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PubblicatoGeraldina Santini Modificato 8 anni fa
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Stampa online e stampa offline Cassazione Penale, sez. III, 10 maggio 2012 n. 23230 Ludovica Savina Sofia Zecca
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Prodotto editoriale on-line e pubblicazioni a stampa Art. 1 legge n.47 del 1948: norma per cui per stampa e stampati dovessero considerarsi esclusivamente le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Legge n.62 del 2001: ha esteso il concetto di prodotto editoriale ai prodotti realizzati su supporto informatico, applicando gli artt. 2 e 5 della 47/48 anche ai giornali e ai periodici così detti telematici.
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Il Fatto: Ruta Carlo veniva citato in giudizio davanti al Tribunale di Modica per intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato «Accade in Sicilia» e diffuso sul sito internet wwww.accadeinsicilia.net senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la Cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.
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Tribunale di Modica 8 maggio 2008 All’imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n.47 del 1948 Art. 5 Registrazione. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico. Art. 16 Stampa clandestina. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000 (1). La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
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Viene chiarito che la registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La finalità è quella di garantire la repressione degli abusi ed individuare i soggetti responsabili degli illeciti commessi a mezzo stampa, consistendo, quindi, in una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo a reato di stampa clandestina. Il Tribunale ritiene tale ampliamento normativo non solo più razionale da un punto di vista sistematico, ma anche confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca «Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 Agosto 1981, n.416», il che lascia intuire che l’intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche quella di introdurre modifiche attinenti all’intero settore dell’editoria. Secondo il giudice di merito, devono essere iscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano: Una periodicità regolare Un titolo identificativo (testata) Che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità.
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La Difesa: Invoca l’art. 7, comma 3, del D.L.vo 70/2003: esonera dalla registrazione le testate on-line che non intendano accedere alle provvidenze e agevolazioni di cui alla legge 62/2001 Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie) 3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
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Il Tribunale: Secondo i Tribunale in quadro normativo non sarebbe stato intaccato dall’entrata in vigore del D.L.vo n.70 del 2003 che disciplina esclusivamente « i servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico». 3 sono le definizioni rilevanti per il giudice di merito: 1. Il «prestatore» 2. Il « destinatario dei servizi» 3. Il « consumatore» Per il Tribunale di Modica deve concludersi che il decreto legislativo regola esclusivamente l’attività di prestazione di servizi di informazione, resa alle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l’attività di informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dinanzi delineato.
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In conclusione devono iscriversi nel ROC soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi delle provvidente previste dalla legge 62 del 2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta. Il giudice di merito, infine, ritiene che escludere l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della legge 47 del 1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet creerebbe un ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata e i giornalisti telematici, i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo.
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Blog vs Quotidiano Il Tribunale di Modica prende posizione anche rispetto alla supposta distinzione, avanza dall’imputato, tra un quotidiano e un blog, inteso come diario di informazione civile. Il blog viene definito come un strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può essere anche usato per pubblicare un giornale. Il sito in questione non viene considerato un blog al quale chiunque può accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile. A conferma di ciò va evidenziato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come «Giornale di informazione civile».
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Decisione: Così affermata la penale responsabilità di Ruta Carlo in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti generiche per l’incensuratezza dell’imputato, si ritiene equo determinare la pena in 150,00 euro di multa.
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Corte di Appello di Catania 02 maggio 2011 Ritiene la Corte infondato l’appello e conferma la sentenza impugnata, condividendosi gli argomenti e le valutazioni che ne sorreggono la motivazione che si presenta diffusa, articolata ed esposta anche con precisi riferimenti giuridici. Visto l’art. 605 c.c.p., conferma la sentenza del Tribunale di Modica dell’8 maggio 2008, appellata dall’imputato Ruta Carlo che condanna al pagamento delle spese ulteriori del procedimento.
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Corte Suprema di Cassazione 10 maggio 2012 n. 23230 La Corte ha escluso la generale assimilabilità dei prodotti editoriali sulla rete alle pubblicazioni cartacee, e, pertanto, ha ritenuto indebita l’estensione a tali prodotti dei veicoli e degli obblighi previsti per la carta stampata.
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Per le seguenti ragioni: 1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 l. n. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività. 2. La normativa di cui alla l. 7 marzo 2001, n. 62 ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria. 3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d.lgs. n.70 del 2003, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze. 4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale online anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 l. 47/1948, con conseguente applicabilità della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Cost. e 14 delle Disposizioni sulla legge generale. L’imputato va assolto dal reato di cui all’art. 16 citata l. n. 47/1948, come contestato in atti, perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 2 maggio 2011.
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