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PubblicatoAntonio Pepe Modificato 8 anni fa
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1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.): può essere proposta dal creditore, dal curatore o dal titolare di diritti su beni mobili o immobili, quando siano decorsi i termini per le impugnazioni o per l’opposizione può avere ad oggetto sia i provvedimenti di accoglimento, che i provvedimenti di rigetto va proposta in danno del curatore, se la domanda è stata respinta, in danno del creditore concorrente, quando, ove accolta, si impugni la sua domanda, in questo caso, al giudizio partecipa anche il curatore I motivi di revocazione sono: a. la falsità, riferita alle prove, sia quelle documentali che testimoniali, la cui dimostrazione può essere fornita nel giudizio di revocazione b. il dolo, che si identifica in espedienti diretti a dare un’artificiosa rappresentazione della realtà, che abbia ingannato gli organi fallimentari c. l’errore essenziale di fatto ovvero la falsa percezione materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che non esiste o l’inesistenza di un fatto che esiste d. la mancata conoscenza di documenti decisivi, che non sono stati depositati tempestivamente per causa non imputabile
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2 Le impugnazioni: b. il procedimento (Art. 99 L.F.). Opposizione: si propone contro il curatore e possono intervenire i creditori concorrenti, il curatore è vincolato alle conclusioni assunte avanti il GD Impugnazione:si propone contro il creditore concorrente e nel processo è parte il curatore, che è vincolato alle conclusioni assunte avanti il GD Procedimento: ricorso da depositarsi presso la cancelleria del tribunale 30 giorni dalla comunicazione di cui all’Art. 97 L.F. ovvero dalla scoperta del fatto o del documento il ricorso deve contenere l’esposizione degli elementi in fatto e in diritto su cui l’impugnazione si basa e le relative conclusioni, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui ci si intende avvalere e dei documenti prodotti il presidente del tribunale nomina il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento il presidente del tribunale fissa udienza in camera di consiglio e il ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione, deve notificare il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza al curatore, all’eventuale controinteressato e al fallito tra la notifica e l’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni le parti, così come eventuali intervenienti, devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza la memoria di costituzione deve contenere, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi prova e l’elencazione dei documenti prodotti il giudice, in composizione collegiale o monocratica, effettua l’istruttoria il collegio, del quale non può far parte il giudice delegato, provvede con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie il decreto, comunicato alle parti dalla cancelleria, può essere impugnato con ricorso per cassazione entro 30 giorni
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3 Le domande tardive di crediti (Art. 101 L.F.). Le domande possono essere tempestive: se presentate trenta giorni prima dell’udienza di verifica tardive: se presentate oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica e non oltre 12 mesi dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo (questo termine può essere prorogato a 18 mesi se, con la sentenza che dichiara il fallimento, il tribunale dichiara la particolare complessità della procedura) ultratardive o supertardive: se presentate dopo il termine delle tardive, ma prima dell’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile fuori da queste ipotesi le domande sono da considerarsi inammissibili
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4 Le domande tardive di crediti (Art. 101 L.F.). Il procedimento: si applica il procedimento ordinario (Artt. da 93 a 99 L.F.) le domande tardive vengono esaminate nelle forme di cui all’Art. 95 L.F. il curatore da avviso della data di udienza a coloro che hanno presentato la domanda il provvedimento di accoglimento della richiesta tardiva deve essere comunicato dal curatore, nelle forme di cui all’Art. 97, secondo comma, L.F., ai creditori tempestivamente ammessi per consentire loro di esercitare il loro diritto all’impugnazione la presentazione delle domande tardive consente ai creditori ammessi: i. se chirografari di partecipare ai riparti successivi alla loro ammissione, salvo che dimostrino la non imputabilità a loro del ritardo, ii. se assistiti da cause di prelazione di avere diritto al trattamento preferenziale (Art. 101, terzo comma e Art. 112 L.F.) come previsto dall’Art. 115, secondo comma, L.F. non v’è bisogno di proporre una domanda tardiva nell’ipotesi di cessione del credito o di surrogazione del creditore, poiché la modifica dello stato passivo viene effettuata dal curatore a fronte della presentazione di idonea documentazione
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5 Le domande di restituzione e di rivendicazione. Le domande di accertamento dell’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili che risultino di proprietà del fallito dovrà essere proposta nelle forme degli Artt. 93 e segg. Le domande aventi ad oggetto beni mobili sono fondate sulla dimostrazione dell’estraneità del bene al patrimonio del fallito. Il terzo, ove rivendichi la proprietà, dovrà dimostrare la sussistenza del diritto reale al momento del fallimento, essendo stato il bene affidato al fallito sulla scorta di un titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale. Se il terzo agisce in restituzione in forza di un rapporto obbligatorio, si deve ritenere sufficiente la prova del contratto e non necessaria la prova dell’acquisto della proprietà. Le domande aventi ad oggetto beni immobili sono fondate sull’esistenza di un atto o di una domanda regolarmente trascritta in epoca anteriore al fallimento. Il procedimento preveduto dagli Artt. 93 e segg. L.F. è volto non soltanto ad escludere dal patrimonio fallimentare beni mobili o immobili non appartenenti al fallito, ma anche all’attuazione coattiva di pretese alla consegna o al rilascio di beni mobili o immobili. In ogni caso, ai sensi dell’Art. 103 L.F., il titolare del diritto può, anche nel corso dell’udienza di cui all’Art. 95 L.F., modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data del concorso. Se il curatore perde il possesso del bene dopo averlo acquisito, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
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