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PubblicatoGiustina Raimondi Modificato 8 anni fa
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Significato e contenuto dei “mezzi adeguati alle esigenze di vita” Metodo retributivo e metodo contributivo evoluzioni e metodi di calcolo Perequazione delle pensioni Abrogazione degli istituti dell’accertamento della causa di servizio, della pensione di privilegio, dell’equo indennizzo, del rimborso spese sanitarie
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Co. 2: “I lavoratori hanno diritto che essere preveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in casi di … vecchiaia …” Co. 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza Corte cost. 31/1986
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Quale misura per i mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia conforme al dettato costituzionale? Corte cost. 173/1986 (1); Corte cost. n. 26/1990 Chi determina questa misura? Questa misura, adeguatezza, può variare nel tempo? Corte cost. 173/1986 (2); Corte Cost. n. 531/1988 ; Corte cost n. 119/1991 ; Corte cost. 316/2010
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Metodo contributivo e retributivo Fino alla l. 218/1952: sistema contributivo e capitalizzazione l. 153/1969: sistema retributivo e ripartizione l. 335/1995: - contributivo per i nuovi assunti a partire dall'1.1.1995 e optanti - Retributivo per i soggetti con anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995 - sistema misto (contributivo e retributivo) per il soggetti con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, non optanti d.l. 201/2011,, art. 24, co. 2 a. decorrere dal 1.1.2012, il sistema retributivo si applica solo a coloro per i quali le nuove disposizioni sono inapplicabili e vale perciò la previgente normativa. b. Si applica, a tutti coloro che accedono al pensionamento dopo il 1.1.2012, il sistema contributivo a partire dalle anzianità successive al 2012.
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Art. 38, co. 2: adeguatezza D.l. 201/2011: Metodo contributivo dal 2012. Significa che: Per coloro ai quali si applicava il regime retributivo (a.c. pari o superiore a 18 anni al 1996) la quota di pensione riferita alle a.c. maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo Mentre la quota di pensione riferita alle anzianità precedenti all'1.1.1996, col sistema retributivo Anche per essi, la pensione è calcolata con un sistema misto: retributivo fino al 2011, contributivo dal 2012
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Art. 38, co. 2: adeguatezza coloro ai quali si applicava il regime contributivo e misto mantengono la loro posizione Rimane, per coloro ai quali si applicava il misto, la possibilità di optare per il contributivo se Con a.c. inferiore a 18 anni al 31.12.1995, ma di almeno 15 con almeno 5 maturati col sistema contributivo l’opzione non sembra valere per i nuovi misti (ex retributivi: hanno più di 18 di a.c., e la l. 335 lo ha espressamente esclusi dall’opzione
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Sistema retributivo: pensione in rapporto alla media dei redditi (retribuzioni) degli ultimi anni della vita lavorativa o anzianità contributiva Anni di contribuzione. Qualsiasi accredito (obbligatorio, da riscatto, volontario, figurativo), fino al massimo di 40 anni o Retribuzione (reddito) pensionabile media delle retribuzioni (redditi) degli ultimi anni della vita lavorativa (l. 503/92), annualmente rivalutata, fino ad un massimo stabilito anno per anno (44.161 nel 2012) o Aliquota di rendimento o 2% annuo della retribuzione pensionabile (della media) entro un limite, poi decrescente per fasce superiori
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Art. 38, co. 2: adeguatezza o la pensione risulta dall’applicazione dell’aliquota di rendimento (2%) sulla retribuzione pensionabile (media); applicazione considerata tante volte quanti sono gli anni di contribuzione o della retribuzione pensionabile (la media) viene considerata solo una parte: il 2%. Questo 2% della si somma tante volte quanti sono gli anni di contribuzione (ovvero si moltiplica per gli anni di contribuzione) con 35 anni di contribuzione: 2% della retribuzione pensionabile (media) moltiplicato per 35 (75% della media delle retribuzioni presa a riferimento per il calcolo); con 40 anni di contribuzione, la pensione è pari all'80% della retribuzione pensionabile.
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Quota A: determinata in base agli anni di contribuzione maturati fino al 31.12.1992 per la retribuzione pensionabile (la media), si considerano le retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane) immediatamente precedenti il pensionamento (10 anni per i lavoratori autonomi). sulla retribuzione pensionabile (media) si applica l'aliquota di rendimento. Per il 2012 è pari: al 2%, se la retribuzione pensionabile è entro il limite massimo; pari a 1,5% e poi 1,25% per le fasce successive. L'importo che si ottiene si moltiplica per gli anni di contribuzione maturati fino al 31.12.1992.
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Quota B: determinata in base agli anni di contribuzione maturati dopo il 1.1.1993, fino al pensionamento per la retribuzione pensionabile (la media), si considerano le retribuzioni degli ultimi 10 anni immediatamente precedenti la data del pensionamento (10 anni per i lavoratori autonomi). sulla retribuzione pensionabile (media) si applica l'aliquota di rendimento. Per il 2012 è pari: al 2%, se la retribuzione pensionabile è entro il limite massimo; pari a 1,5% e poi 1,25% per le fasce successive. L'importo che si ottiene si moltiplica per gli anni di contribuzione maturati dopo l’1.1.1993.
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Sistema contributivo: pensione in rapporto ai contributi versati nell’intera vita lavorativa o montante contributivo individuale Somma dei contributi di ciascun anno rivalutati, annualmente, sulla base di un tasso annuo di capitalizzazione (coefficiente di rivalutazione) previsto per l'anno successivo, derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; o Coefficiente di trasformazione che varia aumentando in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione.
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Art. 38, co. 2: adeguatezza o montante contributivo individuale Si individua la retribuzione annua o reddito da lavoro autonomo – ha un limite massimo annualmente rivalutato. Tale massimale per il 2012 è pari a euro 96.056,00 Si calcolano i contributi annuali sulla base dell'aliquota di computo – 33% per i dipendenti; (d.l. 201/2011) 21,6% per gli autonomi fino ad arrivare al 24% nel 2018; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata;
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Art. 38, co. 2: adeguatezza o Coefficiente di trasformazione fino al 2012 previsti fino all’età di 65 anni Dal 21.1.2013, è esteso fino a 70 anni. – L’aumento dell’età, in seguito alla s.v., non determina aumento del coefficiente, sempre 70 anni Età 57: 4,304% Età 58: 4,416%; Età 59: 4,535%; Età 60: 4,661%; Età 61: 4,796%; Età 62 4,940%; Età 63: 5,094%; Età 64: 5,259%; Età 65: 5,435%; Età 66: 5,624%; Età 67: 5,826%; Età 68: 6,046%; Età 69: 6,283%; Età 70: 6,541%
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Adeguamento alle variazioni del costo della vita Dato di riferimento: indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie Percentuale di aggiornamento: scostamento tra l’anno passato e l’anno in corso Con la l. 338/2000 100% sull'importo di pensione non eccedente 3 volte il minimo del Fpld al 90% per le fasce di importo comprese tra il 3 e 5 volte il minimo al 75% per le fasce di importo eccedenti 5 volte del minimo
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Art. 38, co. 2: adeguatezza l. 338/2000 pensioni inferiori a 3 volte il minimo del Fpld: 100% per fasce di importo comprese tra il 3 e 5 volte il minimo: 90% per le fasce di importo eccedenti 5 volte del minimo: al 75% art. 18, co. 3, d.l. 98/2011: per il biennio 2012-2013 Pensioni inferiori a 3 volte il minimo del Fpld: 100% per fasce di importo comprese tra il 3 e 5 volte il minimo 70% sui trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps
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Art. 38, co. 2: adeguatezza Il d.l. 201/2011, art. 25 Per pensioni di importo non superiore a 2 volte il minimo Inps : 100% Per le pensioni di importo compreso tra 2 volte il minimo e 2 volte il minimo più la rivalutazione dell'anno precedente: rivalutazione nel limite di 2 volte il minimo maggiorato della rivalutazione dell'anno precedente La l. 214/2011, di conversione del d.l.201/2011 Pensioni inferiori a 3 volte il minimo del Fpld: 100 % Per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il minimo e tre volte il minimo più la rivalutazione dell'anno precedente: rivalutazione nel limite di 3 volte il minimo maggiorato della rivalutazione dell'anno precedente
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Art. 38, co. 2: adeguatezza 2012-2013 Fino a 3 volte il minimo inps: 100% Comprese tra 3 e 5 volte il minimo: 0 ( ma con il limite di salvaguardia) Superiori a 5 volte il minimo: 0 dal 2014: Fino a 3 volte il minimo inps: 100% Comprese tra 3 e 5 volte il minimo: 90% Superiori a 5 volte il minimo: 75%
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trattamenti infermità dip. Pub. 1.Abrogazione gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio diritto alla retribuzione integrale in caso di assenza dal servizio per malattia rimborso integrale delle spese di cura, degenza e per eventuali protesi. equo indennizzo pensione privilegiata rimborso delle spese sostenute per cure termali o elioterapiche incremento stipendiale annuo di preferenza nei concorsi pubblici, a parità di punteggio, per i figli di dipendenti
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trattamenti infermità dip. Pub. Art.6 d.l. 201/2011 2.Abolizione pensione di privilegio Trattamento di pensione al dipendente divenuto totalmente inabile per patologie derivanti da causa di servizio. La concessione del privilegio avviene indipendentemente dagli anni di servizio (l’importo della pensione non risente delle a.c. e età). 3. Abolizione Equo indennizzo – indennizzo concesso una tantum (se l’infermità ha prodotto una menomazione permanente all’integrità fisica ma non la totale inabilità al lavoro ascrivibile alla sua categoria) 4. Abolizione rimborso spese sanitarie
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trattamenti infermità dip. Pub. Art.6 d.l. 201/2011 eccezioni 1.personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. 2.procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011 3.procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda 4.ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
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