Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoLelia Montanari Modificato 8 anni fa
1
g. la rocca - corso di diritto civile 1 La simulazione 1. Struttura
2
g. la rocca - corso di diritto civile 2 La simulazione Le parti fanno un contratto che fingono di volere, ma in realtà non vogliono alcun contratto o ne vogliono uno diverso Esse hanno interesse a creare un’apparenza contrattuale difforme dal rapporto che in realtà intendono instaurare tra loro Il legislatore non ha pregiudizi contro la simulazione: prende atto della sua esistenza e regola il fenomeno con riferimento al rapporto tra le parti e soprattutto nei confronti dei terzi
3
g. la rocca - corso di diritto civile 3 La simulazione art. 1414 2 “Contratto apparente” (simulato) Accordo simulatorio “Contratto diverso”, “contratto dissimulato” Art. 1414 1 Dice come stanno le cose
4
g. la rocca - corso di diritto civile 4 La simulazione Riserva mentale Non volontà della dichiarazione rimane nel “foro interno”, non viene formalizzata in “controdichiarazioni” Situazione unilaterale della parte Errore ostativo (divergenza tra volontà e dichiarazione) Situazione involontaria Situazione unilaterale Da non confondere
5
g. la rocca - corso di diritto civile 5 La simulazione Cass. civ., sez. III, 02-04-2009, n. 8024. Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso; pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale, pur ravvisandovi un’ipotesi di intestazione fiduciaria, aveva ritenuto nulla, per violazione dell’art. 28, 7º comma, l. 8 agosto 1977 n. 513, una scrittura privata con cui l’acquirente di un alloggio di edilizia residenziale pubblica aveva riconosciuto che lo stesso era stato acquistato per la metà con denaro fornito dal fratello, impegnandosi a trasferirgliene la comproprietà non appena fosse scaduto il vincolo d’inalienabilità previsto dalla norma citata) Da non confondere
6
g. la rocca - corso di diritto civile 6 La simulazione Cass. civ., sez. I, 25-06-2008, n. 17334. L’interposizione reale, comportando la proprietà in capo al fiduciario, determina la validità ed efficacia … del trasferimento a terzi delle azioni fiduciariamente intestate. Mandato senza rappresentanza Da non confondere
7
g. la rocca - corso di diritto civile 7 La simulazione 2. Il contratto simulato
8
g. la rocca - corso di diritto civile 8 La simulazione Art. 1414 1 inefficacia No nullità Art. 1423 Contratto simulato può essere “recuperato” dalle parti Art. 1424 Il contratto simulato non può essere “riqualificato” dall’interprete
9
g. la rocca - corso di diritto civile 9 La simulazione L’assetto derivante dal contratto nullo è oggetto di una valutazione negativa dell’ordinamento. L’assetto di interessi prodotto da un contratto simulato non è di per se illecito, ma incide (negativamente) su interessi privati (è il contratto in frode alla legge che è nullo, non il contratto iche pregiudica alcuni privati)
10
g. la rocca - corso di diritto civile 10 La simulazione V. però
11
g. la rocca - corso di diritto civile 11 La simulazione Cass. civ., sez. III, 25-02-2009, n. 4495. Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell’uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità della clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al regime giuridico stabilito dalla legge (in relazione al previgente disposto dell’art. 79 l. n. 392 del 1978), integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge, perché, sotto l’apparenza di una convenzione così strutturata, nasconde una locazione abitativa ordinaria, pattiziamente regolata in difformità dal (pregresso) regime inderogabile dell’equo canone, con la conseguenza che il conduttore che ne reclami in giudizio l’applicazione, stante l’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative, può, ai sensi dell’art. 1417 c.c., dimostrare l’esistenza della simulazione anche avvalendosi della prova per testi e per presunzioni (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata accertata la simulazione del contratto, sul presupposto della consapevole e condivisa destinazione dell’immobile locato alla soddisfazione di un’esigenza abitativa primaria del conduttore desumibile da una serie di indici inequivocabili, tra i quali la stabile assegnazione del conduttore allo svolgimento di attività lavorativa nella città ove era ubicato l’immobile e la consegna delle buste paga al proprietario, su sollecitazione del medesimo, senza che potesse avere alcuna incidenza determinante, ai fini di ricavarne il carattere della transitorietà, la circostanza che l’immobile era stato locato ammobiliato)
12
g. la rocca - corso di diritto civile 12 La simulazione Cass. civ., sez. III, 06-05-2003, n. 6882. Il diritto di riscatto che spetta al conduttore dell’immobile oggetto di compravendita, ex art. 39, 1º comma, l. n. 392 del 1978, va esercitato con riferimento al prezzo formalmente dichiarato nel contratto definitivo di alienazione, rimanendo del tutto irrilevante che tale prezzo risulti anche notevolmente inferiore rispetto a quello effettivamente convenuto dalle parti; una tale disciplina persegue infatti perspicuamente lo scopo di sanzionare, le prassi contrattuali volte attraverso la simulazione del prezzo, ad eludere il pagamento degli oneri fiscali effettivamente dovuti
13
g. la rocca - corso di diritto civile 13 La simulazione A ben vedere art. 1414 1 conferma un ordinamento rispettoso della autonomia privata (per far venire meno il fenomeno sarebbe stato sufficiente stabilire che il contratto simulato ha effetto tra le parti)
14
g. la rocca - corso di diritto civile 14 La simulazione 3. l’accordo simulatorio
15
g. la rocca - corso di diritto civile 15 La simulazione Le stesse parti del contratto simulato La stessa forma del contratto simulato (a meno che non incida su situazioni di dettaglio) Contestuale (o anteriore) al contratto simulato Dal suo contenuto si comprende se la simulazione è assoluta o relativa
16
g. la rocca - corso di diritto civile 16 La simulazione Contenuto accordo simulatorio s. assolutaSi dichiara che le parti non intendono in realtà introdurre alcuna modificazione giuridica Si dichiara che le parti intendono introdurre un rapporto in tutto o in parte diverso s. relativa Contratto dissimulato è il contratto effettivamente voluto
17
g. la rocca - corso di diritto civile 17 La simulazione Il contratto dissimulato
18
g. la rocca - corso di diritto civile 18 La simulazione Art. 1414 2 c.c. Efficace tra le parti il contratto da loro voluto purché abbia i necessari requisiti di sostanza e di forma Conferma delle consuete regole dell’autonomia privata Tra le parti prevale ciò che hanno effettivamente voluto (realtà su apparenza) Art. 1414 1 e 2
19
g. la rocca - corso di diritto civile 19 La simulazione Cass. civ., 24-11-2008, n. 27887: “In un atto di compravendita immobiliare simulato che dissimula una donazione tra genitori e figlio, mancando la controdichiarazione scritta prevista in tema di simulazione relativa, non è ammessa la testimonianza del figlio come prova dell’apparenza del negozio simulato e di quello dissimulato richiedendo, il negozio dissimulato, la forma scritta ad substantiam” La forma del contratto dissimulato Nella specie il contratto dissimulato (una donazione) non sussiste tra le parti per difetto di forma
20
g. la rocca - corso di diritto civile 20 La simulazione L’interposizione fittizia
21
g. la rocca - corso di diritto civile 21 La simulazione L’interposizione fittizia è una fattispecie di simulazione relativa avente ad oggetto una parte di un contratto Secondo la regola generale al relativo accordo simulatorio devono partecipare tutte e tre le parti (es. in caso di vendita). Se non partecipa venditore è ipotesi di interposizione reale (mandato senza rappresentanza o intestazione fiduciaria)
22
g. la rocca - corso di diritto civile 22 La simulazione Cass. civ., sez. III, 13-04-2007, n. 8843. L’interposizione fittizia di persona postula la partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell’accordo simulatorio), onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell’interponente … (nella specie, la suprema corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una interposizione fittizia, a fronte di un contratto di locazione in cui la locatrice riteneva che il legale rappresentante della società conduttrice avrebbe occupato l’immobile locato in tale qualità, come risultante dal contratto, e non in proprio)
23
g. la rocca - corso di diritto civile 23 La simulazione Cass. civ., sez. III, 14-03-2006, n. 5457. L’azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all’accertamento dell’interposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti; infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l’interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell’interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente; ne consegue che ai fini della prova scritta dell’interposizione reale, non è necessario che la controdichiarazione scritta sia sottoscritta anche dal terzo
24
g. la rocca - corso di diritto civile 24 La simulazione Cass. civ., sez. II, 07-07-2009, n. 15955. Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, non è indispensabile la presenza in giudizio del venditore, in qualità di litisconsorte necessario nella controversia promossa dal terzo creditore nei confronti dell’acquirente dissimulato e dell’acquirente interposto, ove il contratto sia stato integralmente eseguito nei confronti del venditore medesimo e sia, conseguentemente, escluso ogni suo interesse a conservare quale contraente la persona interposta, anziché la persona reale, partecipe effettiva del negozio [v. prossima slide]
25
g. la rocca - corso di diritto civile 25 La simulazione Fattispecie: il sig. S. – colpito da sequestro penale dei beni – acquista la villa facendo risultare proprietario la società T. una volta che il contratto sia stato completamente eseguito il venditore x non ha alcun interesse a che sia confermato che il rapporto di vendita sia intercorso con t piuttosto che con s.
26
g. la rocca - corso di diritto civile 26 La simulazione 4. I terzi
27
g. la rocca - corso di diritto civile 27 La simulazione Struttura della simulazione Apparenza contrattuale terzi Interessati a far prevalere l’apparenza (artt. 1415, 1416 1 ) Interessati a far valere la realtà Realtà contrattuale Aventi causa dal simulato acq. Creditori sim. Acq.
28
g. la rocca - corso di diritto civile 28 La simulazione Analisi
29
g. la rocca - corso di diritto civile 29 La simulazione Chi sono i terzi ? Quelli che in “buona fede” hanno acquistato diritti dal titolare apparente “salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione” La trascrizione fa oggettivamente venire meno la buona fede Perché sarebbero pregiudicati da realtà? Loro dante causa non domino Acquirente, creditore ipotecario, locatario … Per i mobili v. art. 1153 c.c.
30
g. la rocca - corso di diritto civile 30 La simulazione Quali sono le parti in conflitto Quelli che in “buona fede” hanno acquistato diritti dal titolare apparente Alienante apparente; titolare effettivo (nell’interposizione fittizia), aventi causa da questi, creditori Centralità della trascrizione della domanda in ordine alla situazione di apparenza Hanno fatto affidamento sulla situazione apparente
31
g. la rocca - corso di diritto civile 31 T. Roma, 23-12-2005. La mancata trascrizione della domanda di simulazione assoluta, proposta dal simulato alienante, ai sensi dell’art. 2652 n. 4 c.c. comporta la non opponibilità della sentenza di accoglimento al creditore del simulato acquirente che abbia trascritto il pignoramento; a diversa soluzione non giovano, né l’annotazione della sentenza in margine della trascrizione del contratto simulato ai sensi dell’art. 2655 c.c., perché trattasi di pubblicità prevista solo per garantire il principio di continuità; né la circostanza che il pignoramento sia stato trascritto successivamente al passaggio in giudicato ed all’annotazione della sentenza.
32
L’art. 1415 2 g. la rocca - corso di diritto civile 32
33
“I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”
34
La simulazione ATTENZIONE: per artt. 1415, primo comma, e 1416 prevale l’apparenza sulla realtà. Con il 1415 secondo comma prevale la realtà perché essa viene fatta valere da un terzo – soggetto estraneo al fenomeno simulatorio - contro le parti, che hanno dato origine alla contrapposizione “realtà- apparenza” e quindi non possono giovarsene contro un estraneo g. la rocca - corso di diritto civile 34
35
Se ne avvalgono i creditori del simulato alienante contro il simulato acquirente. Fanno valere l’effettiva proprietà del bene in capo al simulato alienante per poter aggredire il bene. Se non possono provare la simulazione agiscono in revocatoria
36
g. la rocca - corso di diritto civile 36 La simulazione Cass. civ., sez. II, 21-02-2007, n. 4023. L’art. 1415, 2º comma, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l’accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto …
37
g. la rocca - corso di diritto civile 37 La simulazione Cass. civ., sez. II, 30-03-2005, n. 6651. L’art. 1415, 2º comma, c.c., … non consente, peraltro, di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; non tutti i terzi, pertanto, sol perché in rapporto con i simulanti, possono instare per l’accertamento della simulazione, dovendosi per converso riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto, con la conseguenza che non può ritenersi titolare della legittimazione de qua il terzo il quale [eccepisca la simulazione di un contratto rimasto inadempiuto tra le parti e la parte inadempiente assuma che l’inadempimento sarebbe dovuto ad un ] … (presunto) comportamento illecito del terzo.
38
g. la rocca - corso di diritto civile 38 La simulazione Cass. civ., sez. III, 18-09-2009, n. 20107. In tema di rappresentanza volontaria, il rappresentato, ove agisca in giudizio ai fini della declaratoria della simulazione del negozio compiuto dal rappresentante, essendo terzo rispetto al contratto, può fornire la prova della simulazione «senza limiti», ai sensi dell’art. 1417 c.c., e, pertanto, sia a mezzo di testimoni che di presunzioni, non dovendo fornire la prova della sua partecipazione all’accordo simulatorio
39
g. la rocca - corso di diritto civile 39 La simulazione Cass. civ., sez. III, 16-04-2009, n. 9012. In tema simulazione di contratto di affitto di azienda, incidendo l’accordo simulatorio sulla volontà dei contraenti, colui che deduce che la simulazione è stata posta in essere in violazione di norme imperative può avvalersi di testimoni e presunzioni per provare il contratto dissimulato (nella specie, locazione di immobile ad uso commerciale), ma la prova deve attenere sia agli elementi caratterizzanti dell’uno o dell’altro tipo di contratto sia all’accordo simulatorio, di cui deve di svelare l’intento; ne consegue che il relativo onere probatorio non può ritenersi validamente assolto unicamente in base al mero positivo riscontro di una sommatoria di dati astrattamente riconducibili ad una diversa fattispecie negoziale
40
g. la rocca - corso di diritto civile 40 La simulazione Cass. civ., sez. I, 13-05-2009, n. 11144. Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione di una quietanza di pagamento, al fine di recuperare il relativo importo al fallimento, può validamente dimostrare l’assenza dell’effettivo versamento della somma in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l’assoluta mancanza di plausibilità dell’allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell’effettivo versamento.
41
g. la rocca - corso di diritto civile 41 Cass. civ., sez. III, 18-04-2007, n. 9239. La stipula di una vendita per atto pubblico non è di ostacolo all’accertamento della domanda diretta a far valere la simulazione assoluta del contratto (nel caso di specie la corte ha ritenuto che tanto l’esiguità dell’importo versato dall’acquirente, quanto il permanere del possesso dell’immobile in capo all’alienante erano prove sufficienti dell’accordo simulatorio)
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.