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PubblicatoFederica Pieri Modificato 8 anni fa
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Relazioni feudo-vassallatiche Curtis e signoria rurale
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, G. Albertoni, «Vassalli, feudi, feudalesimo», Carocci, Roma 2015 (Studi superiori)
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, La componente dell’onore e della fedeltà (fidelitas)
La reciprocità, il tradimento dell’onore (fellonia): la nascita del diritto feudale, il giudizio dei pari (curia parium) La componente gerarchica: la dialettica senior / vassus (dal celtico gwas, «ragazzo», giovane»): l’addestramento alla guerra e ai valori delle armi. I «riti di passaggio» di una aristocrazia militare Successivamente, il rapporto vassallatico passa da una funzione prevalentemente militare a una funzione più largamente «sociale», di coordinamento. La fiducia dell’aristocratico franco nei suoi «fedeli» si trasforma in una delega politica. Dall’entourage dei vassalli di Carlo Magno usciranno i conti (comites, Graf) e i Marchesi (markgraf o conte della Marca), i funzionari dell’impero
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. Le regole si definiscono, molto presto:
Giuramento ‘formale’ di fedeltà Ritualità, cerimoniale Feudo e beneficio
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Ci sono «formulari» notarili che descrivono il rituale.
Attraverso quali fonti conosciamo i principi che regolano le relazioni feudo-vassallatiche La documentazione specifica, prodotta dai vari «seniores» feudali, è molto tarda: l’alto medioevo è in generale il momento, per la società laica, dell’oralità. La scrittura è egemonia degli enti ecclesiastici e di pochi specialisti (cancellieri, notai) Ci sono «formulari» notarili che descrivono il rituale. Un’altra fonte documentaria è costituita dai «capitolari», le fonti normative predisposte dai re franchi (norme di carattere generale distinte in capitoli)
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Relazioni feudo vassallatiche – testi
(A) Che nessuno abbandoni il suo signore dopo che abbia ricevuto da lui il valore di un soldo, salvo se [il signore] lo vuole uccidere o colpire col bastone o violare sua moglie e sua figlia o togliergli l'eredità. Capitolare di Aquisgrana, KK 1, c, 16 ( ). (B) Se qualcuno vorrà abbandonare il suo signore e potrà comprovare uno dei seguenti crimini: cioè, in primo luogo che il signore abbia voluto ingiustamente ridurlo in servitù; in secondo luogo, che abbia tramato contro la sua vita; in terzo luogo, che il signore abbia commesso adulterio con la moglie del suo vassallo; in quarto luogo, che il signore si sia scagliato con la spada sguainata contro di lui con la volontà di ucciderlo; in quinto luogo, che il signore non abbia prestato aiuto al suo vassallo dopo che questo si era accomandato nelle sue mani, allora sia lecito al vassallo abbandonarlo. Capitolari franchi, KK 1, c. 8 ( ?). .
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Relazioni feudo-vassallatiche - testi
Tassilone duca di Baviera vassallo di Carlo Magno (774) Ancora più dettagliato è il racconto della seconda redazione degli Annales regni Francorum, scritta probabilmente dopo l'incoronazione imperiale di Carlo Magno (800), secondo la quale 31 Allora venne anche Tassilone, duca di Baviera, con i grandi del suo popolo e secondo l’uso franco si accomandò in vassallaggio con le sue mani nelle mani del re e promise fedeltà sia a re Pipino, sia ai suoi figli Carlo e Carlomanno giurando sul corpo di san Dionigi; promise anche sul corpo di san Martino e di san Germano di prestare fede a questo giuramento ai suoi signori per tutta la sua vita. Allo stesso modo tutti i grandi di Baviera, che erano venuti con lui innanzi al re, promisero su quei luoghi venerabili di mantenere la fedeltà al re e aì suoi fedeli. Come s'è detto, sulla base di questa testimonianza si è dato spesso per scontato che a metà secolo il vassallaggio avesse assunto delle caratteristiche già ben delineate, a partire dalla cerimonia con cui un uomo diveniva vassallo. Oggi si ritiene per lo più che la descrizione della cerimonia del giuramento di Tassilone ritragga un rituale che si consolidò solo negli ultimi decenni di quel secolo. Prima di analizzare il perché di questa postdatazione è necessario soffermarsi brevemente sui gesti compiuti da Tassilone di fronte a Pipino, poiché con essi abbiamo una delle rarissime descrizioni dei riti vassallatici di età carolingia.
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Relazioni feudo-vassallatiche, testi
(C) 1. Giuramento dei fedeli. Io vi servirò fedelmente per quanto io saprò e potrò, con l'aiuto di Dio, senza inganno o frode e con il consiglio e l'aiuto secondo il mio ufficio e la mia persona affinché quel potere che Dio vi concesse, voi possiate conservarlo ed esercitarlo secondo la sua volontà e per la salvezza vostra e dei vostri fedeli. 2. Giuramento del re. Anche io per quanto saprò e potrò ragionevolmente fare, con l'aiuto di Dio, onorerò ciascuno di voi secondo la sua condizione e persona; e veglierò che egli sia onorato ed aiutato; gli conserverò la sua propria legge e il suo diritto; e userò verso lui quella giusta misericordia di cui egli avrà bisogno e di cui farà ragionevole richiesta, come un re fedele deve onorare e salvare secondo giustizia i suoi fedeli. E per quanto lo consente l’umana debolezza e per quanto Dio mi darà intelligenza e potere, non abbandonerò questa decisione a favore di nessuna persona nè per consiglio malevolo nè per alcuna altra indebita esortazione; e se io sarò deviato a causa della mia debolezza, quando avrò capito ciò, cercherò volontariamente di porvi riparo Giuramenti di Quierzy, KK 2, cc. 1-2 (858).
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Relazioni feudovassallatiche, testi
F) Comportamento da mantenere verso il tuo signore. Dio, come credo, e tuo padre Bernardo, nel fiorente vigore dell'inizio della tua gioventù hanno scelto il signore che tu hai ora [un Carolingio]; ricordati ancora che è nato da una grande stirpe ed è di origine nobile da entrambi i lati, e non lo servire in modo tale che piaccia solo all'apparenza, ma anche che coinvolga i tuoi sensi, e tieni il corpo e l'anima pura e preserva la fedeltà a lui in tutte le cose [...]. Perciò, figlio, ti esorto perché tu mantenga finché vivi la fedeltà con il corpo e con la mente [...]. Mai esca da te un improperio a causa dell'insania dell'infedeltà; il male non nasca neppure nel tuo cuore, al punto da farti essere infedele in qualcosa al tuo signore [...], cosa che non credo che, avverrà né in te né nei tuoi compagni d’arme [...]. Tu, pertanto, Guglielmo, figlio mio [...], come ti ho detto sii sincero, vigile, utile e eccellente; e sforzati di esibire, in ogni affare che sia di utilità del potere regio, per quanto Dio ti darà le forze, la massima prudenza dentro e fuori. Dhuoda, Manuale per mio figlio, III, 4 (843).
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, In un suo articolo pionieristico pubblicato ormai più di venticinque anni fa, Jacques Le Goff mise in evidenza come i rituali vassallatici mettessero in gioco le tre categorie degli elementi simbolici per eccellenza: la parola, il gesto e l'oggetto, che ritroviamo nell'episodio che ebbe come protagonista Tassilone, il quale si accomandò in vassallaggio mettendo le mani nelle mani del re (gesto) e giurò la sua fedeltà (parola) toccando le reliquie di alcuni santi (gesto/oggetto). Il "contratto vassallatico", infatti, era essenzialmente orale e non comportava alcuna registrazione scritta.
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, Commendatio (atto attraverso il quale un uomo libero si sottometteva alla protezione e alla tutela (patrocinium / mundium) Immixtio manuum sacramentum
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Storia delle relazioni feudo-vassallatiche .
Creazione di reti vassallatiche nelle terre conquistate dai franchi (l’esportazione del rapporto vassallatico in Il rapporto feudo-vassallatico dall’alto al basso della società. Diventa ‘sistema’ Feudalizzazione delle cariche pubbliche (conte, marchese, cariche di corte) Riconoscimento della ereditarietà dei feudi: Edictum de Beneficiis Resterà una struttura stabile della società occidentale : Diritto feudale Esportazione dei rapporti feudo vassallatici (XI sec.) nell’Oriente crociato
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I giuristi e il diritto feudale Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto (2012), Ist. Encicl. Italiana, Roma di Mario Montorzi Ignota al diritto romano e alle sue codificazioni, la regola feudale trovò definizione e applicazione soprattutto in ambito germanico e in ambiente militare: fu all’origine prodotto piuttosto latamente antropologico, che non strettamente giuridico di valori invece che di norme: sicché fu molto lenta la formazione di una sua generale definizione concettuale in termini di autorità e di forza legittima
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Montorzi 2 Il feudo fu all’inizio soltanto una res, collocata e percepita come tale entro il divenire della storia: cioè una relazione personale, collegata alla titolarità di un bene specifico (non necessariamente e non esclusivamente di natura territoriale) e, contemporaneamente, congiunta anche a un rapporto intersoggettivo di dipendenza potestativa.
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Montorzi 3 I teorici del diritto arrivano ben tardi sui campi dell’esperienza feudale: non è infatti possibile parlare da subito dell’esistenza di un vero e proprio diritto feudale nella tradizione giuridica italiana, ed è anzi un processo assai complesso e lungamente articolato Si passa dalla varietà degli iura propria altomedievali alla sua definitiva riduzione a un sistema concettuale, a opera dei teorici del diritto (ma nel XII secolo)
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Edictum de Beneficiis La Constitutio de feudis o Edictum de beneficiis regni Italici è un documento emanato dall'imperatore del Sacro Romano Impero, Corrado II il Salico, il 28 maggio1037 a Cremona, in concomitanza con l'assedio di Milano. Il documento viene redatto allo scopo di smorzare le ribellioni dei vassalli italiani dell'imperatore e va a regolare il diritto di successione feudale per i feudi minori. In precedenza, il diritto di successione era regolato solo per i feudi maggiori, tramite il Capitolare di Quierzy emanato, nell'anno 877, dall'imperatore franco Carlo il Calvo. Nella Constitutio de feudis vengono estesi ai vassalli minori i benefici di cui godevano i grandi feudatari del sovrano, equiparando le gerarchie feudali. I feudatari minori possono ora venire giudicati da loro pari e far ereditare i loro possessi ai propri figli, anche se donne o minori. Viene mantenuto un vincolo di tutela dei feudatari maggiori sui feudi dei loro vassalli (così come viene mantenuto per il reggente sui feudatari maggiori) riconoscendo ai signori il diritto di fissare una tassasull'eredità del feudo del vassallo sottoposto, conservare il controllo del feudo fino alla maggiore età dell'erede, se minorenne, o fino a che, se donna, non abbia sposato un partito gradito.
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Diritto feudale lo svolgimento di tali rapporti trovò naturale collocazione nell’ambito delle relazioni negoziali e contrattuali, Mano a mano che passa il tempo, è logico anche attendersi che la linea di evoluzione e di complessiva crescita concettuale di esse si svolgesse entro i domini della cultura professionale di giudici, avvocati e pratici del diritto: i quali, appunto, ne furono sia gli artefici, sia i successivi regolatori e interpreti ultimi.
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Nascita del diritto feudale
cominciarono a formarsi e a circolare elaborati testuali volti a salvaguardare, per iscritto e per il futuro, la memoria dei modi in cui i riti e le tecniche della pratica feudale si erano fissati nell’uso giuridico.
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, compilazioni minori, certificative della normale pratica feudale, come i cosiddetti capitula Hugonis, che Karl Lehmann (Consuetudines feudorum [libri feudorum, jus feudale Langobardorum], edidit K. Lehmann, 1892, p. 3) attribuì a Ugo da Gambolò, presumibilmente giudice a Pavia nel 1112 essi contengono regole e principi sull’investitura e sulla successione feudale- Compilato a Milano 1150 Antecedente al 1158 sono le consuetudines Regni
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Paradossalmente, l’Italia che è tra le regioni dell’Impero la più cittadina e la meno «feudale» è quella dove il diritto feudale si mette per iscritto di più e meglio
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. Poi da quando nelle Università si ricomincia a studiare il diritto romano ecco che si imita anche per il diritto feudale il modo di raccogliere leggi e principi: Usus, o Consuetudines o Libri feudorum.
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Che i Libri feudorum non sono prodotto di un solo autore ma il , frutto dell’attività disordinata di molti autori, redatti progressivamente per successive compilazioni: compilatio Obertina (così denominata da due lettere di informazione feudistica indirizzate al figlio Anselmo dal giudice milanese Oberto dall’Orto) compilatio Ardizzoniana (così chiamata perché fu il testo che ebbe nelle mani Iacopo d’Ardizzone per realizzare la sua Summa feudorum);
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e per pervenire infine alla redazione dei Libri feudorum che fu detta Accursiana o Vulgata, perché fu quella che rimase nell’uso ordinario dei pratici e dell’accademia e fu glossata daIacopo Colombi prima e da Accursio poi. L’ambiente nel quale si produsse il testo dei Libri feudorum fu essenzialmente forense e pratica, e la cultura che in essi si tramandò e documentò fu sospesa, come è stato osservato, «tra pratica di giudici e scienza di dottori» (Di Renzo Villata in Il feudalesimo, cit., pp. 651 e segg.).
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Il giurista trecentesco Baldo degli Ubaldi
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