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GESTIRE IL RICICLO DEI RIFIUTI ELETTROTECNICI ED ELETTRONICI IN MODO COMPETITIVO NUOVE NORMATIVE, COME ORGANIZZARSI, COSA FARE SUBITO FORUM TEMATICO DI.

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1 GESTIRE IL RICICLO DEI RIFIUTI ELETTROTECNICI ED ELETTRONICI IN MODO COMPETITIVO NUOVE NORMATIVE, COME ORGANIZZARSI, COSA FARE SUBITO FORUM TEMATICO DI CONSULENZA ALLE IMPRESE Milano, 9 marzo 2005

2 IMPATTO DELLA DIRETTIVA RAEE SULLE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE Dr. Roberto Taranto Direttore Generale ANIE Federazione

3 COSA È ACCADUTO NEGLI ULTIMI ANNI A LIVELLO EUROPEO  1993: prima consultazione delle parti interessate: governi, produttori, consumatori, ONG, enti locali, riciclatori  1994 – 1997: tre studi di impatto, nessuno con risultati conclusivi  Agosto 2001: presentazione della proposta di Direttiva della Commissione  13 febbraio 2003: entrata in vigore della Direttiva

4 TEMPISTICA DI RECEPIMENTO  13 Agosto 2004: recepimento da parte degli Stati membri  13 Agosto 2005: parte la responsabilità finanziaria del produttore/importatore  31 Dicembre 2006: raccolta di 4 kg/procapite anno

5 ATTUAZIONE NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE DELLA DIRETTIVA RAEE  Proposta di Decreto Legislativo – versione finale – 12 gennaio 2005  Iter di attuazione:  Prossimo invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per approvazione preventiva  Secondo passo, invio alle Commissione Ambiente e Attività Produttive del Parlamento ed alla Conferenza Stato-Regioni per parere  Rinvio al Consiglio dei Ministri per approvazione finale  Possibile approvazione finale del Decreto Legislativo di recepimento: maggio – giugno 2005

6 ATTUAZIONE NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE DELLA DIRETTIVA RAEE La proposta di Decreto Legislativo rimanda l’attuazione di alcuni articoli all’emanazione di Decreti Ministeriali, fra i quali:  Modalità e garanzie di finanziamento per la gestione dei RAEE  Modalità e finanziamento gestione apparecchiature di illuminazione  Obblighi di informazione a carico dei produttori  Registro Nazionale dei Produttori  Comitato di Vigilanza e Controllo e Comitato di Indirizzo

7 OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI DECRETO LEGISLATIVO  Principio del free take back  Responsabilità finanziaria a fine vita a carico dei singoli produttori/importatori  Target di:  Tassi di riciclo e reimpiego per categoria di prodotto  Raccolta di 4 kg/abitante/anno di RAEE al 31 dicembre 2006  Istituzione di sistemi adeguati di raccolta da parte dei Comuni  Istituzione di un sistema di monitoraggio sulle quantità e sulle categorie dei RAEE

8 RUOLO DI ANIE NEI LAVORI PASSATI E FUTURI  ANIE ha attivamente partecipato dal 1993 alle attività nazionali ed europee con presentazione di posizioni e contributi  Negli ultimi tempi ha attivamente collaborato con i Ministeri Ambiente, Attività Produttive e Politiche Comunitarie nella definizione del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva RAEE nel nostro paese

9 RUOLO DI ANIE NEI LAVORI PASSATI E FUTURI  La Federazione si è attivata operativamente al fine di dare attuazione alla futura legislazione  Le principali aziende delle Associazioni maggiormente coinvolte (Industrie Apparecchi Domestici, ICT-CE e ASSIL) hanno costituito o stanno costituendo, quali Soci Fondatori, dei consorzi volontari per il recupero ed il riciclaggio dei RAEE :

10 RUOLO DI ANIE NEI LAVORI PASSATI E FUTURI  ECODOM: grandi apparecchi domestici  ECOLAMP: sorgenti luminose  ECOLIGHT: apparecchiature per l’illuminazione  Altre filiere consortili o differenti sistemi collettivi nasceranno dalle filiere rappresentate da ANIE

11 RUOLO DI ANIE NEI LAVORI PASSATI E FUTURI In considerazione dell’impatto che l’attuazione della Direttiva RAEE avrà sul settore, ANIE auspica la creazione di un tavolo di approfondimento e confronto con i Ministeri competenti per l’elaborazione dei futuri Decreti Ministeriali previsti dal Decreto Legislativo di recepimento

12 INIZIATIVE ANIE PER I SOCI  Seminario: Le nuove Direttive europee sulla responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – Milano, 7 marzo 2003  Convegno RAEE 05: Gestire il riciclo dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici in modo competitivo – Milano, 9 marzo 2005  Seminario: Riciclo rifiuti elettrotecnici ed elettronici. Politiche ambientali e sviluppo in Italia e in Europa - Applicazione delle nuove Direttive RAEE e RoHS (in collaborazione con Legambiente) – Milano, 18 maggio 2005 nell’ambito di INTEL 2005  Ulteriori iniziative saranno organizzate nel corso dell’anno

13 INIZIATIVE ANIE PER I SOCI Linee Guida all’attuazione delle Direttive RAEE e RoHS in ambito nazionale: Il Servizio Centrale Ambiente ha sviluppato un primo documento di Linee Guida di ausilio all’interpretazione di queste normative, i cui lavori a livello nazionale ed europeo sono ancora lontani dall’essere conclusi

14 PRINCIPALI CRITICITÀ LEGATE ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE

15 RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE: IMPLICAZIONI  Controllo dei costi: negoziazione contratti fornitori dei servizi – scelta fornitori dei servizi  Controllo dei flussi: controllo esposizione finanziaria – gestione dei costi  Innovazione di prodotto: per facilitare il riciclo

16 MARCHI, SIMBOLI E MARCATURE Sono previsti tre interventi: 1.Bidone barrato: informazione al consumatore 2.Indicazione che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005 3.Una marcatura che identifichi il produttore

17 IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE (DAL 13 AGOSTO 2005)  I produttori devono essere identificati da un marchio posto sul prodotto  L’identificazione dovrà avvenire attraverso uno strumento univoco  L’identificazione dovrà essere armonizzata a livello europeo

18 RACCOLTA SEPARATA  La proposta di Decreto Legislativo dà alla P.A. l’obbligo di predisporre i centri di raccolta e di istituire un servizio gratuito di ritiro dai consumatori e distributori.  La responsabilità finanziaria dei produttori inizia con il trasporto dei rifiuti dai centri di raccolta ai centri di trattamento

19 REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI  Ogni produttore deve essere registrato  I rivenditori devono acquistare da produttori registrati o devono registrarsi se importano  Il numero di registrazione deve essere presente in tutti i documenti amministrativi significativi

20 CENTRO OPERATIVO DI COORDINAMENTO  Dovrà essere costituito e individuato un centro operativo di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi  Il coordinamento è necessario perché diversi sistemi possono lavorare in parallelo (nella stessa filiera o in filiere diverse)

21 GARANZIE FINANZIARIE  La garanzia di avere assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento deve essere condizione necessaria per l’ottenimento dell’iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori  Definire l’organismo garante della congruità della garanzia prestata per adempimento individuale o collettivo e l’organismo beneficiario della stessa

22 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO  Il ruolo è istituzionale e la partecipazione è riservata alle rappresentanze dei Ministeri Ambiente, Attività Produttive, Salute e alla Conferenza Unificata  Ai fini di un corretto funzionamento il Comitato di Vigilanza e Controllo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

23 COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO  Assicurare il rispetto delle norme  Assicurare coerenza, congruità e sostenibilità degli obiettivi di raccolta, riciclo e sostenibilità degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati  Attuare il monitoraggio del sistema e verificare la correttezza dei flussi economici ed informativi  Verificare le garanzie  Attivare sanzioni interne/dirette ai soggetti obbligati inadempienti o mendaci

24 COMITATO DI INDIRIZZO  Nel Comitato di Indirizzo sulla gestione dei RAEE dovrà essere garantita la presenza di membri designati dalle organizzazioni dei soggetti obbligati, oltre alla partecipazione di alcuni membri del Comitato di Vigilanza e Controllo

25 COMITATO DI INDIRIZZO  Il Comitato sarà di supporto nell’espletamento dei compiti attribuiti al Comitato di Vigilanza e Controllo ed al Centro Operativo di Coordinamento

26 ALTRE CRITICITÀ LEGATE ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA RAEE

27 FISCALITÀ  Punto cruciale è la deducibilità fiscale degli accantonamenti a fronte di futuri costi di smaltimento  Intervento delle Autorità competenti per definire normativa specifica  Deve essere garantita equità fiscale tra coloro che scelgono il “visible fee” e coloro che decidono di internalizzare i costi anche per i rifiuti storici

28 DEFINIZIONE DI IMMISSIONE SUL MERCATO Deve essere chiarita la definizione di immissione sul mercato, attualmente all’esame del TAC e quindi anche approfondire il problema relativo allo smaltimento delle scorte di magazzino da parte dei produttori

29 SISTEMA DI GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI STORICI La proposta di Decreto Legislativo di recepimento risulta non armonizzata con quella di altri Stati membri (Germania, Spagna e Francia), che nelle rispettive future legislazioni prevedono che la responsabilità finanziaria dei RAEE storici provenienti da utenze non domestiche sia a carico del detentore del rifiuto

30 LINEE GUIDA TAC  Il TAC della Commissione europea sta elaborando delle linee guida per un recepimento armonizzato della Direttiva RAEE negli Stati membri.  Il documento deve precisare e approfondire aspetti non chiari della Direttiva, quali:  Campo di applicazione  Definizione di produttore  Definizione di immesso sul mercato  Per una corretta applicazione del Decreto Legislativo RAEE è necessario che il documento sia disponibile in tempi brevi

31 ATTUAZIONE DIRETTIVA ROHS Restrizione d’uso di alcune sostanze pericolose

32 ATTUAZIONE NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE L’attuazione della Direttiva RoHS è prevista con il medesimo Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva RAEE:  Articolo 5 “divieto di utilizzo di determinate sostanze”  Allegato 5 “applicazioni esentate di cui all’articolo 5”

33 TEMPISTICHE  13 Agosto 2004: recepimento da parte degli Stati membri  1° Luglio 2006: divieto di immettere sul mercato prodotti contenenti: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e etere di difenile polibromurato (PBDE)

34 CAMPO DI APPLICAZIONE  Le disposizioni si applicano alle apparecchiature di cui all’Allegato 1A della proposta di Decreto Legislativo, ad esclusione delle categorie:  8. Dispositivi medici  9. Strumenti di monitoraggio e controllo  Le disposizioni si applicano anche alle sorgenti luminose ad incandescenza

35 CAMPO DI APPLICAZIONE  La proposta di Decreto Legislativo prevede inoltre che le disposizioni non si applichino:  Ai pezzi di ricambio per la riparazione di AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006  Al reimpiego di AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006

36 CAMPO DI APPLICAZIONE E’ importante sottolineare che anche se le disposizioni sulla restrizione dell’uso di alcune sostanze si applicano alle AEE di cui all’Allegato1A, il loro campo di applicazione è molto più ampio in quanto anche i componenti che costituiscono il prodotto devono essere conformi, e non solo quelli di tipo elettrico/elettronico (ad esempio, cavi, morsetti, parti plastiche, ecc.)

37 APPLICAZIONI ESENTATE  Nell’Allegato 5 della proposta di Decreto Legislativo sono elencate le applicazioni esentate  La proposta italiana richiama un numero maggiori di esenzioni, i limiti di tolleranza e la definizione di materiale omogeneo, che non sono riportate nell’allegato alla Direttiva RoHS, e tuttora in discussione a livello europeo

38 PROPOSTE LEGISLATIVE EUROPEE DI MODIFICA ALLA DIRETTIVA ROHS  Proposta di Decisione del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione entro i quali è tollerata la presenza delle sostanze bandite  Proposta di Decisione del Commissione di modifica dell’Allegato relativo alle esenzioni dal campo di applicazione

39 LINEE GUIDA TAC  Anche per l’attuazione della Direttiva RoHS il TAC sta esaminando alcuni aspetti:  Campo di applicazione  Revisione allegato relativo alle esenzioni  Definizione di materiale omogeneo, sulla base della quale dovranno essere misurate le concentrazioni massime tollerate delle sostanze bandite  Definizione di immissione sul mercato

40 LINEE GUIDA TAC Anche per quanto concerne una corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo per l’attuazione della Direttiva RoHS è necessario che il documento del TAC sia disponibile in tempi brevi


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