La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

FORMAZIONE La responsabilità del fabbricante e la sicurezza del prodotto Incontro con il top management delle Aziende Associate ANASTA Corso di Formazione.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "FORMAZIONE La responsabilità del fabbricante e la sicurezza del prodotto Incontro con il top management delle Aziende Associate ANASTA Corso di Formazione."— Transcript della presentazione:

1 FORMAZIONE La responsabilità del fabbricante e la sicurezza del prodotto Incontro con il top management delle Aziende Associate ANASTA Corso di Formazione

2 La nuova direttiva relativa alle macchine 2006/42/CE - Approvata il 17 maggio 2006 - Pubblicata su G.U.C.E. 9 Giugno 2006 - Doveva essere recepita dagli stati membri dell’Unione entro il 29 Giugno 2008 -E’ entrata in vigore in tutti gli stati il 29 Dicembre 2009 Corso di Formazione

3 . MACCHINE.ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI.COMPONENTI DI SICUREZZA.ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO.CATENE, FUNI E CINGHIE.DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA QUASI MACCHINE CAMPO DI APPLICAZIONE Corso di Formazione

4 MACCHINA a)Macchina (in senso stretto)  Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, Corso di Formazione

5 QUASI MACCHINE  Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata  Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.  Un sistema di azionamento (drive systems) è una quasi- macchina. Corso di Formazione

6 PER LE MACCHINE Dichiarazione CE di conformità LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER LE QUASI-MACCHINE Dichiarazione di incorporazione completa di divieto di messa in servizio Corso di Formazione

7 OBBLIGHI PER I FABBRICANTI DI MACCHINE a)accertare che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; b)accertare che il fascicolo tecnico sia disponibile; c)fornire le istruzioni per l’uso; d)espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità; e)redigere la dichiarazione CE di conformità e accertare che accompagni la macchina; f)apporre la marcatura «CE» Per gli obblighi di cui sopra il fabbricante può delegare il mandatario Corso di Formazione

8 Fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico è l’elemento fondamentale su cui si basa la Direttiva Macchine per la dimostrazione della conformità ai requisiti applicabili della direttiva. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma, ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti: Il Fascicolo di Costruzione nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva Corso di Formazione

9 Fascicolo tecnico Fascicolo di Costruzione - composizione Documentazione utile a capire il funzionamento della macchina e a verificarne la conformità : descrizione generale della macchina e disegno complessivo, schemi dei circuiti di comando e controllo, nonché descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina disegni dettagliati accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e di tutela della salute Documentazione utile a dimostrare l’attuazione della valutazione dei rischi: documentazione relativa alla valutazione dei rischi che dimostri la procedura seguita, incluso: un elenco dei RES applicabili alla macchina, le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina norme e altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme Corso di Formazione

10 Fascicolo tecnico Documentazione atta ad attestare le verifiche/ validazioni attuate: qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario relazioni e risultati pertinenti delle ricerche e prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza Documentazione atta ad attestare la conformità della macchina completa e delle parti/ componenti/ prodotti incorporati nella macchina: una copia della dichiarazione CE di conformità della macchina, se del caso, la dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e le relative istruzioni di assemblaggio, se del caso, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina (importante disporre della dichiarazione di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati). Istruzioni per l’uso: un esemplare delle istruzioni della macchina Corso di Formazione

11 Fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. Corso di Formazione

12 Esame CE di tipo Introdotto un periodo di 5 anni per la validità dell’esame CE di tipo; trascorso tale periodo il fabbricante deve chiedere all’organismo di riesaminare la validità dell’attestato e cessare di immettere sul mercato le macchine se la validità non viene confermata. Documentazione da tenere per 15 anni (attestato, fascicolo tecnico, altri documenti significativi) Corso di Formazione

13 Garanzia qualità totale In Allegato X è descritta la procedura in base alla quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione In particolare il fabbricante deve applicare un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo ed è soggetto a sorveglianza. Corso di Formazione

14 Dichiarazione CE di conformita’ per le macchine Contenuti: Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario Descrizione e identificazione della macchina (denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale) Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità Dichiarazione che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva macchine e, se del caso, indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Corso di Formazione

15 Dichiarazione CE di conformita’ per le macchine All'occorrenza (per macchine da Allegato IV), nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo All'occorrenza (per macchine da Allegato IV), nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale All'occorrenza riferimento alle norme armonizzate che sono state applicate (nota: l’indicazione è obbligatoria nel caso di macchine da Allegato IV, per le quali si è seguita la strada dell’applicazione delle norme armonizzate) All'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate Luogo e data della dichiarazione Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Corso di Formazione

16 Dichiarazione CE di conformita’ per le macchine La dichiarazione CE di conformità riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina. Corso di Formazione

17 LA DEFINIZIONE DI QUASI-MACCHINA Insieme che costituisce quasi una macchina ma che da solo non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Una quasi-macchina è unicamente destinata ad essere incorporata o assemblata ad altre macchine o ad altre quasi- macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata da questa direttiva. Non deve avere la marcatura CE. Corso di Formazione

18 Documentazione Tecnica Documentazione atta ad attestare le verifiche/ validazioni attuate: qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario relazioni e risultati pertinenti delle ricerche e prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza Istruzioni per l’assemblaggio della quasi-macchina: Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono : contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario

19 Corso di Formazione La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi- macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione. Documentazione per le quasi Macchine La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi- macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati e soddisfatti.

20 Corso di Formazione Dichiarazione di incorporazione per le quasi- macchine ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario; descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità; un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della direttiva macchine sono stati applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21 Corso di Formazione Dichiarazione di incorporazione per le quasi- macchine un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina; una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva macchine; luogo e data della dichiarazione; identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.

22 DEFINIZIONE DI IMMISSIONE SUL MERCATO Prima messa a disposizione all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina ai fini di distribuzione o di utilizzazione. Commenti: Con “prima messa a disposizione all’interno della Comunità … ai fini di distribuzione o utilizzazione” si intende che la macchina è stata trasferita ad un’altra persona quale, ad esempio, un distributore o un utilizzatore. La Direttiva non pone vincoli sul tipo di contratto (vendita, noleggio, prestito d’uso, ecc.). Nel caso delle quasi- macchine l’”utilizzatore” è da intendersi chi assembla la quasi-macchina all’interno della macchina finale. Corso di Formazione

23 DEFINIZIONE DI MESSA IN SERVIZIO Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione all’interno della Comunità DI UNA MACCHINA oggetto della direttiva. Commenti: - Con “primo utilizzo conforme alla sua destinazione”, si intende che la macchina è pronta per essere usata conformemente a quanto previsto dal costruttore; ciò implica che devono essere state effettuate tutte le operazioni di montaggio, installazione, messa a punto, regolazione, ecc. eventualmente necessarie al corretto funzionamento e alla sicurezza della macchina. -La verifica di conformità viene eseguita normalmente sui prodotti immessi sul mercato, salvo nel caso in cui le operazioni di montaggio e installazione siano fondamentali per la sicurezza della macchina o laddove non sia tipicamente configurabile una immissione sul mercato (ad es. macchina costruita per uso proprio) Corso di Formazione


Scaricare ppt "FORMAZIONE La responsabilità del fabbricante e la sicurezza del prodotto Incontro con il top management delle Aziende Associate ANASTA Corso di Formazione."

Presentazioni simili


Annunci Google