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Decisione 93/626/CEE Equino Decisione della commissione del 22 dicembre 1999 n. 2000/68/CE 2000/68/CE (allegato) CAPITOLO IX Del documento di identificazione.

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1 Decisione 93/626/CEE Equino Decisione della commissione del 22 dicembre 1999 n. 2000/68/CE 2000/68/CE (allegato) CAPITOLO IX Del documento di identificazione degli equidi. Compilazione Parte II Esclude definitivamente ogni possibilità di macellazione dell’animale ai fini del consumo umano. Compilazione Parte III-A L’animale è destinato alla macellazione. E’ possibile cambiare destinazione in un secondo tempo compilando la Parte II del Capitolo IX N.B. In caso di dubbio di identificazione l’equino verrà escluso DEFINITIVAMENT E dalla macellazione. L’equino è paragonabile ad un animale da compagnia Equide Non DPA L’equino è a tutti gli effetti un animale destinato alla produzione di alimenti Equide DPA

2 Equide Non DPA Equide DPA VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI VETERINARI NON AUTORIZZATI (non dotati di AIC= autorizzazione all’immissione in commercio) TUTTI ad eccezione degli antibatterici contenuti in farmaci cedibili solo ad ospedali e case di cura e quelli prescrivibili solo da uno specialista. Con decreto del Min. Sal. Possono essere definite le categorie di medicinali uso umano non utilizzabili o utilizzabili secondo particolari modalità. solo quelli compresi in Tabella 1 del Reg. UE 37/2010 (sostanze consentite) + sostanze essenziali (Reg. CE 1950/2006) I trattamenti con sostanze essenziali vanno riportati, oltre che sul registro dei trattamenti, nella parte IIIb del Capitolo IX. N.B. NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI FARMACI CONTENENTI SOSTANZE COMPRESE in Tabella 2 del Reg. UE 37/2010 (sostanze vietate) principi attivi utilizzabili:

3 Equide Non DPAEquide DPA Il veterinario responsabile può sotto la sua diretta responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare con: medicinale autorizzato per altra specie o per equini ma per altra affezione medicinale uso umano medicinale autorizzato in altro stato membro ricetta magistrale (RNR= ricetta non ripetibile) Il veterinario responsabile può sotto la sua diretta responsabilita' ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare con: medicinale autorizzato per altra specie o per equini ma altra affezione medicinale uso umano medicinale autorizzato in altro stato membro ricetta magistrale N:B: solo principi attivi compresi in Tabella 1 del Reg. UE 37/2010. Veterinario deve prescrivere appropriato tempo di sospensione e tenere registro in cui annota tutte le informazioni relative al trattamento (5 anni) Per la prescrizione utilizzare RNRT. Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento UE 37/2010 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi, purche' presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria (Reg. CE 1950/2006 elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi). Informazioni dettagliate relative a terapie con sostanze essenziali devono essere registrate nel Capitolo IX del documento di identificazione.Reg. CE 1950/2006 Uso in Deroga

4 Alla detenzione di un farmaco deve corrispondere opportuna ricetta, ad eccezione di farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) se registrati per la specie per cui sono detenuti, altrimenti si passa all’USO IN DEROGA (vedi sopra). Su ogni confezione/foglietto illustrativo di farmaco è riportata la specie a cui è destinato e la tipologia di ricetta necessaria per la prescrizione. RR= ricetta ripetibile, vale 3 mesi dalla data del rilascio può essere utilizzata per un massimo di 5 volte. RNR= ricetta non ripetibile, valida 30 giorni oltre a quello di emissione può essere utilizzata una sola volta, deve essere integrata con l’indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale prescritto ed i dati del proprietario (art. 167 TULS). RNRT= ricetta non ripetibile in triplice copia, valida 10 giorni lavorativi dalla data di emissione. La ricetta deve essere compilata in ogni sua parte e firmata utilizzando penna a inchiostro indelebile. Originale rosa: per il farmacista Prima copia gialla: per l’utilizzatore finale Seconda copia azzurra: per la ASLTerza copia bianca: per il veterinario prescrittore. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento o la terapia. Equide Non DPA Equide DPA RICETTE

5 Equide Non DPA Equide DPA RNRT (ricetta non ripetibile in triplice copia) da utilizzarsi per:  Prescrizioni per animali da compagnia  quando le categorie di medicinali a lato elencate*, sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo;  USO IN DEROGA ANIMALI destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.  prescrizioni per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo DI FARMACI *  ad azione immunologica,  di premiscele medicate,  chemioterapici,  antibiotici,  antiparassitari,  corticosteroidi,  ormoni (esclusi prostaglandine, gonadotropine e fattori di rilascio, ossitocina)  antinfiammatori,  sostanze psicotrope,  neurotrope,  tranquillanti,  beta-agonisti.  ACQUISIZIONE SCORTE DI MEDICINALI SEMPRE.

6 REGISTRO TRATTAMENTI Da conservare per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione con le relativa ricette Equide Non DPAEquide DPA NO SI, OBBLIGATORIO Il veterinario che cura gli animali annota, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti. L'allevatore annota, entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. 1 data; 2 identificazione del medicinale veterinario; 3 quantita'; 4 nome e indirizzo del fornitore del medicinale; 5 identificazione degli animali sottoposti a trattamento; 6 data di inizio e di fine del trattamento.

7 SCORTE di ALLEVAMENTO N.B. Per l’acquisizione dei farmaci utilizzare RNRT Registrazioni entro 7 gg. Equide Non DPA Equide DPA CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni. SCARICO: mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci * (vedi elenco pag 6) e solo se si tratta di quelli in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. Registro da conservarsi per 3 anni dal ultima registrazione CARICO e SCARICO Necessario Registro (da conservarsi per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione) Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessita' dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico. N.B. La Presenza anche di un solo equide DPA comporta l’applicazione

8 Scorte presso Impianti di cura degli animali (possibile consegnare all’allevatore o al proprietario confezioni della propria scorta, già utilizzate, per inizio terapia) Equide Non DPA Equide DPA CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni. SCARICO: non richiesto Possono detenere ma non cedere: Medicinali ad uso umano Medicinali d uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura Medicinali uso umano prescrivibili solo da uno specialista (solo all’interno struttura e sotto il controllo del direttore sanitario) N.B.: SONO ESCLUSI GLI ANTIBATTERICI CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni SCARICO: mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci solo se i medicinali sono somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti (+ registro trattamenti). Registro da conservarsi per 5 anni dal ultima registrazione Stupefacenti: fare riferimento al DPR 309/90

9 Scorta zooiatrica (possibile consegnare all’allevatore o al proprietario confezioni della propria scorta, già utilizzate, per inizio terapia) Equide DPAEquide Non DPA CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni. SCARICO: non richiesto CARICO: conservare la documentazione di acquisto per 3 anni SCARICO: mediante registrazione dell'utilizzo dei farmaci solo se i medicinali sono somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti (+ registro trattamenti). Registro da conservarsi per 5 anni dal ultima registrazione Stupefacenti: fare riferimento al DPR 309/90

10 RIMANENZE Non costituiscono scorta (mantenere la documentazione d’acquisto), devono essere correttamente conservate, L'utilizzo delle rimanenze puo' avvenire solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario sul registro dei trattamenti. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento CAMPIONI GRATUITI devono essere consegnati, previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti l'avvenuta consegna, esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale Ai fini della successiva gestione. Registrazioni: vale quanto previsto per i farmaci analoghi in confezioni destinate alla vendita. Non può essere fornito alcun campione contenente medicinali disciplinati dal DPR 309/90 (stupefacenti sostanze psicotrope)

11 MEDICINALI AD USO ESCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO I medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario. a)Testosterone; b)progesterone o derivati; b) trembolone allilico, sostanze ß- agoniste d) estrogeni, e) androgeni; f) gestageni. a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita'abortive; b) anestetici locali iniettabili; c) anestetici generali iniettabili e inalatori; d) anticoncezionali iniettabili; e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili; f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare; g) emoderivati; h) eutanasici; i) beta-agonisti. N.B. La detenzione e l'approvvigionamento dei medicinali di cui ai punti c) e h) del comma 1, sono consentiti esclusivamente al medico veterinario. La vendita e'effettuata soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia o della prescrizione prevista dal D.P.R. 309/90, a secondo del medicinale prescritto.


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