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Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 1 OGM. Monopolio e diritti Maria Fonte - 2004 L’ARCHITETTURA INTERNAZIONALE.

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1 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 1 OGM. Monopolio e diritti Maria Fonte - 2004 L’ARCHITETTURA INTERNAZIONALE

2 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 2 OGM, COMMERCIO E DIRITTI DEI CONSUMATORI Gli Ogm sono beni di “credenza” o di “fiducia ”: i loro effetti sulla salute non sono certi, né sono scientificamente accertabili nel breve periodo. Essi chiamano in causa due diritti fondamentali del consumatore: Il diritto alla salute -> regolamentazione pubblica : bando, moratorie in attesa di risultati di ricerche scientifiche più approfondite Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie Il diritto all’informazione: regolamentazione pubblica e/o privata: schemi d’ etichettatura obbligatoria (contenenti Ogm) o volontaria (Ogm-free) Accordo sulle Barriere tecniche al commercio

3 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 3 L’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie E’ specifico per i prodotti alimentari Ogni paese può legittimamente stabilire standard nazionali al fine di difendere la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante. L’accordo richiede, tuttavia, che le regole siano basate sulla scienza e applicate solo nella misura necessaria a raggiungere l’obiettivo della difesa della salute degli esseri viventi. Mira ad impedire che regolamentazioni nazionali sulla qualità degli alimenti siano usate come restrizioni arbitrarie al commercio internazionale.

4 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 4 L’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie Tre punti principali : le misure nazionali in accordo con gli standard internazionali sono automaticamente legali secondo le norme della WTO. Le altre devono essere basate sulla valutazione del rischio e sull’evidenza scientifica; laddove un accettabile livello di rischio possa essere raggiunto con più di una misura, i paesi membri si impegnano ad adottare la misura meno restrittiva del commercio; ciascun paese si impegna a riconoscere le misure sanitarie e fitosanitarie degli altri paesi membri come equivalenti, quando può essere dimostrato che esse raggiungano un comparabile livello di protezione della salute.

5 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 5 Procedura di valutazione del rischio Prevede tre componenti: L'analisi del rischio: è un processo scientifico che include l'identificazione della sostanza pericolosa (hazard, ossia l'agente biologico, chimico o fisico), la sua caratterizzazione, una valutazione dei livelli di esposizione e la caratterizzazione del rischio che esso rappresenta. La gestione del rischio segna il passaggio alla fase "politica". Sulla base dei risultati ottenuti dagli esperti e in base al principio della proporzionalità, si adottano le misure di gestione, ritenute più adatte a proteggere la salute umana. La comunicazione, infine, è il processo interattivo che deve coinvolgere tutte le parti interessate, incluso il governo, l'industria, gli esperti, i media e i consumatori, con l'obiettivo di rendere trasparenti le fasi dell'analisi e della gestione del rischio e accettabili le misure prese.

6 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 6 Articolo 5.7 dell'Accordo Sfs Nei casi in cui l'evidenza scientifica rilevante è insufficiente, un Membro può adottare provvisoriamente misure sanitarie e fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, incluse quelle provenienti dalle organizzazioni internazionali rilevanti o dalle misure sanitarie e fitosanitarie applicate negli altri Paesi membri. In tali circostanze, i Paesi membri cercheranno di ottenere l'informazione addizionale necessaria per una valutazione del rischio più oggettiva e s'impegnano a rivedere la misura sanitaria o fitosanitaria di conseguenza entro un ragionevole lasso di tempo.

7 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 7 Procedura per stabilire la legittimità di una misura sanitaria o fitosanitaria nazionale (Fig. 2 p.130)

8 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 8 Organismi internazionali preposti a stabilire standard riconosciuti dalla WTO la Codex Alimentarius Commission (Codex) l’International Office of Epizootics (Oie), l’International Plant Protection Convention (Ippc)

9 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 9 Iniziative del Codex sulle biotecnologie 1990: consultazione congiunta FAO/WHO. Si adotta una linea molto vicina a quella degli USA (sostanziale equivalenza) 1999: si costituisce una Task Force on Food derived from Biotechnology con un mandato di quattro anni e il compito di aiutare a costruire un consenso globale sugli aspetti di sicurezza e nutrizionali degli alimenti derivati dalle biotecnologie

10 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 10 Documenti del Codex sulle biotecnologie La Task Force ha prodotto tre documenti, adottati dalla XXVI Sessione della Commissione (30 giugno - 7 luglio 2003): Draft Principles for the Risk Analysis of Foods Derived from Modern Biotechnology (Appendice II al rapporto ALINORM 03/34); Draft Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Derived from Recombinant-DNA Plants (Appendice II al rapporto ALINORM 03/34) e Draft Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Produced Using Recombinant-DNA Microorganisms (Appendice II al documento ALINORM 03/34A). Il primo dei documenti citati, sui Principi di lavoro per l'analisi del rischio degli alimenti derivati dalle moderne biotecnologie, introduce il concetto di "safety assessment", la valutazione cioè della sicurezza dell'alimento derivato dalle biotecnologie.

11 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 11 Principi per l’analisi del rischio degli alimenti derivati dalle moderne biotecnologie Si sostiene la necessità del ricorso al concetto di “sostanziale equivalenza”, inteso, però, come punto di partenza per strutturare una valutazione completa dell’alimento GM o derivato dagli ogm. Si stabilisce che nella valutazione del rischio devono essere presi in considerazione gli effetti desiderati, non desiderati, non attesi, diretti e indiretti Il Pdp non è menzionato, tuttavia si rimanda ai Principi generali dell’Analisi del rischio del Codex, secondo cui “Precaution is an inherent element of risk analysis” Si riconoscono come misure legittime l’etichettatura, il monitoraggio post-commercializzazione, la tracciabilità (product tracing) I conflitti rimangono impliciti. Sono invece aperti nella discussione sull’etichettatura.

12 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 12 Giustificazioni dell’etichettatura - UE Diritto del consumatore all’informazione e alla scelta. L’etichettatura come correttivo al fallimento del mercato. I mercati differenziati per la qualità dei prodotti sono caratterizzati da “asimmetria informativa”, a vantaggio dei produttori. I consumatori spesso non hanno la possibilità di informarsi sulla composizione e sulle caratteristiche di un alimento, se non dopo l’acquisto e, in alcuni casi, dopo un lungo periodo di consumo del bene. L'etichettatura permette di superare, almeno in parte, l'asimmetria informativa. Come componente essenziale della gestione del rischio in caso di incertezza sulla sicurezza di un prodotto

13 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 13 Tradizioni di etichettatura -USA - Nella regolamentazione degli USA, l'etichettatura è obbligatoria solo quando si ritiene di dover portare all'attenzione del consumatore una caratteristica del prodotto che potrebbe rappresentare un rischio per la salute o un problema nutrizionale. Il processo di produzione è considerato irrilevante, se si ritiene che non influisca sulla qualità del prodotto. Di conseguenza, la FDA non richiede l'etichettatura di un prodotto alimentare nuovo se è "sostanzialmente equivalente" ad uno già esistente sul mercato e tali, come abbiamo visto, sono considerati i prodotti transgenici. Un alimento transgenico deve essere etichettato solo nel caso rappresenti un rischio identificato per la salute, contenga cioè una sostanza nota come allergizzante o abbia caratteristiche nutrizionali molto alterate.

14 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 14 L’Accordo sulle barriere tecniche al commercio (Btc) L’accordo prevede obblighi riferiti alle regolamentazioni tecniche riguardanti: problemi di confezionamento, di marchi, di etichettatura, le procedure di valutazione della conformità del prodotto e gli standard sui processi e i metodi di produzione. Molti di questi obblighi sono elencati in un Codice di Buona Condotta. Il dominio dell’accordo Btc è più ampio dell’accordo Sfs, perché riguarda tutti i prodotti (non solo quelli alimentari) e si applica non solo alle misure sanitarie, ma anche a quelle relative alla difesa delle risorse naturali e dell’ambiente. Gli argomenti di giustificazione, inoltre, non si limitano all’evidenza scientifica, ma possono fare appello a motivi culturali o a principi etici. Il riferimento agli standard internazionali, per queste ragioni, diventa meno vincolante. Anche in questo caso si intendono evitare misure eccessive, che ostacolano il commercio. Se esistono più misure che permettono di raggiungere lo stesso scopo, bisogna scegliere la misura con conseguenze meno restrittive sul commercio

15 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 15 L’etichettatura degli Ogm nella Codex A livello internazionale, il principale forum di discussione sull'etichettatura degli ogm è il Comitato sull'etichettatura degli alimenti della Codex Commission, la Committee on Food Labelling. 1995: Project plan for biotechnology prevede l’elaborazione di linee guida per l’etichettatura degli alimenti GM o derivati da ogm. 1997: Proposed Draft Recommendation. Si afferma che "mentre i consumatori possono esprimere un diritto ad essere informati se il cibo sia stato prodotto con le biotecnologie, questo diritto non è ben definito ed è variabile e quindi non può costituire la base primaria delle decisioni del Codex su un'appropriata politica di etichettatura" (in Kneen 2002: 2). In queste raccomandazioni s'introduce, per la prima volta, la distinzione tra prodotto e processo, sostenendo che "i problemi sollevati dall'uso della biotecnolgia…non sono riferiti all'alimento stesso, ma ad altri fattori che … non incidono sulla sicurezza sanitaria e sulla qualità del prodotto"

16 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 16 Le posizioni sull’etichettatura nel Codex Due posizioni cristallizzate: –Etichettatura di prodotto, solo quando ci siano significativi cambiamenti nella sua composizione (USA, Canada)- L’etichettatura degli ogm è rifiutata perché essa veicolerebbe l’idea che l’alimento gm sia di qualità inferiore a quello convenzionale. –Etichettatura di processo  tracciabilità (UE, Giappone e altri), in nome del diritto all’informazione e alla scelta del consumatore e come elemento della gestione del rischio. Nel 2003 si è costituita una commissione ristretta per avanzare delle proposte su questa materia.

17 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 17 Il Protocollo di Cartagena L’obiettivo del Protocollo è "di contribuire ad assicurare un livello adeguato di protezione per il trasferimento, la manipolazione e l’utilizzazione sicura di organismi viventi modificati risultanti dalla biotecnologia moderna che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute umana, con particolare attenzione ai movimenti trans- frontalieri" (Protocollo, art. 1).

18 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 18 Misure previste dal Protocollo A differenza degli accordi della WTO, questo Protocollo pone il principio di precauzione alla base delle procedure di analisi del rischio e come guida per l'importazione di LMO. Esso riconosce ai governi il diritto di proibire l'importazione degli LMO, destinati al rilascio nell'ambiente, per ragioni di sicurezza sanitaria e ambientale ed esige che, prima dell'importazione, i governi diano un consenso informato. Quando un paese esporta per la prima volta prodotti contenenti LMO deve seguire una particolare procedura di approvazione, l'Advance Informed Agreement (AIA) E’ prevista la costituzione di un national focal point per l’espletamento dei compiti richiesti dal Protocollo e una Biosafety clearing house, un centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza

19 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 19 Possibili conflitti tra Protocollo e WTO Le possibilità aperte al paese importatore comprendono misure restrittive del commercio: Il paese importatore, infatti, nei casi estremi può bandire l'importazione di alcuni LMO, in ragione dei danni provocati alla biodiversità o alla salute umana; l'autorizzazione all'importazione può essere soggetta a condizioni speciali (restrizioni d'uso, etichettatura obbligatoria; requisiti minimi di notifica e di identificazione), o può subire ritardi per la necessità di basare le decisioni sull'analisi del rischio. Nel caso dell'esportazione di prodotti agricoli, inoltre, ogni LMO destinato all'alimentazione umana, animale o alla trasformazione deve essere identificato, il che presuppone un sistema di tracciabilità in atto.

20 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 20 Relazione tra Protocollo e regole della WTO In caso di contraddizione quale accordo prevale? La questione non è risolta. I vari "considerando" del preambolo del Protocollo a proposito sono abbastanza ambigui da lasciare spazio alle interpretazioni più diverse. "Considerando che gli accordi sul commercio e quelli sull’ambiente dovrebbero sostenersi reciprocamente in vista di uno sviluppo sostenibile, Sottolineando che il presente Protocollo non potrà essere interpretato come implicante una modifica dei diritti e degli obblighi di una Parte in virtù di altri accordi internazionali vigenti, Considerando che resta inteso che il presente preambolo non intende subordinare il Protocollo ad altri accordi internazionali…"

21 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 21 Relazione tra Protocollo e regole della WTO 3 Nonostante non sia stato firmato dagli USA, e non sia stato ratificato da Canada e Argentina, il Protocollo potrebbe essere considerato dagli esperti del panel uno standard di riferimento per pratiche commerciali accettate a livello internazionale.

22 Maria Fonte - OGM. Monopolio e diritti - 2004 - L'architettura internazionale 22 Soluzioni proposte Gli accordi Sfs e Btc sono stati pensati per questioni non controverse dal punto di vista scientifico. Stabilire nuovi accordi e/o nuove istituzioni, un nuovo forum che incaricato di risolvere le controversie nei casi in cui le differenze nei sistemi di regolamentazione nazionale rimandano a differenze nei princìpi e nei comportamenti (Perdikis 2000) o che tratti delle implicazioni socio-economiche delle biotecnologie (Buckingham e Phillips 2001). Ricorrere all'articolo XXIII del GATT, che prevede l'impegno a "ribilanciare" l'accesso al mercato, una soluzione già proposta nella disputa tra USA ed UE sulla carne agli ormoni.


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