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PubblicatoAntonino Marchesi Modificato 8 anni fa
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________________________________________________ SGUARDO DI INSIEME SULLA DIRETTIVA 2006/123 DEL 27-XII-2006 RECEPITA CON D.LGS 26-III-2010 n° 59 19 giugno 2010 _________________________________________________ Avv. Stefano Armellini Il D. Lgs. 59/2010 e l'attuazione della direttiva servizi "Bolkestein”
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LIBERA CIRCOLAZIONE LAVORATORI AUTONOMI SPOSTAMENTO PRESTATORE LIBERTA’ DI PRESTAZIONE SERVIZI (artt. 56-62 T.F.U.E.) LIBERTA’ DI STABILIMENTO (artt. 49-55 T.F.U.E.) SPOSTAMENTO PRESTATORE E DESTINATARIO SPOSTAMENTO DESTINATARIO NESSUNO SPOSTAMENTO Insediamento del prestatore di servizi in uno Stato Membro dove viene svolta l’attività. Lo stabilimento presuppone un legame stabile con l’economia di uno SM (Sent. Corsica Ferries). Svolgimento di attività da uno Stato ad un altro senza stabile insediamento (medico che va a curare oltre frontiera) (vendita di polizza a soggetto residente in Paese diverso da quello dove ha sede la compagnia assicurativa) (guida turistica in viaggio con i turisti) (paziente che va a farsi curare oltre frontiera) TIPOLOGIA DEI SERVIZI
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ANALISI ECONOMICA TERZIARIO CONTENUTO DEL DIRITTO Diritto di svolgere l’attività lavorativa a titolo temporaneo alle stesse condizioni dei cittadini (art. 57.2 TFUE), senza restrizioni (art. 56 TFUE) e con le eccezioni stabilite ex art. 62 TFUE. Attività commerciali Attività industriali Attività artigiane Attività economica non salariata fornita normalmente dietro compenso Attività professionali -- 2/3 del PIL (70% con la P.A.) -- 20% degli scambi infracomunitari - 2/3 dei posti di lavoro (96% dei nuovi posti di lavoro) NOZIONE LIBERTA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
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3 ANNI SCARSI ITER DI APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI (procedura di co-decisione ex art. 294 TFUE) DURATA FASI 2000: strategia di Lisbona 13 gennaio 2004: 1 a proposta Commissione 16 febbraio 2006: 1 a lettura PE con rilevanti modifiche (varie esclusioni, soppressione del Paese d’origine e del distacco dei lavoratori) accettate da Consiglio e Commissione. 4 aprile 2006: proposta emendata Commissione 31 maggio 2006: accordo politico su posizione comune 24 luglio 2006: posizione comune Consiglio 11 dicembre 2006: adesione definitiva Consiglio 27 dicembre 2006: pubblicazione sulla G.U.C.E.
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CARATTERI GENERALI DELLA DIRETTIVA SERVIZI AMBITO AMPIO STRUMENTO QUADRO COMPLEMENTARIETA’ CONSOLIDAMENTO GIURISPRUDENZA Ricomprende tutti i servizi tranne quelli esclusi (tecnica dell’opt- out) ex art. 2 (il d. lgs. 59/10 esclude anche i servizi di interesse economico generale) Pone una piattaforma di regole generali comuni a tutti i settori (possibilità di porre regole specifiche per i vari settori) Recepisce e formalizza le soluzioni giurisprudenziali sul divieto di barriere agli scambi di servizi. In caso di conflitto con altre disposizioni di diritto secondario la direttiva cede. Il d. lgs. 59/10 menziona le due direttive sulla circolazione degli avvocati. Servizi “B2B” consulenze, pulizie uffici, etc. Servizi “B2C” servizi turistici, audiovisivi, culturali, etc. Servizi MISTI fiere, consulenze, servizi turistici, professionali, agenzie di viaggio, etc.
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DESTINATARI DELLA DIRETTIVA PRESTATORI SERVIZI DESTINATARI SERVIZI persone fisiche cittadine di uno SM persone giuridiche costituite o aventi sede in uno SM persone fisiche cittadine di uno SM persone giuridiche costituite o aventi sede in uno SM persone fisiche che godono di diritti conferiti da atti comunitari stabilite in uno SM
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L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE : PANORAMICA RIDUZIONE REGIMI AUTORIZZAZIONE PROCEDURE ELETTRONICHE SPORTELLO UNICO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA LIBERTA’ DI PRESTAZIONE SERVIZI LIBERTA’ DI STABILIMENTO SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA ECCEZIONI CLAUSOLA GENERALE INDIVIDUALI SPECIFICHE GENERALI MATERIE PARTICOLARI MATERIE REGOLAMENTATE SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE VERIFICA REQUSITI LISTA GRIGIA ABOLIZIONE LISTA NERA
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(SEGUE) LE MISURE IN MATERIA DI LIBERTA’ DI STABILIMENTO RIDUZIONE REGIMI AUTORIZZAZIONE PROCEDURE ELETTRONICHE SPORTELLO UNICO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA Un solo Ufficio funge da interfaccia per l’operatore per tutti gli incombenti amministrativi (artt. 6-7) Obbligo di instaurare procedure telematiche a distanza (art. 8) Monitoraggio delle autorizzazioni e mantenimento solo di quelle necessarie, proporzionate e non discriminatorie (art. 9) da attribuirsi con criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori (art. 10); durata tendenzialmente illimitata (art. 11); procedure semplici e silenzio assenso (art. 13). Le modifiche sono attuate nella Parte II del d. lgs. 59/10 (artt. 45 ss.) attraverso:: modifiche regole albi professionali, abolizione ruolo agenti e mediatori; mantenimento autorizzazioni per commercio al dettaglio e apertura bar e ristoranti; abolizione autorizzazioni, e introduzione DIA, per altre attività (vendita per corrispondenza e a domicilio, parrucchieri, etc.) Aboliti requisiti discriminatori della c.d. lista nera: art. 14 (v. in particolare lett. d) che, secondo alcuni, mette in discussione l’attività di pianificazione delle regioni). Mantenuti requisiti della c.d. lista grigia se conformi a criteri di necessità, proporzionalità e non discriminazione: art. 15.
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(SEGUE) LE MISURE IN MATERIA DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ECCEZIONI CLAUSOLA GENERALE INDIVIDUALI (art. 18) SPECIFICHE (art. 17) GENERALI (art. 16) MATERIE PARTICOLARI MATERIE REGOLAMENTATE SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE Libertà di prestazione dei servizi in uno Stato diverso da quello di stabilimento e divieto di restrizione (art. 16) Restrizioni possibili solo nel rispetto dei tre criteri di necessità, proporzionalità e non discriminazione e per ragioni imperative di: --ordine pubblico -- ambiente -- sanità pubblica --sicurezza pubblica Escluse le restrizioni sui requisiti dell’art. 16.2 (art. 21 d. lgs. 59/10) Vedi art. 20 d. lgs. 59/10. Per ragioni di sicurezza dei servizi - acqua - energia - rifiuti - gas - poste - Avvocati - P.I. - Distacco lavoratori - Obblighi contrattuali ed extracontrattuali in base ai reg. di d.i.p. - altre Attività di recupero giudiziario dei crediti Atti notarili Immatricolazione veicoli in leasing Respinto principio Paese d’origine (che la giurisprudenza aveva già applicato per la libera circolazione delle merci e lo stabilimento delle società) e modificato con:
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DIRITTI DEI DESTINATARI E QUALITA’ DEI SERVIZI Previste informazioni da fornire d’ufficio e altre su richiesta Vietata ogni condotta dissuasiva rispetto ai servizi dei prestatori transfrontalieri Obbligo di predisporre informazioni sull’accesso e l’esercizio dei servizi negli altri Stati e sull’assistenza Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché gli operatori rispettino gli obblighi di informazione e rispondano ai reclami degli utenti. Vietate discriminazioni fondate sulla cittadinanza e residenza, anche locale. Il divieto riguarda autorità pubbliche e private e vale per i destinatari (consumatori e professionisti) NOZIONE DI DESTINATARI Individui Individui, ma anche imprese e professionisti NOZIONE DI DESTINATARI Art. 20 DIVIETO DI TRATTAMENTI DISCRIMINATORI Art. 19 DIVIETO DI RESTRIZIONI Art. 27 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 21 OBBLIGHI DI ASSISTENZA Art. 22 OBBLIGHI DI TRASPARENZA
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REGOLE DI BASE COMUNI MISURE DI INCORAGGIAMENTO MISURE DI ARMONIZZAZIONE Art. 37 CODICI DI CONDOTTA Solo eventuali Disposizioni omogenee sulla qualità dei servizi per tutti i Paesi necessarie per la fiducia reciproca valide indipendentemente dal carattere transfrontaliero del servizio Art. 26 POLITICA DI QUALITA’ Art. 25 ATTIVITA’ MULTIDISCIPLINARI Art. 24 COMUNICAZIONI COMMERCIALI Art. 23 GARANZIE PER RESPONSABILITA’ Art. 22 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Abolizione dei divieti per le professioni regolamentate e rispetto delle regole professionali nei limiti propri Divieto di restrizioni all’esercizio di attività diverse salvo deroghe per professioni regolamentate (CGCE, Wouters, 2002, e altre) che richiedono imparzialità
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