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PubblicatoSergio Catalano Modificato 8 anni fa
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La nozione generale di imprenditore Art. 2082 cod. civ. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Rapporto con la nozione economica di imprenditore come produttore di nuova ricchezza, contrapposto al rentier (v. Smith, Ricardo) valore ideologico dell’unificazione della nozione libro V: del lavoro; titolo V: del lavoro nell’impresa
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A cosa serve la nozione generale di imprenditore? Ogni fattispecie costituisce il presupposto per l’applicazione di una determinata disciplina; nel diritto dell’impresa, distinguiamo la nozione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.) quale presupposto per l’applicazione dello statuto generale dell’imprenditore: Azienda Segni distintivi Concorrenza sleale Consorzi Contratti (1330, 1368, 1510, 1722, 1824)
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Tipologie di imprenditori Il cod. civ. distingue diversi tipi di imprenditori in base a tre criteri di selezione: a) in base all’oggetto dell’attività esercitata: -imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.) -imprenditore commerciale (per esclusione) b) in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’organizzazione: - piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.) -imprenditore medio/grande (per esclusione) c) In base alla natura del soggetto impresa individuale ovvero collettiva; impresa privata ovvero pubblica.
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Lo statuto dell’imprenditore commerciale Pubblicità commerciale Obbligo tenuta scritture contabili Assoggettamento a fallimento e altre procedure concorsuali Rappresentanza commerciale n.b.: Alcuni aspetti dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale tendono a generalizzarsi a tutti gli imprenditori; regole peculiari attraggono le società di forma commerciale nell’ambito dello statuto speciale dell’imprenditore commerciale, a prescindere dalla natura dell’attività esercitata (ma mai una società agricola di tipo commerciale potrà fallire).
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Gli “elementi” della nozione di imprenditore Art. 2082 cod. civ. : attività produzione di nuova ricchezza organizzazione economicità Professionalità [scopo di lucro] [destinazione al mercato] [esteriorizzazione]
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L’attività Attività = sequenza di atti teleologicamente coordinati tra loro, ossia unificati da un fine comune L’attività è un fatto giuridico: un evento della realtà al quale l’ordinamento riconnette conseguenze giuridiche non può essere valida, nulla, annullabile, inefficace, ma può essere lecita o illecita
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L’impresa illecita La liceità dell’attività esercitata è un requisito implicito dell’impresa? Distinguiamo attività IRREGOLARE (esercizio di un’attività d’impresa in violazione delle norme che lo subordinano ad autorizzazioni, concessioni et similia) da attività IMMORALE (nella quale è illecito l’oggetto stesso dell’attività d’impresa (ad es., contrabbando) Certamente l’irregolarità non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore, ma espone solo alle eventuali sanzioni; sulla seconda ipotesi c’è discordia di opinioni.
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Attività ECONOMICA L’economicità non va intesa come effettiva redditività nè dell’attività (l’impresa può essere in dissesto) né del singolo atto (es. vendite sottocosto) Economicità significa innanzitutto contenuto economico, e non meramente ideale, dell’attività compiuta; ma anche, sotto un diverso profilo, uso del METODO economico, ossia tendenziale capacità (astratta) dell’impresa di coprire i costi con i ricavi dell’attività Ma soprattutto economicità, come capacità di creazione di nuova ricchezza, si contrappone ad attività di mero godimento del bene (cfr. nozione economica di imprenditore)
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Professionalità Nel 2082 c.c. professionalità significa non occasionalità, abitualità, ciclica ripetizione dell’attività, che non si esaurisce in un singolo ciclo produttivo, in una singola operazione. Sussiste anche per le ATTIVITA’ STAGIONALI Permane anche se l’attività d’impresa non è esclusiva né prevalente per il soggetto che la esercita E’ un requisito che connota l’attività, non il modo di esercitarla da parte del soggetto (nozione diversa da quella accolta in altre norme del codice e di leggi speciali dove si fa riferimento ai c.d. “requisiti di professionalità”
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Come si valuta la professionalità? Per l’imprenditoreindividuale, si deve emettere un giudizio ex post, basato sull’esame concreto dell’attività nel suo svolgersi Per le società, si ritiene per lo più che sia sufficiente un giudizio ex ante, in quanto la società nasce in funzione dello svolgimento di un’attività economica, i cui connotati sono individuati nell’atto costitutivo Per le associazioni, fondazioni e in genere per i soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono causalmente orientati all’esercizio di un’attività economica si torna al giudizio ex post
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Organizzazione L’attività deve essere organizzata mediante il coordinamento dei fattori produttivi: capitale (proprio e di terzi) e lavoro (dell’imprenditore e di terzi) Non sono indispensabili tutti gli elementi dell’organizzazione (es. impresa automatizzata), ma è necessario un minimo di ETEROORGANIZZAZIONE (organizzazione di fattori distinti dal lavoro personale dell’imprenditore): cfr. art. 2083 c.c. : la piccola impresa è dotata di una eteroorganizzazione minima, in cui il lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari prevale sul lavoro di soggetti terzi estranei alla famiglia e sul capitale investito. Di solito l’organizzazione comprende l’AZIENDA, ma non coincide con essa: può esistere organizzazione, e quindi impresa, anche in assenza di beni aziendali (es. impresa di investimento finanziario)
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Impresa e lavoro autonomo Chi organizza esclusivamente il proprio lavoro è imprenditore? Il problema si pone per i prestatori d’opera manuale (es. elettricista) ovvero di servizi (es. mediatore e agente di commercio) Contrasto dottrinale: Galgano ritiene che l’organizzazione sia uno pseudorequisito ed afferma la natura imprenditoriale anche di chi organizza solo il proprio lavoro; Casanova, Campobasso, Ascarelli, Cottino, ritengono che l’uso di soli mezzi materiali strumentali allo svolgimento dell’attività, senza organizzazione esterna, e quindi l’autoorganizzazione, sia propria del lavoratore autonomo e vada distinta dall’eteroorganizzazione dell’imprenditore.
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I professionisti intellettuali L’applicazione della disciplina dell’impresa è in linea di principio esclusa per i professionisti intellettuali, con la sola eccezione del caso in cui l’esercizio della professione costituisca “elemento di un’attività organizzata in forma di impresa” (es. medico che gestisce una clinica privata). Qualcuno ha affermato che l’esclusione dalla disciplina deriverebbe dalla non sussistenza della fattispecie (assenza di uno o più requisiti)
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(segue) Ma: L’attività economica sussiste Vi è produzione di servizi Vi è scopo di lucro Vi è organizzazione (anche se forse assume un ruolo diverso, in quanto il rapporto tra organizzazione e prestazione personale del professionista appare invertito rispetto alla relazione tra attività d’impresa e ruolo dell’imprenditore: così Graziani, Minervini) Secondo Campobasso, gli elementi della fattispecie sussistono tutti; l’esclusione dalla disciplina è il frutto di una scelta giuspolitica del legislatore, che viene confermata anche per un retaggio storico e di ruolo sociale consolidato.
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La disciplina del professionista Applicazione dei principi in materia di contratto d’opera intellettuale: personalità della prestazione (art. 2232 c.c.), particolari regole di fissazione del compenso (2233 c.c.) Esonero dallo statuto dell’imprenditore (ma non dalla disciplina antitrust) Per le professioni c.d. protette, regolamenta- zione dell’accesso alla professione e del suo esercizio Un’eccezione: il farmacista
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