La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art. 2602 Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art. 2602 Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per."— Transcript della presentazione:

1 IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art. 2602 Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese

2 ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONSORZIO La natura contrattuale dell’accordo che dà vita al consorzio La creazione attraverso il consorzio di un’organizzazione comune ai consorziati Le finalità che con il contratto di consorzio è possibile realizzare

3 LA NOZIONE DI CONSORZIO NELLA DISCIPLINA PRE-RIFORMA I consorzi sono contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un’organizzazione comune

4 EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI CONSORZIO LA NOZIONE DI CONSORZIO PRIMA DELLA RIFORMA I consorzi sono contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un’organizzazione comune LA NOZIONE DI CONSORZIO DOPO LA RIFORMA Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese

5 FINALITA’ CHE CON IL CONTRATTO DI CONSORZIO E’ POSSIBILE REALIZZARE > di determinate fasi delle imprese consorziate Finalità anticoncorrenziale Consorzi anticoncorrenziali > delle attività d’impresa Finalità di cooperazione interaziendale Consorzi di coordinamento

6 EFFETTI DEI CONSORZI SUL NORMALE SVOLGIMENTO DELLA CONCORRENZA CONSORZI ANTICONCORRENZIALI Racchiudono patti limitativi della concorrenza Possono dar vita a delle intese Incidono sul normale gioco della concorrenza alterandolo CONSORZI DI COOPERAZIONE INTERAZIENDALE Sono preordinati alla cooperazione fra le imprese consorziate Consentono l’incremento della competitività sul mercato delle imprese consorziate Favoriscono la sopravvivenza delle piccole imprese sul mercato Concorrono a preservare la struttura concorrenziale del mercato

7 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI CONSORZIO PARTI DEL CONTRATTO: sono sicuramente (secondo parte della dottrina necessariamente) imprenditori FORMA DEL CONTRATTO: scritta a pena di nullità – il contratto di consorzio è un contratto formale CONTENUTO DEL CONTRATTO: quello indicato dall’art. 2603, comma II, c.c. (oggetto – obblighi assunti dai consorziati – eventuali contributi in danaro dovuti) DURATA DEL CONTRATTO: quella indicata nel contratto o comunque dieci anni (art. 2604 c.c.)

8 MODIFICAZIONE DELLE PARTI DEL CONTRATTO PER AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI PER SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO LIMITATAMENTE AD UNA DELLE PARTI A MAGGIORANZA se il contratto prevede condizioni di ammissione ALL’UNANIMITA’ se il contratto nulla prevede RECESSO ESCLUSIONE

9 SCIOGLIMENTO INDIVIDUALE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE ESCLUSIONE Nei casi previsti dal contratto Per inadempimento agli obblighi previsti dal contratto Se il consorziato cessi di essere imprenditore RECESSO Nei casi previsti dal contratto Se il consorziato cessi di essere imprenditore

10 POSSIBILI CLASSIFICAZIONI NELL’AMBITO DEI CONSORZI In funzione della finalità perseguita In funzione della struttura organizzativa interna Consorzi di cooperazione interaziendale Consorzi anticoncorrenziali Consorzi con attività interna Consorzi con attività esterna

11 PROFILI PECULIARI DEI CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA Particolare regime di pubblicità legale: -) iscrizione nel registro delle imprese di una copia del contratto -) redazione di una situazione patrimoniale del consorzio Disciplina della rappresentanza Deve essere costituito un fondo consortile dotato di autonomia patrimoniale

12 DISCIPLINA DEL FONDO CONSORTILE ( Art. 2614 c.c.) Il fondo consortile è dotato di autonomia patrimoniale: per tutta la durata del contratto non potrà essere diviso fra i consorziati (salvo il caso di recesso o di esclusione) I creditori particolari del singolo consorziato non possono soddisfarsi sul fondo consortile I creditori consortili possono soddisfarsi solo sul fondo consortile (per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza)

13 RESPONSABILITA’ DEL CONSORZIO VERSO I TERZI OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL’INTERESSE DI TUTTI I CONSORZIATI OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONTO DEL SINGOLO CONSORZIATO Ne risponde esclusivamente il fondo consortile Ne rispondono solidalmente il consorzio con il fondo consortile e il consorziato interessato

14 ANALOGIE E DIFFERENZE FRA SOCIETA’ E CONSORZI SE IL CONSORZIO E’ CON ATTIVITA’ INTERNA Manca organizzazione comune Non c’è esercizio in comune di un’attività economica ( Manca uno degli elementi essenziali del contratto di società) SE IL CONSORZIO E’ CON ATTIVITA’ ESTERNA Entrambi si caratterizzano per Esercizio in comune di un’attività economica Fine comune cui è preordinata attività (scopo egoistico) Si differenziano per Scopo perseguito

15 SCOPI CHE IL CONTRATTO DI SOCIETA’ SI PRESTA A REALIZZARE SCOPO LUCRATIVO: Art. 2247 c.c. conseguire dai rapporti con i terzi utili (lucro oggettivo) da dividere con i soci (lucro soggettivo) SCOPO MUTUALISTICO: fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro, a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato SCOPO CONSORTILE: realizzare un vantaggio patrimoniale diretto nelle economie dei singoli consorziati, nelle forme della riduzione dei costi di produzione e aumento dei ricavi delle imprese consorziate

16 DIFFERENZE FRA SCOPO LUCRATIVO E SCOPO CONSORTILE SCOPO LUCRATIVO Consiste nella produzione di utili da dividere successivamente fra i soci SCOPO CONSORTILE Consiste nella realizzazione di un vantaggio patrimoniale diretto nella forma di riduzione dei costi o incremento dei ricavi derivanti da attività delle imprese consorziate

17 A NALOGIE E DIFFERENZE FRA SCOPO MUTUALISTICO E SCOPO CONSORTILE SCOPO MUTUALISTICO Si concretizza nella realizzazione di un vantaggio patrimoniale diretto in favore dei consorziati SCOPO CONSORTILE Si concretizza nella realizzazione di un vantaggio patrimoniale diretto in favore dei consorziati Il vantaggio mutualistico perseguito dal consorzio ha natura peculiare: riduzione dei costi di produzione aumento dei ricavi delle imprese consorziate Viene perseguito un interesse tipicamente imprenditoriale: migliorare efficienza e capacità di profitto delle imprese consorziate


Scaricare ppt "IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art. 2602 Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per."

Presentazioni simili


Annunci Google