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Diritto dell’Unione Europea Prof.ssa Ida Nicotra
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Parlamento Europeo
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Art. 7 TCE: L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurato da: - un Parlamento europeo - un Consiglio - una Commissione - una Corte di Giustizia - una Corte dei Conti. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.
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Il Parlamento europeo è l'unica istituzione sovranazionale i cui membri sono eletti democraticamente a suffragio universale diretto. Esso rappresenta i popoli degli Stati membri.
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Sistema elettorale In base ai Trattati istitutivi, i membri del Parlamento europeo erano designati dai membri dei singoli Parlamenti nazionali secondo procedure stabilite da ciascuno Stato membro.
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Doppio mandato: per essere parlamentare europeo era necessario essere già membro di un Parlamento nazionale. La ripartizione dei seggi tra gli Stati era attuata sulla base del loro diverso peso politico e demografico.
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Decisione 76/787 del 20.9.1976 I membri del Parlamento europeo sono eletti in ogni Stato membro tramite suffragio universale diretto, per un periodo di 5 anni. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né sottostare a mandato imperativo.
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Le elezioni europee presentano un certo numero di regole comuni: il suffragio universale diretto, la regola della proporzionalità e la durata quinquennale del mandato parlamentare.
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La decisione del 1976 ha regolato anche il periodo di svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo. Esse si svolgono dalla scadenza del mandato quasi contemporaneamente in tutti gli Stati membri in un giorno, scelto da ciascuno Stato, nell’ambito di un unico periodo (dal giovedì alla domenica successiva).
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Il sistema serve a garantire l’unità della campagna elettorale europea e ad evitare che la conoscenza dei risultati elettorali di un Paese possa influenzare gli elettori di altro Paese.
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Negli Stati in cui si vota in anticipo non è permesso diffondere i risultati prima che siano completate le votazioni in tutti gli altri Stati.
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La ripartizione dei seggi è di norma proporzionale alla popolazione di ogni Paese. A ogni Stato membro è assegnato un numero fisso di seggi, con un massimo di 99 e un minimo di cinque.
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Elettorato attivo Concesso a tutti i cittadini europei. Sono Concesso a tutti i cittadini europei. Sono elettori del Parlamento europeo, oltre che i cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data delle elezioni, abbiano ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del Comune italiano di residenza.
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Elettorato passivo Esteso a tutti i cittadini dell’Unione. Sono eleggibili al Parlamento europeo anche i cittadini degli altri Paesi membri dell’Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento previsti dall’ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.
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In Italia la procedura elettorale è regolata dalla legge 24.1.1979, n. 18. Il sistema prescelto è quello proporzionale, strutturato in 5 circoscrizioni elettorali, tra le quali vanno suddivisi i seggi spettanti all’Italia in proporzione alla popolazione residente nelle circoscrizioni. Il voto di preferenza è plurimo.
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78 Deputati italiani - 7 Italia insulare Giuseppe Castiglione (PPE) Giuseppe Castiglione (PPE) Giusto Catania (Sinistra unitaria europea) Giusto Catania (Sinistra unitaria europea) Luigi Cocilovo (Alleanza dei Democratici e Liberali per l’Europa) Luigi Cocilovo (Alleanza dei Democratici e Liberali per l’Europa) Claudio Fava (Gruppo Socialista) Claudio Fava (Gruppo Socialista) Raffaele Lombardo (PPE) Raffaele Lombardo (PPE) Francesco Musotto (PPE) Francesco Musotto (PPE) Nello Musumeci (Unione per l’Europa delle Nazioni) Nello Musumeci (Unione per l’Europa delle Nazioni)
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Gruppi politici I deputati si riuniscono in gruppi politici non in base alla loro nazionalità ma in funzione delle loro affinità politiche. Attualmente vi sono 7 gruppi politici al Parlamento europeo.
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Un gruppo politico è composto da un numero minimo di 20 deputati e rappresentare almeno un quinto degli Stati membri. Un deputato non può aderire a più gruppi politici.
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I gruppi politici provvedono alla loro organizzazione interna ed eleggono un Presidente (o due co- Presidenti nel caso di alcuni gruppi) e un Ufficio di presidenza, dotandosi altresì di una segreteria.
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Alcuni deputati non appartengono a nessun gruppo politico e in questo caso sono definiti non iscritti.
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Prima di ogni votazione in Aula, i gruppi politici esaminano le relazioni elaborate dalle commissioni parlamentari e presentano emendamenti.
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La posizione adottata dal gruppo politico è definita mediante concertazione in seno al gruppo: nessun deputato può ricevere un'indicazione di voto obbligatoria
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Gruppi politici - Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici europei - Gruppo socialista al Parlamento europeo - Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa - Gruppo "Unione per l'Europa delle nazioni"
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-Gruppo Verde/Alleanza libera europea - Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica - Gruppo Indipendenza/Democrazia
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I Deputati Il Parlamento europeo è composto da 785 deputati eletti nei 27 Stati membri. Il loro numero tuttavia è destinato a diminuire dopo le prossime elezioni europee (saranno 736 a partire da giugno 2009). Essi esercitano il loro mandato in maniera indipendente.
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L'attività dei deputati europei si svolge a Bruxelles, a Strasburgo e nelle circoscrizioni elettorali. A Bruxelles partecipano alle riunioni delle commissioni parlamentari e dei gruppi politici, nonché alle tornate supplementari e a Strasburgo alle sedute plenarie delle dodici tornate regolari.
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Parallelamente a queste attività principali, i deputati europei devono ovviamente dedicare tempo anche alle proprie circoscrizioni elettorali.
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Incompatibilità tra cariche La legge n. 78 del 2004 ha posto un freno alla prassi secondo la quale diversi esponenti di spicco dei partiti politici venivano eletti sia nelle istituzioni nazionali, sia nelle europee, conservando le due cariche. Inoltre, si è valorizzata l’importanza del Parlamento europeo e la continuità che richiede lo svolgimento del mandato di parlamentare europeo.
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La carica di membro del Parlamento europeo è quindi incompatibile: con l'ufficio di Deputato o di Senatore; con la carica di componente del Governo di uno Stato membro.
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Inoltre, è incompatibile con la carica di: a) membro della Commissione delle Comunità europee; b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee; c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
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e) mediatore delle Comunità europee; f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; g) membro del Comitato delle Regioni;
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h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
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i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea".
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I deputati al Parlamento europeo percepiscono attualmente la medesima retribuzione dei deputati del Paese in cui sono eletti. Tuttavia, nel settembre 2005 è stato approvato uno Statuto dei deputati al Parlamento europeo, che eliminerà le disparità di trattamento e assicurerà una maggiore trasparenza delle retribuzioni. Lo Statuto entrerà in vigore all'inizio della prossima legislatura nel 2009.
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Presidente Parlamento europeo Il Presidente del Parlamento europeo è eletto per un periodo rinnovabile di due anni e mezzo, pari a metà legislatura. Egli rappresenta il Parlamento all'esterno e nelle relazioni con le altre istituzioni comunitarie.
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Assistito da 14 vicepresidenti, il Presidente dirige i lavori del Parlamento europeo e dei suoi organi (Ufficio di presidenza e Conferenza dei presidenti), nonché le discussioni in Aula. Dodici tornate si svolgono a Strasburgo e sei supplementari a Bruxelles.
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Il Presidente verifica il rispetto del regolamento del PE, assicurando in tal modo, mediante il proprio arbitraggio, il buon funzionamento di tutte le attività dell'Istituzione e dei suoi organi.
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Il Presidente rappresenta il Parlamento nelle questioni giuridiche e i rapporti con l'esterno. Egli si pronuncia, in particolare, su tutti i grandi temi internazionali e propone raccomandazioni destinate a rafforzare l'Unione europea.
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In apertura di ogni riunione del Consiglio europeo, il Presidente del Parlamento esprime il punto di vista e le preoccupazioni dell'Istituzione sui temi specifici e i punti iscritti all'ordine del giorno.
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Con la sua firma, il Presidente rende esecutivo il bilancio dell'Unione europea dopo che quest'ultimo è stato votato dal Parlamento europeo in seconda lettura.
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Il Presidente del PE firma insieme al Presidente del Consiglio tutti gli atti legislativi adottati in codecisione.
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Commissioni parlamentari Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i deputati si suddividono in commissioni permanenti, ciascuna delle quali è specializzata in determinati settori. Attualmente ve ne sono 20.
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Le commissioni parlamentari sono composte da un minimo di 28 a un massimo di 86 deputati e ciascuna di esse è dotata di un presidente, di un ufficio di presidenza e di una segreteria. La loro composizione politica rispecchia quella dell'Aula.
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Le commissioni parlamentari si riuniscono una o due volte al mese a Bruxelles e le loro discussioni sono pubbliche.
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In seno alle commissioni parlamentari, i deputati europei elaborano, modificano e votano proposte legislative e relazioni di iniziativa. Esaminano le proposte della Commissione e del Consiglio e, se del caso, redigono una relazione che sarà presentata in Aula.
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Il Parlamento europeo può infine creare delle sottocommissioni e delle commissioni temporanee che si occupano di problemi specifici, come pure commissioni d'inchiesta nell'ambito delle proprie competenze di controllo.
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I Presidenti di Commissione coordinano i loro lavori in seno alla Conferenza dei Presidenti.
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Conferenza dei Presidenti La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento europeo e dai presidenti dei gruppi politici.
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Essa definisce l'organizzazione dei lavori parlamentari e tutti gli aspetti relativi alla programmazione legislativa: - calendario e ordine del giorno delle tornate; - composizione delle commissioni e delle delegazioni e suddivisione delle competenze tra di esse; - programmazione legislativa.
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Ufficio di Presidenza L' Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Parlamento europeo, dai 14 vicepresidenti e dai sei Questori, in qualità di osservatori, eletti dall'Aula per un periodo rinnovabile di due anni in mezzo.
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L' Ufficio di presidenza si occupa il funzionamento interno del Parlamento, tra cui: lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo; l'organizzazione amministrativa e finanziaria; il Segretariato e i suoi servizi.
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Questori I Questori sono responsabili, su indicazione dell'Ufficio di presidenza, delle questioni amministrative e finanziarie che interessano direttamente i deputati. I 6 Questori hanno un ruolo consultivo in seno all'Ufficio di presidenza. Essi verificano che i deputati dispongano dell'infrastruttura necessaria all'esecuzione del loro mandato.
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Procedure di voto in Assemblea Le deliberazioni del Parlamento UE, salvo diversa disposizione, sono adottate a maggioranza assoluta dei suffragi espressi (art. 198 TCE). Le astensioni non entrano nel computo dei voti.
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Differenti modalità di votazione: - Alzata di mano: procedura ordinaria di votazione, abbandonata se risultato incerto. - Appello nominale: obbligatoria per la nomina dei membri della Commissione e per la votazione delle mozioni di censura. Si procede ad appello anche su richiesta di 37 parlamentari o di un gruppo politico.
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- Scrutinio segreto: nomine. Può essere richiesto da 1/5 dei deputati. - Elettronica: in qualunque momento su decisione del Presidente in sostituzione di tutte le tipologie summenzionate. (Il Parlamento adotta sempre questa procedura, salvo i casi in cui sia obbligatorio votare diversamente).
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Quorum per validità sedute È sufficiente la presenza di 1/3 dei membri del Parlamento, né la validità di una votazione può essere contestata se è presente un numero di deputati inferiore, a meno che previamente non sia stata richiesta la verifica del numero legale.
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Svolgimento lavori (art. 126 Reg. int.) Legislature: mandato quinquennale Legislature: mandato quinquennale Sessioni: durata annuale Sessioni: durata annuale Tornate: singole riunioni del Parlamento. Si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata di bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Tornate: singole riunioni del Parlamento. Si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata di bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Giorni di seduta: riunioni quotidiane. Giorni di seduta: riunioni quotidiane.
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Pubblicità lavori (artt. 172 – 173 Reg. int.) Devono essere pubblicati: - Il processo verbale della seduta (sommaria ricostruzione delle decisioni adottate ed i nomi degli oratori); - Il resoconto integrale della seduta. Pubblicato come allegato alla G.U.C.E-
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Potere legislativo Il Parlamento europeo condivide il potere legislativo equamente con il Consiglio dell'Unione europea. Esso ha dunque facoltà di adottare le normative comunitarie (direttive, regolamenti, ecc). Può approvare, modificare o respingere il contenuto della normativa comunitaria.
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In seno a una commissione parlamentare, il deputato elabora una relazione su una proposta di "testo legislativo" presentata dalla Commissione europea, la quale ha il monopolio dell'iniziativa normativa. La commissione parlamentare vota su tale relazione, eventualmente modificandola. Il Parlamento definisce la propria apportando modifiche al testo e votandolo in Aula.
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Questo processo viene ripetuto una o più volte, a seconda del tipo di procedura e in base al raggiungimento o meno di un accordo con il Consiglio.
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Per l'adozione degli atti legislativi, si distinguono la procedura legislativa ordinaria (codecisione), che pone il Parlamento allo stesso livello del Consiglio, e le procedure legislative speciali, che si applicano esclusivamente a casi specifici in cui il Parlamento svolge soltanto un ruolo consultivo.
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Va rilevato che, in effetti, per le questioni sensibili (fiscalità, politica industriale, politica agricola, ecc.), il Parlamento europeo esprime soltanto un parere consultivo: si tratta della procedura di consultazione.
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In taluni casi, il Trattato prevede l'obbligo di consultazione del Parlamento, in quanto richiesto dalla base giuridica, e la proposta legislativa può entrare in vigore soltanto allorché il Parlamento ha espresso il proprio parere. In questo caso, il Consiglio non ha la facoltà di prendere una decisione autonomamente.
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Potere di iniziativa politica Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative al Consiglio. Partecipa inoltre concretamente all'elaborazione di nuovi testi legislativi, in quanto esamina il programma di lavoro annuale della Commissione, indicando quali leggi riterrebbe auspicabili.
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Potere di Bilancio Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione costituiscono insieme l'autorità di bilancio dell'Unione europea che stabilisce annualmente le spese e le entrate di quest'ultima. La procedura di esame, e successivamente di approvazione, del bilancio si svolge da giugno a fine dicembre.
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Per quanto riguarda le spese obbligatorie (ad esempio, le spese agricole e quelle legate ad accordi internazionali), spetta al Consiglio la decisione definitiva. Sulle spese cosiddette "non obbligatorie" (spese diverse), è il Parlamento a decidere in stretta collaborazione con il Consiglio.
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Il Parlamento europeo e il Consiglio debbono rispettare i massimali di spesa annuali fissati nelle prospettive finanziarie pluriennali.
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Potere di controllo Il Parlamento europeo dispone di un importante potere di controllo sulle attività dell'Unione europea.
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1 - Diritto di petizione (art. 194 TCE) Ogni cittadino europeo ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento e di chiedere il risarcimento di danni subiti in relazione a questioni che rientrano nell'ambito di attività dell'Unione europea. Il Parlamento nomina pertanto un Mediatore che si occupa dei reclami di singoli cittadini nei confronti delle istituzioni o degli organi comunitari onde arrivare a una soluzione amichevole.
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2 – Inchieste (art. 193) Il Parlamento europeo ha inoltre la facoltà, nei confronti degli Stati membri, su richiesta di ¼ dei suoi membri, di istituire Commissioni temporanee d'inchiesta in caso di infrazione o di applicazione scorretta del diritto comunitario.
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Scopo della Commissione è la redazione di una relazione sui fatti oggetto di indagine; esperita tale funzione la Commissione si scioglie. Il deposito della relazione deve avvenire entro il termine fissato dall’atto della sua costituzione o, al più tardi, entro 1 anno dalla data di quest’ultima e, in ogni caso, a fine legislatura. È prevista la proroga dei termini da parte del Parlamento.
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I poteri della Commissione d’inchiesta non inficiano le competenze attribuite alla Commissione ed alla Corte di Giustizia nell’accertamento delle inadempienze degli Stati membri (artt. 226 – 228 TCE).
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3 – Diritto di ricorso dinanzi alla CGE Ricorso per annullamento di atti adottati in applicazione del diritto comunitario. Ricorso per annullamento di atti adottati in applicazione del diritto comunitario. Ricorso per carenza nei confronti della Commissione o del Consiglio dell'Unione in caso di mancato adempimento ai loro obblighi. Ricorso per carenza nei confronti della Commissione o del Consiglio dell'Unione in caso di mancato adempimento ai loro obblighi.
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4 – Controllo finanziario Il Parlamento europeo dispone inoltre di un potere di controllo in ambito economico e monetario. Il Parlamento europeo dispone inoltre di un potere di controllo in ambito economico e monetario. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea possono essere nominati dal Consiglio soltanto previo parere conforme del Parlamento. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea possono essere nominati dal Consiglio soltanto previo parere conforme del Parlamento. Il Presidente della BCE illustra la relazione annuale dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria. Il Presidente della BCE illustra la relazione annuale dinanzi al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria.
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5 – Controllo sulla Commissione (Nomina ex art. 214 TCE) Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio a maggioranza. Il Parlamento può approvare o respingere il candidato proposto. Successivamente, gli Stati membri nominano i commissari di concerto con il Presidente designato. Il collegio dei commissari nel suo insieme deve essere nuovamente approvato dal Parlamento.
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Mozione di censura (art. 201 TCE) Il Parlamento dispone di un potere di censura nei confronti della Commissione, un diritto fondamentale dei deputati europei per assicurare il controllo democratico nell'Unione europea. Essi possono quindi obbligare tale istituzione a rassegnare le dimissioni.
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Controllo sulle relazioni La Commissione trasmette regolarmente delle relazioni al Parlamento europeo, quali ad esempio: relazione annuale della Commissione sul funzionamento delle Comunità, relazione annuale della Commissione sul funzionamento delle Comunità, relazione annuale sull'esecuzione del bilancio relazione annuale sull'esecuzione del bilancio
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Interrogazioni (Art. 197) Le interrogazioni orali o scritte dei deputati al Consiglio e alla Commissione costituiscono un ulteriore strumento di vigilanza a disposizione del Parlamento europeo.
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Interrogazioni orali Su iniziativa di una Commissione parlamentare, di un gruppo politico o di almeno 37 deputati. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone alla Conferenza dei Presidenti iscrizione o.d.g. e ordine di inserimento.
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L’interrogazione deve essere trasmessa alla Commissione almeno 1 settimana prima della seduta in cui verrà discussa. Se rivolta al Consiglio, almeno 3 settimane prima.
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Interrogazioni scritte Presentate da qualunque deputato e trasmesse al Presidente del Parlamento che provvede ad indirizzarle all’istituzione interessata. Le i. scritte possono essere: - Prioritarie (risposta entro 3 settimane); - Non prioritarie (risposta entro 6 settimane)
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