio di dati e di informazioni tra il collegio sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale, come precisato dalla Norma 5.3 CNDCEC del 15/12/10.
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132 Focus sull’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile Nel caso in cui non vengano riscontrati elementi da sottoporre a particolari verifiche, il collegio può assolvere ai suoi doveri procedendo ad un controllo sintetico e generale sui metodi e sulle procedure, affidandosi ai riscontri ed al giudizio positivo del revisore legale in relazione alla regolare tenuta della contabilità.
133
133 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione Il collegio sindacale deve verificare l'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del codice civile sul procedimento di controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.
134
134 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione Nel caso in cui al collegio sia demandato solo il controllo sull'amministrazione esso compie un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto.
135
135 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione La verifica analitica delle principali voci, sia con riguardo alla rispondenza alla contabilità, sia con riguardo all'applicazione delle regole di redazione spetta al revisore legale dei conti che esprime il giudizio sull'attendibilità del bilancio.
136
136 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione Il collegio in presenza del revisore legale o della società di revisione non ha l'obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare il rispetto dei principi di verità e correttezza e chiarezza del bilancio. Il collegio deve infine verificare che la relazione sulla gestione abbia il contenuto minimo previsto dall'art. 2428 c.c..
137
137 Vigilanza in ordine al bilancio consolidato ed alla relazione sulla gestione Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme procedurali inerenti la redazione e la pubblicazione del bilancio consolidato. Nell'ambito della sua attività di vigilanza sulla legge e sui principi di corretta amministrazione il collegio svolge sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività previste in tema di bilancio di esercizio.
138
138 Vigilanza in ordine al bilancio consolidato ed alla relazione sulla gestione Il collegio sindacale che non sia incaricato della revisione legale dei conti non deve emettere alcuna relazione sul bilancio consolidato né esprimere alcun giudizio sullo stesso; tali incombenti sono richiesti al revisore legale. (Art. 41 del D.Lgs. 4/4/91, n. 127 - Norma 3.8 CNDCEC 15/12/10)
139
139 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri L’attività di vigilanza del collegio sindacale si caratterizza per essere svolta in via continuativa ed in concomitanza alla gestione sociale. Questo implica che il collegio sindacale sia posto al centro di un rilevante flusso informativo, volto a garantire l’acquisizione di dati e notizie per lo svolgimento di un’efficace azione di controllo.
140
140 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri L’attività di vigilanza del collegio sindacale non deve infatti essere fondata su riscontri effettuati ex post, ma su informazioni acquisite nel corso della gestione d’impresa. Ne è prova il fatto che il collegio sindacale non solo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, ma ha anche l’obbligo di partecipare alle riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione. 140
141
L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri I sindaci possono direttamente richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari della società e delle società controllate. 141
142
142 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri L’art. 2381, comma 5, c.c. pone a carico degli amministratori delegati l’obbligo di riferire al collegio sindacale, “con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.
143
L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo anche attraverso l’utilizzo di propri dipendenti ed ausiliari. Il collegio sindacale acquisisce informazioni anche grazie alle denunce dei soci (ex art. 2408 c.c.) relative ai fatti censurabili posti in essere dagli amministratori. 143
144
144 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Il collegio deve dare notizia di tali denunce nella propria relazione all’assemblea e qualora la denuncia provenga da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale (un cinquantesimo per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio) o dalla minore percentuale prevista dallo statuto, il collegio sindacale dovrà indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni od eventuali proposte all’assemblea.
145
145 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Il collegio sindacale acquisisce le notizie necessarie all’espletamento dell’incarico anche grazie alle informazioni provenienti dall’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
146
L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Per ciò che concerne i “gruppi”, il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 146
147
147 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Sempre in ipotesi di gruppi societari, il collegio sindacale può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. Lo scambio di informazioni tra gli organi di controllo del gruppo è un'attività particolarmente importante per il corretto fluire dell'informativa all'interno degli stessi ( norma 5.6 CNDCEC ).
148
L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Il collegio sindacale non si limita ad acquisire informazioni per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ma ha il potere/dovere di porre in essere direttamente azioni volte a porre rimedio alle irregolarità degli amministratori, senza attendere le deliberazioni dell’assemblea. 148
149
L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Il potere di convocare l’assemblea è attribuito al collegio sindacale non soltanto nell’ipotesi di omissione da parte degli amministratori e nell’ipotesi di denuncia di fatti censurabili da parte dei soci, ma anche nell’ipotesi in cui (art. 2406, comma 2, c.c.) il collegio abbia ravvisato, nell’espletamento dell’incarico, fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. 149
150
150 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri La convocazione dell'assemblea deve essere deliberata dal collegio sindacale, poiché trattasi di un potere attribuito al collegio in forma collegiale. Il collegio che decida di convocare l'assemblea dei soci è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministratore unico, al presidente del CdA o, in mancanza, a tutti gli amministratori (norma 5.7 CNDCEC del 15/12/10).
151
L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Le ipotesi di omissioni da parte degli amministratori per cui si rende necessaria la convocazione dell’assemblea da parte dei sindaci si concretizzano quando è necessario approvare il bilancio dell’esercizio, quando devono essere adottati gli opportuni provvedimenti in caso di inerzia degli amministratori di fronte al manifestarsi di perdite rilevanti, quando si verifica la cessazione della maggioranza degli amministratori, quando venga richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (tale percentuale è prevista per le società per azioni e viene aumentata fino ad un terzo del capitale sociale nel caso di società a responsabilità limitata) in vece degli amministratori che non abbiano provveduto senza ritardo (artt. 2367 c.c. e 2479 c.c.). 151
152
L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Un altro caso in cui spetta al collegio sindacale il potere di convocare l’assemblea (con urgenza) è quello in cui vengano a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori. Al verificarsi di questa situazione il collegio può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina degli amministratori o dell’intero consiglio (art. 2386 comma 5 c.c.). 152
153
153 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Al collegio sindacale spetta altresì il potere di impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non siano assunte in conformità alla legge ed allo statuto (art. 2388 c.c.) e le deliberazioni del consiglio di amministrazione che possano arrecare un danno alla società in ragione di eventuali interessi degli amministratori (il rinvio è all’art. 2391 c.c., rubricato “interessi degli amministratori”).
154
L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Il collegio sindacale ha la legittimazione attiva nella denunzia al Tribunale delle gravi irregolarità, che possano arrecare un danno alla società, compiute dagli amministratori nella gestione, in violazione dei loro specifici doveri (ex art. 2409 c.c.). 154
155
155 L’acquisizione delle informazioni e l’esercizio dei poteri Il collegio sindacale può promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, purché la delibera sia assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (art. 2393, comma 2 bis del codice civile).
156
156 La relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Il collegio sindacale deve, ai sensi dell’art. 2429 c.c., “riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri,....” mediante relazione scritta da presentare all'assemblea dei soci. Qu alora al collegio sindacale sia demandata anche la funzione di revisione legale, la relazione deve contenere anche un’apposita parte in cui si dà conto della revisione legale effettuata, che si conclude con il consueto giudizio sul bilancio.
157
La relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Il collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2429 c.c., deve riferire all’assemblea “sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma”. 157
158
La relazione del collegio sindacale La previsione relativa all’obbligo del collegio di fare osservazioni e proposte sul bilancio e sulla sua approvazione sembra implicare che un certo margine di potere-dovere relativo al revisione legale dei conti permanga in ogni caso in capo ai sindaci. Il collegio sindacale deve certamente compiere un’analisi tecnico-contabile per poter eventualmente esprimere il proprio consenso in relazione all’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, sviluppo, pubblicità ad utilità pluriennale e dell’avviamento (art. 2426 c.c., punti 5 e 6). 158
159
La relazione del collegio sindacale Il collegio sindacale deve esprimere le proprie osservazioni facendo particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423 comma 4 c.c.. Tale comma recita: “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”. 159
160
160 La relazione del collegio sindacale Il collegio non deve dunque limitarsi a segnalare le ragioni che hanno indotto alla deroga dei criteri di valutazione, che risultano già dalla nota integrativa, ma deve anche valutare la fondatezza delle ragioni che hanno indotto gli amministratori a derogare ai criteri di valutazione (se vi sia un fondato motivo di ritenere che l’applicazione dei criteri di valutazione possa porsi in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta).
161
161 La relazione del collegio sindacale Il compito dei sindaci chiamati a relazionare sui risultati dell’esercizio sociale non è quello di esprimere un giudizio sulla bontà dei risultati raggiunti dagli amministratori nella gestione (non deve essere espresso un giudizio di merito) e neppure quello di esprimere un giudizio sul bilancio analogo a quello del revisore contabile.
162
162 La relazione del collegio sindacale I sindaci forniscono la propria lettura dell’andamento della società ed esprimono i propri rilievi sul modo in cui il bilancio rappresenta tale andamento.
163
163 La relazione del collegio sindacale Per ciò che concerne le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, il collegio sindacale potrà formulare le proprie osservazioni qualora ritenga insufficienti le informazioni fornite dagli amministratori, qualora non condivida l’adozione di alcuni principi contabili od alcune impostazioni di bilancio, o qualora ritenga di dover esprimere un commento in relazione ai rilievi espressi nella relazione sul bilancio dell'organo preposto alla revisione legale dei conti.
164
164 La relazione del collegio sindacale Il collegio sindacale, nel redigere la relazione all’assemblea dei soci ex art. 2429 c.c., dovrà attenersi ai contenuti indicati dalla norma: Titolo della relazione (“Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”) Destinatari della relazione (“Relazione indirizzata all’assemblea dei soci”) Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta, omissioni e fatti censurabili. Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione ed alle materie di competenza del collegio sindacale.
165
165 La relazione del collegio sindacale Nella sezione inerente l'attività svolta il collegio deve fornire la propria valutazione sui seguenti elementi: sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno,
166
166 La relazione del collegio sindacale sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo- contabile, in ordine al bilancio di esercizio ed alla relazione sulla gestione, in ordine al bilancio consolidato ed alla relazione sulla gestione.
167
167 Esempio del CNDCEC del 6/4/2011 All'Assemblea dei Soci della Società ………… Nel corso dell’esercizio chiuso il ________ la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 2 c.c.)
168
168 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 2 c.c.) - Attività di vigilanza Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione sociale [ove esistente: e del comitato esecutivo],
169
169 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 2 c.c.) in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale [oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni, nonché eventuali violazioni, irregolarità o fatti censurabili riscontrati].
170
170 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 2 c.c.) [Eventualmente: Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le riunioni svoltesi [oppure: a seguito di richiesta] informazioni in merito all’andamento delle operazioni sociali o/e all’affare relativi a ________ precisare la fattispecie effettuati dalla società o/e dalle società controllate sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire (oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni, nonché eventuali violazioni, irregolarità o fatti censurabili riscontrati)].
171
171 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 2 c.c.) Abbiamo acquisito dagli amministratori delegati [e/o: del direttore generale], durante le riunioni svolte [oppure: con periodicità semestrale; oppure: secondo le modalità stabilite dallo statuto] informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,...
172
172 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.)... effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire [ oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni, nonché eventuali violazioni, irregolarità o fatti censurabili riscontrati ].
173
173 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti [oppure: Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti], e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione [oppure: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: precisare la fattispecie].
174
174 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [Eventualmente: Abbiamo incontrato i sindaci delle società controllate (oppure: Abbiamo scambiato informazioni con i sindaci delle società controllate ________) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione (oppure: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: precisare la fattispecie)].
175
175 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [Solo per le società che hanno nominato un preposto al sistema di controllo interno: Abbiamo incontrato il preposto al sistema di controllo interno (oppure: Abbiamo acquisito informazioni del preposto al sistema di controllo interno) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: precisare la fattispecie)].
176
176 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [Solo per le società che hanno istituito l’Organismo di Vigilanza: Abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza (oppure: Abbiamo preso visione della/e relazione/i dell’Organismo di Vigilanza; oppure: Abbiamo acquisito informazioni dall’Organismo di Vigilanza) e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emerse criticità riguardanti: precisare la fattispecie)].
177
177 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire [oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni ]..
178
178 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,...
179
179 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.).... mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire [oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni].
180
180 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [Eventualmente: Abbiamo effettuato specifici atti di ispezioni e controllo riguardanti ____ e, in base alle informazioni acquisite, non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili (oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni, nonché eventuali violazioni, irregolarità o fatti censurabili riscontrati)].
181
181 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [Eventualmente: solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: Abbiamo vigilato sull’osservanza delle regole che disciplinano le operazioni con parti correlate, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire (oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni)].
182
182 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. [oppure: Sono intervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. in ordine a ________ ed a seguito delle stesse sono state esperite adeguate indagini che hanno dato come esito ________ precisare la fattispecie (eventualmente: e proponiamo quanto segue: precisare le eventuali proposte; oppure: Esito che, unitamente alle nostre proposte, è stato riferito durante l’assemblea del ________)]
183
Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati i seguenti pareri: ________ [oppure: nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge]. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. [oppure: Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base 183
184
184 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Sulla base delle informazioni ottenute dall’organo di revisione legale di conti (o dai sindaci delle società controllate o dal preposto al sistema di controllo interno o dall’organismo di vigilanza), sono stati rilevati ulteriori fatti censurabili, omissioni o irregolarità (oppure: fondati sospetti di irregolarità) non sanati
185
185 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) (oppure: non ancora definiti) che sono stati oggetto di informazione all’assemblea convocata ex art. 2406, comma secondo, c.c., in data ________ (oppure: e/o di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.). In particolare, precisare la fattispecie].
186
186 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) - Bilancio d’esercizio Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al ________, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue. Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso,
187
187 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire [oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni].
188
188 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire [oppure: e osserviamo in particolare quanto segue: precisare le specifiche osservazioni].
189
189 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. [oppure: Gli amministratori, nella redazione del bilancio, hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dall’art. 2423, comma quattro, c.c.;....
190
190 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) … la deroga è stata motivata nella nota integrativa ed è stata indicata la sua influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio. In particolare: descrizione della deroga. Il Collegio sindacale a tale proposito osserva quanto segue: precisare le specifiche osservazioni].
191
191 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [Eventualmente: Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso [oppure: non concordiamo con] all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € …….., costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità per € …….. (in caso di discordanza indicarne i motivi)].
192
192 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [Eventualmente: Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso [oppure: non concordiamo con] all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € …….. (in caso di discordanza indicarne i motivi)].
193
193 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) - Conclusioni Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio [eventualmente: che ci è stata messa a disposizione il _________ ],...
194
194 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) il Collegio [eventualmente: a maggioranza dei propri componenti] propone all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il ________, così come redatto dagli Amministratori.
195
195 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [oppure il Collegio [eventualmente: a maggioranza dei propri componenti] propone all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio tenendo conto del rilievo fatto dall’organo di revisione legale dei conti.]
196
196 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [oppure il Collegio [eventualmente: a maggioranza dei propri componenti] richiama l’attenzione dei soci su quanto precedentemente riferito in merito a ________ e propone all’Assemblea di approvare il bilancio previa modifica _______.]
197
197 Esempio di relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) [oppure il Collegio [eventualmente: a maggioranza dei propri componenti] propone all’Assemblea di non approvare il bilancio per i seguenti motivi: _______.] Luogo e data Il Collegio Sindacale
198
198 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci Nello svolgimento delle proprie funzioni “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio” (art. 2407 comma 1).
199
199 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci Nel caso in cui vengano meno ai loro doveri può scattare una responsabilità solidale con gli amministratori “per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica” (art. 2407 comma 2).
200
200 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci Secondo una consolidata giurisprudenza, affinché si realizzino gli estremi della responsabilità dei sindaci è necessario che risulti una concomitanza di presupposti: la condotta illecita degli amministratori, l’omesso adempimento di un obbligo di controllo gravante sui sindaci (o l’inadeguato esercizio dei poteri ad essi attribuiti in dipendenza della carica), il pregiudizio patrimoniale (per la società, i soci, i creditori sociali ed i terzi), il nesso causale tra la condotta omissiva, intempestiva o inadeguata dei sindaci ed il pregiudizio patrimoniale.
201
201 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci I sindaci sono anche assoggettabili all’azione di responsabilità (si applica, in quanto compatibile, la disciplina relativa all’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, alla responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, alle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali ed all’azione individuale del socio e del terzo).
202
202 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci Si può sintetizzare con una semplificazione concettuale, affermando che l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile è responsabilità degli amministratori, mentre la vigilanza su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento è responsabilità del collegio sindacale.
203
203 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci Per ciò che concerne la responsabilità derivante dall’esercizio della revisione legale dei conti la norma di riferimento è l'art. 15 del d.lgs. n.39/2010 : “I revisori legali e le societa' di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato”.
204
204 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci E’ configurabile, in alcuni casi, una responsabilità dei sindaci anche di tipo penale. Gli estremi della responsabilità penale vengono integrati nel caso dei cosiddetti “reati societari” e dei “reati fallimentari”. Tra i principali illeciti penali societari si ricordano, a titolo esemplificativo: le false comunicazioni sociali, il falso in prospetto, l’indebita restituzione dei conferimenti, l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l’infedeltà patrimoniale, l’aggiotaggio, l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (quali la Banca d’Italia, la Consob, l’Isvap; la previsione è richiamata dall’art. 2638 c.c.), l’utilizzo e divulgazione di notizie riservate.
205
205 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci Si puntualizza che i reati societari che possono configurarsi in capo ai sindaci sono i seguenti: - false comunicazioni sociali; - falso in prospetto; - infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità; - illecita influenza sull’assemblea; - aggiotaggio; - ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
206
206 Profili di responsabilità connessi all’operato dei sindaci Nel caso in cui sopraggiunga il fallimento della società, i sindaci (qualora sussistano i presupposti che integrino le condotte delittuose) possono vedersi contestati il reato di bancarotta semplice ed il reato di bancarotta fraudolenta. Per ciò che concerne il reato di bancarotta semplice, nell’ottica dei sindaci rileva in particolar modo un’inosservanza di obblighi di controllo (posti dalla legge) che abbia condotto all’aggravarsi del dissesto della società.
207
207 Cenni alle differenze di disciplina relative al collegio sindacale di società quotate Per ciò che concerne la composizione del collegio sindacale nelle società quotate, i membri del collegio non possono essere meno di tre sindaci e di due supplenti. Il presidente è nominato dall'assemblea tra i sindaci nominati dalla minoranza.
208
208 Cenni alle differenze di disciplina relative al collegio sindacale di società quotate Almeno un membro effettivo deve essere eletto dalla minoranza dei soci se i sindaci sono solo tre. Se i sindaci sono un numero maggiore i sindaci eletti dalle minoranze non possono essere inferiori a due. I requisiti di onorabilità e professionalità per i sindaci di società quotate sono stabiliti dal Ministero dell’Economia, sentite le competenti autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia).
209
Cenni alle differenze di disciplina relative al collegio sindacale di società quotate Con proprio regolamento la Consob, avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonchè all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa, ha stabilito limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società quotate devono rispettare. 209
210
Cenni alle differenze di disciplina relative al collegio sindacale di società quotate All'art. 114-terdecies del Regolamento Emittenti: Disciplina del limite al cumulo degli incarichi, è previsto che: 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. 2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1. 210
211
Cenni alle differenze di disciplina relative al collegio sindacale di società quotate Di seguito si fornisce la tabella dell'Allegato 5-bis al Regolamento degli emittenti che permette di effettuare il calcolo per il computo del punteggio, che deve risultare in ogni caso < di 6: 211
212
Cenni alle differenze di disciplina relative al collegio sindacale di società quotate 212
213
Cenni alle differenze di disciplina relative al collegio sindacale di società quotate 213
214
I componenti degli organi di controllo degli emittenti in occasione della prima dichiarazione e/o in seguito all’assunzione di nuovi incarichi devono trasmettere alla Consob, tutte le informazioni necessarie per verificare il limite al cumulo degli incarichi. 214 Cenni alle differenze di disciplina relative al collegio sindacale di società quotate
215
215 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie Quando la società pone in essere operazioni di tipo straordinario, il collegio sindacale è sempre tenuto a vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto sociale di tutte le decisioni assunte dagli organi sociali, e degli atti sulla base dei quali vengono assunte queste decisioni.
216
216 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie In determinati casi all’obbligo di controllo e di legittimità si affianca anche un obbligo di controllo di merito da parte del collegio sindacale, ossia una valutazione della congruità, dell’esattezza, e della ragionevolezza delle asserzioni che si rinvengono dai verbali e dalla documentazione relativa all’operazione straordinaria posta in essere. 216
217
217 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie Le operazioni straordinarie dalle quali conseguono specifici obblighi di controllo in capo ai sindaci sono le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale, l’emissione di prestiti obbligazionari, l’effettuazione di conferimenti in natura, il conferimento di azienda, la trasformazione del tipo sociale, la fusione o scissione. 217
218
218 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (l’aumento del capitale sociale) Nel caso di aumento del capitale sociale il collegio sindacale deve attentamente controllare l’esecuzione dell’aumento, monitorando l’operato degli amministratori in ordine alla regolarità e tempestività dell’esecuzione degli adempimenti previsti dall’art. 2441 c.c.. Difatti nel caso in cui l’aumento di capitale sociale venga deliberato con esclusione del diritto di opzione dei soci (in quanto viene prevista l’effettuazione in natura dei sottostanti conferimenti o perché lo esige l’interesse della società) al collegio sindacale è affidato un ruolo di particolare rilievo. 218
219
219 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (l’aumento del capitale sociale) Il sesto comma dell’art. 2441 c.c. prevede che qualora la proposta di aumento di capitale sociale implichi l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci, l’organo amministrativo sia tenuto a redigere un’apposita relazione che illustri le ragioni della predetta esclusione o limitazione, nell’ottica dell’interesse della società all’effettuazione di detta operazione. 219
220
220 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (l’aumento del capitale sociale) Quando la proposta di aumento di capitale prevede che esso venga attuato mediante conferimenti in natura, il diritto di opzione dei soci si intende sempre escluso. In questo caso dunque gli amministratori devono redigere la relazione illustrativa al fine di esplicitare non soltanto le ragioni dell’operazione nell’ottica dell’interesse della società, ma anche i criteri mediante i quali si è pervenuti alla determinazione del prezzo di emissione. 220
221
221 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (l’aumento del capitale sociale) Tale relazione deve essere comunicata al collegio sindacale (ed al soggetto incaricato del revisione legale dei conti) almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve poi esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni o delle quote. 221
222
222 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (l’aumento del capitale sociale) Di conseguenza quando nella società su cui il collegio sindacale vigila è stato effettuato un conferimento in natura (o comunque un conferimento d’azienda) i sindaci sono chiamati non solo ad un controllo di legittimità procedurale, ma anche ad una valutazione di merito sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni o quote. Si sottolinea che il compito valutativo cui sono chiamati i sindaci differisce sostanzialmente da quello dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 2343 o 2465 del c.c. 222
223
223 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (l’aumento del capitale sociale) Difatti mentre l’esperto redige una stima prudenziale la cui finalità è quella di attestare che il valore effettivo del bene conferito è senz’altro non inferiore all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria, i sindaci devono procedere ad una valutazione comparata del valore effettivamente attribuibile al bene conferito e del valore attribuibile alla società conferitaria ante conferimento, dal momento che da tale rapporto è possibile effettuare una valutazione circa la congruità o meno del prezzo di emissione delle azioni o quote della conferitaria).
224
224 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (la riduzione del capitale sociale) Nel caso di riduzione del capitale per perdite (la disciplina è contenuta negli artt. 2446 e 2447 c.c. per le società per azioni e 2482 e 2482-bis per le società a responsabilità limitata) il collegio sindacale è tenuto a: procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea dei soci per la deliberazione degli opportuni provvedimenti in caso di inerzia degli amministratori; 224
225
225 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (la riduzione del capitale sociale) predisporre le proprie osservazioni in merito alla relazione sulla situazione patrimoniale che gli amministratori sottopongono all’assemblea dei soci; in caso di inattività dell’assemblea dei soci ed anche degli amministratori della società, chiedere al Tribunale la riduzione del capitale sociale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio e, nel caso, la messa in liquidazione della società.
226
226 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (l’emissione di prestiti obbligazionari) Nel caso di emissione di prestiti obbligazionari il collegio sindacale deve effettuare sia un controllo generale sull’operazione (come conseguenza dei suoi doveri di controllo dell’osservanza alle disposizioni di legge e di statuto) sia un controllo più specifico circa il rispetto dei limiti di emissione delle obbligazioni di cui all’art. 2414 c.c..
227
227 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (il conferimento d’azienda) Nel caso in cui la società presso la quale i sindaci svolgono i propri compiti di controllo conferisca un complesso aziendale in altra società (conferimento d’azienda) i sindaci non sono chiamati a particolari controlli di legittimità (anche in ragione del fatto che l’operazione interessa maggiormente la società conferitaria).
228
228 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (il conferimento d’azienda) In ogni caso i sindaci hanno il dovere di accertare la correttezza dei criteri seguiti nel determinare il valore dell’azienda e la congruità del valore delle azioni o quote ricevute dalla società in cambio del conferimento. Il collegio verifica che la valutazione dell’azienda conferita sia stata effettuata sulla base di criteri idonei e che sia stato stabilito un valore delle azioni o quote ricevute dalla società in cambio del conferimento che risulti congruo e coerente.
229
229 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (il conferimento d’azienda) Il collegio sindacale della società conferitaria deve effettuare i controlli previsti per l’aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura. Se il conferimento evidenzia un avviamento, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il collegio sindacale deve esprimere il proprio consenso affinché l’avviamento possa essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale della conferitaria.
230
230 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (la trasformazione) Nel caso di trasformazione della società il collegio sindacale non è chiamato a particolari compiti di controllo, fermo restando il generale dovere di vigilanza sul rispetto delle norme di legge e di statuto.
231
231 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (la trasformazione) Conseguentemente il collegio sindacale dovrà essenzialmente verificare che la deliberazione sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell’assemblea, con la presenza dei necessari quorum costitutivi e deliberativi e che siano tempestivamente adempiuti tutti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera di trasformazione.
232
232 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (la trasformazione) In caso di trasformazione progressiva (di società di persone in società di capitali), il collegio sindacale deve verificare che la perizia di stima del patrimonio della società trasformata sia allegata all’atto costitutivo.
233
233 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (la trasformazione) In caso di trasformazione regressiva (di società di capitali in società di persone), venendo a cessare, il collegio sindacale deve redigere la relazione di cui all’art. 2429 c.c. da presentare all’assemblea dei soci con riferimento al periodo sociale tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto l’operazione.
234
234 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (fusione, scissione) Nel caso in cui la società partecipi ad un’operazione di fusione o di scissione al collegio sindacale non competono particolari doveri ma è chiamato essenzialmente a vigilare sul rispetto delle norme di legge e di statuto, ai sensi dell’art. 2403 c.c..
235
235 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (fusione, scissione) Il collegio sindacale dovrà quindi vigilare, a titolo esemplificativo: sulla rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto di fusione, relazione accompagnatoria, situazione patrimoniale infrannuale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge ed eventualmente di statuto,
236
236 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (fusione, scissione) sul rispetto dei tempi richiesti dalla legge ed eventualmente dallo statuto per il deposito degli atti presso la sede sociale e la pubblicazione presso il Registro delle Imprese, sulla conformità alla legge ed allo statuto delle delibere assunte dagli organi sociali nel corso della procedura di fusione o scissione, sulla conformità alla legge ed alle delibere degli organi sociali dell’atto di fusione o di scissione
237
237 Il ruolo del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie (fusione, scissione) sulla la correttezza degli atti di esecuzione della fusione (o della scissione) e, in particolare, dell’assegnazione di azioni (o quote). In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buy out) occorre che il collegio verifichi l’applicazione delle specifiche disposizioni contenute nell’art. 2501 ‐ bis c.c..
238
238 La revisione legale dei conti La revisione legale dei conti è stata recentemente introdotta nella sua nuova formulazione dal d.lgs. n. 39 del 27/01/2010 che ha abrogato le previgenti norme del codice civile sul controllo contabile (art. 2409 ter – 2409 sexies c.c.). Il termine controllo contabile è stato sostituito con quello di revisione legale dei conti, che consiste comunque in un meccanismo di verifica di dati ed informazioni contabili per valutare comportamenti e risultati in base a certi parametri o certi obiettivi da raggiungere da parte delle imprese.
239
239 la revisione legale dei conti Con il termine revisione legale dei conti si fa riferimento ad un complesso ordinato di verifiche, secondo un processo logico ben definito, aventi come obiettivo l'espressione di un giudizio indipendente sull'attendibilità dell'informativa contabile, principalmente il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato.
240
240 la revisione legale dei conti L'attività di revisione legale dei conti consiste nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
241
la revisione legale dei conti La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, par. 1 e 2, dirett. 2006/43/CE. Fino all'adozione dei suddetti principi la revisione è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni ed ordini professionali e dalla Consob. (art. 11 d.lgs. n. 39/2010) 241
242
la revisione legale dei conti Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il Registro dei Revisori Legali in forma telematica, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010. L’iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale. Possono chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori legali: 242
243
la revisione legale dei conti 1) Le persone fisiche che soddisfano i seguenti requisiti: a.sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145; b.sono in possesso di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145; 243
244
la revisione legale dei conti c.hanno svolto il tirocinio triennale previsto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; d.hanno superato l'esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 244
245
la revisione legale dei conti Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo. 245
246
la revisione legale dei conti 2) Le società che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a.i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145; 246
247
247 la revisione legale dei conti b.la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
248
248 la revisione legale dei conti c.nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d.nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
249
249 la revisione legale dei conti e.nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea; f.i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.
250
250 la revisione legale dei conti Per controllare la regolare tenuta della contabilità il revisore deve verificare che la società abbia tempestivamente aggiornato tutti i libri contabili richiesti sia dalla legislazione civilistica sia da quella fiscale, e che lo abbia fatto secondo le modalità richieste dalla legge e dai principi contabili vigenti.
251
251 la revisione legale dei conti Per controllare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili il revisore deve verificare che la società abbia provveduto alla completa registrazione dei fatti aziendali successi nel periodo, che tali fatti siano stati correttamente classificati nei conti e in bilancio, che tali fatti siano stati correttamente valutati, che ne sia data corretta e completa informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
252
252 la revisione legale dei conti Compiuti i due precedenti controlli, il revisore legale o la società di revisione, procedono alla verifica sul bilancio che si conclude con l'emissione del giudizio sul bilancio contenuta nella relazione di revisione. Nello svolgimento della propria attività di verifica e controllo l'organo di revisione legale ha diritto di ottenere dagli amministratori tutti i documenti e le notizie utili allo svolgimento della revisione.
253
la revisione legale dei conti nelle società per azioni La revisione legale dei conti sulle società per azioni è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 2409 bis c.c.). Nelle società quotate la revisione è svolta da una società di revisione che limitatamente a questi incarichi è soggetta alla specifica disciplina ed alla vigilanza della CONSOB. 253
254
la revisione legale dei conti nelle società per azioni Nelle società per azioni non quotate che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che la revisione sia esercitata dal collegio sindacale, che deve essere costituito da revisori iscritti all'apposito registro. Nella nota integrativa devono essere indicati tutti gli importi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, inclusi quelli per servizi diversi dalla revisione. 254
255
la revisione legale dei conti nelle srl La revisione legale dei conti sulle società a responsabilità limitata - se l'atto costitutivo non dispone diversamente - è esercitata dal collegio sindacale. Nelle società a responsabilità limitata tenute alla redazione del bilancio consolidato il collegio sindacale può effettuare la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato (cfr. art. 41 D.Lgs. n.127/1991)(art. 2477, comma 5, c.c.). 255
256
Conferimento dell'incarico di revisione legale Il revisore o la società di revisione legale, se non nominati nell'atto costitutivo, vengono nominati dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 256
257
Conferimento dell'incarico di revisione legale L’organo di controllo, nel formulare la proposta, dovrà valutare: - l’idoneità tecnica del revisore, - la sua indipendenza, nonché - la completezza del piano di revisione e dell’organizzazione della società in relazione all’ampiezza e complessità dell’incarico da svolgere; L’Informativa n. 30/2010 del CNDCEC prevede una bozza di proposta motivata. 257
258
Revoca dell'incarico di revisione legale L’incarico di revisione puo' essere revocato solo dall'assemblea dei soci, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale ( Art. 3 del d.M. 28.12.12 n. 261 ). 258
259
Revoca dell'incarico di revisione legale Lo scioglimento anticipato del rapporto per volontà della società sottoposta a revisione ( revoca ) può avvenire solo a condizione che vi sia una giusta causa. La disposizione non definisce il concetto di giusta causa, ma si limita a stabilire “ che non costituisce giusta causa una divergenza di opinione tra il revisore e la società sul trattamento contabile o sulle procedure seguite”. (vedi diapositive n.39 e seguenti) 259
260
Dimissioni dall'incarico di revisione legale Con le dimissioni dall’incarico si realizza uno scioglimento anticipato del rapporto di revisione per volontà del revisore. Questa fattispecie si traduce nell’esercizio di un diritto di recesso da parte del revisore stesso. E’ fatto salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob. (vedi diapositive n.39 e seguenti) 260
261
Indipendenza del revisore legale Con l'abrogazione del l’art. 2409 quinquies c.c. si introduce un sistema fondato su principi volti ad assicurare l’indipendenza del revisore legale sotto un profilo sostanziale, basato su due principi cardine: 1. il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione di una società devono essere indipendenti da questa; 2. non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 261
262
Indipendenza del revisore legale Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 39/2010 nel caso in cui l’indipendenza del revisore possa essere compromessa il revisore o la società di revisione devono adottare misure volte a ridurre rischi di compromissione dell'indipendenza. Qualora il rischio assuma un rilievo tale da compromettere l’indipendenza, il revisore o la società di revisione non devono effettuare la revisione. 262
263
Indipendenza del revisore legale Il rischio di compromissione dell’indipendenza presenta quindi conseguenze giuridiche diverse a seconda se sia un “rischio semplice” ovvero un “rischio rilevante”: nel primo caso non vi è un impedimento ad esercitare l’attività ma il revisore ha l’obbligo di adottare misure volte a ridurre il rischio di compromissione; nel secondo caso il revisore deve rinunciare all'incarico. 263
264
Responsabilità del revisore legale I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che gli ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri. L'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010 equipara la responsabilità tra l'operato di chi verifica e quello di chi decide secondo il principio di solidarietà con gli amministratori. 264
265
Responsabilità del revisore legale L'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010 introduce il principio di proporzionalità nelle “malpractice ” professionali prevedendo che i revisori sono responsabili in solido fra loro e con gli amministratori, entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. 265
266
266 Aspetti operativi della revisione legale L'approccio alla revisione degli attuali principi di revisione sia internazionali sia nazionali, si basa essenzialmente sulla valutazione: del rischio del proprio incarico ; dell'impresa da revisionare e delle sue diverse aree di bilancio. Ultimata tale valutazione si potranno definire le migliori procedure di verifica da applicare al caso concreto tra le numerose procedure possibili.
267
La pianificazione della revisione legale Per poter procedere nello svolgimento dei controlli contabili è fndamentale redigere una pianificazione generale dell'attività da svolgere secondo quanto previsto dal principio di revisione n. 300. Alla revisione deve precedere una attenta organizzazione preventiva che si deve tradurre in un documento formale da conservare nelle carte di lavoro e deve riguardare essenzialmente: 267
268
La pianificazione della revisione legale Conoscenza dell'attività del cliente; Comprensione del sistema di controllo interno; Anlisi dei rischi relativi alla revisione; Rilevanza (significatività dell'errore); Natura, tempi ed estensione delle procedure; Coordinamento, direzione e supervisione dei collaboratori; Altri aspetti (operazioni con entità correlate) 268
269
I limiti della revisione legale Definiti gli obiettivi e la procedura occorre conoscere i limiti, e l' ampiezza della revisione. Con riguardo ai limiti occorre ricordare che il giudizio di attendibilità sul bilancio ha SOLO lo scopo di garantire la conformità a regole contabili di generale accettazione, a prescindere dall'andamento e dal risultato raggiunto dall'impresa, che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione e sia redatto secondo i principi contabili di riferimento. 269
270
L'ampiezza della revisione legale Con riguardo all'ampiezza della revisione legale ci si riferisce all'insieme delle procedure necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati, che varia da revisione a revisione perchè ogni azienda ha rischi diversi da affrontare in modo diverso. Bisogna tener presente che la capacità di individuare errori significativi, varia è comunque soggetta a limiti intrinseci derivanti 270
271
L'ampiezza della revisione legale dai seguenti fattori: - l'utilizzo di verifiche a cmpione; - i limiti tipici di ogni sitema contabile e di controllo interno (collusione e frode); - la natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi probativi (fonti documentali, registrazioni contabili alla base del bilancio e informazioni di supporto). 271
272
La nuova disciplina della revisione legale dei conti : abroga le fonti normative che imponevano la tenuta del libro della revisione, prevede l’obbligo di conservazione in capo al revisore, per un periodo di 10 anni dalla data della relazione di revisione, dei documenti e delle carte di lavoro inerenti l’incarico. La documentazione della revisione legale 272
273
La documentazione della revisione legale Lo scopo della documentazione (principio di revisione n. 230) in una revisione è essenzialmente quello di: assistere e comprovare che lo svolgimento del lavoro di verifica sia stato svolto in accordo con la pianificazione; dimostrare che il lavoro di verifica svolto è stato diretto e rivisto; costruire un valido strumento probativo a sostegno del giudizio sul bilancio. 273
274
Si tenga sempre in considerazione che la revisione legale, svolta in conformità ai principi di revisione, è volta ad ottenere la “ ragionevole sicurezza ” che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi; a tal fine il revisore acquisisce ogni elemento probativo ritenuto necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti attendibile nel suo complesso. 274 La documentazione della revisione legale
275
La documentazione della revisione legale Il revisore che effettui il lavoro e sia in grado di dimostrare, con la documentazione del lavoro svolto, di avere rispettato lo standard richiesto per lo svolgimento dell’incarico, non solo ottiene la “ragionevole sicurezza” circa la “bontà” del bilancio ma al contempo riduce le responsabilità derivanti dal suo operato. 275
276
La relazione di revisione Qualora il collegio sindacale sia incaricato di effettuare la revisione legale dei conti deve redigere, in conformità ai principi di revisione, la relazione di revisione in cui esprime il proprio giudizio sul bilancio ed includere in tale relazione, così come previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 39 del 2010: 276
277
La relazione di revisione a)un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; b)una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 277
278
La relazione di revisione c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; 278
279
La relazione di revisione e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 279
280
La relazione di revisione Secondo quanto previsto dalla norme di comportamento emanate dal CNDCEC (norma n. 2 del 6/4/11) la relazione di revisione deve essere costituita dai seguenti elementi: a)titolo; b)destinatari della relazione; c)identificazione del bilancio oggetto di revisione legale; d)identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare; 280
281
La relazione di revisione e) identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed al revisore incaricato della revisione legale; f) descrizione della natura e della portata della revisione svolta, precisando: - la portata della revisione e i principi e criteri osservati per la revisione stessa; - una descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il 281
282
La relazione di revisione giudizio; - un riferimento alla revisione relativa al bilancio del precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi di esso; g) espressione del giudizio sul bilancio, precisando: ‐ se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione; ‐ se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 282
283
La relazione di revisione risultato economico dell’esercizio; ‐ analiticamente, i motivi di un eventuale giudizio diverso da quello positivo; h)eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi; i) espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; j) data e luogo di emissione; k) sottoscrizione del revisore. 283
284
La relazione di revisione Di seguito si forniscono alcuni esempi di relazione di revisione: 1.Esempio di relazione con giudizio positivo 2.Esempio di relazione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione 3.Esempio di relazione con impossibilità di esprimere il giudizio per grave mancanza di elementi probativi 284
285
Esempio di relazione di revisione con giudizio positivo (Norma di comportamento CNDCEC del 6/4/11) RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39 All’Assemblea degli Azionisti della Alfa S.p.A. 1.Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 285
286
Esempio di relazione di revisione con giudizio positivo (Norma di comportamento CNDCEC del 6/4/11) 2.Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. 286
287
Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 287 Esempio di relazione di revisione con giudizio positivo (Norma di comportamento CNDCEC del 6/4/11)
288
Esempio di relazione di revisione con giudizio positivo (Norma di comportamento CNDCEC del 6/4/11) Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore legale) emessa in data ……. 3.A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e 288
289
Esempio di relazione di revisione con giudizio positivo (Norma di comportamento CNDCEC del 6/4/11) rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre ****. 4.La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art.14, 289
290
Esempio di relazione di revisione con giudizio positivo (Norma di comportamento CNDCEC del 6/4/11) comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****. Luogo e data di emissione Firma del revisore 290
291
Esempio di relazione di revisione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure (Norma CNDCEC del 6/4/11) RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39 All’Assemblea degli Azionisti della Alfa S.p.A. 1.Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 291
292
Esempio di relazione di revisione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure (Norma CNDCEC del 6/4/11) 2.Il mio esame, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. 292
293
Esempio di relazione di revisione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure (Norma CNDCEC del 6/4/11) Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da 293
294
Esempio di relazione di revisione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure (Norma CNDCEC del 6/4/11) altro revisore legale) emessa in data ……. 3.[ Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione ] Esempio. La Società, per dichiarati motivi di riservatezza, non mi ha consentito di effettuare la procedura di richiesta di conferma della sussistenza e dell’ammontare dei debiti commerciali ad un campione di fornitori. Conseguentemente non sono in grado di esprimere un giudizio sulla voce debiti commerciali, iscritta nelle passività per Euro …… 294
295
Esempio di relazione di revisione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure (Norma CNDCEC del 6/4/11) 4.A mio giudizio, il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A., ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi evidenziati nel precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre ****. 295
296
Esempio di relazione di revisione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure (Norma CNDCEC del 6/4/11) 5.La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art.14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. 296
297
Esempio di relazione di revisione con giudizio con rilievi per limitazioni allo svolgimento delle procedure (Norma CNDCEC del 6/4/11) A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****. Luogo e data di emissione Firma del revisore 297
298
Esempio di relazione di revisione con impossibilità di esprimere un giudizio (Norma CNDCEC del 6/4/11) RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39 All’Assemblea degli Azionisti della Alfa S.p.A. 1.Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 298
299
Esempio di relazione di revisione con impossibilità di esprimere un giudizio (Norma CNDCEC del 6/4/11) 2.Il mio esame, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3, è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. 299
300
Esempio di relazione di revisione con impossibilità di esprimere un giudizio (Norma CNDCEC del 6/4/11) Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore legale) emessa in data ……. 300
301
Esempio di relazione di revisione con impossibilità di esprimere un giudizio (Norma CNDCEC del 6/4/11) 3.[ Descrizione dei fatti che impediscono di esprimere il giudizio ] Esempio. Sebbene la voce rimanenze ammonti al 70% dell’attivo patrimoniale, operando la Società nel settore della Grande Distribuzione, non è stato effettuato un inventario fisico, né, non sussistendo obbligo di legge, è disponibile alcuna forma di contabilità di magazzino per le rimanenze situate presso i punti di vendita. 301
302
Esempio di relazione di revisione con impossibilità di esprimere un giudizio (Norma CNDCEC del 6/4/11) Il valore delle rimanenze iscritto in bilancio è stato stimato sulla base delle vendite, dei margini e degli acquisti. In tali circostanze non sono in grado di esprimere un giudizio sulla voce rimanenze iscritta in bilancio per Euro……….. 4.A causa della rilevanza delle limitazioni alle mie verifiche descritte nel precedente paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre****. 302
303
Esempio di relazione di revisione con impossibilità di esprimere un giudizio (Norma CNDCEC del 6/4/11) 5.La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Alfa S.p.A.. E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art.14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. 303
304
Esempio di relazione di revisione con impossibilità di esprimere un giudizio (Norma CNDCEC del 6/4/11) A causa della dichiarata impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio, per le ragioni indicate al paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Alfa S.p.A. al 31 dicembre ****. Luogo e data di emissione Firma del revisore 304
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