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PubblicatoCorrado Piazza Modificato 8 anni fa
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La valutazione degli alunni Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 10
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Sergio Cicatelli2 Cosa si può valutare Valutazione dell’apprendimento Valutazione dell’insegnamento Valutazione della scuola Valutazione del sistema Ci fermeremo solo sulla valutazione dell’apprendimento.
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Sergio Cicatelli3 La valutazione scolastica La valutazione degli apprendimenti è un’operazione complessa generalmente posta al termine di un percorso scolastico e frutto di una decisione collegiale (scrutinio o esame). La valutazione formale ha una rilevanza esterna e deve essere compiuta da un collegio perfetto (non ci si può assentare né astenere). Ciascun docente conduce quotidianamente delle valutazioni più o meno formalizzate nelle proprie classi. Per distinguerle dalla valutazione formale si può dare loro il nome di verifiche.
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Sergio Cicatelli4 Ai tempi di Gentile RD 653/25 (scuole medie), art. 12: «Ogni alunno è fornito, a cura dell'istituto, di una pagella scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza scolastica, i voti degli scrutini bimestrali, i risultati dello scrutinio finale e degli esami, la classificazione annuale di educazione fisica, i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero, e gli eventuali provvedimenti disciplinari. La pagella è consegnata all'alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre, o di chi ne fa le veci, e gli è definitivamente rilasciata all'inizio dell'anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell'abbandono della scuola».
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Sergio Cicatelli5 Ai tempi di Gentile RD 1297/28 (scuola elementare), art. 417: «Le qualifiche del profitto e della condotta sono le seguenti: insufficiente, sufficiente, buono, lodevole. Nella qualifica della condotta si tiene particolare conto dell'osservanza delle regole di igiene e della pulizia della persona. Non si assegna qualifica per l'educazione fisica all'alunno che sia stato esonerato dal relativo insegnamento in base a certificato dell'ufficiale sanitario. È approvato l'alunno che abbia conseguito per la condotta almeno la qualifica di buono e almeno quella di sufficiente in ciascuna delle materie d'insegnamento. L'alunno, qualificato buono in condotta, che abbia riportata la insufficienza di non più di due materie, è ammesso a sostenere in tali materie una prova di esame, durante il periodo delle iscrizioni, all'inizio del nuovo anno scolastico […]. L'alunno, qualificato sufficiente in condotta, non può essere promosso per scrutinio alla classe superiore, ma deve sostenere le prove di esame per tutte le materie nel periodo e con le modalità di cui al comma precedente. L'alunno qualificato insufficiente in condotta ripete la classe».
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Sergio Cicatelli6 L’evoluzione della valutazione Legge 517/77: nella scuola dell’obbligo sono introdotti i giudizi in luogo dei voti e sono aboliti gli esami di riparazione. Dpr 275/99: valutazione e certificazione di competenze, conoscenze e capacità. Legge 53/03: valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Legge 169/08: ripristino del voto decimale nel primo ciclo e valutazione del comportamento. Dpr 122/09: regolamento della valutazione.
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Sergio Cicatelli7 Scritto e orale Le verifiche sono solitamente caratterizzate dalla loro modalità di svolgimento: scritta, orale, pratica. Con nota 3320/10 sono state autorizzate «forme scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale». Con CM 94/11 si autorizzano diverse forme di verifica (scritte, orali, multimediali, test, ecc.). La CM 89/12 suggerisce di deliberare la valutazione con voto unico per ogni disciplina anche negli scrutini intermedi.
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Sergio Cicatelli8 L’equivoco della media La valutazione finale non deve mai avvenire sulla base della media dei voti. La promozione dipende dal giudizio di sufficienza in tutte le materie e nel comportamento. La media si usa solo per il calcolo del voto dell’esame finale del primo ciclo e per il calcolo del credito nell’esame del secondo ciclo (oltre che per eventuali borse di studio).
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Sergio Cicatelli9 Debiti e giudizi sospesi Oltre che nella scuola dell’obbligo (L 517/77), gli esami di riparazione sono stati aboliti anche nella scuola secondaria superiore (L 352/95). Gli esami erano sostituiti da corsi di recupero e si era promossi con debiti. Con DM 80/07 si introduce il rinvio del giudizio ad una verifica da compiere entro il 31 agosto. Nel primo ciclo non c’è sospensione del giudizio ma si comunicano alla famiglia eventuali carenze rilevate in sede di scrutinio finale.
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Sergio Cicatelli10 La natura della valutazione La valutazione è: affidata ai docenti (DLgs 59/04, artt. 8.1 e 11.2; DLgs 226/05, art. 13.1); espressione dell’autonomia professionale dei docenti e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche (Dpr 122/09, art. 1.2); competenza propria del profilo professionale dei docenti (CCNL 2006-09, art. 27); individuale e collegiale (Dpr 122/09, art. 1.2); periodica e annuale (DLgs 59/04, art. 8.1 e art. 11.2; DLgs 226/05, art. 13.1 e 3) o periodica e finale (Dpr 122/09, art. 2.1-2, art. 4.1-2, art.11.1); distinta per ogni alunno (Dpr 122/09, art. 1.2); anche formativa (Dpr 122/09, art. 1.3); relativa agli apprendimenti e al comportamento (L 53/03, art. 3.1; DLgs 59/04, art. 8.1 e 11.2; DLgs 226/05, art. 13.1; Dpr 122/09, artt. 1.3, 2.9, 4.5, 14.3); relativa ai crediti per alternanza nel 2° ciclo (Dpr 122/09, art. 4.4).
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Sergio Cicatelli11 Le modalità della valutazione La valutazione è: trasparente (Dpr 249/98, art. 2.4; Dpr 122/09, art. 1.2 e 5); tempestiva (Dpr 249/98, art. 2.4; Dpr 122/09, art. 1.2); omogenea (Dpr 122/09, art. 1.5); equa (Dpr 122/09, art. 1.5); volta ad attivare l’autovalutazione (Dpr 249/98, art. 2.4); volta a migliorare il rendimento (Dpr 249/98, art. 2.4); espressa con voto numerico decimale (legge 169/08, art. 3; Dpr 122/09, artt. 2, 3, 4, 6, 7, 9); comunicata tempestivamente alle famiglie, anche con l’uso delle moderne tecnologie (Dpr 122/09, art. 1.7); subordinata alla frequenza di 3/4 dell’orario personalizzato annuale (DLgs 59/04, art. 11.1; DLgs 226/05, art. 13.2); sospesa nella secondaria di secondo grado per chi non ha la sufficienza in una o più discipline (Dpr 122/09, art. 4.6).
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Sergio Cicatelli12 I criteri della valutazione I criteri di valutazione: sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche nel rispetto della normativa nazionale (Dpr 275/99, art. 4.4); sono discussi con gli studenti, nelle scuole secondarie, secondo le modalità previste dal regolamento di istituto (Dpr 249/98, art. 2.4); fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa (Dpr 122/09, art. 1.5).
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Sergio Cicatelli13 La certificazione Legge 425/97, art. 6: certificazione per dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite. Dpr 275/99, art. 4.7: certificazione dei crediti per il passaggio tra diversi sistemi formativi. Dpr 275/99, art. 10.3: certificare «le competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati». DM 9/10: certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione. Legge 169/08, art. 3: uso del voto decimale per la certificazione delle competenze. DLgs 13/13: sistema nazionale di certificazione delle competenze.
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Sergio Cicatelli14 Certificare le competenze La certificazione è sempre successiva alla valutazione. La certificazione delle competenze non si sostituisce ma si aggiunge alla valutazione (e certificazione) delle conoscenze. La certificazione delle competenze non è la media dei voti di profitto. L’esigenza di certificazione nasce nel mondo del lavoro per favorire la mobilità professionale. Non c’è ancora chiarezza sulla natura delle competenze da certificare. Sono certificabili le competenze disciplinari o di base, non le competenze chiave.
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Sergio Cicatelli15 Valutare il comportamento La legge 517/77 elimina la valutazione della condotta nella scuola dell’obbligo, lasciandola solo nella secondaria superiore. Lo statuto degli studenti (Dpr 249/98) stabilisce che «nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto» e ridusse le sanzioni disciplinari a interventi educativi e di durata limitata. La legge 53/03 ripristina la valutazione del comportamento e la rende determinante per la promozione. Il Dpr 235/07 modifica lo statuto degli studenti rendendo più severe le sanzioni disciplinari (ripristinando la sospensione per l’intero anno).
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Sergio Cicatelli16 Valutare il comportamento Le finalità del voto di comportamento sono (DM 5/09): accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. Il DM 5/09 è stato sostituito dal Dpr 122/09.
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Sergio Cicatelli17 Il “cinque” in comportamento A norma del Dpr 122/09, art. 7, si può assegnare un voto inferiore al sei in comportamento solo ad una delle seguenti condizioni: deve essere stata prima inflitta una qualsiasi sanzione disciplinare in seguito all’accertata responsabilità per reati contro la dignità della persona; deve essere in pericolo l’incolumità delle persone; ci si deve trovare di fronte a casi di recidiva, di violenza grave o tale da ingenerare allarme sociale; devono essere stati violati i doveri relativi agli obblighi di frequenza e agli impegni di studio; devono essere stati violati i doveri di rispetto verso il personale scolastico ed i propri compagni; deve essere venuto meno il corretto uso delle attrezzature scolastiche; devono essere stati arrecati danni al patrimonio della scuola.
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