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Storia del diritto romano

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Presentazione sul tema: "Storia del diritto romano"— Transcript della presentazione:

1 Storia del diritto romano
Diritto criminale

2 Il diritto criminale In origine – agli inizi dell’età monarchica – la repressione dei crimini è lasciata alla vendetta privata La comunità interviene solo quando venga violata la pax deorum

3 Il diritto criminale La violazione della pax deorum comportava che tutta la comunità era esposta alla collera degli dei: era, dunque, necessario ristabilire la pace Il re interveniva a sanzionare il comportamento del colpevole, infliggendogli una sanzione religiosa

4 Il diritto criminale Testimonianza di questa struttura di repressione è rappresentata dalle leges regiae Il re in esse vietava il compimento di determinati atti: il trasgressore si sarebbe vista inflitta una sanzione di carattere sacrale

5 Il diritto criminale Qualora, invece, l’atto criminoso avesse avuto rilievo solo tra i privati (non ledeva la pax deorum) le disposizioni del re avevano lo scopo di modulare la risposta dell’offeso Con riguardo alle violazioni della pax deorum, le meno gravi comportavano solo un’offerta espiatoria chiamata piaculum

6 Il diritto criminale Il piaculum consisteva o nel sacrificare un animale o nel destinare parte del proprio patrimonio a favore del culto della divinità che si riteneva offesa Un esempio: era vietato alla vedova di risposarsi prima che fosse trascorso un anno dalla morte del marito. Se lo avesse fatto, doveva sacrificare alla divinità una vacca gravida.

7 Il diritto criminale Oppure: il marito che avesse ripudiato senza motivo la moglie, devolveva metà del suo patrimonio alla divinità Cerere e l’altra alla moglie ripudiata. Per i crimini più gravi non è sufficiente il piaculum: altre e ben più gravi sono le sanzioni della consecratio o della diretta messa a morte del trasgressore.

8 Il diritto criminale La consecratio consiste nell’abbandono del colpevole all’ira divina. Non riceve più alcuna tutela e chiunque può ucciderlo senza incorrere nel crimine di omicidio. Tra i crimini puniti con consecratio, ricordiamo la violenza dei figli verso i genitori, la rimozione con l’aratro delle pietre di confine tra i fondi

9 Il diritto criminale La condanna avveniva con la espressione sacer esto La messa a morte immediata mediate sacrificio era prevista per i crimini che – oltre ad incrinare la pace con gli dei – erano lesive della stessa comunità

10 Il diritto criminale Esempio: il ladro notturno di messi (raccolti) deve essere messo a morte per impiccagione. Gli interessi lesi erano due: uno economico del titolare del fondo e il secondo religioso perché erano stati sottratti raccolti senza aver fatto l’offerta delle primizie alla divinità.

11 Il diritto criminale Le leges regiae disciplinavano anche le vendette private e disponevano, ad esempio, che nel caso dell’omicidio volontario, i congiunti dell’ucciso dovessero uccidere l’assassino e non si potevano ‘accontentare’ di una composizione pecuniaria. Nel caso di omicidio involontario, invece, il colpevole consegna agli agnati un ariete al suo posto affinché venga sacrificato.

12 Il diritto criminale I Romani, dunque, ben presto distinguono l’omicidio volontario e quello involontario e comminano sanzioni diverse. Per quanto riguarda gli illeciti di carattere militare (diserzione, passaggio al nemico etc.) il re interviene non come capo religioso, ma come comandante militare: ad essere offesa è l’integrità della comunità

13 Il diritto criminale La pena è laica, non sacrale ed in genere consiste nella fustigazione e nella successiva decapitazione con scure Questo capacità sanzionatoria derivava dal potere militare del re Con il passaggio dalla monarchia alla repubblica, le funzioni religiose transitano prima sul rex sacrorum e poi sul pontifex maximus

14 Il diritto criminale I sommi poteri civili e militari spettano, invece, ai consoli: proprio a tale epoca risale l’iniziativa – probabilmente patrizia – di limitare eventuali tentativi di sopraffazione verso i cittadini, mediante l’introduzione della c.d. provocatio ad populum Il cittadino che stava per essere condannato a morte da un magistrato, poteva appellarsi al popolo radunato nei comizi.

15 Il diritto criminale Quando sia stata inserita la provocatio non sappiamo non precisione. Vennero, però, emanate dal 509 a.C. in poi tre leggi de provocatione: la prima affermava che nessuno poteva essere messo a morte se si era appellato al popolo; la seconda (449 a.C.) che non potessero crearsi nuove magistrature esenti da provocazione (dopo l’esperienza dei decemviri) e la terza (300 a.C.) che era improbe factum quello del magistrato che faceva uccidere un cittadino nonostante si fosse appellato alla provocatio

16 Il diritto criminale La provocatio venne introdotta prima della redazione delle XII tavole e venne ribadita più volte nel corso dei secoli perché – evidentemente – non sempre era rispettata. La richiesta di appello del patrizio non veniva respinta, mentre doveva capitare spesso che i plebei venissero messi direttamente a morte senza il rispetto della provacatio.

17 Il diritto criminale L’ultima di queste leggi (300 a.C.) avrebbe definito il comportamento del magistrato che agiva in violazione del limite della provocatio come improbe factum: non sappiamo se ciò fosse esclusivamente una sanzione etica, morale o avesse delle conseguenze giuridiche La dottrina tende a pensare di no, che fosse semplice sanzione morale

18 Il diritto criminale Originariamente i comizi dinanzi ai quali si svolgeva la provocatio erano i comizi curiati, dinanzi ai quali il re amministrava la giustizia e si svolgeva – ad esempio – l’omicidio dell’assassino Successivamente, sotto la spinta della plebe, la provocatio transitò tra le funzioni dei comizi centuriati, nei quali la plebe stessa aveva maggiore voce in capitolo

19 Il diritto criminale I patrizi, dal canto loro, ottennero il divieto di messa a morte di un cittadino senza regolare processo: ciò era quanto accadeva dinanzi alle assemblee della plebe e su impulso dei tribuni che – muniti di inviolabilità personale – potevano comminare la consecratio a coloro che violassero la loro persona: di fatto, il tribuno della plebe godeva di un potere che nessuno aveva

20 Il diritto criminale Si poteva ricorrere all’appello al popolo solo nei casi di condanna capitale o per le multe che eccedessero il limite di 3020 assi Tutto questo venne stabilito nelle XII tavole Con la legislazione decemvirale, alcune norme criminali vennero semplicemente recepite, mentre altre vennero introdotte per la prima volta

21 Il diritto criminale Ad esempio, sanzionata con la pena di morte era la collusione del giudice o dell’arbitro con una delle parti in causa; la falsa testimonianza era sanzionata con la deiezione dalla rupe Tarpea; il rifiuto di testimoniare con la perdita della capacità di testimoniare e di chiamare altri a testimoniare a proprio favore

22 Il diritto criminale Molto gravi erano anche le sanzioni riguardanti crimini relativi ai raccolti e alle terre: punito con la pena di morte era colui il quale incendiava casa e covoni di grani altrui, così come colui il quale porta a pascere i suoi animali su terreni altrui e ne asporta le messi e colui il quale cerca, con gli incantesimi, di attirare le messi del vicino nel proprio campo

23 Il diritto criminale Tutti gli atti lesivi della comunità tutta sono sanzionati dalle norme delle XII tavole, mentre gli atti lesivi del singolo sono lasciati alla parte lesa La legge normalmente applicata in caso di lesione fisica, era quella del taglione Tuttavia, le XII tavole incoraggiano la composizione pecuniaria e, in alcuni casi, introducono le somme da risarcire

24 Il diritto criminale Questo è il caso del membrum ruptum, cioè della perdita di un arto: l’offeso può procedere con il taglione oppure può decidere di ricevere una somma di denaro In altri casi, invece, sono le stesse XII tavole che – non ammettendo più il taglione – stabiliscono che la cosa si risolve con il pagamento di una somma e fissano anche l’ammontare della somma

25 Il diritto criminale Questo accade, ad esempio, con l’os fractum (rottura di un osso) che prevede il pagamento di 300 assi per l’uomo libero e di 150 assi per lo schiavo La lesione lieve (iniuria) comporta il pagamento di 25 assi Per il furto si distinguono diverse ipotesi

26 Il diritto criminale Nel caso di furto manifesto (in flagrante), il ladro può essere ucciso se il furto è avvenuto di notte; se avvenuto di giorno può essere ucciso solo se il delitto è stato commesso a mano armata e siano stati chiamati i vicini a testimoni Negli altri casi di flagranza, il ladro veniva addictus alla parte lesa o, se schiavo, precipitato dalla rupe Tarpea

27 Il diritto criminale Assimilata alla procedura del furto flagrante è la disciplina della c.d. quaestio lance et licio: la refurtiva viene rinvenuta a casa ladro in seguito ad una solenne perquisizione Il furto non in flagrante è punito con una sanzione pecuniaria: il ladro paga il doppio del valore della cosa sottratta

28 Il diritto criminale Nel caso in cui, invece, la refurtiva sia rinvenuta a casa del ladro senza solenne perquisizione, la pena è del triplo della cosa rubata. Stessa sanzione si applica al ladro quando nasconde la refurtiva presso un terzo in buona fede Punito con la pena del quadruplo, il prestito ad un tasso superiore a quello legale

29 Il diritto criminale Con le XII tavole si differenziano, dunque, le ipotesi di crimini (crimina) rilevanti per il diritto pubblico (violazione pax deorum, crimini contro la comunità) e delitti rilevanti per il diritto privato (ad es. furto, ingiuria, os fractum etc.) che prevedono una pena pecuniaria Questi ultimi rientrano tra le fonti delle obbligazioni (delicta)

30 Il diritto criminale Questa struttura disciplinare del diritto criminale si mantiene sino al 200 a.C. quando vengono emanate nuove leggi che istituiscono nuove figure di reati Tra questi, il divieto del gioco d’azzardo e del c.d. ambitus, accaparramento di voti in cambio di donativi durante le elezioni

31 Il diritto criminale A questo periodo risalgono tre leggi volte ad ampliare la provocatio ad populum La prima avrebbe esteso la garanzia anche nei casi di fustigazione La seconda l’avrebbe estesa anche ai cittadini residenti nelle province La terza avrebbe inserito una pena contro i magistrati che non rispettavano la provocatio

32 Il diritto criminale Queste leggi sono note con il nome di leges Porciae A svolgere il ruolo di istruire i processi e portarli alla cognizione del popolo sono i quaestores Nel processo il magistrato convoca il presunto colpevole dinanzi all’assemblea in un giorno e luogo precisi specificando imputazione e pena

33 Il diritto criminale In tre adunanze successive, il magistrato espone le sue ragioni ed il presunto colpevole le sue difese In una quarta adunanza, se il magistrato non desiste, il popolo emana la sentenza a scrutinio segreto dal 137 a.C. in poi La pena di morte veniva eseguita tramite uno schiavo, il carnifex

34 Il diritto criminale In realtà, la pena di morte veniva applicata raramente: a chi avesse subito una simile condanna, veniva lasciata la possibilità (prima che venisse pronunciato il voto decisivo per la condanna) di fuggire presso un’altra città Seguiva l’aqua et igni interdictio in forza della quale il condannato perdeva la cittadinanza, subiva la confisca dei beni e non poteva rientrare a Roma pena la morte

35 Il diritto criminale La macchina della giustizia, che prevedeva il ruolo centrale dei comizi centuriati, iniziò ad essere, nel corso del II sec. a.C., inadeguata a far fronte alla mole di lavoro esistente A questo periodo risale la pratica di iniziare ad affidare a corti di giustizia straordinarie (composte da consoli o pretori e un collegio) casi particolarmente importanti, quali i reati a sfondo politico

36 Il diritto criminale Questi tribunali straordinari si chiamavano quaestiones extraordinariae Venivano investite di singoli casi, non avevano una competenza generale e permanente Nel corso del tempo si vennero trasformando in corti permanenti che avevano competenza in materia criminale: quaestiones perpetuae

37 Il diritto criminale A base della riforma vi fu la necessità di reprimere il fenomeno delle repetundae cioè le estorsioni operate dai governatori a danno delle province che amministravano Inizialmente, questi eventi venivano risolti con processi privati lo scopo dei quali non era la repressione del crimine, ma la restituzione di quanto era stato sottratto

38 Il diritto criminale Il giudizio privato era affidato a soggetti di rango senatorio che prendevano il nome di recuperatores La lex Calpurnia del 149 a.C. confermò la natura privatistica del giudizio cui venivano sottoposti i magistrati, mentre nel a.C. con la lex Acilia repetundarum l’azione per intentare il processo divenne penale: la condanna era al doppio di quanto estorto

39 Il diritto criminale La presidenza della giuria spettava ad un pretore, chiamato praetor de repetundis Il pretore compilava una lista di 450 cittadini che andavano a formare un albo: l’accusatore avrebbe scelto – per ogni processo – 100 nomi comunicati all’accusato, il quale ne avrebbe a sua volta selezionati 50 che avrebbero formato la corte

40 Il diritto criminale La struttura delineata per il processo de repetundis venne impiegata quale modello anche per altre corti che giudicavano di altri crimini Venne istituita una quaestio permanente per il crimen maiestatis (magistrati che agiscono contrariamente agli ordini statuali con abuso del potere loro conferito) nel 103 a.C.

41 Il diritto criminale Venne istituita una quaestio per l’ipotesi di sottrazione di denaro pubblico (peculato) Sempre al I sec. a.C. risalirebbe l’introduzione di un tribunale stabile per i casi di omicidio Una prima sistematizzazione dei tribunali e del loro funzionamento si ebbe con Silla che emanò nell’81 a.C. una lex Cornelia iudiciaria

42 Il diritto criminale Con questa legge si stabilì che i componenti delle corti dovevano essere scelti esclusivamente tra le persone di rango senatorio Silla, inoltre, definì la competenza di ogni singolo tribunale (il crimine che veniva giudicato) nonché la procedura da seguire e la pena in caso di colpevolezza

43 Il diritto criminale I tribunali vennero introdotti con singole leggi: sul finire dell’epoca repubblicana, esistevano nove corti criminali che riguardavano reati politici e comuni I reati politici concernevano l’abuso di potere dei magistrati, le estorsioni a danno dei provinciali, i brogli elettorali, il peculato e atti di violenza che avevano rilevanza pubblica

44 Il diritto criminale I reati comuni erano omicidio, parricidio, falso, ingiurie gravi Il giudizio presso i tribunali stabili poteva essere promosso da qualunque cittadino nell’interesse pubblico Il presidente del tribunale, accolta la richiesta se esistevano i presupposti, iscriveva il nome dell’accusato tra i rei (inscriptio inter reos)

45 Il diritto criminale Si svolgeva quindi il processo nel corso del quale accusatore ed accusato presentavano le loro orazioni e si sentivano i testimoni Chiuso il dibattimento, la giuria era chiamata a votare su tavole cerate Il magistrato dichiarava l’esito della votazione con la quale o si assolveva o si condannava: la sanzione era già prevista dalla legge

46 Il diritto criminale Le sentenze emesse nelle quaestiones non erano appellabili dinanzi al popolo Questa strutturale processuale si applicava a Roma Nelle province, i governatori reprimevano i reati in forza dei loro poteri, anche se invalse l’uso di farsi assistere da un consiglio di cittadini romani

47 Il diritto criminale Successivamente, invalse l’uso di adottare una procedura simile a quella cittadina, ma il governatore rimaneva libero di scegliere se giudicare lui personalmente o di avvalersi della giuria Nel caso in cui il governatore decidesse autonomamente, era fatta salva la possibilità della provocatio ad populum

48 Il diritto criminale Il governatore, in genere, giudicava i casi che riguardavano i provinciali: se l’accusato era un cittadino romano, questi veniva inviato a Roma per essere giudicato presso il tribunale competente Con l’avvento del principato, le antiche quaestiones perpetuae vennero sostituite con una nuova forma processuale: la cognitio extra ordinem

49 Il diritto criminale La cognitio extra ordinem garantiva all’imperatore il controllo sulla repressione criminale: erano chiamati a giudicare i cittadini e riuscire ad esercitare un controllo sulla composizione di una singola corte era impossibile Con il nuovo processo le corti scompaiono e l’intera funzione giurisdizionale è svolta dall’imperatore o dai suoi delegati

50 Il diritto criminale Inizialmente il principe è chiamato a giudicare in primo grado attraverso l’avocazione: su richiesta degli interessati o di propria iniziativa, l’imperatore poteva avocare a sé cause che sarebbero state di competenza di uno specifico tribunale In genere, le cause che vengono decise direttamente dall’imperatore concernono i crimini maiestatis o reati commessi dai funzionari

51 Il diritto criminale In secondo grado, l’imperatore giudica dei casi per i quali sia stato fatto appello all’imperatore stesso Questo appello andò a sostituire l’antica provocatio ad populum L’imperatore stabilì, inoltre, che a giudicare di alcune materie fossero dei suoi funzionari

52 Il diritto criminale Il praefectus urbi si occupava della repressione dei reati commessi a Roma ed entro cento miglia dalla città Il prefetto del pretorio è competente della repressione dei reati commessi nella penisola italica e giudicava l’appello in luogo dell’imperatore da qualunque provincia provenisse

53 Il diritto criminale Il praefectus annonae controllava le illiceità legate all’incetta di alimenti Il praefectus vigilum esercitava una funzione di controllo notturno sulla città e di prevenzione degli incendi

54 Il diritto criminale Nelle province si è visto come i peregrini venissero sottoposti al giudizio del governatore, che poteva scegliere di darlo seguendo una procedura simile a quella della quaestio Quando un cittadino romano, invece, era accusato di un crimine che prevedeva la condanna a morte, era inviato a Roma per essere giudicato dal tribunale competente o da quello imperiale

55 Il diritto criminale La frase pronunciata da un cittadino romano arrestato in provincia per vedersi giudicato a Roma dall’imperatore era civis romanus sum Questa frase fu pronunciata da Paolo di Tarso (san Paolo) quando venne arrestato su impulso degli Ebrei con l’accusa di turbare l’ordine pubblico: ottenne di essere condotto a Roma dove ricevette gli arresti domiciliari ed infine morì decapitato

56 Il diritto romano L’esecuzione della pena nella forma della decapitazione era un privilegio, perché assicurava una morte rapida, al contrario della crocifissione che era condanna in genere riservata a schiavi o peregrini ribelli Dal I sec. d.C. in poi gli imperatori iniziarono a delegare l’esercizio del ius gladii (condanna a morte) ai governatori

57 Il diritto criminale La cittadinanza romana veniva sempre più concessa ai provinciali ed il numero potenziale di coloro che si potevano rivolgere direttamente al tribunale dell’imperatore per essere condannati da lui cresceva sempre più In ragione di questo, si concesse ai governatori di condannare a morte anche i cittadini

58 Il diritto criminale La cognitio extra ordinem era promossa d’ufficio, non più su impulso di un privato che assumeva il ruolo di accusatore Questo processo è incentrato sulla figura del giudice che sceglie – a differenza del processo per quaestiones – liberamente la pena da infliggere al colpevole, tenendo conto delle circostanze

59 Il diritto criminale Le pene, in quest’epoca, sono più gravi di quelle precedentemente comminate dalle leggi La pena di morte che era caduta in disuso per i cittadini romani viene ripristinata nella forma della decapitazione con spada, mentre la crocifissione (damnatio in crucem), l’esposizione alle belve feroci (damnatio ad bestias) o la vivicombustione (vivi crematio) sono riservate a schiavi, genti umili o per i crimini più gravi

60 Il diritto criminale Altre pene sono la condanna ai lavori forzati nelle miniere, alla costruzione di opere pubbliche, la condanna alla deportazione etc. Pene ancor più lievi sono il pagamento di multe o l’interdizione da uffici o professioni Il carcere non è – per il diritto romano – una pena, ma serve a scopi preventivi: è una custodia degli uomini prima dell’esecuzione della condanna


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