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IL NUOVO MODELLO DI GESTIONE DELLE CRISI

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Presentazione sul tema: "IL NUOVO MODELLO DI GESTIONE DELLE CRISI"— Transcript della presentazione:

1 IL NUOVO MODELLO DI GESTIONE DELLE CRISI
Pier Luigi Conti – Enrica Giorgiantonio Banca d’Italia – Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi Corso di Economia dei gruppi e delle aggregazioni aziendali Prof.ssa Maria Teresa Bianchi Roma – Università la Sapienza – 19 aprile 2016

2 Agenda I prodromi Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) Il Single Resolution Mechanism (SRM) La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) e il progetto EDIS La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara

3 Agenda I prodromi Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) Il Single Resolution Mechanism (SRM) La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) e il progetto EDIS La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara

4 Alcuni elementi (1) 2000: scoppio della bolla «Dot-com»
2002: drastica riduzione dei tassi da parte della Fed (dal 6,5% all’1,75%) e forte crescita dei prezzi degli immobili (USA, UK, Irlanda Spagna) 2007: scoppio della bolla immobiliare e crisi dei «mutui subprime» 2008: fallimento di Lehman Brothers, crisi Northern Rock e Royal Bank of Scotland Piano Paulson (TARP - Troubled asset relief program): aiuti per 700 mld di dollari per stabilizzare il sistema finanziario americano Salvataggio del colosso della assicurazioni AIG e dell’industria automobilistica di Detroit (GM e Chrysler)

5 Alcuni elementi (2) 2010 – 2011: contagio all’Europa e crisi dei debiti sovrani Grecia: prestito «Troika» (UE, BCE, FMI) per € 110 mld a maggio 2010 Irlanda: prestito per € 85 mld a novembre 2010 Portogallo: prestito per € 78 mld a maggio 2011 Italia: spread a 570 bp a novembre 2011 Circolo vizioso debito pubblico - debito delle banche 2012: Progetto di costituzione della Banking Union (SSM, SRM, Schema Unico Tutela Depositi) Mario Draghi: «Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough» 2014: avvio SSM e approvazione BRRD 2016: avvio SRM

6 Ratio dell’introduzione della BRRD
Ordinata fuoriuscita dell’intermediario in crisi dal mercato senza compromettere la stabilità sistemica Rimozione della garanzia statale implicita in favore di intermediari sistemici con conseguente mitigazione del legame debito sovrano e debito bancario Costi della crisi a carico di azionisti e creditori Disincentivo all’assunzione di rischi eccessivi Necessità di disporre di un quadro comune per l’efficace gestione delle crisi a livello europeo: da un sistema di armonizzazione minima a un approccio di armonizzazione massima Inadeguatezza dei sistemi normativi di alcuni Stati membri rispetto alle crisi manifestatesi negli ultimi anni e insufficienza delle discipline domestiche rispetto alla dimensione internazionale delle crisi

7 Aiuti pubblici alle banche in Europa al 31.12.2014
Fonte: BCE, bollettino mensile 6/2015.

8 Gli obiettivi del SRM Allentare il legame debito Stati sovrani – debito banche Evitare il rischio di frammentazione nel mercato interno, in presenza di intermediari operanti cross-border livellando il terreno di gioco all’interno del mercato unico assicurando uniformità e neutralità nella gestione delle crisi allineando la funzione di risoluzione con la funzione di vigilanza Garantire una maggiore stabilità finanziaria in relazione anche alla disponibilità di risorse comuni per il finanziamento della resolution

9 Agenda I prodromi Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) Il Single Resolution Mechanism (SRM) La nuova direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara

10 I destinatari e le Autorità
A chi si applica? Tutte le banche e le imprese di investimento soggette a requisiti di capitale, società del gruppo e impresa capogruppo, società incluse nella vigilanza consolidata aventi sede nell’Unione, succursali di enti stabiliti fuori dall’Unione Chi la applica? Resolution Authority (RA) una o più Resolution Authorities, autorità amministrative indipendenti, già esistenti o di nuova istituzione discrezionalità degli Stati membri nell’attribuire le funzioni di RA a Banche centrali, Autorità di vigilanza, Ministri delle Finanze o altre Autorità amministrative nel caso le funzioni siano affidate all’autorità competente per la vigilanza, va garantita indipendenza operativa tra le due funzioni; in ogni caso, va garantita stretta collaborazione Competent Authority (CA) all’autorità competente per la vigilanza sono attribuiti poteri in fase di prevention (RRPs), early intervention nonché di avvio della resolution

11 La progressione degli interventi
Al progredire delle difficoltà corrisponde maggiore incisività dei poteri Prevention Early intervention Resolution

12 Le misure preparatorie
Recovery plans Resolution plans Valutazione di risolvibilità e misure per migliorarla (separazione attività critiche, modifiche della struttura legale e operativa)

13 Le misure di early intervention (1)
Misure di intervento precoce: Quando? Violazione attuale o prospettica dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione comunitaria in materia Quali? chiedere al management di implementare il recovery plan, di esaminare la situazione dell’intermediario o di presentare un piano di ristrutturazione, di convocare l’assemblea dei soci fissando l’ordine del giorno; chiedere la rimozione o la sostituzione di uno o più amministratori; chiedere un piano per la ristrutturazione del passivo con i creditori; chiedere modifiche della strategia di business e della struttura legale e operativa raccogliere anche tramite ispezioni e fornire all’Autorità di Risoluzione le informazioni utili all’aggiornamento del piano di risoluzione; sostituire coattivamente l’alta dirigenza o l’organo di amministrazione (removal) al ricorrere di ulteriori condizioni

14 Le misure di early intervention (2)
Temporary administration trigger: significativo deterioramento della situazione finanziaria o gravi violazioni di legge ove non sia sufficiente la rimozione di amministratori funzione: temporanea sostituzione o affiancamento del management con un commissario che agisce sotto la supervisione delle autorità finalità: accertare la situazione aziendale, gestire l’azienda per ristabilire l’equilibrio finanziario e adottare misure per ripristinare una sana e prudente gestione

15 Resolution: i presupposti
L’ente è in dissesto o a rischio di dissesto (failing or likely to fail) Non si possono prospettare misure alternative (intervento del settore privato o azione di vigilanza) per evitare il dissesto in tempi ragionevoli L’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico (public interest test)

16 Resolution: gli obiettivi
Assicurare la continuità dei servizi essenziali Preservare la stabilità finanziaria e mantenere la disciplina di mercato Tutelare i fondi pubblici (no bail-out) Proteggere i depositanti assicurati e gli investitori Riducendo i costi della resolution e evitando distruzione non necessaria di valore

17 Resolution: i principi
Le perdite devono gravare in primo luogo sugli azionisti seguiti dai creditori No creditor worse off principle e parità di trattamento tra i creditori di una stessa classe Salvaguardia depositi protetti Sostituzione del management e affermazione responsabilità civile e penale dei responsabili del dissesto Applicazione norme tutela lavoratori dipendenti La crisi bancaria è una situazione che resta pressoché estranea alla cognizione del giudice: procedura amministrativa

18 I Resolution Tools Quali?
Vendita dell’attività di impresa (Sale of business) Ente-ponte (Bridge Bank) Separazione delle attività (bad bank) Bail-in Strumenti utilizzabili in via coattiva: non è necessario il consenso degli azionisti (né dei creditori)

19 Sale of business Che cos’è? La cessione deve: La residual entity
Cessione – integrale o parziale – delle attività e delle passività dell’ente in resolution La cessione deve: avvenire a condizioni di mercato e secondo criteri di trasparenza non determinare conflitti di interesse o discriminazioni tra potenziali cessionari, né conferire vantaggi competitivi tenere conto della necessità di velocizzare l’azione di resolution e, per quanto possibile, di quella di massimizzare il prezzo La residual entity deve essere liquidata entro un congruo lasso di tempo, tenuto conto dell’eventuale necessità di prestare i servizi necessari a permettere lo svolgimento delle attività e dei servizi trasferiti

20 Bridge Bank Che cos’è? Quando si applica
veicolo costituito dalle autorità per acquisire le attività e passività di uno o più enti in resolution, in vista di una cessione ad acquirenti di mercato totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, che ne nominano il management Quando si applica mancanza di controparti disponibili ad acquisire attività e passività Azionisti e creditori non ceduti per il trasferimento non è richiesto il loro consenso non hanno alcun diritto sulla bridge bank o sulla sua proprietà Obiettivi gestione nella prospettiva di vendere l’ente e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti privati quando le condizioni lo permettono

21 Bad bank Che cos’è? Quando si applica Obiettivi
veicolo per la gestione di attività (deteriorate) totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, che ne nominano il management Quando si applica condizioni di mercato tali che la liquidazione delle attività potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari cessione necessaria per garantire il funzionamento dell’ente sottoposto a risoluzione o dell’ente-ponte cessione necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione solo in combinazione con altri strumenti (contenere il moral hazard) Obiettivi amministrare le attività cedute con l’obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima

22 Bail-in (1) Che cos’è? Obiettivo MREL
Riduzione forzosa del valore di alcune tipologie di debiti della banca in crisi e conversione di tali debiti in azioni Obiettivo Assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione dell’ente Capitalizzazione della bridge bank o della bad bank MREL Le istituzioni sono tenute a rispettare un requisito minimo di passività bail-inable sulle passività totali per assicurare che queste siano disponibili in quantità adeguata e per contrastare l’incentivo degli intermediari a finanziarsi in tutto o in buona parte attraverso passività esenti

23 Bail-in (2) Gerarchia nell’assorbimento delle perdite Esclusioni
sono esclusi dall’ambito di applicazione i depositi protetti dai sistemi di garanzia, le passività garantite, passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela, i crediti interbancari o derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento a brevissimo termine, i debiti commerciali, debiti da lavoro dipendente, debiti fiscali e previdenziali purché privilegiati Esclusioni discrezionali in circostanze eccezionali i) mantenimento della continuità dei servizi essenziali; ii) minimizzazione dei rischi di contagio; iii) distruzione di valore non necessaria; iv) tempistica Gerarchia nell’assorbimento delle perdite i) azionisti; ii) detentori di titoli di capitale; iii) gli altri creditori subordinati; iv) i crediti chirografari; v) i depositi delle persone fisiche e PMI per importo eccedente i Euro; vi) i crediti del fondo di garanzia dei depositi intervenuto a favore dei depositanti protetti

24 Agenda I prodromi Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) Il Single Resolution Mechanism (SRM) La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) e il progetto EDIS La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara

25 Ambito di applicazione e ripartizione di competenze
banche, imprese capogruppo soggette a vigilanza consolidata BCE imprese di investimento e società finanziarie soggette a vigilanza consolidata BCE Ripartizione di competenze tra SRB e NRAs SRB: enti significativi ai sensi del Reg. SSM enti non significativi la cui vigilanza è stata avocata dalla BCE enti per la cui risoluzione è previsto l’utilizzo del Fondo gruppi transfrontalieri NRAs: tutti gli altri enti

26 Composizione e modalità di funzionamento del SRB
Presidente e 4 membri a tempo pieno, un rappresentate per ciascun Stato membro, due osservatori permanenti (BCE e Commissione) Sessione plenaria: questioni di carattere generale e uso delle risorse del SRF Sessione esecutiva: decisioni che riguardano i singoli intermediari: piani di risoluzione, MREL, proposta del programma di risoluzione in mancanza di accordo decidono il presidente e i quattro membri permanenti minimizzando impatti su gruppo, componenti del gruppo e stabilità finanziaria

27 Le funzioni del SRB Responsabilità del funzionamento efficace e coerente del SRM Funzioni che la BRRD attribuisce alla NRA Pianificazione della risoluzione (resolution plan, resolvability, MREL) Early intervention (è informato dalla competent authority) Risoluzione (decide l’avvio, i resolution tools, l’utilizzo del SRF e adotta il programma di risoluzione)

28 Solo banche accentrate?
I poteri del SRB Richiesta di informazioni agli enti ai singoli dipendenti o a terzi (anche attraverso le NRA) Indagini generali attraverso la richiesta di documenti, l’esame di documenti contabili e la richiesta di spiegazioni (anche attraverso le NRA) Ispezioni sia in via diretta, previa notifica alla NRA e alla NCA competenti, sia in cooperazione con queste ultime Solo banche accentrate?

29 Il processo decisionale (1)
Accertamento condizioni per la risoluzione Ente failing or likely to fail (BCE) Assenza di misure alternative sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza (SRB in cooperazione con BCE) Pubblico interesse (SRB)

30 Il processo decisionale (2)
Il Board definisce il programma di risoluzione (decisione di avviare la resolution, strumenti, utilizzo SRF) Il programma è approvato secondo una procedura di silenzio assenso della Commissione È prevista una sub-procedura eventuale di opposizione La NRA da esecuzione al piano sulla base delle istruzioni del SRB

31 Il processo decisionale (3)
La sub-procedura di opposizione 1°ipotesi: la Commissione contesta aspetti discrezionali o propone di obiettare sulla misura dell’intervento del SRF al Consiglio e quest’ultimo approva Il Comitato modifica il programma 2°ipotesi: la Commissione propone di contestare la sussistenza dell’interesse pubblico al Consiglio e quest’ultimo approva L’ente è liquidato secondo la procedura ordinaria

32 La NRA italiana Istituita una nuova Unità di Risoluzione e gestione delle crisi con compiti istruttori e operativi previsti dal SRM Collocata alle dirette dipendenze del Direttorio (indipendenza operativa e prevenzione conflitti di interesse sancite normativamente) Comitato consultivo per la risoluzione e la gestione delle crisi con funzioni consultive e di supporto al Direttorio (anche scambio informativo e stretta collaborazione con la funzione di vigilanza) Attività trasversali (normativa e metodi, sfruttamento base dati, attività ispettiva e sanzionatoria) in collaborazione con altri Servizi anche sulla base di appositi accordi

33 Il Single Resolution Fund – I contributi
Target level: 1% dei covered deposits (€ 55 mld) da raggiungere entro 8 anni dal 1/1/2016 Le risorse del Fondo : sono costituite da: contributi ex ante contributi straordinari ex post prestiti volontari tra meccanismi di finanziamento mezzi di finanziamento alternativi sono detenute e amministrate dal Comitato sono raccolte dalle NRA e poi trasferite al Fondo in base all’IGA

34 Il Single Resolution Fund – utilizzo risorse
Funzione garantire un’applicazione efficiente degli strumenti e dei poteri di risoluzione Utilizzo fornire linee di liquidità, garanzie e contributi al capitale della bridge bank e della bad bank mai per assorbire direttamente le perdite o per ricapitalizzare l’ente se non in casi eccezionali e per un ammontare limitato (5% delle passività totali dell’ente e solo dopo aver applicato il bail-in ad almeno l’8% delle passività totali)

35 Il Fondo di risoluzione nazionale
Istituito con provvedimento della Banca d’Italia in qualità di Autorità Nazionale di Risoluzione Patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d’Italia Gestito nel perseguimento degli obiettivi della risoluzione

36 Agenda I prodromi Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) Il Single Resolution Mechanism (SRM) La nuova direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) e il progetto EDIS La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara

37 Gli obiettivi delle direttiva DGS
Armonizzazione livelli di tutela e meccanismi di intervento Semplificazione modalità di rimborso dei depositanti e riduzione tempi Sviluppo meccanismi accesso DGS a informazioni riguardanti le banche Istituzione modello uniforme di funding incentrato su schema misto (ex ante ed ex post) Possibilità mutuo finanziamento tra sistemi

38 La copertura e il rimborso
Livello della garanzia: euro Estensione: depositi in senso stretto Non obbligazioni, certificati e strumenti che ricadono nella definizione di strumenti finanziari ai sensi MIFID Non i depositi delle istituzioni finanziarie, assicurazioni e autorità, i depositi al portatore e derivanti da antiriciclaggio Il rimborso: entro 7 giorni lavorativi dal 10 gennaio 2024 20 gg fino al 15 gg fino al 10 gg fino al

39 Regola del minor onere e posizione della CE
Gli interventi Rimborso dei depositanti in liquidazione Contributo al finanziamento della risoluzione Interventi alternativi nell’ambito di procedure di liquidazione Interventi preventivi la banca non è sottoposta risoluzione sistemi per monitorare i rischi e selezionare e attuare misure preventive Regola del minor onere e posizione della CE

40 Il progetto EDIS – i principali elementi
Sottoposta a dicembre scorso dalla CE all’Ecofin una proposta di creazione di uno European Deposit Insurance Scheme (EDIS) incentrato su un Deposit Insurance Fund (DIF) Protezione in tutti i Paesi aderenti al SRM Obiettivo di accrescere la fiducia nel sistema bancario europeo Trasferimento progressivo dai fondi nazionali esistenti al DIF delle risorse raccolte dalle banche aderenti Tre fasi: Fino al 2019: riassicurazione (il DIF copre fino al 20% dell’intervento solo una volta esaurite le risorse nazionali) Dal 2020 al 2023 : coassicurazione (il DIF si fa progressivamente carico di una quota dell’intervento fino all’80%) Dal 2024: assicurazione integrale (il DIF sopporta l’intero costo dell’intervento)

41 Il progetto EDIS – debolezze
Non previsto alcun backstop pubblico Transizione temporale lunghissima Ciò nonostante, ferma opposizione di alcuni Paesi (Germania, Olanda e Finlandia) che chiedono: la previa armonizzazione di normative nazionali (disposizioni fallimentari, disciplina garanzie, ordinamento fiscale, tutela consumatori) l’introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato nei bilanci bancari La sfiducia lungo i confini nazionali tuttora sembra prevalere

42 Agenda I prodromi Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi (BRRD) Il Single Resolution Mechanism (SRM) La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) e il progetto EDIS La risoluzione di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara

43 Il programma di risoluzione
Svalutazione partite in sofferenza e assorbimento perdite tramite write-down azioni e obbligazioni subordinate per la restante parte tramite intervento del SRF Separazione attivi sani da attivi deteriorati: Costituzione 4 bridge banks Tutti gli attivi tranne partite in sofferenza Capitalizzazione a carico del Fondo di Risoluzione Nazionale (9% attivo ponderato) Amministratori nominati da Unità Risoluzione e Gestione Crisi della Banca d’Italia (per tutte, ex D.G. Unicredit quale presidente) Prevista vendita in tempi ravvicinati (bando pubblicato il ) Costituzione di una bad bank unica Partite in sofferenza (valore lordo euro 8,5 mld svalutate a euro 1,5 mld) Capitalizzazione a carico del Fondo di Risoluzione Nazionale Prevista cessione sofferenze a società specializzate ovvero gestione per massimizzare il recupero Vecchie banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa

44 Il costo dell’intervento
Nessun onere per le finanze pubbliche Costo intervento ripartito tra: Svalutazione (per un totale di euro 870 milioni) azionisti e titolari di obbligazioni subordinate (euro 789 milioni) Fondo di Risoluzione Nazionale (euro 3,6 mld) euro 1,7 mld a copertura perdite euro 1,8 mld per capitalizzazione bridge banks euro 140 mln per capitalizzazione bad bank Liquidità fornita al Fondo di Risoluzione Nazionale da Intesa, Unicrediti e Ubi banca (tassi di mercato, scadenza massima 18 mesi)

45 Schema dell’intervento
Steps principali Svalutazione sofferenze e write-down capitale e subordinati computabili nei fondi propri Cessione attività e passività alle Bridge Banks Costituzione della Bad Bank con iniezione di capitale da parte del SRF Cessione delle sofferenze da parte delle Bridge Banks alla Bad Bank Banca 1, 2, 3, 4 Cessione delle attività e delle passività delle banche Bridge Bank 1, 2, 3, 4 Cessione delle sofferenze alla Bad Bank Crediti vs Bad Bank Bridge Bank dopo la vendita delle sofferenze e l’aumento di capitale 1, 2, 3, 4 Capitale Bad Bank Liquidità per aumento capitale Liquidità dal SRF per coprire perdite Sofferenze Copertura perdite ulteriori da parte del SRF Residual entity Debito verso SRF Subordinati non computabili nei fondi propri Equity La Bad Bank è un intermediario finanziario capitalizzato dal SRF Aumento di capitale da parte del SRF Subordina Passività Svalutazione sofferenze Cassa Debito verso Bridge Banks Attività Attivi

46 Conclusioni (1) La disciplina delle crisi come tassello di un più ampio disegno di riforme internazionali per contenere rischi sistemici e rafforzare fiducia e stabilità Risoluzione come opzione di ultima istanza Rafforzamento del progetto riformatore nell’area euro con la transizione all’Unione bancaria: SSM: sta funzionando nonostante i tempi brevi di costituzione e le iniziali difficoltà di coordinamento e cooperazione SRM: diverso dal progetto originario e problemi di applicazione Sistema unico tutela depositi: non c’è e le opzioni sul progetto sono ancora aperte L’Unione bancaria non è ancora né perfetta né completa e si renderà necessaria una rinnovata determinazione per rafforzarla

47 Conclusioni (2) Raccordo tra supervisione, risoluzione e funzione di tutela della clientela Importanza degli interventi precoci considerata la discontinuità delle nuove regole sul trattamento dei creditori Potenziamento tutela e consapevolezza degli investitori per un sistema che coniughi protezione del risparmio e sostegno all’economia reale Gestione della fase transitoria attraverso il ricorso all’intervento dei Fondi volontari

48 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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