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PubblicatoNorberto Tommasi Modificato 8 anni fa
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INSEGNANTI DI FRONTE AL MALTRATTAMENTO DEI MINORI Relazione sul corso regionale di sensibilizzazione Marzo 2013 Ins. Di Silvestre Serafina
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Cosa si intende per maltrattamento all’infanzia ? cattiva cura fisica o affettiva abuso sessuale trascuratezza sfruttamento commerciale o altro che comportano danno reale o potenziale per la salute del bambino la sua sopravvivenza il suo sviluppo la sua dignità nell’ambito di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere. Tutte le forme di OMS ( 1999)
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Percorso proposto ai docenti OSSERVARE ED ASCOLTARE RILEVARE SEGNALARE
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OSSERVARE ED ASCOLTARE Nell’ambito della sua relazione con l’alunno, su una base affettiva di accoglienza e fiducia, il docente ha un punto di vista privilegiato per cogliere i segni fisici e psichici di un eventuale maltrattamento. Lesioni: scheletriche cutanee oculari Sintomi di disagio comportamentale
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Modalità di ascolto e osservazione per evitare alterazioni nella narrazione dei fatti I docenti devono fare molta attenzione nell’ascolto del minore in caso di sospetto maltrattamento sintonizzarsi sulla competenza linguistica e lessicale del bambino e rispettarne i tempi; fare minime domande e soprattutto che non inducano la risposta e non portino l’attenzione su persone non nominate spontaneamente dal bambino; non imporre espressioni grafiche; creare frequenti contesti di socializzazione con un amichetto preferito che è di appoggio nel contesto sociale.
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RILEVARE Rilevare è un passaggio verso la segnalazione L’insegnante di fronte a segni fisici e comportamenti violenti e o insoliti si fa più attento per raccogliere altri elementi. Continua ad ascoltare e a parlare in modo più asettico possibile facendo attenzione al proprio canale non verbale. Fa sentire la sua vicinanza affettiva ed è consapevole che può essere personalmente coinvolto a livello emotivo. Chiede la collaborazione discreta di colleghi nella rilevazione ed in eventuali colloqui con i genitori. I casi di maltrattamento non si affrontano da soli, per riuscire a sostenere il carico emotivo che si attiva a contatto con la sofferenza.
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SEGNALARE Il docente mette a conoscenza il Dirigente Scolastico di quanto osservato e/o ascoltato dal minore attraverso una relazione scritta che riporti unicamente: le circostanze in cui sono avvenute le osservazioni e/o le rivelazioni; le persone che erano presenti; la descrizione dei segni e/o il racconto più fedele possibile di quanto affermato dal bambino, evitando interpretazioni.
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SEGNALARE Il Dirigente Scolastico provvederà a trasmettere la segnalazione agli organi di competenza, che hanno il compito di verificare il dubbio fondato, evidenziato dalla scuola a tutela del minore. C’è differenza tra reati e comportamenti genericamente maltrattanti. Tale differenza segna il confine tra la segnalazione al Tribunale dei minori e la denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria e fra obbligo morale e obbligo giuridico di denuncia e testimonianza.
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Obbligo giuridico di denuncia al Tribunale ordinario Hanno l’obbligo di denunciare all’autorità penale o ad altra autorità che ad essa abbia obbligo di riferire: i pubblici ufficiali (medici, dirigenti scolastici, insegnanti,…); gli incaricati di un pubblico servizio ( collaboratori scolastici,…); che abbiano avuto notizia di un reato nell’esercizio o a causa delle loro funzioni. Se si contravviene a questo obbligo si rischia un provvedimento penale.
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Obbligo morale di segnalazione per evitare abusi Di solito la scuola di fronte a generici maltrattamenti invia la segnalazione ai servizi sociali e solo in un secondo tempo d’intesa con questi, se è il caso, si rivolge alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori. Lo scopo è l’intervento tempestivo per evitare danni più gravi.
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Segnalare può risultare difficile e impegnativo, ma non possiamo lasciare soli i bambini nelle relazioni problematiche.
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