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PubblicatoFilomena Locatelli Modificato 8 anni fa
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Materie plastiche e riciclo di fronte al REACH 10 maggio 2012 REACH FOR THE POLYMER INDUSTRY Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo Dott.ssa Maria Cristina Poggesi
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REACH riguarda (art. 1 Reg. 1907/2006): Sostanze Preparati(miscele) Articoli REACH non si applica ai rifiuti (art. 2 comma 2) in quanto «non sono considerati né sostanze, né preparati né articoli»
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Rifiuti Riciclo Materie prime seconde End of waste Sottoprodotti Riferimenti normativi: Direttiva 2008/98/CE e suo recepimento Dlgs 3 dicembre 2010 n. 205 REACH
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Perché è così importante valutare il nesso tra normativa rifiuti e REACH? Perché ciò che è rifiuto non ricade nel REACH… …e ciò che non è rifiuto ricade nel REACH! (a meno di specifiche esenzioni)
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I rifiuti sono fuori dal campo di applicazione del REACH MA: anche la fase di rifiuto deve essere considerata negli scenari di esposizione : “le Misure di Gestione del Rischio (RMM) - contenute negli Scenari di Esposizione allegati alle SDS – devono considerare le misure di gestione dei rifiuti in modo da ridurre o evitare l’esposizione umana e ambientale alla sostanza nella fase di smaltimento e/o riciclo”;
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Il tutto, naturalmente nel rispetto delle vigenti normative sui rifiuti: Eventuali indicazioni di controllo del rischio contenute negli ES andranno ad aggiungersi alle disposizioni legislative in tema di rifiuti; Le indicazioni negli ES non potranno comunque dare indicazioni approfondite (leggi locali e nazionali diverse!), né è questo lo scopo.
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Come tutte le sostanze, anche quelle recuperate possono essere soggette a registrazione Sono esentate da registrazione e valutazione (art. 2 c.7 lett. d) «le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella comunità, se: La sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del tit. II; Le informazioni prescritte negli articolo 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del tit. II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero. Quindi ciò che deriva dal riciclo non è fuori dal campo di applicazione del REACH
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1) la sostanza deve essere stata registrata In caso contrario, a seguito dell’operazione di recupero, la sostanza dovrà essere registrata prima di potere essere immessa sul mercato Si applicano inoltre le esenzioni previste dal regolamento 2) deve sussistere identità chimica e di proprietà tra la sostanza registrata e quella recuperata Se una sostanza viene modificata chimicamente durante il recupero, allora la sostanza recuperata deve essere registrata Variazioni nella composizione e nel contenuto di impurità non comportano necessariamente una differenza di identità
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3) l’entità legale che effettua il recupero deve avere le informazioni che accompagnano le sostanze nella catena di approvvigionamento Art. 31: SDS per Sostanze o preparati classificati come pericolosi Sostanze PBT e vPvB Altre sostanze incluse nella “candidate list” Preparati non pericolosi che contengano sostanze pericolose Art. 32: se la SDS non è richiesta, il fornitore deve comunicare Numero di registrazione (se disponibile) Eventuale autorizzazione o restrizione Informazioni per misure di gestione rischi
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Identificare l’oggetto del recupero (monomeri, altre sostanze esclusi stabilizzanti) e controllare eventuali restrizioni o autorizzazioni; Verificare l’esistenza di esenzioni diverse dall’ “esenzione recupero” (polimeri, all. IV e V…); Verificare l’avvenuta registrazione di monomeri e altre sostanze monomeriche; Controllare eventuali restrizioni o autorizzazioni; Procurarsi le informazioni (SDS ove prescritta) su monomeri e altre sostanze Preparare una propria SDS, se necessaria
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Difficoltà per il riciclatore nel reperire le informazioni relative alle sostanze presenti (in particolare per quanto riguarda il riciclo post- consumo) Difficoltà nello stabilire quali sostanze sono contenute nel materiale recuperato – conseguente incertezza anche per gli utilizzatori a valle Non è specificato in che modo il riciclatore dovrebbe procurarsi le informazioni che devono essere presenti in azienda… Se anche solo una delle condizioni per l’esenzione decade, la sostanza deve essere registrata! Il mondo associativo ha ottenuto la possibilità di utilizzare delle «R- SDS», ovvero schede di sicurezza contenenti info più qualitative che quantitative per i materiali riciclati (linee guida SDS) Resta il problema della mancanza di n° di registrazione, più che altro sul mercato Esenzione per sostanze in candidate list o sotto restrizione?
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Ai sensi del REACH, ciò che non è più rifiuto sarà una sostanza o un preparato o un articolo; In quale fase del processo di recupero cominciano a valere le disposizioni del REACH? Se il processo di recupero avviene in più fasi, sono soggette alla legislazione sui rifiuti e non al REACH tutte le fasi che non portano ad un “non-rifiuto”; Sono invece sostanze recuperate quelle sostanze che hanno cessato di essere rifiuto (potenzialmente soggette a REACH).
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La Direttiva 2008/98/CE introduce il concetto di cessazione dello status di rifiuto (end of waste). quattro requisiti generali che un rifiuto deve soddisfare al termine dell’operazione di recupero per non essere più considerato tale. In particolare il prodotto così ricavato deve: a) offrire un utilizzo comune per determinati scopi specifici; b) avere un mercato o una domanda; c) soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici cui è destinato e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) non comportare con il suo utilizzo degli impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
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I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del MATTM Il Dlgs 3 dicembre 2010 n. 205, recepisce il 22° considerando della Direttiva 2008/98/CE nel corpo stesso dell’impianto normativo: «L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni». NB Ciò andrà in qualche modo a sostituire la nozione di «materia prima seconda ab origine»
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Emanazione dei criteri EOW per i rifiuti plastici: Fine estate 2012 previsto report su osservazioni raccolte da stake- holders Fine 2012 prevista prima bozza per «plastic waste»
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Che cosa è un sottoprodotto? "Articolo 184-bis 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da Parte del produttore o di terzi;
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c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
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Quanto detto si applica benissimo agli sfridi in plastica All. V esenzioni dall’obbligo di registrazione: «I sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato» Sottoprodotti della filiera della trasformazione delle materie plastiche: Non prevedono una trasformazione chimica ma solo di «forma» Viene mantenuta l’identità della sostanza Ha davvero senso la necessità di registrazione? Quali vantaggi per l’ambiente e la salute umana dovrebbe apportare questa registrazione?
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Grazie per l’attenzione! Per informazioni: info@ippr.it www.ippr.itinfo@ippr.itwww.ippr.it
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